TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3052/2024
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antinori Gian Vito (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Novafeltria, Viale A. Battelli, 10d/1, PEC: giusta procura in atti Email_1
-ricorrente nei confronti di nata TI di UB (Repubblica UBna) il 2.09.1990 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha esposto che lui e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
TI di UB il 7.04.2017, con atto trascritto al n. 82, Parte II, Serie C, anno 2017, nel registro dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN) e che dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Ha proseguito il ricorrente esponendo che lui e la resistente si sono poi separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 204 del 25.02.2024, pubblicata il 20.02.2024 nel procedimento avente
R.G. 583/2023, sentenza che è stata poi notificata alla resistente il 3.04.2024.
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 25.02.2025 il Giudice
Relatore ha evidenziato il mancato rispetto dei termini per la notifica ex art 143 c.c., in quanto la stessa non si è perfezionata entro il termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza e, pertanto, parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la notifica. Il Giudice Relatore ha rimesso in termini parte ricorrente, fissando nuovo termine per il perfezionamento della notifica, e rinviato per la comparizione delle parti all'udienza del 10.07.2025. All'udienza citata, parte ricorrente ha dato atto del perfezionamento della notifica e vista la mancata costituzione di parte resistente ha chiesto la rimessione della causa alla decisione del
Collegio. Il Giudice Relatore ha così, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente.
Tutto ciò premesso il Collegio deve senz'altro pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il contenuto del ricorso e lo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio, costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale pagina 2 di 3 e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. nato a [...] il Parte_1
12111/1975 e la Sig.ra nata TI di UB (Repubblica UBna) il 2.09.1990, a Controparte_1
TI di UB il 7.04.2017, atto poi trascritto al n. 82, Parte II, Serie C, anno 2017 nel registro dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN).
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
➢ Compensa integralmente le spese de procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3052/2024
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antinori Gian Vito (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Novafeltria, Viale A. Battelli, 10d/1, PEC: giusta procura in atti Email_1
-ricorrente nei confronti di nata TI di UB (Repubblica UBna) il 2.09.1990 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha esposto che lui e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
TI di UB il 7.04.2017, con atto trascritto al n. 82, Parte II, Serie C, anno 2017, nel registro dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN) e che dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Ha proseguito il ricorrente esponendo che lui e la resistente si sono poi separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 204 del 25.02.2024, pubblicata il 20.02.2024 nel procedimento avente
R.G. 583/2023, sentenza che è stata poi notificata alla resistente il 3.04.2024.
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 25.02.2025 il Giudice
Relatore ha evidenziato il mancato rispetto dei termini per la notifica ex art 143 c.c., in quanto la stessa non si è perfezionata entro il termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza e, pertanto, parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la notifica. Il Giudice Relatore ha rimesso in termini parte ricorrente, fissando nuovo termine per il perfezionamento della notifica, e rinviato per la comparizione delle parti all'udienza del 10.07.2025. All'udienza citata, parte ricorrente ha dato atto del perfezionamento della notifica e vista la mancata costituzione di parte resistente ha chiesto la rimessione della causa alla decisione del
Collegio. Il Giudice Relatore ha così, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente.
Tutto ciò premesso il Collegio deve senz'altro pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il contenuto del ricorso e lo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio, costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale pagina 2 di 3 e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. nato a [...] il Parte_1
12111/1975 e la Sig.ra nata TI di UB (Repubblica UBna) il 2.09.1990, a Controparte_1
TI di UB il 7.04.2017, atto poi trascritto al n. 82, Parte II, Serie C, anno 2017 nel registro dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN).
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di RO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
➢ Compensa integralmente le spese de procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3