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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to TRONCHET RAFFAELLA C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.3.25 le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:” 1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di BA ZI in Via Moricone n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata sino alla sua programmata alienazione, alla moglie ed ai figli entrambi maggiorenni ivi stabilmente conviventi, dando atto che il marito se ne è già allontanato. Il marito si impegna a portare via i propri effetti personali e i propri beni nei termini che saranno concordati con la moglie.
3. I figli e entrambi maggiorenni restano presso la dimora coniugale sino al momento Per_1 Per_2 della vendita della stessa. Successivamente, i figli vivranno presso uno dei genitori, potendo liberamente scegliere la propria collocazione principale, dal momento che i coniugi si obbligano a trovare ognuno un alloggio che preveda la permanenza dei figli (con uno spazio congruo ad essi dedicato).
4. La moglie è attualmente occupata ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €. 52.445,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi già in atti e dalla ultima bista pagina 1 di 3 paga anch'essa allegata.
5. Il marito è attualmente occupato ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €. 82.823,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (allegate già in atti), pertanto i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5. La figlia Per_1 frequenta l'università ma è economicamente indipendente in quanto lavora part time per la soc. Spin Works s.r.l. stp e percepisce un reddito di €. 1000,00 al mese;
6. Il figlio frequenta Per_2 la scuola ed il padre si impegna a versare l'assegno di €. 700,00 mensili sino al momento in cui il figlio non avrà un lavoro e non sarà in grado di provvedere al proprio mantenimento.
7. Il marito si impegna a versare alla moglie la somma di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) a titolo di restituzione della quota di eredità percepita dalla moglie, mediante tre versamenti di 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno con rate scadenti il 30 marzo 2025 (già eseguito); 30 aprile 2025 (già eseguito); 30 ottobre 2025. Le parti hanno concordato il versamento anticipato su tale ultima rata della somma di € 5.000,00 già corrisposta e documentata.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60% al padre e 40% alla madre secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Velletri”. Hanno inoltre chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
A seguito del deposito della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni concordate, all'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 2 di 3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di BA ZI (atto n. 82, parte 2, serie A, anno 2001);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 29/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to TRONCHET RAFFAELLA C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.3.25 le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:” 1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di BA ZI in Via Moricone n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata sino alla sua programmata alienazione, alla moglie ed ai figli entrambi maggiorenni ivi stabilmente conviventi, dando atto che il marito se ne è già allontanato. Il marito si impegna a portare via i propri effetti personali e i propri beni nei termini che saranno concordati con la moglie.
3. I figli e entrambi maggiorenni restano presso la dimora coniugale sino al momento Per_1 Per_2 della vendita della stessa. Successivamente, i figli vivranno presso uno dei genitori, potendo liberamente scegliere la propria collocazione principale, dal momento che i coniugi si obbligano a trovare ognuno un alloggio che preveda la permanenza dei figli (con uno spazio congruo ad essi dedicato).
4. La moglie è attualmente occupata ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €. 52.445,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi già in atti e dalla ultima bista pagina 1 di 3 paga anch'essa allegata.
5. Il marito è attualmente occupato ed ha un reddito imponibile annuo pari ad €. 82.823,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (allegate già in atti), pertanto i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5. La figlia Per_1 frequenta l'università ma è economicamente indipendente in quanto lavora part time per la soc. Spin Works s.r.l. stp e percepisce un reddito di €. 1000,00 al mese;
6. Il figlio frequenta Per_2 la scuola ed il padre si impegna a versare l'assegno di €. 700,00 mensili sino al momento in cui il figlio non avrà un lavoro e non sarà in grado di provvedere al proprio mantenimento.
7. Il marito si impegna a versare alla moglie la somma di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) a titolo di restituzione della quota di eredità percepita dalla moglie, mediante tre versamenti di 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno con rate scadenti il 30 marzo 2025 (già eseguito); 30 aprile 2025 (già eseguito); 30 ottobre 2025. Le parti hanno concordato il versamento anticipato su tale ultima rata della somma di € 5.000,00 già corrisposta e documentata.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60% al padre e 40% alla madre secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Velletri”. Hanno inoltre chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
A seguito del deposito della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni concordate, all'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 2 di 3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di BA ZI (atto n. 82, parte 2, serie A, anno 2001);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 29/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
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