Sentenza 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/06/2025, n. 11754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11754 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16420 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. 333CAL 3362 TL del 4 ottobre 2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, recante “ Riattivazione procedimento di recupero della somma di euro 82.620,00 concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. Tribunale di -OMISSIS- ”, notificata al ricorrente il 18 ottobre 2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per l'accertamento
dell'infondatezza della pretesa del Ministero di recuperare la predetta somma e del diritto del ricorrente a veder corrisposte le spese legali in oggetto da parte dell'amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- è un Vice Questore della Polizia di Stato – al momento della proposizione del ricorso in servizio presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, ancorché collocato « fuori ruolo a -OMISSIS- » – che è stato coinvolto nel procedimento penale concernente i fatti verificatisi nel corso del vertice -OMISSIS- di -OMISSIS- del -OMISSIS-, a seguito della esecuzione di una perquisizione all’interno dell’edificio scolastico -OMISSIS-, iscritto innanzi al Tribunale di -OMISSIS- al n. -OMISSIS- r.g.n.r., nell’ambito del quale è stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 609, 615, 61, n. 2 c.p. (perquisizione arbitraria e violazione di domicilio); agli artt. 110, 40, 510, 61 n. 9 c.p. (violenza privata); agli artt.110, 40, 635 c.1 e c.2 n.3 in relazione all’art. 625 n. 7, 61 n. 9 c.p. (danneggiamento); agli artt. 110,40, 314 c.p. (peculato) e all’art. 479 c.p. (falso).
2. In data 28 gennaio 2008, il dott. -OMISSIS- ha presentato al Ministero dell’Interno istanza al fine di ottenere « l’anticipazione degli onorari maturati ad oggi dal proprio difensore di fiducia … in misura di un acconto da liquidare nella percentuale prevista per legge ».
3. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice penale ha assolto il dott. -OMISSIS- da tutti i reati a lui ascritti.
4. Con decreto datato 9 luglio 2009 il Ministero dell’Interno, in accoglimento della domanda di anticipazione spese avanzata dal dott. -OMISSIS- e tenuto conto del fatto che la sentenza di assoluzione era stata oggetto d’appello da parte della Procura competente, ha decretato di anticipare al dipendente la somma di € 82.620,00, « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
5. Con sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice d’appello ha confermato l’assoluzione per il reato di peculato, ha condannato il dott. -OMISSIS- a 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di falso, e ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili, nonché al risarcimento – in solido con il Ministero dell’Interno – dei danni alle parti civili.
6. Con sentenza Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- è stata confermata la condanna comminata al dott. -OMISSIS- in relazione al reato di falso e dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati di calunnia e arresto illegale, con condanna agli effetti civili ed alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.
7. Il 21 maggio 2013 il dott. -OMISSIS- ha chiesto all’amministrazione il rimborso delle spese legali dei tre gradi di giudizio in relazione all’intervenuta assoluzione definitiva dall’accusa di peculato, allegando al riguardo notula del suo difensore per l’importo di € 849.595,55.
8. Con comunicazione datata 5 novembre 2013, il Ministero dell’Interno – visto l’esito del processo penale e richiamata la previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996 – ha invece avviato il procedimento per ottenere dal dott. -OMISSIS- la ripetizione delle somme anticipate, invitandolo a provvedere « al versamento della somma di € 82.620,00 ».
9. Dopo aver acquisito le deduzioni e allegazioni difensive prodotte dal dott. -OMISSIS- al fine di sostenere l’irripetibilità, in tutto o in parte, delle anticipazioni ricevute, con nota 27 dicembre 2018 il Ministero dell’Interno ha comunicato all’interessato – anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione » – « la procedura di rivalsa [era] rimasta sospesa a seguito di pronunce di diverso avviso espresse dalle Avvocature di Stato, sia distrettuale che Generale, in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa », e che stante « la pendenza del ricorso sull’equità del processo penale proposto [dal dott. -OMISSIS- e da altro personale coinvolto nello stesso processo penale] davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo » si era deciso di attendere per la definizione della procedura di recupero « gli sviluppi della vicenda giudiziaria in argomento ».
10. Definitosi con pronuncia di inammissibilità il procedimento innanzi alla CEDU, con nota datata 4 ottobre 2022, il Ministero resistente ha quindi comunicato al ricorrente che con nota del 28 febbraio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- (sollecitata a tal riguardo dall’Avvocatura Generale dello Stato) aveva reso il proprio parere definitivo sulla vicenda, affermando in sostanza « l’obbligo … di procedere al recupero della somma anticipata », e in ragione di ciò ha conseguentemente chiesto al dott. -OMISSIS- di provvedere alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione (informandolo altresì della possibilità di richiedere – in caso di documentate condizioni di difficoltà economica – una rateizzazione).
11. Con l’atto introduttivo del giudizio il dott. -OMISSIS- ha impugnato tale ultimo atto e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi in diritto.
11.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità della nota gravata per « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e del d.p.c.m. n. 58 del 2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di collaborazione e buona fede nell’ambito del procedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 e dei principi che regolano la partecipazione al procedimento amministrativo ; [nonché per] eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità », ritenendo che l’atto impugnato fosse affetto da una serie di vizi formali e sostenendo, in sintesi, che:
- l’amministrazione si era definitivamente determinata per il recupero delle somme dopo nove anni dalla comunicazione d’avvio del procedimento, in violazione del termine di conclusione del procedimento fissato dalla normativa di riferimento in 180 giorni;
- l’amministrazione aveva agito in maniera ondivaga (come dimostravano i diversi pareri acquisiti nel corso del procedimento e le sospensioni dello stesso) suscitando nel ricorrente l’affidamento che « fosse almeno preclusa la rivalsa delle spese sostenute per la difesa dai reati di calunnia e arresto illegale dichiarati prescritti in appello »;
- il provvedimento concernente la richiesta di restituzione delle somme avrebbe potuto essere adottato solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies , l. n. 241/1990;
- l’amministrazione non aveva valutato adeguatamente quanto prodotto e dedotto in sede procedimentale dal dott. -OMISSIS-.
11.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; [e] infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali e sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle medesime a carico del Ministero dell’Interno », osservando in sostanza:
- che la p.a. aveva omesso di considerare che al ricorrente doveva applicarsi per tutte le condotte contestate (non la disciplina generale contenuta all’art. 18, d.l. n. 67/1997, ma) la speciale disposizione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975, ai sensi della quale il Ministero poteva rivalersi delle spese versate per la difesa « degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza … per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica » solo se vi era « responsabilità dell'imputato per fatto doloso »;
- che poiché le spese versate al ricorrente erano relative al procedimento di primo grado nell’ambito del quale il dott. -OMISSIS- era stato assolto da tutti i reati, non avrebbero dovuto essere oggetto di ripetizione.
11.3. Con il terzo motivo – articolato in via subordinata – ha lamentato l’illegittimità dell’atto oggetto del giudizio per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 convertito in legge n. 135 del 1997; violazione dell’art. 27 della Costituzione e dell’art. 6, par. 2, della CEDU; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; [nonché per] infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali e sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle medesime a carico del Ministero dell’Interno », sostenendo
- che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare come dovute almeno le spese di difesa per l’imputazione di peculato da cui il ricorrente era stato assolto in via definitiva;
- che l’amministrazione non avrebbe neppure dovuto pretendere la ripetizione della parte di spesa relativa alla difesa per i reati per i quali non vi era stato in sede penale alcun accertamento di « responsabilità dell'imputato per fatto doloso » (ma solo una dichiarazione di intervenuta prescrizione).
11.4. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata, ha contestato l’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 convertito in legge n. 135 del 1997; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di ingiustificato arricchimento [ed] eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria », notando che in ogni caso la p.a. non avrebbe potuto richiedere l’intera somma al tempo versata, e argomentando al riguardo che « un’eventuale restituzione dovrebbe avvenire al netto degli importi di tutte le imposte e dei contributi pagati alla medesima riferibili: in particolare, essendo la stessa somma comprensiva dell’IVA (al tempo nella misura del 20% per un importo complessivo di euro 13.770,00), la mancata decurtazione di tale ammontare andrebbe di fatto a “raddoppiare” il versamento già effettuato, così conseguentemente integrando un indebito arricchimento dell’erario ».
12. In data 8 febbraio 2023 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
13. Con memoria del 20 novembre 2023, il Ministero ha quindi spiegato le proprie difese, argomentando sull’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
14. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 dicembre 2024, il Ministero resistente ha insistito per il rigetto del gravame, richiamando a proprio favore le sentenze Tar Trieste, I, 29 novembre 2023, n. 365 – confermata da Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397 – e Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009.
15. Con memoria versata in atti il 14 febbraio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la peculiarità della vicenda in fatto e delle questioni in diritto sottese al presente giudizio rendevano non del tutto pertinente il riferimento fatto dalla p.a. alle sentenze Consiglio di Stato, II, n. 4379/2024 e Tar Lazio, I -quater , n. 16009/2024.
16. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
18. Va innanzitutto evidenziata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente:
- per un verso, ha stigmatizzato la tardività della decisione definitiva del Ministero resistente di procedere al recupero delle somme anticipate e l’atteggiamento incerto e contraddittorio dell’amministrazione durante il procedimento;
- per altro verso, ha evidenziato che il Ministero non ha adeguatamente valutato le sue memorie procedimentali e ha sostenuto che l’attività di recupero delle anticipazioni sarebbe possibile solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
18.1. Al riguardo, il Collegio ritiene che – in termini generali – il recupero da parte della p.a. di somme corrisposte a titolo di anticipazione di spese legali – tanto ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, quanto ai sensi dell’art. 32, l. n. 152/1975 – in conseguenza del verificarsi delle condizioni che giustificano la ripetizione delle somme da parte del pubblico dipendente ai sensi di ciascuna delle predette disposizioni debba considerarsi (alla stregua di ogni ripetizione di indebito) un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna discrezionale facultas agendi , configurandosi, al contrario, il mancato recupero delle somme anticipate, e poi risultate non dovute, come danno erariale (sull’idoneità del mancato recupero delle anticipazioni a determinare danno erariale, v. Tar Trieste, I, 30 novembre 2021, n. 353).
Ciò implica che al pari di ogni attività di recupero di somme non dovute (quali devono essere considerate le anticipazioni versate, una volta verificatasi la condizione che le rende indebite) l’attività della p.a. volta a ottenere la ripetizione delle somme anticipate ai sensi dell’artt. 18, d.l. n. 67/1997 o dell’art. 32, l. n. 152/1975 non deve ritenersi né sottoposta ad alcun termine salvo quello di prescrizione decennale (decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi di ciascuna delle due disposizioni) né regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 (sui principi che disciplinano l’attività di recupero delle somme indebitamente versate da parte della p.a. v. per tutti Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690).
18.2. Tanto chiarito in termini generali, va innanzitutto evidenziato che non è fondata la censura relativa alla pretesa tardività della nota del 4 ottobre 2022.
Ciò sia per quanto si è notato circa il fatto che l’azione di recupero è soggetta solo al termine prescrizionale (che nel caso di specie è stato interrotto dalla p.a. sia nel 2013, sia nel 2018), sia perché – più in generale e in ogni caso – è noto che i termini per la conclusione del procedimento amministrativo hanno carattere ordinatorio e non perentorio sicché dalla loro violazione non consegue l’illegittimità dell’atto gravato (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009, pronunciata su un ricorso di altro dipendente in relazione a identica procedura di recupero avviata dal Ministero dopo la conclusione del medesimo procedimento penale).
18.3. Va poi evidenziato che nel caso di specie la particolare durata della procedura di recupero – espressamente sospesa dall’amministrazione in ragione della necessità di svolgere approfondimenti giuridici sulla questione della ripetibilità delle spese nel caso concreto – è dipesa dal fatto che la vicenda fattuale e processuale sottesa alla procedura di recupero (interessante una pluralità di pubblici dipendenti, coinvolti a vario titolo nel medesimo procedimento penale) era caratterizzata da particolare complessità e imponeva alla p.a. di analizzare le corpose deduzioni pervenute dagli interessati.
Quanto sopra consente di ritenere non solo che non può affermarsi che la procedura di recupero sia stata irragionevolmente lunga, ma anche che non è affatto vero che la p.a. non ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente.
Va infatti sottolineato che – come notato dalla p.a. – le osservazioni del ricorrente sono state trasmesse dal Ministero resistente all’Avvocatura Generale dello Stato e all’Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS-, e sono state da queste considerate nei diversi pareri resi sulla vicenda. In particolare, non può dubitarsi che con il parere del 28 febbraio 2022, riportato nel provvedimento impugnato, l’Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS- ha affrontato ed esaminato tutti i temi sollevati con le suddette osservazioni, a partire dall’invocata applicazione dell’art. 32 della l. n. 152/1975, nonché della valenza da attribuire alle pronunce dichiarative della prescrizione con una compiuta disamina del contenuto delle sentenze che hanno definito la vicenda processuale penale (come già notato con sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
18.4. Né può ritenersi che il lasso di tempo trascorso e gli approfondimenti istruttori svolti dalla p.a. sulla legittimità dell’azione di recupero possano aver determinato in capo al ricorrente un affidamento meritevole di tutela circa la non ripetibilità delle somme ricevute.
Al riguardo, va innanzitutto notato che se già la dicitura contenuta nel decreto che ha disposto le anticipazioni (secondo cui era « salva la ripetizione della somma … nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ») appariva idonea a impedire il formarsi in capo al ricorrente di un affidamento meritevole di tutela, anche in successivi atti della p.a. (nel 2013 e nel 2018) erano idonei a dimostrare al ricorrente la volontà dell’amministrazione di perseguire il recupero delle anticipazioni dopo la sentenza Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. In particolare, va notato che dopo la prima richiesta del 2013, con la successiva nota datata 27 dicembre 2018, il Ministero non solo ha, del tutto correttamente, informato il ricorrente delle ragioni che avevano indotto a congelare la procedura di recupero (tra cui lo svolgimento di doverosi approfondimenti giuridici « in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa ») ma soprattutto ha evidenziato il permanere del suo interesse al recupero delle anticipazioni, precisando che la nota valeva anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione ».
Quanto sopra – in disparte ogni rilievo sulla tendenziale recessività dell’affidamento nelle ipotesi di attività di recupero di somme indebitamente versate (Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690) – appare già di per sé sufficiente a escludere la formazione in capo all’odierno ricorrente di un affidamento meritevole di tutela (e idoneo a viziare la procedura di recupero).
A ciò è appena il caso di aggiungere che questo Tar ha già avuto modo di notare (con riferimento a fattispecie analoga) che tendenzialmente « il privato non matura un affidamento legittimo – cioè, qualificato dall’ordinamento giuridico – sino all’approvazione del provvedimento definitivo » e che « la vicenda in esame manca della sicura stabilità ingenerata dall’amministrazione resistente in modo certo e univoco, trattandosi di una erogazione precaria e subordinata all’esito definitivo del procedimento penale in cui la presentazione delle osservazioni, in esito all’avvio del procedimento di recupero [non poteva suscitare] l’affidamento legittimo del suo sicuro esito favorevole » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
18.5. È poi appena il caso di evidenziare che è privo di pregio il richiamo fatto da parte ricorrente all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
In disparte quanto già notato sul fatto che l’attività di recupero delle anticipazioni ex art. 18, d.l. n. 67/1997 ed ex art. 32, l. n. 152/1975 è assimilabile a ogni altra attività di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ai suoi dipendenti (che non soggiacciono alle regole in materia di autotutela), deve infatti evidenziarsi che la clausola contenuta nei provvedimenti di erogazione degli anticipi (che faceva « salva la ripetizione della somma nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ») oltre a impedire la formazione di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, osta altresì a ritenere che l’erogazione delle somme da parte della p.a. fosse stata concessa in via definitiva.
In altri termini, la strutturale precarietà dell’erogazione dell’anticipo impedisce in ogni caso di ritenere fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui quello gravato nel presente giudizio è un atto che avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto delle regole di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 (cfr. nello stesso senso ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
19. Parimenti infondate, poi, sono le censure articolate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di gravame, volte a sostenere l’impossibilità per l’amministrazione di pretendere la ripetizione integrale delle somme anticipate.
19.1. A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che le sentenze che hanno definito il procedimento penale nei confronti del ricorrente contengono un’affermazione di responsabilità per fatto doloso del dott. -OMISSIS- non solo in relazione alla condotta di falso, ma anche in relazione alle condotte di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento.
19.1.1. Al riguardo, è chiara la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-:
- nella parte in cui ha evidenziato una serie di circostanze che concorrevano « ad escludere che l’ingresso nella -OMISSIS- sia avvenuto per errore [e che dimostravano che] in realtà l’ingresso è avvenuto intenzionalmente per evitare che dalle riprese audio-video che erano in corso da quella scuola rimanessero tracce della irruzione in corso presso la scuola -OMISSIS-» (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 284);
- nonché nella parte in cui ha ritenuto che i fatti acclarati integravano « le ipotesi di reato di cui ai capi S),T), U) [perquisizione arbitraria e violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento in quanto] non ricorrendo pacificamente per la scuola -OMISSIS- l’ipotesi di perquisizione ad iniziativa ex art. 41 TULPS prevista e programmata solo per la scuola -OMISSIS-, la perquisizione stessa è avvenuta con abuso di potere in mancanza dei presupposti di legge che consentissero l’intervento. La condotta in esame ha integrato anche la violazione di domicilio ex art. 615 c.p., in quanto la scuola era sede di private associazioni ed organizzazioni che legittimamente ne avevano il possesso, con diritto di escludere terzi estranei, come comprovato dalla presenza di un ufficio accrediti ove veniva verificato il possesso di idoneo pass per chi voleva accedere all’edificio. Sussiste, infine, l’aggravante del nesso teleologico con il reato di danneggiamento, essendo stata la perquisizione finalizzata a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse. Pacifica è anche la condotta di violenza privata contestata sub T), essendo plurime e concordanti le descrizioni delle condotte tenute dagli operatori che hanno limitato la libertà personale dei presenti per apprezzabile lasso di tempo, costringendoli con minacce e brandendo i manganelli a stare nei corridoi e ad assumere posizioni statiche contro il muro o per terra sdraiati o seduti. Il fatto è aggravato dall’abuso delle pubbliche funzioni svolte dagli autori. Sussiste, infime, anche il danneggiamento di cui al capo U), aggravato dalla natura pubblica dei beni danneggiati (di proprietà del Comune di -OMISSIS-) alla luce delle molteplici deposizioni e delle oggettive risultanze relative alla distruzione delle apparecchiature informatiche e di servizio compiuta dagli operatori entrati nella -OMISSIS- » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 291-292);
- nonché nella parte in cui ha affermato che « la responsabilità di tali reati è ascrivibile a -OMISSIS- -OMISSIS-per il suo ruolo di dirigente dell’operazione in esame. Innanzi tutto lo stesso -OMISSIS- nel verbale di s.i.t. confermato integralmente in occasione del primo interrogatorio, ha riferito che in occasione dei fatti del 21-22 -OMISSIS- era stato al comando di un gruppo di 25 uomini dei quali facevano parte non solo i colleghi di -OMISSIS- ma anche altri aggregati da varie Questure. Sempre nello stesso verbale di s.i.t. ha riferito di essere entrato nella scuola -OMISSIS- dal cancello posteriore e subito di essersi reso conto che c’era un centro stampa. Restò in attesa di disposizioni da parte di -OMISSIS-, con ciò confermando che era lui a dirigere gli operatori entrati nella -OMISSIS-. Nell’interrogatorio reso il 13/02/2002, confermato di essere stato il più alto in grado all’interno della -OMISSIS-, pur sostenendo di aver comandato solo i suoi 6 colleghi del Nucleo di -OMISSIS-, ha riferito di aver dato disposizione agli uomini di disporsi ai piani per prevenire eventuali lanci ed operare in sicurezza: di fatto, come è stato illustrato, tutti i numerosi operatori entrati si disposero sui tre piani, e non è pensabile che -OMISSIS- intendesse mettere in sicurezza l’edificio con solo 6 uomini, due per piano. È sempre -OMISSIS- che chiese a -OMISSIS- disposizioni sul da farsi, e l’ordine di abbandonare l’edificio venne dato da -OMISSIS- ancora e solo a -OMISSIS-, con l’effettivo risultato che tutti gli operatori che erano all’interno lasciarono l’edificio, ulteriore prova che -OMISSIS- dava efficacemente disposizioni a tutti i presenti. Quando l’On. -OMISSIS- si presentò nella scuola e chiese di parlare con il responsabile per chiedere la liberazione dell’edificio fu condotta da -OMISSIS- e con questi parlò, senza essere da -OMISSIS- dirottata verso altri eventuali diversi responsabili. Ancora, -OMISSIS- ha ammesso di aver visto le persone schierate nei corridoi e limitate nei movimenti, ma ha riferito di non aver ritenuto di intervenire, con ciò approvando la condotta degli operatori, e non di non aver avuto il potere per impedirla. Da quanto esposto risulta indubitabile il ruolo di comando esercitato da -OMISSIS- durante tutta la fase dell’irruzione nella scuola -OMISSIS-, la sua concreta possibilità di constatare tutte le condotte ivi tenute dagli operatori, non solo la immobilizzazione dei presenti lungo i corridoi mediante ordini urlati e minacce, ma anche i danneggiamenti gravi ed estesi che risultavano palesi a chiunque fosse presente. La responsabilità per le condotte tenute dagli operatori deriva dalla sua posizione di comando, concretamente esercitata impartendo ordini al personale sulla loro dislocazione, dalla omissione di qualsiasi iniziativa volta ad interrompere o sanzionare le illegittimità commesse dai subordinati, ed anzi, al contrario, dalla espressa approvazione ammessa in sede di interrogatorio; tutte condotte eloquenti che costituivano istigazione e rafforzamento dei comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori, che si sentivano così corroborati e approvati nei loro intenti delittuosi »(cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 292-293).
Motivazioni, queste, che hanno condotto il giudice penale a condannare definitivamente il ricorrente al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia anche ai reati] di cui ai capi S), T) ed U) » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
Tale circostanza è sufficiente a rendere legittima la pretesa restitutoria dell’amministrazione – a prescindere dalla riconducibilità dell’anticipazione alla disciplina di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1997 o alla disciplina speciale di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 – tenuto conto di quanto notato dal giudice d’appello in ordine al fatto che anche l’articolo l’art. 32, l. n. 152/1975 « fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso (senza distinguere agli effetti penali o … agli effetti civili) » (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397).
19.1.2. Né – con riferimento alle superiori condotte per cui è stata definitivamente accertata la responsabilità del ricorrente – alcun rilievo può essere dato, al fine di escludere la ripetibilità delle anticipazioni, al fatto che le stesse siano state concesse con riferimento al primo grado di giudizio, nell’ambito del quale il ricorrente era stato assolto da tutte le accuse.
Infatti – in disparte ogni altra considerazione – appare evidente affermare che, a fronte di una sentenza non definitiva, il rimborso delle spese legali sostenute per quel grado sia irripetibile è del tutto contrario alla ratio di previsioni che sono dirette a rendere indenni dalle spese del processo penale solamente coloro la cui responsabilità sia (giocoforza definitivamente) esclusa. Del resto la sentenza di assoluzione riformata in grado di appello (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione), di fatto, riporta (relativamente ai capi in cui è stata riformata) un accertamento privo di effetti, in quanto modificato dalle pronunce successive che hanno definitivamente statuito sulla vicenda, appunto affermando la responsabilità del ricorrente.
19.2. Non può poi ritenersi – come invero sostiene il ricorrente – che l’amministrazione avrebbe errato a ritenere irrilevante, ai fini della ripetizione delle spese, l’intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di peculato.
A tal riguardo – in disparte ogni considerazione sulla difficile scindibilità, nel caso di specie, degli oneri per la difesa in relazione alle diverse fattispecie per cui il dott. -OMISSIS- è stato sottoposto a processo (avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, che postulava l’unitarietà della difesa) – il Collegio osserva quanto segue.
A ritenere scindibile la questione della rimborsabilità delle spese per l’accusa del peculato, non vi è dubbio che questa rientra nell’ambito di applicazione della previsione generale di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1997, tenuto conto che la norma di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 è una norma speciale e di stretta interpretazione (Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009 e Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4379) la cui ratio risiede nella peculiarità dei pericoli connessi agli strumenti di coercizione fisica utilizzabili dalle forze di polizia (ovverosia connessi all’uso materiale della forza) e che si applica solo quando la condotta contestata in sede penale inerisce un uso illegittimo di un’arma o di altro strumento materiale di coazione fisica.
Tanto chiarito, va poi osservato che questo Tribunale ha ancora di recente avuto modo di ricordare che « ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa [ex art. 18 d.l .n. 67/1997] devono sussistere: i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali » e che « la previsione di cui all'art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica … qualora la condotta sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio; b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'amministrazione; c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento). Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, con la conseguenza che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio » e che « pertanto non è sufficiente, ai fini del rimborso, che la condotta contestata abbia trovato “un’occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio” ma occorre che essa sia stata, in qualche modo e sul piano astratto, consustanziale alle mansioni svolte, di talché l’assolvimento dei doveri d’istituto, non avrebbe potuto che passare attraverso il compimento di quell’atto » (Tar Lazio, I-quater, 30 agosto 2024, n. 16009).
Ciò premesso, nel caso di specie se è vero che il dott. -OMISSIS- è stato sottoposto a procedimento penale per peculato per una responsabilità connessa ai suoi doveri di capo squadra (« perché – all’esito delle operazioni di perquisizione e nella qualità [di soggetto posto al comando delle stesse] –, in concorso con non identificati appartenenti ai reparti di cui al capo che precede o comunque non impedendo un evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire – si appropriava di parti interne (hard disk) di alcuni personal computers di proprietà del Comune di -OMISSIS- ed in uso temporaneo all’interno del complesso scolastico “-OMISSIS- – -OMISSIS- “ al gruppo denominato “-OMISSIS-“, apprese nel corso della perquisizione e delle quali quindi aveva il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio ») è parimenti vero che la sentenza che ha definito il procedimento ha acclarato la responsabilità dolosa del ricorrente per la perquisizione illegale della scuola -OMISSIS-, accertando che la presenza del ricorrente e della sua squadra all’interno della Scuola -OMISSIS- era la conseguenza di una grave violazione di legge e dei doveri d’ufficio da parte del dott. -OMISSIS-.
Ciò importa, conseguentemente, la non rimborsabilità delle spese per l’attività processuale svolta in relazione all’accusa di peculato (nonostante l’intervenuta assoluzione), tenuto conto che – all’evidenza – la necessità per il ricorrente di difendersi dall’accusa di peculato (per la sottrazione di materiale informatico durante la perquisizione illegale) non è dipesa dallo svolgimento di un’attività rientrante nel suo dovere d’ufficio, ma – al contrario – ha trovato origine proprio nella dolosa violazione della legge e dei doveri d’ufficio del ricorrente accertata con la medesima sentenza.
19.3. È poi appena il caso di notare che tutto quanto sopra osservato appare sufficiente ad escludere la lamentata violazione dei principi della Costituzione dalle CEDU richiamati da parte ricorrente, atteso che l’attività di recupero delle anticipazioni da parte della p.a. non importa alcuna riconsiderazione in peius delle statuizioni del procedimento penale ma semmai si fonda sulle stesse.
20. È infine infondata la censura articolata da parte ricorrente nel terzo motivo, con cui il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione:
- avrebbe dovuto richiedere le somme versate a titolo di anticipo al netto di IVA e contributi;
- non avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi.
21.1. Al riguardo, va integralmente condiviso quanto già notato da questo Tribunale, in relazione ad analoga censura, in ordine al fatto che « non si comprende come la somma di euro 13.770,00 versata a titolo di IVA … possa integrare un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente . A ben vedere, infatti, considerato che il soggetto passivo IVA è colui che dà od offre il servizio o il bene – e quindi il difensore – e non la persona che lo riceve – il ricorrente che non ha nessun tipo di rapporto tributario con l'Erario – si tratta di imposte dovute dal difensore in seguito all’emissione di una parcella e relativa fattura . Il fatto che poi, tali somme siano state rimborsate dall’amministrazione al cliente – odierno ricorrente – non fa venir meno il presupposto dell’obbligazione tributaria che, comunque, è dovuta. Semplicemente l’onere del pagamento del corrispettivo del difensore, anziché porsi a carico dell’amministrazione, si pone a carico del cliente – odierno ricorrente – compresa la parte corrispondente alle imposte » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
Tali considerazioni – che valgono all’evidenza non solo con riferimento all’IVA ma anche in relazione ai contributi – sono sufficienti escludere la fondatezza dei rilievi circa il presunto dovere dell’amministrazione di richiedere le somme al “netto” di IVA e contributi.
21.2. Per quanto attiene poi agli interessi – che invero nel provvedimento impugnato non risultano quantificati – va evidenziato, in coerenza con quanto già notato nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024, che gli stessi sono certamente dovuti dal momento in cui l’amministrazione ha avviato la procedura di recupero (ovvero dalla data della prima richiesta di ripetizione del 2013) in ragione della previsione di cui all’art. 2033 c.c.
22. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
23. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, in coerenza con le statuizioni di cui alla sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della p.a. resistente nella misura di € 2.500,00, oltre spese e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ CI, Presidente
Agatino Giuseppe NZ, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe NZ | AZ CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.