Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
Qualora il giudice pronunci sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione ad un reato contestato dal P.M. in via suppletiva, senza che la stessa parte civile abbia esteso alla nuova "causa petendi" il rapporto già costituito, la conseguente nullità, che non è di natura assoluta, non può essere dedotta dall'imputato per la prima volta in cassazione, dovendo essere dedotta o rilevata tempestivamente nel giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 67
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038103/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO, N. IL 02/07/1949;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 TRIBUNALE di MASSA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona Sost. Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Mario Albanese.
OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, il tribunale monocratico di Massa dichiarava il BR colpevole di contravvenzione all'art. 659 c.p. e, concessegli attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 150,00 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie. Lo assolveva, invece, dalla imputazione di cui all'art. 388 c.p. perché il fatto non sussiste.
Osservava il giudicante che il BR, gestore di un impianto per la distribuzione del carburante, permetteva che i veicoli in sosta nell'area, anche in ora notturna, tenessero a lungo il motore acceso, con ciò disturbando la quiete e il riposo delle persone confinanti. Trattavasi di un disturbo potenzialmente diffusivo ed integrante quindi il reato in contestazione, anche in considerazione della circostanza che, essendo intervenuti precedenti provvedimenti giudiziari, l'imputato era perfettamente consapevole della situazione illecita determinatasi.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il BR, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Le parti civili si erano costituite in giudizio, quando l'unica imputazione mossa all'attuale ricorrente era quella di cui all'art. 388 c.p., per la quale tuttavia egli era stato assolto;
poiché l'atto originario non era stato esteso alla nuova contestazione, avvenuta nel corso del giudizio, e, colle conclusioni finali, era stata chiesta genericamente la condanna "per tutti i reati ascritti", il tribunale non avrebbe dovuto pronunciare condanna a favore delle parti civili stesse;
col secondo motivo, vizio della motivazione. La sentenza impugnata non aveva tenuto conto che la sosta degli autoveicoli avveniva prevalentemente di notte, quando il distributore era chiuso e l'area era frequentata da clienti dell'annesso bar, del quale il ricorrente non era titolare;
quando, durante il giorno, il BR era presente, impediva sempre che l'inconveniente si verificasse. In tal senso avevano deposto i testimoni escussi.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è certamente esatto il principio secondo il quale, quando nel corso del dibattimento il p.m. proceda a contestazione suppletiva, ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., la parte offesa costituitasi parte civile, per esercitare i propri diritti in ordine alla nuova "causa petendi", debba estendervi il rapporto già costituito (cfr. Sez. 3^, 27.9.1995, Roncati); ed è indubitabile, alla stregua dell'esame degli atti processuali (cui questa Corte ha accesso, qualora, come nella specie, si denuncino "errores in procedendo") che una formale estensione della costituzione di parte civile, riguardo al reato per il quale è da ultimo intervenuta condanna, non vi sia stata. Ma l'eccezione oggi proposta è tardiva, in quanto la nullità derivartene non è certamente di tipo assoluto e avrebbe dovuto essere rilevata immediatamente dall'imputato, che dopo le conclusioni della parte civile, aveva avuto l'ultima parola attraverso il suo difensore. Ciò non avvenne a suo tempo e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. Quanto al secondo motivo, le argomentazioni difensive sono meramente assertorie, non hanno alcun collegamento colla motivazione della sentenza impugnata e involgono questioni afferenti la rivalutazione del compendio probatorio, che si risolvono in questioni di fatto non proponibili nel giudizio di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005