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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2024, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Mastro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERLUIGI ZENOBI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, Via g. Carducci n. 22;
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO BIOCCA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, Via Stazio n. 22;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.6.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Part Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2016 la società a responsabilità limitata ha convenuto in giudizio la , esponendo Controparte_1
quanto segue:
- di aver acceso presso la Banca di Teramo di Credito Cooperativo il conto corrente ordinario n.
30805, già 1197/33, con prima operazione datata 7 ottobre 1996, ancora operativo alla data del 30 settembre 2014;
- di aver concordato sul predetto conto anche l'apertura di conto finanziamento anticipi fatture n.
30805, con prima operazione eseguita in data 23 gennaio 2002 e successivamente chiuso il 2 ottobre
2006;
- di non essere in possesso del documento contrattuale nonostante le ripetute richieste formulate alla banca a tal fine;
- di aver rilevato, nel corso del rapporto, numerose anomalie, quali: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”; indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, di spese ed oneri vari;
applicazione di interessi usurari;
- che dal 1° luglio 2016 la Banca di Teramo di Credito Cooperativo si era fusa per incorporazione nella . Controparte_2
Svolte tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta ed in accoglimento dei motivi suesposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra-legali applicati e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE e
DICHIARARE la violazione da parte della (già Controparte_2
delle regole di correttezza e buona fede Controparte_3 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice 3. Parte_1
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 c.c. delle condizioni generali di contratto di cui ai capi precedenti relativi ad ogni tipo di capitalizzazione degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,
DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi (trimestrali e/o semestrali e/o annuali) al rapporto di c/c in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute CMS e
2 comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto bancario;
6. ACCERTARE e DICHIARARE, previa rettifica dei saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto bancario, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni e con l'eliminazione di non convenute e comunque prive di causa negoziale CMS;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del TEG, la nullità ed l'ineffìcacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta, per interessi, spese, commissioni e competenze contrari al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedenti il c.d. nel periodo trimestrale di riferimento;
8. per l'effetto delle suddette CP_4
violazioni, CONDANNARE la convenuta , previa Controparte_2
rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in favore della società anche mediante rideterminazione del saldo contabile a credito del correntista Parte_1 prudentemente quantificate in € 93171,90, salva la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
9.
Con vittoria di competenze legali e spese di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 novembre 2016 si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito evidenziando che il conto corrente oggetto di causa risultava ancora aperto al momento dell'introduzione dell'azione.
Ha eccepito, poi, la prescrizione decennale decorrente, a ritroso, dalla notifica dell'atto introduttivo, o dall'invito alla mediazione (15.02.2016), ritenendo doversi considerare solutorie le operazioni poste in essere dal correntista.
Ha rappresentato, inoltre, la Banca, di aver consegnato alla società tutta la documentazione riguardante i rapporti bancari in oggetto al momento della stipula, e ha rammentato che l'onere di conservazione della documentazione in capo alla Banca ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data della stipula;
ha riferito, in ogni caso, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di consegna da parte della società attrice.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Banca ha evidenziato che il rapporto oggetto di controversia è conforme alle disposizioni del d.lgs n. 385/1993 ed alla delibera CICR del
09.02.2000 che ha legittimato la facoltà di prevedere e fissare, purché con la medesima periodicità,
l'anatocismo bancario.
Con riferimento agli interessi ultralegali, la banca ha riferito che nel contratto n. 30805 il tasso ultralegale era stato specificatamente pattuito nella misura di un punto inferiore al Prime Rate che, al 9
3 gennaio 2002, era fissato al 7,250%; ne conseguiva che il tasso debitore era del 6,250% ben al di sotto, quindi, del tasso soglia all'epoca operante.
Da ultimo, la Banca ha contestato che l'applicazione della commissione di massimo scoperto fosse avvenuta in maniera illegittima, negando recisamente che durante il rapporto fossero stati previsti interessi usurari;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante CTU tecnico-contabile per l'esatto ricalcolo del dare/avere tra le parti;
all'udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 195/2022 del 2.3.2022, il Tribunale così ha così statuito:
I) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
II) dichiara, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, la nullità degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
III) rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
III) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza resa in pari data, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, e ha convocato nuovamente il ctu, al fine di sottoporgli i seguenti quesiti:
“ricostruisca l'andamento del rapporto tra le parti di cui al contratto di conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, intestato ad ed acceso presso odierna la Parte_1
BCC di LI ME ON e Pianella S.c.a.r.l., secondo i seguenti criteri:
1) consideri non ripetibili le somme pagate da parte attrice in favore dell'istituto bancario antecedentemente al 11/2/2006;
2) escluda dal computo qualsiasi tipo di capitalizzazione degli interessi sia attiva che passiva.”
Espletata la consulenza, all'udienza del 20.6.2024 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, quanto alla sentenza parziale del 20 giugno 2021, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale in caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva ed ove lo faccia il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva (Cassazione 14 giugno 1999, n. 5860; cfr. anche Cass. 22 agosto 2003, n. 12346 e Cass. 14 settembre 2004, n. 18510,
4 Cass. 16 giugno 2014 n. 13621: “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso”).
Quindi, ferme restando le statuizioni di cui nella sentenza parziale del 2 marzo 2022, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo necessaria un'integrazione istruttoria per addivenire alla corretta quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Segnatamente, è stato chiesto al consulente di effettuare il ricalcolo sulla base del quesito proposto con ordinanza del 2 marzo 2022, con cui è stato chiesto di espungere dal computo la capitalizzazione degli interessi, considerando non ripetibili le somme pagate da parte attrice in favore dell'istituto bancario antecedentemente al 11.2.2006, essendo stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per le motivazioni espresse nella richiamata sentenza parziale.
Ebbene, quanto alla relazione resa dal consulente, devono condividersi le osservazioni mosse dalla difesa della banca e dal suo consulente di parte: nello specifico, correttamente il perito della banca ha contestato che, nella ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti, il CTU ha adottato dei correttivi estranei al quesito, per giunta da lui stesso dichiarati “arbitrari” (cfr. pag. 16 CTU).
Egli, infatti, senza alcuna istruzione in tal senso:
- ha sostituito i tassi d'interesse applicati dalla banca con quelli legali tempo per tempo vigenti;
- ha espunto dal ricalcolo le commissioni di massimo scoperto;
- ha addebitato le spese alla data dell'ultimo estratto conto in atti e non alla effettiva data di imputazione.
In risposta alle osservazioni mosse dalla banca, il consulente ha osservato quanto segue: “Lo scrivente, nel formulare il proprio elaborato peritale, ha ritenuto opportuno, così come già evidenziato nella bozza di relazione, procedere al ricalcolo dei rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti rimodulando i saldi di conto corrente, sostituendo il tasso applicato dalla banca con quello legale, enucleando le commissioni di massimo scoperto ed estromettendo le spese a qualsiasi titolo addebitate dall' istituto di credito, al fine di dare continuità al precedente lavoro, dove, appunto, Ill.mo Giudice incaricava il sottoscritto di procedere al ricalcolo secondo i criteri sopra elencati […]Non si riscontrano, quindi, a giudizio del sottoscritto, nella formulazione del nuovo quesito, quelli che dovrebbero essere i parametri, con i quali si sarebbe dovuto provvedere a realizzare la nuova relazione. Ed è, appunto, che per tali motivi, si è arbitrariamente ritenuto appropriato fare riferimento, nelle modalità di ricalcolo, ai
5 quesiti esposti nel precedente elaborato, attribuendo pertanto consequenzialità alle due perizie econometriche”.
Tale scelta non può essere condivisa perché contraria a quanto stabilito nella sentenza non definitiva del 2 marzo 2022 e trasfuso nel conseguente quesito formulato in pari data.
In realtà la consulenza è stata rinnovata proprio per procedere ad un nuovo ricalcolo;
nondimeno,
l'errore in cui è incorso il consulente è stato rimediato mediante formulazione di una seconda ipotesi di calcolo, alla stregua delle osservazioni mosse dalla banca, che correttamente ha esortato il ctu ad attenersi rigorosamente al quesito formulato il 2 marzo 2022.
Secondo tale ipotesi di ricalcolo, adottando, quindi, come unico correttivo la capitalizzazione degli interessi e rendendo irripetibili le somme pagate all'istituto di credito antecedentemente al 11.2.2006, il saldo risulta pari ad - € 92.277,58, con una differenza di € 11.035,76 rispetto al saldo di partenza.
Deve quindi dichiararsi che il saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di causa ammonta a €
92.277,58, a favore della banca.
Quanto al governo delle spese di lite, stante la fondatezza solo parziale della domanda attrice, appare opportuno disporre una parziale compensazione sicché la società deve essere condannata alla rifusione del 50% spese di lite sostenute dalla banca, con compensazione della restante metà.
Per lo stesso principio, le spese di ctu devono essere poste a carico della società attrice per tre quarti,
e a carico della banca per il restante quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Mariangela Mastro, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo relativo al conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, intestato ad ed acceso presso l'istituto di credito BCC di Parte_1
LI ME ON e Pianella S.c.a.r.l., ammonta a € 92.277,58, a favore della banca;
2) condanna la società attrice al rimborso del 50% delle spese di lite sostenute dalla banca, che liquida in € 7.000,00 (già dimezzato) oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge, se dovuti;
3) compensa le spese per la restante metà;
4) pone le spese di ctu a carico della società attrice nella misura di tre quarti, e a carico della banca per il restante quarto.
Così deciso, in Teramo, il giorno 8 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Mastro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERLUIGI ZENOBI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, Via g. Carducci n. 22;
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO BIOCCA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, Via Stazio n. 22;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.6.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Part Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2016 la società a responsabilità limitata ha convenuto in giudizio la , esponendo Controparte_1
quanto segue:
- di aver acceso presso la Banca di Teramo di Credito Cooperativo il conto corrente ordinario n.
30805, già 1197/33, con prima operazione datata 7 ottobre 1996, ancora operativo alla data del 30 settembre 2014;
- di aver concordato sul predetto conto anche l'apertura di conto finanziamento anticipi fatture n.
30805, con prima operazione eseguita in data 23 gennaio 2002 e successivamente chiuso il 2 ottobre
2006;
- di non essere in possesso del documento contrattuale nonostante le ripetute richieste formulate alla banca a tal fine;
- di aver rilevato, nel corso del rapporto, numerose anomalie, quali: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”; indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, di spese ed oneri vari;
applicazione di interessi usurari;
- che dal 1° luglio 2016 la Banca di Teramo di Credito Cooperativo si era fusa per incorporazione nella . Controparte_2
Svolte tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta ed in accoglimento dei motivi suesposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra-legali applicati e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE e
DICHIARARE la violazione da parte della (già Controparte_2
delle regole di correttezza e buona fede Controparte_3 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice 3. Parte_1
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 c.c. delle condizioni generali di contratto di cui ai capi precedenti relativi ad ogni tipo di capitalizzazione degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,
DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi (trimestrali e/o semestrali e/o annuali) al rapporto di c/c in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute CMS e
2 comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto bancario;
6. ACCERTARE e DICHIARARE, previa rettifica dei saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto bancario, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni e con l'eliminazione di non convenute e comunque prive di causa negoziale CMS;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del TEG, la nullità ed l'ineffìcacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta, per interessi, spese, commissioni e competenze contrari al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedenti il c.d. nel periodo trimestrale di riferimento;
8. per l'effetto delle suddette CP_4
violazioni, CONDANNARE la convenuta , previa Controparte_2
rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in favore della società anche mediante rideterminazione del saldo contabile a credito del correntista Parte_1 prudentemente quantificate in € 93171,90, salva la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
9.
Con vittoria di competenze legali e spese di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 novembre 2016 si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito evidenziando che il conto corrente oggetto di causa risultava ancora aperto al momento dell'introduzione dell'azione.
Ha eccepito, poi, la prescrizione decennale decorrente, a ritroso, dalla notifica dell'atto introduttivo, o dall'invito alla mediazione (15.02.2016), ritenendo doversi considerare solutorie le operazioni poste in essere dal correntista.
Ha rappresentato, inoltre, la Banca, di aver consegnato alla società tutta la documentazione riguardante i rapporti bancari in oggetto al momento della stipula, e ha rammentato che l'onere di conservazione della documentazione in capo alla Banca ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data della stipula;
ha riferito, in ogni caso, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di consegna da parte della società attrice.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Banca ha evidenziato che il rapporto oggetto di controversia è conforme alle disposizioni del d.lgs n. 385/1993 ed alla delibera CICR del
09.02.2000 che ha legittimato la facoltà di prevedere e fissare, purché con la medesima periodicità,
l'anatocismo bancario.
Con riferimento agli interessi ultralegali, la banca ha riferito che nel contratto n. 30805 il tasso ultralegale era stato specificatamente pattuito nella misura di un punto inferiore al Prime Rate che, al 9
3 gennaio 2002, era fissato al 7,250%; ne conseguiva che il tasso debitore era del 6,250% ben al di sotto, quindi, del tasso soglia all'epoca operante.
Da ultimo, la Banca ha contestato che l'applicazione della commissione di massimo scoperto fosse avvenuta in maniera illegittima, negando recisamente che durante il rapporto fossero stati previsti interessi usurari;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante CTU tecnico-contabile per l'esatto ricalcolo del dare/avere tra le parti;
all'udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 195/2022 del 2.3.2022, il Tribunale così ha così statuito:
I) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
II) dichiara, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, la nullità degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
III) rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
III) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza resa in pari data, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, e ha convocato nuovamente il ctu, al fine di sottoporgli i seguenti quesiti:
“ricostruisca l'andamento del rapporto tra le parti di cui al contratto di conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, intestato ad ed acceso presso odierna la Parte_1
BCC di LI ME ON e Pianella S.c.a.r.l., secondo i seguenti criteri:
1) consideri non ripetibili le somme pagate da parte attrice in favore dell'istituto bancario antecedentemente al 11/2/2006;
2) escluda dal computo qualsiasi tipo di capitalizzazione degli interessi sia attiva che passiva.”
Espletata la consulenza, all'udienza del 20.6.2024 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, quanto alla sentenza parziale del 20 giugno 2021, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale in caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva ed ove lo faccia il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva (Cassazione 14 giugno 1999, n. 5860; cfr. anche Cass. 22 agosto 2003, n. 12346 e Cass. 14 settembre 2004, n. 18510,
4 Cass. 16 giugno 2014 n. 13621: “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso”).
Quindi, ferme restando le statuizioni di cui nella sentenza parziale del 2 marzo 2022, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo necessaria un'integrazione istruttoria per addivenire alla corretta quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Segnatamente, è stato chiesto al consulente di effettuare il ricalcolo sulla base del quesito proposto con ordinanza del 2 marzo 2022, con cui è stato chiesto di espungere dal computo la capitalizzazione degli interessi, considerando non ripetibili le somme pagate da parte attrice in favore dell'istituto bancario antecedentemente al 11.2.2006, essendo stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per le motivazioni espresse nella richiamata sentenza parziale.
Ebbene, quanto alla relazione resa dal consulente, devono condividersi le osservazioni mosse dalla difesa della banca e dal suo consulente di parte: nello specifico, correttamente il perito della banca ha contestato che, nella ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti, il CTU ha adottato dei correttivi estranei al quesito, per giunta da lui stesso dichiarati “arbitrari” (cfr. pag. 16 CTU).
Egli, infatti, senza alcuna istruzione in tal senso:
- ha sostituito i tassi d'interesse applicati dalla banca con quelli legali tempo per tempo vigenti;
- ha espunto dal ricalcolo le commissioni di massimo scoperto;
- ha addebitato le spese alla data dell'ultimo estratto conto in atti e non alla effettiva data di imputazione.
In risposta alle osservazioni mosse dalla banca, il consulente ha osservato quanto segue: “Lo scrivente, nel formulare il proprio elaborato peritale, ha ritenuto opportuno, così come già evidenziato nella bozza di relazione, procedere al ricalcolo dei rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti rimodulando i saldi di conto corrente, sostituendo il tasso applicato dalla banca con quello legale, enucleando le commissioni di massimo scoperto ed estromettendo le spese a qualsiasi titolo addebitate dall' istituto di credito, al fine di dare continuità al precedente lavoro, dove, appunto, Ill.mo Giudice incaricava il sottoscritto di procedere al ricalcolo secondo i criteri sopra elencati […]Non si riscontrano, quindi, a giudizio del sottoscritto, nella formulazione del nuovo quesito, quelli che dovrebbero essere i parametri, con i quali si sarebbe dovuto provvedere a realizzare la nuova relazione. Ed è, appunto, che per tali motivi, si è arbitrariamente ritenuto appropriato fare riferimento, nelle modalità di ricalcolo, ai
5 quesiti esposti nel precedente elaborato, attribuendo pertanto consequenzialità alle due perizie econometriche”.
Tale scelta non può essere condivisa perché contraria a quanto stabilito nella sentenza non definitiva del 2 marzo 2022 e trasfuso nel conseguente quesito formulato in pari data.
In realtà la consulenza è stata rinnovata proprio per procedere ad un nuovo ricalcolo;
nondimeno,
l'errore in cui è incorso il consulente è stato rimediato mediante formulazione di una seconda ipotesi di calcolo, alla stregua delle osservazioni mosse dalla banca, che correttamente ha esortato il ctu ad attenersi rigorosamente al quesito formulato il 2 marzo 2022.
Secondo tale ipotesi di ricalcolo, adottando, quindi, come unico correttivo la capitalizzazione degli interessi e rendendo irripetibili le somme pagate all'istituto di credito antecedentemente al 11.2.2006, il saldo risulta pari ad - € 92.277,58, con una differenza di € 11.035,76 rispetto al saldo di partenza.
Deve quindi dichiararsi che il saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di causa ammonta a €
92.277,58, a favore della banca.
Quanto al governo delle spese di lite, stante la fondatezza solo parziale della domanda attrice, appare opportuno disporre una parziale compensazione sicché la società deve essere condannata alla rifusione del 50% spese di lite sostenute dalla banca, con compensazione della restante metà.
Per lo stesso principio, le spese di ctu devono essere poste a carico della società attrice per tre quarti,
e a carico della banca per il restante quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Mariangela Mastro, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo relativo al conto corrente n. 30805 nonché del conto finanziamento n. 30805 collegato, intestato ad ed acceso presso l'istituto di credito BCC di Parte_1
LI ME ON e Pianella S.c.a.r.l., ammonta a € 92.277,58, a favore della banca;
2) condanna la società attrice al rimborso del 50% delle spese di lite sostenute dalla banca, che liquida in € 7.000,00 (già dimezzato) oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge, se dovuti;
3) compensa le spese per la restante metà;
4) pone le spese di ctu a carico della società attrice nella misura di tre quarti, e a carico della banca per il restante quarto.
Così deciso, in Teramo, il giorno 8 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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