Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".
Commentari • 12
- 1. tributarioGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 24 giugno 2025
I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità, anche parziale, di contratti bancari, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017), componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che... Sull'abuso del copia e incolla nella redazione delle sentenze si è detto e scritto molto (qualche considerazione si può leggere …
Leggi di più… - 2. La parte civile nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
La parte civile è il soggetto danneggiato dal reato (o il suo successore) che introduce l'azione civile all'interno del processo penale Chi è la parte civile Chi può costituirsi parte civile La costituzione di parte civile Parte civile: termini per la costituzione Cause di estinzione dell'azione civile Giurisprudenza sulla parte civile Chi è la parte civile La parte civile è il soggetto che, con la propria costituzione nel giudizio penale, manifesta la propria volontà di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in …
Leggi di più… - 3. Il Fisco deve essere imparziale, non portatore degli interessi erarialiAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 4. La parte civile nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
Chi è la parte civile La parte civile è il soggetto che, con la propria costituzione nel giudizio penale, manifesta la propria volontà di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. La relativa disciplina è contenuta negli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale. Tipologie di danno risarcibile Il danno risarcibile a favore della parte civile può assumere la veste di danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Nel primo caso il danno consiste nella diminuzione della sfera patrimoniale del …
Leggi di più… - 5. Sezioni UniteGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 23 gennaio 2024
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – con la sentenza 19 gennaio 2024 n. 2075 hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
99 33/15 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Antonio ESPOSITO Presidente del 22/01/2015 1. Enzo IANNELLI Consigliere SENTENZA 2. Franco FIANDANESE Cons.Relatore N. 158 3. Giovanna VERGA Consigliere 4. Marco Maria ALMA Consigliere R.G. N. 32332/2014 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto nell'interesse di HE OL, nato a [...] il [...], avversO la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 4 febbraio 2014, di riforma della sentenza del Tribunale di Parma, in data 2 maggio 2013; denunziata e il Visti gli atti, la sentenza ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 Udito, per la parte civile, l'avv. Frabizio Poggi Longostrevi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;
Udito il difensore dell'imputato avv. OL Moretti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 4 febbraio 2014, riformando la condanna pronunciata il 2 maggio 2013 dal Tribunale di Parma nei confronti di HE OL, dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata e assolto in relazione al reato di falso in scrittura privata, rilevava la estinzione del reato per le intervenuta prescrizione, confermando statuizioni civili. Rispetto all'originaria di imputazione appropriazione indebita (capo A) e di falso in scrittura privata (capo B) l'accusa era stata modificata dal P.M. а seguito di ordinanza del Tribunale, che, revocando la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, invitava lo stesso : P.M. a procedere alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., avendo rilevato un fatto diverso da quello descritto nel capo di 2 imputazione. Il capo A) dell'imputazione era stato modificato contestando gli artt. 640, 61 n. 7 e 61 n. 11 c.p., perché il HE, quale direttore della filiale Unicredit CA di Noceto, presso la quale BE IA era intestatario di conti correnti e di dossier titoli, aveva, con abuso di relazioni d'ufficio, disposto delle liquidità giacenti sui conti correnti del querelante, facendogli comperare e vendere, in tempi diversi, titoli azionari, obbligazioni e quote di fondo di investimento, per un ammontare di euro 460.045,05, mentendo al BE all'atto della formazione del contratto garantendo un reddito del 7% mentre talesi affidava all'alea, tacendo invece circostanza e raggirandolo con artifizi consistenti unin false rendicontazioni. Procurando a sé ingiusto profitto e cagionando al BE un danno patrimoniale di rilevante gravità. premesso che l'accordoLa Corte di Appello, prevedeva che il BE solo alla fine di un quinquennio e, quindi, nel 2005, ritirasse sia il capitale che gli interessi, riteneva consumato il reato, qualificato a consumazione prolungata, nel mese di marzo 2005, quando l'imputato comunicò alla persona offesa l'esito negativo degli investimenti 3 effettuati, con la conseguenza dell'intervenuta prescrizione in data successiva а quella del aprile 2012, nella quale era stata pronunciata la sentenza di primo grado. La stessa Corte respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2012 reiettiva della richiesta di perizia contabile e di esame del consulente di parte, formulata a seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., poiché la decisione del giudice di ammissione di nuove prove doveva sottostare solo alla valutazione della loro assoluta necessità ai sensi dell'art. rigettava, altresì, la richiesta di 507 c.p.p.; rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, poiché « la condotta fraudolenta di HE come descritta nel capo di imputazione non si è concretizzata in una sorta di incapacità ed inadeguatezza professionale che richiederebbe una verifica sulla correttezza delle scelte degli investimenti finanziari, bensì in un atteggiamento che non fu solo maliziosamente silente circa i concreti rischi che detti investimenti potevano comportare, ma anche volutamente persuasivo attraverso la L rassicurazione di BE sulla econcretezza che, alcertezza di una redditività effettiva 4 contrario, era condizionata ad andamenti del mercato finanziario soggetti ad impennate positive, ma anche, con altrettanta frequenza, negative. A tale atteggiamento, subdolamente funzionale a convincere il cliente ad affidargli il proprio capitale si aggiunsero nel 2002, come indicato nel capo di imputazione, false rendicontazioni sulla redditività degli investimenti per incrementare ulteriormente una falsa aspettativa in BE». La Corte territoriale, inoltre, ravvisava tutti gli elementi costitutivi della truffa, escludendo la buona fede dell'imputato e ravvisando un profitto per la banca, in forza dell'acquisizione di un cliente danaroso e sottratto ad un banca rivale, e per lo stesso imputato, il quale avrebbe potuto conseguire riconoscimenti sia dal punto di vista professionale con avanzamenti di carriera sia dal punto di vista patrimoniale con i relativi emolumenti e gratifiche economiche. La stessa Corte, infine, escludeva l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, che, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto integrare la causa petendi in relazione alla modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., in quanto tale modifica non aveva f 5 determinato «una cesura dell'iter processuale tale da annullare la già espressa richiesta risarcitoria». Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 538, 74, 76, 78 e 519 1) violazione degli artt. c.p.p. Il ricorrente, ricostruite le vicende processuali che avevano portato alla modifica dell'originaria imputazione di appropriazione indebita (capo A) in quella di truffa aggravata, rileva che la parte civile, senza aver mai modificato o integrato il proprio atto di costituzione, modificando l'originaria causa petendi, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni conseguenti al solo reato di cui al capo A) e la difesa eccepiva immediatamente la nullità della richiesta di risarcimento avanzata nelle suddette conclusioni per non essere mai stata integrata la costituzione di parte civile in relazione ai fatti di cui al capo A). Ciò non di meno, il giudice di prime cure, pur mandando assolto l'imputato dal reato di falso contestatogli sub B), unico capo "sopravvissuto" per il quale la parte civile risultava ritualmente costituita, lo condannava al risarcimento dei danni in favore della stessa, da liquidarsi in separato giudizio civile e previa concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di €. 50.000,00, in relazione ai fatti di cui al modificato capo A). Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello, la quale ha ritenuto che la contestazione suppletiva non abbia inciso "sull'identità ontologica dell'accadimento storico già descritto, non ha determinato una cesura nell'iter processuale tale da annullare la già espressa richiesta risarcitoria"; afferma che nel caso di specie non vi è stata una semplice modifica della giuridica del fatto ma laqualificazione contestazione di un fatto diverso e, quindi, la parte civile, per esercitare i propri diritti in ordine alla nuova causa petendi avrebbe dovuto estendervi il rapporto già costituito, integrando le proprie originarie richieste risarcitorie, indicando, altresì, le ragioni che giustificavano la nuova domanda. 2) violazione degli artt. 157, 158, 640 c.p. Ad avviso del ricorrente il momento consumativo della truffa per cui è procedimento doveva essere correttamente individuato nel momento di estinzione 7 dei contratti di investimento finanziario dannosi (azioni ed obbligazioni) sottoscritti dalla persona offesa e non, come erroneamente affermato dalla Corte d'Appello, nella data in cui la persona avuto conoscenza dei fatti offesa aveva dall'imputato ovvero, in cui si era sostanzialmente risolto il rapporto tra i due. Pertanto, il momento consumativo andrebbe individuato nella data in cui ha avuto termine l'ultimo rapporto finanziario 11titoli 'dannosi" e, connesso all'acquisto di quindi, come univocamente riconosciuto da entrambe le decisioni di merito, nei primi mesi del 2004, con la conseguenza che la prescrizione, considerato un periodo di sospensione per adesione dei difensori ad astensione collettiva dalle udienze, sarebbe maturata al 30 giugno 2004 e, quindi, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 640 c.p., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente si duole della mancata assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste", evidenziando come nessun profitto fosse stato realizzato dal HE o da altri, in particolare, dalla banca da cui lo stesso dipendeva;
contesta che il HE, come ritenuto dalla Corte di 8 Appello abbia sottratto un cliente ad una banca rivale, poiché il BE era già da prima cliente della OL CA e si limitò semplicemente а cambiare filiale;
aggiunge che il profitto rappresentato dalle commissioni pagate alla banca per l'acquisto dei titoli sul mercato azionario non potrebbe, in ogni caso, definirsi "ingiusto", trovando comunque la sua giuridica legittimazione nell'operazione sinallagmatica compiuta. Quanto all'inesistenza, in concreto, di un profitto ingiusto per l'imputato, sarebbe la stessa Corte d'Appello a darne atto nella propria motivazione, espressamente riconosce come "l'imputatoladdove non sia riuscito a conseguire un proprio vantaggio" ed aggiunge che il HE non era un promotore finanziario, bensì il direttore di una filiale di banca, dipendente a stipendio fisso, che aveva convinto un cliente di altra filiale dello stesso istituto а trasferire le proprie disponibilità presso il suo sportello ed avvalersi della sua opera. Ad avviso del ricorrente neppure potrebbe ravvisarsi la sussistenza di artifizi о raggiri, poiché tali non possono considerarsi le false rendicontazioni, alle quali fa riferimento la Corte 9 di Appello, che non precedono l'atto di disposizione patrimoniale, ma. sono state trasmesse un anno dopo quell'atto. Nemmeno la garanzia offerta in ordine al prospettato rendimento del 7% annuo d'interesse potrebbe considerarsi integrante artifizio o raggiro, essendo la stessa sussumibile nella categoria dell'inadempimento, fonte di responsabilità civile di natura contrattuale, tanto più che tale rendimento venne effettivamente prodotto per quasi un anno e mezzo dagli investimenti effettuati fino al verificarsi di eventi eccezionali quali il crollo delle torri : gemelle. 5) erronea applicazione degli artt. 43 e 640 c.p. e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta che possa ritenersi integrato l'elemento del dolo di danno, neppure nella forma del dolo eventuale, poiché i titoli fatti acquistare al BE dall'imputato hanno, nel primo anno, prodotto effettivamente utili e solo per effetto del terremoto prodotto nelle borse mondiali dagli attentati alle torri gemelle del 2001, dalla successiva esplosione della bolla speculativa sui titoli internet e, infine, dal default dei titoli di Stato argentini e RM 10 : : del 2003, gli investimenti del BE iniziarono a perdere e, quindi, a produrre un danno patrimoniale allo stesso. Il ricorrente afferma che la questione non se i citati eventi fossero non fossero prevedibili per l'operatore di settore di media diligenza, ma se gli stessi fossero stati in concreto previsti, quantomeno come possibili, dall'imputato e se costui, malgrado tale rappresentazione, abbia agito ugualmente accettando il rischio del loro verificarsi;
lamenta che la difesa, successivamente alla modifica del capo di imputazione, abbia tentato inutilmente di difendersi provando, chiedendo l'ammissione di una perizia ed in subordine di una consulenza tecnica di parte. 5) violazione degli artt. 519, 190 e 522 c.p.p. Il ricorrente precisa che, dopo la contestazione del fatto diverso, alla prima udienza utile i difensori dell'imputato chiedevano disporsi perizia sui seguenti quesiti: "dica il perito se i prodotti finanziari proposti dal HE ed acquistati dal BE mediante le sottoscrizioni degli ordini di acquisto in atti abbiano, nei mesi successivi alla loro sottoscrizione e fino all'11.9.2001, prodotto interessi sul capitale investito superiori o pari 11 al 7%. Dica altresì il perito di che natura fossero detti prodotti e di quali report godessero sui mercati finanziari all'epoca della loro sottoscrizione da parte del BE. Dica infine il perito se le operazioni compiute su detti titoli in epoca successiva all'11.9.2001 e sino al marzo del 2005, fossero indicate ai fini del contenimento delle perdite e del recupero degli investimenti"; in via subordinata, chiedeva l'ammissione di un proprio consulente tecnico, da escutere sui lamenta che tali istanzemedesimi temi di prova;
istruttorie, stante la rilevanza e la pertinenza delle prove richieste rispetto al nuovo capo di imputazione, dovendosi accertare se la redditività garantita dall'imputato alla persona offesa rappresentasse o meno un mendacio, come ipotizzato nel nuovo capo di imputazione, siano state rigettate dal Tribunale come superflue e censura la sentenza della Corte di Appello, la quale ha ritenuto che alla modifica dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. consegua la facoltà dell'imputato di richiedere nuove prove, ma non il suo diritto a che queste vengano ammesse, vigendo l'art. 507 c.p.p. Il ricorrente osserva che tale soluzione interpretativa è in contrasto con 12 : l'art. 519, comma 2, c.p.p. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso "a norma dell'art. 507" originariamente contenuto nella disposizione in questione;
ribadisce, pertanto, l'eccezione di nullità tempestivamente dedotta con motivo di appello. I l 7 gennaio 2015 ha depositato memoria la costituita parte civile IA BE, chiedendo che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile, rilevando, con riferimento alla eccepita prescrizione, che la condotta criminosa era ancora in atto al momento della c.d. confessione del HE in ordine all'effettivo stato degli investimenti;
con riferimento alla sussistenza del profitto, che l'avere convinto il BE a cambiare filiale assicurandosi la gestione considerevole patrimonio indisturbata di un in termini di prestigio costituisce un profitto personale e professionale;
con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che l'imputato si è proposto non come operatore di settore di media diligenza, ma come operatore di gran lunga superiore al proprio collega di altra filiale e a qualsiasi altro operatore;
con 13 riferimento alla eccepita violazione del diritto alla prova, che il giudice ha correttamente esercitato il potere di cui all'art. 190 c.p.p.; con riferimento alla validità ed efficacia della costituzione di parte civile successivamente alla modifica della contestazione, che l'art. 74 c.p.p. evidenzia come necessaria e sufficiente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta- reato ed il danno alla persona offesa, che l'art. disancora la persona offesa che intenda 78 c.p.p. agire per il risarcimento del danno da vincoli formalistici connessi alla contestazione e che la condotta è rimasta ontologicamente immutata nei suoi aspetti costitutivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 538, 74, 76, 78 e 519 c.p.p., è infondato, poiché principio già affermato da questa Suprema Corte che «nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la : costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere : 14 nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla causa petendi che al petitum >> (Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, Francis ed altro, Rv. 232526; Sez. 5, n. 12732 del 07/11/2000, Zara A, RV. 217742). Non è, invece, condivisibile il diverso orientamento citato dal ricorrente che : richiede, a pena di nullità, una formale estensione della costituzione di parte civile in caso di contestazione suppletiva (Sez. 1, n. 4669 del 20/01/2005, Braconi, Rv. 230994), né è pertinente 1 il richiamo del ricorrente alla sentenza interpretativa di rigetto n. 98 del 1996 della Corte costituzionale, che si riferisce alla ben diversa posizione della persona offesa non costituita parte civile alla quale deve essere consentita la possibilità di costituirsi parte civile in caso di nuovo reato contestato in udienza e, quindi, non può riguardare la persona offesa già costituita parte civile, per la quale deve ritenersi sufficiente un idoneo aggiornamento della domanda con la formulazione della conclusioni. D'altro canto, Occorre Osservare che tutti i casi in cui la questione giuridica in esame è venuta all'attenzione della giurisprudenza sono relativi alla contestazione di un "fatto nuovo" e non di un 15 “fatto diverso", come nel caso di specie. La nozione di "fatto diverso" deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nell'originaria contestazione (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 dep. 05/11/1997, Carelli ed altri, Rv. 208935; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012 dep. - 17/05/2012, Osmenaj, RV. 252822; Sez. 6, n. 26284 del dep. 17/06/2013, Tonietti, RV.26/03/2013 256861); mentre il "fatto nuovo" è stato descritto come un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi affiancandolo quale autonomo thema si aggiunge, decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010 dep. 23/02/2011, P.C. RV. 249461; Sez. 6, n. 6987 del in proc. N.. 19/10/2010 dep. 23/02/2011, P.C. in proc. N., Rv. 249461; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013 dep. Tonietti, RV. 256861). Pertanto, il 17/06/2013, principio giuridico al quale aderisce questo 16 collegio e che ritiene sufficiente in caso di contestazione suppletiva un semplice aggiornamento della domanda con la formulazione delle conclusioni, trova ancor più fondamento nel caso in cui sia contestato un fatto diverso, che non l'introduzione di un autonomo thema comporta : decidendum, rispetto al quale il P.M. potrebbe anche discrezionalmente decidere di procedere in separato procedimento, mentre rispetto al "fatto diverso" in capo al P.M. grava uno specifico obbligo di procedere а contestazione suppletiva nell'ambito dello stesso processo, nel quale, appunto, già vi è costituzione di parte civile in relazione ad un fatto che non è in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità rispetto a quello contestato ex art. 516 c.p.p. Il motivo di ricorso con il quale si eccepisce che la prescrizione del reato contestato sarebbe maturata al 30 giugno 2004, quindi, prima della sentenza di primo grado, èpronuncia della infondato, sia in punto di diritto che in punto di fatto, poiché il reato di truffa contrattuale commesSO dal funzionario di banca il quale, non rivelando con minimizzando i rischi e elementi dell'operazione completezza tutti gli fr 17 finanziaria proposta al cliente, consapevolmente vantaggio per conto dell'istituto di tragga credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore, è reato a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina alla scadenza di ogni contratto sottoscritto la sua perdita economica con ildall'investitore profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto (Sez. 21 n. 43347 del 15/10/2009 dep. 13/11/2009, Casagli e altri, Rv. 245598). Ebbene, correttamente, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che il reato contestato dovesse considerarsi perdurante fino alla scadenza del contratto stipulato, che prevedeva un vincolo quinquennale del patrimonio del BE, dal 2000 al 2005, e, in concreto, perdurato fino al marzo 2005, quando il HE "non riuscendo più a gestire anche emotivamente la situazione, si recava dal BE e gli spiegava il reale stato delle cose". Per di più, la sentenza impugnata, ha avuto cura di precisare ulteriormente, a fronte dell'affermazione difensiva che l'acquisto di titoli "dannosi" era terminato 18 nei primi mesi del 2004, che i recuperi di borsa registrati nell'ultimo periodo erano "minimali" rispetto all'enorme perdita pregressa e, comunque, deve aggiungersi, irrilevanti nell'ottica di una condotta illecita perdurante. Il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi materiali del reato contestato, non consentito, poiché tende otteneread una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Quanto alla sussistenza degli artifizi e raggiri, La corte di merito ha precisato che "l'imputato non si limitò solo a recepire una richiesta della controparte contrattuale, ma alimentò in lei aspettative non assicurabili con certezza, facendole apparire come facilmente raggiungibili” e che, la ulteriore dimostrazione che alla fonte dell'accordo vi fosse un condotta truffaldina, desumibile dalla domiciliazione delle comunicazioni bancarie afferenti gli investimenti presso la 19 filiale e non presso il domicilio del BE e occasioni di periodiche dall'invio in sei non esternavano il reale rendicontazioni che andamento dei titoli. Quanto alla sussistenza di un profitto, la stessa Corte, con argomentazione non viziata da manifesta illogicità e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, ha banca che haravvisato sia un profitto per la ampliato "il proprio raggio d'azione acquisendo, oltre alle provvigioni della mediazione bancaria, la gestione di disponibilità patrimoniali da investire sul mercato finanziario per essere maggiormente operativa al suo interno", sia un profitto morale dell'imputato "che per il reperimento del prestigioso cliente avrebbe potuto conseguire riconoscimenti, sia dal punto di vista professionale con avanzamenti di carriera, sia dal punto di vista patrimoniale con i relativi emolumenti e gratifiche economiche". Irrilevanti e non pertinenti sono le osservazioni difensive sul punto, poiché la circostanza che l'imputato non abbia sottratto il cliente "ad una banca rivale", : come affermato dalla Corte di Appello, ma lo abbia convinto a cambiare filiale della stessa banca, è circostanza che non inficia il ragionamento della 20 stessa Corte, la quale esattamente Osserva che la condotta dell'imputato era finalizzata "ad un vantaggio patrimoniale della filiale da lui diretta ed era funzionale a dare lustro, al cospetto dei vertici della banca, alla sua capacità professionale di acquisire clienti di prestigio" (pag. 6); l'affermazione, poi, che le commissioni pagate alla banca non possano definirsi “ingiuste” è ragionamento viziato dalla mancata considerazione della origine truffaldina delle operazioni finanziarie effettuate per il cliente. Anche il motivo di ricorso con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo di danno tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, sulla base delle molteplici dibattimentali,risultanze ampiamente ed analiticamente evidenziate, giunto alla conclusione che tutto il contegno dell'imputato ben consapevole dell'incertezza dell'andamento del mercato e del fatto che la redditività promessa era solo auspicabile "sia iniziale, che successivo, preordinato a perpetrare fu artificiosamente 21 l'inganno di BE per carpirne la fiducia al punto di indurlo ad affidarsi completamente a lui, a non richiedere ufficiali comunicazioni sui propri investimenti e ad accontentarsi per anni (dall'11.11.2002 al 31.7.2004) di apparenti rendiconti che in realtà erano solo astratte proiezioni di ciò che era stato previsto, ma che di fatto non si era verificato, proiezioni che, sfruttando l'inesperienza e l'ingenuità del predetto BE, coronarono la condotta ingannevole dell'imputato stesso, iniziata con l'accordo del 2000 e protratta fino a quando nel marzo del 2005, alle strette per 1'imminente scadenza del quinquennio, non riuscendo più a tenere nascosta la realtà e constatando l'impossibilità di un recupero, non fu in grado di fare altro che confessargli la disastrosa situazione". Infondato è il motivo di ricorso con il quale si 519, 190 e 522 deduce la violazione degli artt. c.p.p. con riferimento alla richiesta di perizia contabile dopo la contestazione del fatto diverso. Deve, peraltro, rilevarsi che la sentenza impugnata è incorsa in errore di diritto, come esattamente rilevato dal ricorrente, nel punto in cui ha ritenuto che il primo giudice avesse fatto corretta 22 applicazione dell'art. 507 c.p.p. In realtà, nel testo originario dell'art. 519 il diritto dell'imputato a chiedere nuove prove a seguito di contestazione ex art. 516 c.p.p. era confinato nei limiti dell'art. 507 e quindi poteva avere ad oggetto soltanto le prove "assolutamente necessarie" al decidere. Con la sentenza n. 241 del 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'articolo in esame sia nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516, non consente allo stesso p.m. e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove, sia dell'inciso a norma dell'art. 507". Il giudice delle leggi, in particolare, ha rilevato che, per effetto della modificazione dell'accusa, si aprono nel corso del dibattimento nuovi momenti di dialettica tra le parti sotto il profilo probatorio, equiparabili a quelli tipici dell'apertura del dibattimento, che si pongono di fronte all'originaria contestazione. È stato ritenuto, pertanto, che non vi sia ragione di disconoscere la stessa ampiezza del diritto alla prova rimesso all'iniziativa delle parti ai sensi dell'art. 190 e valutato dal giudice solo in termini di pertinenza e rilevanza. Al contrario, i 23 £ più rigorosi criteri di valutazione dell'ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 presuppongono delle prove richiesteterminata l'acquisizione dalle parti e giudicata assolutamente necessaria l'assunzione di prove integrative. A seguito dell'intervento della Consulta alla parte va riconosciuto il diritto alla prova nella medesima estensione stabilita per la fase degli atti preliminari al dibattimento, e l'ammissione delle prove medesime può essere negata solo se esse siano : vietate dalle legge 0 manifestamente superflue irrilevanti (Sez. 6, n. 8131 del 05/06/2000, Pinto, Rv. 216926). Ciò comporta che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 519, comma 2, c.p.p., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri previsti dall'art. 190 stesso codice (Sez. 6, n. 48645 del 06/11/2014, G e altro, Rv. 261256). Peraltro, si tratta di un errore di diritto che non produce l'annullamento della sentenza impugnata, poiché non ha avuto incidenza decisiva sul dispositivo (art. 619, comma 1, c.p.p.), dovendosi rilevare che, poi, in concreto il giudice di appello ha fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 190, comma 1, c.p.p. (v. inizio pag. 7), 24 motivando ampiamente sulla superfluità e della richiesta perizia, osservando: irrilevanza "la condotta fraudolenta di HE come descritta nel capo di imputazione non si è concretizzata in una sorta di incapacità ed inadeguatezza T professionale che richiederebbero una verifica sulla correttezza delle scelte degli investimenti finanziari, bensì in un atteggiamento che non fu solo maliziosamente silente circa i concreti rischi che detti investimenti potevano comportare, ma volutamente persuasivo attraversoanche la rassicurazione di BE sulla concretezza e certezza di una redditività effettiva che, al : contrario, era condizionata ad andamenti del . mercato finanziario soggetti ad impennate positive, E ma anche, con altrettanta frequenza, negative (. • ] Gli eventi anomali indicati dall'appellante 1 • come causa degli improvvisi crolli delle borse • ] per quanto eccezionalmente mondiali [. devastanti non potevano ritenersi imprevedibili in : un settore come quello finanziario, profondamente sensibile ad eventi ed accadimenti sociali e storici e, come tale, assoggettato ad un'alea non costantemente e perfettamente controllabile [. .] L'intenzionale omissione della comunicazione dei 25 rischi e la maliziosa induzione di false aspettative nel cliente prevalgono, ai fini della valutazione della fraudolenza della condotta, sulla : • ] Per tali positività di taluni investimenti [. ragioni non si ritiene accoglibile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di perizia contabile e di esame del consulente di parte che attesterebbero una oggettiva ripresa dei mercati, l'opportunità di nuovi investimenti e quindi un parziale recupero patrimonio del BE, quali circostanze non del incidenti sulla condotta impostata all'inganno ed al raggiro ai danni di quest'ultimo". Si tratta di valutazione corrette dal punto di vista logico e giuridico e, quindi, non censurabili in questa sede di legittimità. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore della parte civile devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile BE 26 IA delle spese dallo stesso sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2015. Il Presidente L'estensore Franco of andawez DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE €9 MAR. 2015 IL A Il Cancelliere DI M E R IL CANCELLIERE P Claudia Pianelli 27