CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1675/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1675/2024 l'11.10.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(P.I.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore Sig. , con sede in Conegliano (TV) Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Enrico
Napoli e dall'Avv. Marco Nicolò Luca ed elettivamente domiciliata presso il loro
1 studio, sito in Palermo Via Mariano Stabile n. 85, giusta procura apposta in calce al D.I. n. 2376/2020;
appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Livio Viel e dall'avv. Maria Giovanna Battaglia del Foro di Belluno,
presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliato;
appellata e
appellante incidentale
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.1312/2024 pubbl.
l'08.07.2024
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Preliminarmente accogliere tutte le domande formulate con il presente appello per i motivi dedotti in narrativa;
2 -Conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la Sent. n. 1312/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, per errata e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c. e ss.
nella parte in cui, in riferimento al Cantiere Aeroporto Marco Polo di Venezia ha ritenuto veri ed esistenti i contratti del 28/04/2017 (doc. 10 fascicolo ) CP_1
e del 15/02/2018 (doc. 10 e doc. 11 fascicolo ), disconosciuti da CP_1 Pt_1
in quanto l'opposta non ha fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificare la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice), consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità”.
- Indi a che facendo diritto nel merito ed in riforma della sentenza impugnata,
riconoscere già provato il diritto di credito dell'odierna appellante nella misura di
€ 36.972,53 condannando l' al pagamento Controparte_3
in favore della oltre interessi ed accessori;
- Sempre Parte_1
nel merito ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di credito di di € 116.785,57 Parte_1
per carenza di prova, non avendo ammesso -anche a seguito dell'errata valutazione dell'istanza di verificazione di cui al primo motivo del presente appello- la richiesta istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: 1) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni, del
3 registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere dell'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, alla Save
S.p.a. (società committente), all' Ing. (direttore dei lavori) ed alla CP_4
(appaltatrice); 2) del giornale dei lavori, CP_1 CP_3 Controparte_1
dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere “Che
Banca” di Rovato Via XX Settembre n. 9 , alla CheBanca! (committente), CP_1
all'Arch. (direttore dei lavori) ed alla CP_5 Controparte_3
(appaltatrice); 3) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle
[...]
lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere “Croce OS” di Padova, alla Croce
OS NA (committente), all'Ing. (direttore dei lavori) ed ed alla Persona_1
(appaltatrice); 4) del giornale dei lavori, CP_1 Controparte_3
dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere
[...]
di Vipiteno e del Cantiere di alla CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
(committente), all'Arch. (direttore dei lavori) ed alla CP_9 CP_10 [...]
(appaltatrice); 5) del giornale dei lavori, dei Controparte_3
libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di
4 avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere
“CheBanca!” di Padova, alla CheBanca! (committente), all'Arch. CP_1 [...]
(direttore dei lavori) ed alla CP_11 Controparte_3
(appaltatrice); 6) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, dei relativi alle filiali di alla CP_12 Controparte_13 [...]
(committente) ed (appaltatrice)” CP_14
- Conseguentemente ai sensi dell'art. 359 c.p.c. in accoglimento a tale domanda di gravame, disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei sopradetti documenti elencati per i quali la ha formulato richiesta in Parte_1 Parte_1
tutti gli atti del giudizio di primo grado, financo in comparsa conclusionale,
richiesta immotivatamente non accolta dal Tribunale di primo grado;
- Indi a che facendo diritto nel merito ed in esito alla acquisizione della superiore documentazione, accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
per l'importo di € 116.280,00, ovvero della superiore o Parte_1
inferiore somma risultante dall'ammissione della superiore richiesta istruttoria,
condannando la al pagamento dell'importo Controparte_15
accertato oltre interessi moratori maturati e maturandi;
5 Con riserva di ulteriormente dedurre e documentare in base alla condotta processuale avversaria Con vittoria di spese e compensi”.
per parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, - in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
perché privo dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e involgente aspetti inconferenti ai fini della decisione e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via incidentale condizionata, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, in riforma della sentenza del
Tribunale di Treviso nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del preteso credito e conseguentemente ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da
[...]
sia dichiarata l'incompetenza territoriale del Controparte_3
Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Belluno e per l'effetto sia annullato,
revocato, dichiarato comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome viziato da incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Belluno e,
in subordine, siccome carente dei presupposti di legge e comunque infondato sia in fatto che in diritto e altresì non provato;
6 - nel merito, dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di
Part impugnazione formulati da e per l'effetto rigettare l'appello CP_16
promosso da quest'ultima, con conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello opposto e di rigetto dell'appello incidentale di accertare Controparte_3
comunque l'insussistenza dei pretesi crediti di nei confronti di Pt_1 [...]
e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda perché Controparte_3
infondata sia in fatto che in diritto, negandosi l'esistenza del credito vantato dalla sia nell'an che nel quantum, anche perché non provato con Parte_1
rigetto altresì della richiesta avversaria di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
- condannarsi l'appellante al rimborso delle spese anche del presente grado nonché
– stante la temerarietà dell'appello – al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa dalla Corte.
In via istruttoria, chiede ammettersi i capitoli di prova testimoniale formulati nella
II memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. e non ammessi con ordinanza 1.01.2022
e di seguito indicati:
1. vero che fra e Controparte_3 Parte_1
è intercorso più di un rapporto di subappalto;
2. vero che di regola, nello
[...]
svolgimento delle opere che vedevano come subappaltatrice, Parte_1
7 quest'ultima aveva convenuto con di stabilire il Controparte_3
corrispettivo ogni mese una volta eseguiti i lavori e in seguito all'invio della contabilità di cantiere con quantificazione delle opere eseguite;
3. vero che
[...]
quando svolgeva opere in subappalto per conto di Parte_1 Controparte_3
inviava mensilmente le contabilità di cantiere a seconda dei vari SAL
[...]
Part progressivamente raggiunti;
4. Vero che dopo l'invio a CP_17
della contabilità di cantiere, attendeva che Controparte_3 [...]
verificasse la stessa contabilità e comunicasse l'assenso all'invio CP_3
delle fatture;
5. Vero che verificava la contabilità Controparte_3
trasmessa da con i SAL prima di autorizzare quest'ultima ad Parte_1
emettere la fattura per il corrispondente importo;
6. Vero che le fatture emesse da di cui al decreto ingiuntivo (nn. 28/18, 29/18, 30/18, 31/18, 32/18, Parte_1
33/18, 34/18, 35/18) che si rammostrano al teste non sono mai state precedute dall'invio di contabilità di cantiere relativa agli importi delle stesse fatture e neppure di verifiche, come sopra d'uso tra le due imprese. Si indica come teste il
Signor di Sedico (BL), dipendente di ». Testimone_1 Controparte_3
Spese, competenze e onorari oltre IVA e CPA integralmente rifusi.”
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla
[...]
, con il quale le era stato ingiunto di pagare a Parte_1
Part
la somma di € 116.785,57 oltre interessi e spese Controparte_18
della procedura monitoria a titolo di corrispettivo residuo per alcune opere subappaltate dalla alla n relazione a sette differenti cantieri. CP_1 Pt_1
La , confermando di aver effettivamente commissionato alla a CP_1 Pt_1
realizzazione di alcune opere presso i propri cantieri e l'adempimento da parte della subappaltatrice delle opere commissionate, negava tuttavia la debenza degli importi richiesti dalla convenuta opposta in sede monitoria sostenendo che il corrispettivo dei lavori realizzati era già stato integralmente versato.
Dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice del monitorio,
[...]
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché relativo a crediti CP_1
inesistenti, dettagliando – per ciascuno dei sette cantieri a cui si riferivano le otto fatture azionate monitoriamente – i pagamenti eseguiti a fronte di fatture regolarmente emesse da n concomitanza con l'approvazione dei rispettivi Pt_1
S.A.L. Le ulteriori somme richieste mediante il decreto ingiuntivo opposto,
invece, venivano ritenute non dovute in quanto relative a lavorazioni mai eseguite.
9 Part Si costituiva in giudizio , la quale affermava la Controparte_18
fondatezza della propria pretesa creditoria e contestava la ricostruzione dei rapporti tra le parti così come delineata nell'atto di citazione avversario.
Sosteneva, infatti, la debenza delle ulteriori somme ingiunte perché relative ad opere differenti e successive rispetto a quelle già saldate dalla . CP_1
Pertanto, chiedeva – previo rigetto dell'eccezione di incompetenza – la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque l'accertamento del proprio credito.
La causa era istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e di prova per testi ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza
PartCo svolta dall'opponente, accertava l'insussistenza del credito vantato da con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'attrice opponente, sotto il duplice profilo della inapplicabilità del domicilio del creditore per pretesa illiquidità del preteso credito e per l'esistenza di un foro esclusivo concordato tra le parti nel contratto quadro dell'11.04.2016; assumendo che l'obbligazione per il cui adempimento la veva agito era un'obbligazione Pt_1
10 pecuniaria “portabile”, liquida, il cui ammontare, seppur non predeterminato nel titolo, era comunque determinabile.
Con riferimento all'esistenza di una clausola di foro esclusivo presente nel contratto quadro e nel contratto di subappalto, evidenziava che l'eccezione era stata sollevata tardivamente dall'opponente e che – pur essendo rilevabile d'ufficio – ma non essendo stata rilevata dal giudice, doveva essere rigettata.
Nel merito, il primo giudice, dopo aver esaminato le pretese creditorie della convenuta in relazione ai singoli cantieri, concludeva affermando che le fatture
Part emesse da o erano state saldate e che non era stata provata l'esecuzione di ulteriori opere, utili a fondare la pretesa creditoria di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
In particolare, evidenziava il tribunale, che i rapporti tra le parti erano regolamentati dall'accordo quadro dell'11.04.2016 e dal successivo contratto di data 28.04.2017 che “è stato disconosciuto dalla convenuta opposta ma il giudizio
di verificazione – a fronte dell'inerzia processuale della – non ha Pt_1
consentito di ritenere che lo stesso fosse stato falsificato o alterato dalla
[...]
che lo ha prodotto in giudizio e che ha dichiarato di volersene avvalere.” CP_1
Tali contratti nulla prevedevano in relazione alle concrete modalità con cui il corrispettivo dei singoli subappalti doveva essere determinato o come il
11 corrispettivo doveva essere pagato;
inoltre, dall'istruttoria espletata non era emerso che vi fosse una prassi univoca tra le parti in relazione a tali aspetti.
Concludeva il tribunale affermando che la società opposta non aveva provato –
pur essendone onerata – di aver eseguito ulteriori lavori, rispetto a quelli già pagati dalla e pertanto accertava l'insussistenza del diritto di credito da parte CP_1
Part di o e respingeva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la contabilità dei singoli cantieri, in quanto ritenuta esplorativa e tendente a supplire al difetto di prova delle prestazioni asseritamente eseguite da parte di
Pt_1
Part Avverso la predetta sentenza proponeva appello Controparte_18
affidato ai seguenti motivi: i) errata e falsa applicazione degli artt. 216 c.p.c. e ss.
in riferimento ai lavori eseguiti presso il cantiere “Aeroporto Marco Polo” di
Venezia; ii) immotivato rigetto della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. in merito al dichiarato difetto di prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio l' la quale, in via Controparte_3
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
assumendo che controparte non aveva indicato in quali termini una diversa valutazione dei documenti disconosciuti ovvero un'acquisizione dei presunti
12 documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. avrebbe potuto condurre il Giudice ad una decisione differente e favorevole all'appellante.
Nel merito evidenziava che aveva stipulato nel 2016 con Controparte_3
na convenzione-base con durata sino al 2020 (contratto-quadro depositato Pt_1
al doc. 5 opposta) che veniva rinnovata l'anno successivo e che i singoli incarichi le venivano di volta in volta conferiti verbalmente ovvero mediante corrispondenza e-mail.
Quanto ai pagamenti, nella prassi operativa, per ciascun cantiere la subappaltatrice inviava (di regola a fine mese) uno stato di avanzamento lavori con la relativa contabilità ai tecnici della , i quali eseguivano i controlli, all'esito dei CP_1
quali, prestavano l'assenso all'emissione di fattura per l'importo concordato.
Con riferimento al cantiere “ Aeroporto Marco Polo” di Venezia l'appellata deduceva che: i) diversamente da quanto sostenuto da controparte, non era stato pattuito il compenso di euro 200.000,00, essendo, invece autorizzato da Save
(stazione appaltante) il subappalto per l'importo di euro 37.589,99 ; ii) le opere eseguite da per tale cantiere erano state puntualmente pagate, Parte_1
Part mentre l'esecuzione di altre opere non era stata dimostrata da o, avendo la stessa prodotto unicamente dei “rapportini” privi di firma, ripetitivi, riferiti a giornate di lavoro antecedenti ai SAL già saldati da;
iii) il Controparte_3
13 Part Direttore Lavori aveva inviato su richiesta di una relazione nella CP_16
quale si attestava che le opere subappaltate a ammontavano ad Parte_1
euro 37.859,99, importo, coerente con quanto effettivamente pagato da per tale cantiere. Controparte_3
Con riferimento al rigetto dell'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità e dei SAL, la stessa, osservava l'appellata, non poteva supplire alla carenza probatoria di controparte che, non solo non aveva specificato come i documenti richiesti potessero dimostrare i lavori effettivamente svolti ma neppure i “rapportini” prodotti, in quanto privi di firma e di indicazione del cantiere di riferimento, mai accettati, né inviati alla erano idonei a dimostrare CP_1
l'esecuzione di ulteriori opere rispetto a quelle già contabilizzate e pagate.
L'appellata svolgeva appello in via incidentale nella parte in cui la sentenza aveva rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da Controparte_3
ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale convenzionale
[...]
basata sull'accordo quadro dell'11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del preteso credito.
Rilevava l'appellata incidentale che la competenza del Tribunale di Belluno era espressamente prevista dall'art. 19 del “contratto quadro” dell'11.04.2016
14 (clausola riprodotta nel contratto quadro del 2017) secondo il quale “per qualsiasi
controversia che dovesse insorgere tra la e l' Parte_1 [...]
in relazione od in conseguenza del contratto stipulato, Controparte_3
sarà competente il Foro di Belluno con esclusione espressa di ogni altro foro” e che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, che aveva dichiarato tardiva la proposizione dell'eccezione per non essere stata proposta nell'atto di citazione in opposizione, essa era stata sollevata nel corso della prima udienza e pertanto tempestivamente, mentre il giudice – pur a fronte del rilievo di parte –
non l'aveva dichiarata.
In ogni caso, l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere dichiarata in
Part ragione dell'illiquidità del credito azionato, in quanto il credito vantato da o non sarebbe né liquido, né predeterminato e pertanto la competenza a conoscere del rapporto non appartiene al Tribunale di Treviso, bensì al Tribunale del luogo ove il rapporto è sorto ed è stato eseguito, ovvero ove ha domicilio o sede il convenuto , ossia il Tribunale di Belluno. Controparte_3
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
04.12.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
15 1. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto veri ed esistenti i contratti del 28/04/2017 e del 15/02/2018 per non avere la fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per Pt_1
giustificare la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal
Giudice), consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua
utilizzabilità”.
Ne consegue che avendo ritenuto il tribunale veri i documenti in questione ha ritenuto provata la tesi difensiva della per la quale le pattuizioni CP_1
afferenti al cantiere dell'aeroporto Marco Polo di Venezia fossero contenute nel documento in questione e, pertanto, le obbligazioni in esso previste fossero state soddisfatte integralmente con i pagamenti allegati.
Part Tali contratti, deduce l'appellante, non sono stati sottoscritti da o che neppure aveva conoscenza degli stessi.
A fronte del disconoscimento di tali documenti avvenuta con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., reiterata all'udienza del 05.11.2021 e dell'espressa volontà di di avvalersene, chiedendo che ne fosse disposta la Controparte_3
verificazione, il tribunale aveva aperto il sub procedimento di verificazione,
assegnando termine alle parti per l'acquisizione dei documenti in originale e per
16 indicare i mezzi di prova – compresa la produzione delle scritture di verificazione
– .
Non avendo assolto l'onere probatorio e documentale su di essa CP_1
gravante per dimostrare la veridicità dei documenti, il primo giudice non dava seguito al procedimento di verificazione e, tuttavia, erroneamente, riteneva verificati i documenti disconosciuti (p. 5 sentenza) con conseguente violazione dell'art. 216 c.p.c.
Inoltre, osserva l'appellante che la materiale esecuzione delle prestazioni dedotte e poste a fondamento delle fatture n. 28/2018 e 34/2018 era desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi audìti ( e e poteva essere utilmente e Tes_2 CP_19
ulteriormente comprovata dalla documentazione di cantiere la cui esibizione era stata richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed erroneamente non accolta dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la seguente documentazione di cantiere: giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni, registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, conto finale e relativa relazione.
17 Tale documentazione, di cui l'appellante non era in possesso e che era stata richiesta infruttuosamente alle società committenti, che avevano negato tale accesso evocando la normativa sulla privacy, avrebbe provato il credito ingiunto.
3. Con motivo di appello incidentale, svolto in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'appellata censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del credito e conseguentemente ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da Controparte_3
[...]
Sostiene l'appellata incidentale che la competenza del tribunale di Belluno per la controversia di cui è causa è espressamente prevista dall'art. 19 del “contratto quadro” dell'11.04.2016 e da quello del 2017 e che ha errato il giudice nel ritenere che essa sia stata proposta tardivamente, avendo, invece, l'opponente sollevato l'eccezione nel corso della prima udienza ed essendo, comunque, l'eccezione rilevabile d'ufficio.
Inoltre, sin dall'atto introduttivo la ha eccepito Controparte_3
l'incompetenza territoriale del tribunale in ragione dell'illiquidità del credito
18 azionato e tale eccezione è stata erroneamente respinta dal tribunale sul presupposto che il credito era determinabile nell'ammontare.
4. In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio
di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass. Civ. Sez. U., 13/12/2022, Ord. n. 36481).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha puntualmente individuato i capi di sentenza impugnati, ossia quello relativo alla veridicità dei contratti del 28.4.2017
e del 15.2.2018, con conseguente riconoscimento di efficacia probatoria agli
Part stessi, e quello relativo all'infondatezza della pretesa creditoria di o per difetto di prova del credito azionato in via monitoria. Parte appellante ha, altresì,
19 individuato in maniera sufficientemente articolata le ragioni che, a suo avviso,
dovrebbero essere considerate per confutare il rigetto della propria domanda,
indicando i mezzi di prova la cui ammissione condurrebbe al riconoscimento della fondatezza della propria pretesa creditoria.
5. Parte appellata ha proposto appello incidentale condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
censurando la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sulla pretesa illiquidità del credito.
Orbene, si osserva che l'appello incidentale proposto da Controparte_3
non è fondato.
[...]
Per ciò che concerne l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro dell'11.4.2016, giova sottolineare che la stessa è stata formulata tardivamente dall'opponente nel giudizio di primo grado. Trova, infatti,
applicazione nel caso di specie l'art. 38 c.p.c., a mente del quale l'incompetenza per territorio deve essere eccepita nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come
esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile,
20 con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata
proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non
può rilevarla d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 5820/2024).
Ebbene, la suddetta eccezione non è stata proposta dalla con l'atto di CP_1
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – atto di opposizione da considerarsi quale prima difesa utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto tiene luogo della comparsa di risposta (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n.
2548/2022; Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 4779/2021) – bensì soltanto con le note scritte, sostitutive della prima udienza di trattazione, del 4.3.2021. Pertanto,
l'eccezione di incompetenza territoriale così formulata dall'opponente nel giudizio di primo grado e reiterata in appello va disattesa, in ragione della tardività
della stessa.
In ordine, invece, all'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'asserita illiquidità del credito, si osserva che la stessa non è fondata. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno affermato che
“le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma
dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il
titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai
21 fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal
giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Cass.
Civ., Sez. U., Sent. n. 17989/2016). Proseguono le Sezioni Unite affermando che
“liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e
dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o
giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal
titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché
questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata
(cfr. Cass. 19958/2005).”
Nel caso di specie il credito azionato in via monitoria presenta il carattere della liquidità, poiché il quantum dello stesso, pur non essendo determinato, risulta determinabile alla stregua dei criteri indicati in via contrattuale e in uso tra le parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro dell'11.4.2016, “l'importo di ogni
singolo ordine – determinato a misura o a corpo – verrà negoziato tra le parti e
formalizzato nell'ordine dopo valutazione del progetto, anche a seguito di attento
sopralluogo da parte del subappaltatore, al fine di valutare le quantità, le attività
e i materiali” (doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opposta). L'opponente stessa, nel giudizio di primo grado, ha affermato che la prassi in uso tra le parti prevedeva che, per ciascun cantiere, o inviava lo stato di avanzamento lavori Part
22 con la relativa contabilità all'impresa , la quale, eseguiti i necessari CP_1
controlli, prestava il proprio assenso all'emissione della fattura per l'importo concordato (p. 6, atto di citazione, fascicolo di primo grado). Con riferimento alle fatture azionate in via monitoria, peraltro, parte opponente ha contestato l'an e non già il quantum del credito portato dalle medesime.
Part Ne consegue che, qualora fosse stato provato da parte di o l'effettivo svolgimento delle ulteriori prestazioni (le quali, a suo dire, giustificherebbero la richiesta di pagamento della somma azionata monitoriamente), il corrispettivo richiesto per le stesse sarebbe stato determinabile nel suo esatto ammontare, in forza dei criteri desumibili delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e della prassi in uso tra le medesime. Deve, dunque, ritenersi che l'obbligazione pecuniaria asseritamente gravante sull'impresa ha natura “portabile”, CP_1
sicché il forum destinatae solutionis risulta essere quello del domicilio del creditore.
6. Tanto premesso in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello e all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che il primo motivo d'appello
Part proposto da o non è fondato.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto veri ed esistenti il contratto quadro del 28.4.2017 (doc. 10, fascicolo di
23 primo grado, parte opponente) e il contratto di subappalto del 15.2.2018 per non avere Ge.co fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificare
la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice),
consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità”
(p. 9, sentenza di primo grado).
Ebbene, nel giudizio di primo grado, parte opponente ha prodotto in giudizio con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il contratto quadro del 28.4.2017
(doc. 10, parte opponente) e il contratto di subappalto del 15.2.2018 (doc. 11, parte
Part opponente). Per contro, o con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
ha disconosciuto i contratti in questione (cfr. p. 3, terza memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., parte opposta). A fronte di tale disconoscimento, il tribunale, con verbale dell'11.11.2021, ha assegnato all'opponente un termine per depositare una memoria indicante presso quale ente o società erano detenuti gli originali dei documenti disconosciuti, eventuali istanze ex art. 210 c.p.c. volte all'acquisizione degli stessi, i mezzi istruttori relativi al subprocedimento di verificazione ed eventuali scritture di comparazione. Con memoria del 26.11.2021, parte opponente ha affermato che il contratto quadro del 28.4.2017 consiste in un documento informatico, nativo digitale, sicché non sarebbe possibile offrire scritture di comparazione ai fini della verificazione dello stesso. Quanto al
24 contratto di subappalto del 15.2.2018, l'opponente ha chiesto al tribunale di disporre l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., presso la committente principale, della documentazione relativa all'appalto. Con ordinanza dell'1.1.2022, il tribunale ha ritenuto che non potesse darsi corso al procedimento di verificazione, “non
essendo stati acquisiti gli originali dei documenti né avendo l'attrice opponente
fornito elementi di prova per consentire la verificazione della sottoscrizione” (cfr.
p. 1, ordinanza 1.1.2022). Ciò nonostante, nella sentenza impugnata, il tribunale
Part ha affermato che o ha genericamente disconosciuto il documento “senza
fornire nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificarne la falsità
(nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice) consentendo così la
verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità nel corso del presente
giudizio” (cfr. p. 9, sentenza di primo grado).
Tanto chiarito, deve osservarsi che, non essendo stato espletato il sub
Part procedimento di verificazione, i suddetti contratti disconosciuti da o non possono ritenersi veri ed esistenti, con conseguente impossibilità di riconoscere efficacia probatoria agli stessi.
Pur tuttavia, l'inefficacia probatoria dei documenti in questione non vale a superare il fatto che, con riferimento al cantiere Aeroporto Marco Polo,
l'opponente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa e avente ad
25 oggetto lo svolgimento di ulteriori prestazioni (oltre a quelle già saldate dalla
[...]
nell'ambito del contratto di subappalto, né tanto meno la considerazione CP_1
che il tribunale non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sui contratti de quibus.
Innanzitutto, si osserva che risulta provato documentalmente quanto affermato dall'impresa , e cioè che, per ogni subappalto, la prassi dei rapporti CP_1
intercorsi tra le parti prevedeva la previa emissione di un SAL, l'approvazione dello stesso da parte della e, successivamente, l'emissione di apposita CP_1
fattura da parte di Infatti, l'art. 3 del contratto quadro del 2016 – contratto Pt_1
Part prodotto in giudizio da o stessa sub doc. n. 5 – prevede, quanto al corrispettivo, che “l'importo di ogni singolo ordine – determinato a misura o a
corpo – verrà negoziato tra le parti e formalizzato nell'ordine dopo valutazione
del progetto, anche a seguito di attento sopralluogo da parte del subappaltatore,
al fine di valutare le quantità, le attività e i materiali” (cfr. p. 3, doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opposta). Parte opponente ha, altresì, prodotto in giudizio i
Part SAL trasmessi da o, le fatture ricevute e i pagamenti effettuati (cfr. docc. 2 –
8, fascicolo di primo grado, parte opposta). La documentazione così dimessa si riferisce a tutti i cantieri in cui aveva operato la subappaltatrice e attesta la suddetta prassi, in uso tra le parti, per il pagamento dei corrispettivi dovuti a Pt_1
26 La medesima circostanza è stata, altresì, confermata in sede di istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado. Infatti, le testimonianze rese dai dipendenti
Part di o non valgono a smentire la suddetta prassi, atteso che la sig.ra CP_20
, sentita sul capitolo di prova sub lett. c) formulato dall'opposta con la
[...]
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha affermato essere vero che, in
Part virtù dei rapporti tra le due società, o aveva sempre emesso fatture senza preventiva autorizzazione sulla relativa emissione, salvo poi affermare: “facevo io
le fatture e il mio titolare ci portava i conteggi da fatturare sulla base degli accordi
assunti quando si recava in sede della a Belluno. Ogni volta che CP_1
doveva emettere fattura il mio titolare si recava a Belluno, quindi ogni fine mese
almeno” (cfr. p. 3, verbale d'udienza del 24.5.2022). Il sig. CP_21
Part
, dipendente di o, sentito in ordine alle modalità di pagamento dei
[...]
corrispettivi, ha affermato: “È vero, i miei ragazzi tornavano dai cantieri il venerdì
sera e mi lasciavano i rapportini firmati dal responsabile di cantiere della
[...]
Io li raccoglievo e il lunedì controllavo le ore, redigevo uno specchietto CP_1
Excel e lo consegnavo al signor . Poi so che il signor andava Pt_2 Pt_2
personalmente presso la sede della e si accordava per i pagamenti. Io CP_1
i rapportini li raccoglievo settimanalmente, poi circa con cadenza mensile
preparavo il mio specchietto in concomitanza con i SAL;
ciò mi veniva richiesto
27 dal signor , che a stretto giro aveva appuntamento con la Pt_2 CP_1
Non so dire se, sulla base dei miei rapportini, venivano emesse direttamente le
fatture o se erano frutto di accordo in occasione degli incontri” (cfr. p. 2, verbale d'udienza del 23.5.2023).
Peraltro, lo stesso legale rappresentante dell'impresa sentito sul CP_1
capitolo di prova sub lett. c) formulato dall'opposta con la seconda memoria ex
Part art. 183, comma 6, c.p.c., ha affermato non essere vero quanto sostenuto da o,
Part e cioè che “da prassi e in virtù dei rapporti tra le società (..) la CP_17
ha sempre emesso fatture senza preventiva autorizzazione alla relativa emissione,
tutte corrisposte senza alcuna riserva”, sostenendo invece che “ogni mese alla
fine del mese come da prassi della nostra impresa le ditte appaltatrici mandano
al nostro geometra i SAL, lui li controlla e dà l'autorizzazione all'emissione della
fattura. Dunque, tutte le prestazioni del mese vengono analizzate e discusse prima
dell'emissione della fattura.” (cfr. p. 1, verbale d'udienza del 24.5.2022). Sul
punto, giova sottolineare che la Corte di Cassazione, in ordine alla valenza da riconoscere all'interrogatorio formale, ha avuto modo di chiarire che “la funzione
dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la
confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli
all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di principio, può solo
28 nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le
circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso – lasciare la
situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato
– che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni
della parte – in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono
essere lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie,
riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116
c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24799/2024).
Alla luce del suddetto indirizzo giurisprudenziale, si osserva, quindi, che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'impresa , lette nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie CP_1
emerse in sede di prova testimoniale, confermano la suddetta prassi in uso tra le parti in ordine al pagamento dei corrispettivi dovuti a Pt_1
Pertanto, non può ritenersi provato quanto affermato dall'appellante, e cioè che
Part
o fosse solita emettere fattura per ottenere il pagamento del corrispettivo a lei spettante per l'esecuzione delle opere subappaltate senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'impresa . CP_1
Con riferimento specifico al cantiere Aeroporto Marco Polo, risulta altresì provato che, successivamente al 12.4.2018 (data in cui è intervenuta la sospensione dei
29 lavori) non sono state eseguite ulteriori opere presso il cantiere stesso da parte della subappaltatrice Parte opponente ha, infatti, prodotto in giudizio la Pt_1
comunicazione del 12.4.2018 con cui il Direttore Lavori, ing. , Controparte_22
ordinava alla la sospensione dei lavori (cfr. doc. 2j, fascicolo di primo CP_1
grado, parte opponente). Nella medesima data, la committente, rilevato che i lavori erano pressoché ultimati, dichiarava di prendere in consegna anticipata le opere ultimate (cfr. doc. 2k, fascicolo di primo grado, parte opponente). In data
21.9.2018, il Direttore Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, dopo aver dato atto che in data 12.4.2018 erano state prese in consegna anticipata le opere e sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante e che la stessa era poi stata approvata dal RUP in data 20.9.2018 (cfr. doc. 2m, fascicolo di primo grado,
parte opponente). Ciò risulta confermato anche in sede di istruttoria orale, atteso che il Direttore Lavori, ing. , sentita sul capitolo di prova sub Controparte_22
lett. d1) formulato da parte opposta con la seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., ha affermato: “Dall'analisi dei verbali che ho redatto evinco che in data
12.4.2018 il cantiere era sostanzialmente ultimato, i lavori erano ultimati. Le aree
erano state riconsegnate alla Save e quindi l'impresa e suoi CP_1
subappaltatori non potevano più entrarci. In data 12.4.2018 i lavori sono stati
sospesi e consegnati alla Save, ma sostanzialmente i lavori erano ultimati. Si è
30 trattato di una sospensione di tipo formale perché dovevano essere completati
alcuni documenti (e non lavori) che avrebbero consentito la chiusura formale.
Tant'è che i lavori non sono mai ripresi bensì sono stati ultimati in seguito senza
una formale ripresa.” (cfr. p. 4, verbale d'udienza del 24.5.2022). Tale circostanza non è stata, peraltro smentita, dai testimoni di parte opposta: il sig. CP_23
Part dipendente di o, sentito sul capitolo di prova sub lett. d1) formulato dall'opposta, ha affermato di aver lavorato nel cantiere dell'aeroporto sia di giorno che di notte, ma di non ricordare esattamente le date in cui ciò è avvenuto (cfr. p.
3, verbale d'udienza del 22.11.2022).
Né tanto meno parte appellante ha provato, con riferimento al suddetto cantiere,
che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto all'interno dello stesso era pari a € 200.000,00, di cui € 36.972,53 per saldo lavori di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Al contrario, risulta provato per tabulas che l'importo del subappalto per il cantiere Aeroporto Marco Polo è sostanzialmente corrispondente a quello fatturato
Part da o e pagato dall'impresa (cfr. doc. 2, fascicolo di primo grado, CP_1
parte opponente). L'impresa ha, infatti, prodotto in giudizio la CP_1
relazione del Direttore Lavori sul conto finale, nella quale quest'ultimo dà atto che
31 Par l'importo del subappalto a o ammonta a € 37.859,99 (cfr. p. 8, doc. 14,
fascicolo di primo grado, parte opponente).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, con riferimento al cantiere
Part Aeroporto Marco Polo, o non ha sufficientemente provato l'an della propria pretesa creditoria, non avendo dimostrato l'effettivo svolgimento di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle debitamente pagate dall'impresa . CP_1
Le suddette circostanze, peraltro, sono state prese in considerazione dal tribunale
Part nel dichiarare infondata la pretesa creditoria di o rispetto alle asserite prestazioni effettuate nel cantiere Aeroporto Marco Polo (cfr. p. 9, sentenza di primo grado).
Di conseguenza, nonostante l'inutilizzabilità probatoria del contratto quadro del
28.4.2017 e del contratto di subappalto del 15.2.2018 in ragione del
Part disconoscimento degli stessi da parte di o, deve ritenersi infondato il primo motivo d'appello per le ragioni sopra esposte.
7. Il secondo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la seguente documentazione di cantiere: giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni, registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, conto finale e
32 relativa relazione. Tale documentazione, ove acquisita, avrebbe provato il credito ingiunto.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di
cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento
istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di
acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato
assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una
facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”
(Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 31251/2021).
Ebbene, giova sottolineare che, nel giudizio di primo grado, parte opposta si è
limitata ad allegare genericamente lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle fatturate alla senza specificare in che cosa le stesse CP_1
consistessero, né tanto meno ha fornito un principio di prova rispetto all'esecuzione di tali prestazioni nei cantieri oggetto di subappalto. Gli unici documenti prodotti in giudizio dall'opposta consistono, infatti, nei cd. “rapportini”
(cfr. docc. 14 – 19, fascicolo di primo grado, parte opposta) che dovrebbero asseritamente dimostrare lo svolgimento di lavori ulteriori. Ebbene, tali rapportini
Part sono sottoscritti soltanto da o, non indicano le date in cui i dipendenti della
33 stessa avrebbero svolto le ore di lavoro indicate e, con riferimento ad alcuni cantieri, riportano un numero di ore inferiore rispetto a quelle poi fatturate alla
[...]
e da questa pagate. Ne consegue che alcun elemento, neppure indiziario CP_1
può essere tratto dagli stessi, in ragione della loro genericità.
Part Peraltro, con l'atto di citazione in appello, o si è limitata ad affermare che il tribunale ha errato nel non disporre l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta, in quanto la stessa avrebbe “fornito prova di quanto
sostenuto dall'opposta” (cfr. p. 17, atto di citazione in appello), senza svolgere alcuna considerazione in ordine alle ragioni della rilevanza di tale documentazione o alle prestazioni che l'acquisizione della stessa consentirebbe di provare, con specifico riferimento ai singoli cantieri oggetto di subappalto.
Deve, dunque, ritenersi che, nel caso di specie, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio – e prima
Part ancora di compiuta allegazione - gravante su o, con conseguente rigetto del secondo motivo d'appello e conferma della sentenza impugnata sul punto.
Part
8. La domanda, proposta da parte appellata, di condanna di Controparte_18
PartCo
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è fondata, in quanto non ha
[...]
resistito nel giudizio di primo grado, né tanto meno ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con mala fede o colpa grave.
34 9. Conclusivamente, l'appello incidentale va rigettato. Va, altresì, rigettato l'appello principale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/4 e, per l'effetto,
Part
va condannata alla rifusione in favore di Controparte_18
dei residui 3/4, che vengono liquidati in Controparte_3
dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media e nella misura minima per la fase istruttoria / di trattazione (in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria), tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.001 euro 260.000).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
35 - condanna parte appellante alla rifusione in favore di Controparte_3
della quota di 3/4 delle spese processuali da queste
[...]
sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 9.115,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensato tra le parti il residuo 1/4;
- rigetta l'appello incidentale svolto da Controparte_3
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU TO
36
37
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1675/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1675/2024 l'11.10.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(P.I.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore Sig. , con sede in Conegliano (TV) Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Enrico
Napoli e dall'Avv. Marco Nicolò Luca ed elettivamente domiciliata presso il loro
1 studio, sito in Palermo Via Mariano Stabile n. 85, giusta procura apposta in calce al D.I. n. 2376/2020;
appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Livio Viel e dall'avv. Maria Giovanna Battaglia del Foro di Belluno,
presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliato;
appellata e
appellante incidentale
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.1312/2024 pubbl.
l'08.07.2024
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Preliminarmente accogliere tutte le domande formulate con il presente appello per i motivi dedotti in narrativa;
2 -Conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la Sent. n. 1312/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, per errata e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c. e ss.
nella parte in cui, in riferimento al Cantiere Aeroporto Marco Polo di Venezia ha ritenuto veri ed esistenti i contratti del 28/04/2017 (doc. 10 fascicolo ) CP_1
e del 15/02/2018 (doc. 10 e doc. 11 fascicolo ), disconosciuti da CP_1 Pt_1
in quanto l'opposta non ha fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificare la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice), consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità”.
- Indi a che facendo diritto nel merito ed in riforma della sentenza impugnata,
riconoscere già provato il diritto di credito dell'odierna appellante nella misura di
€ 36.972,53 condannando l' al pagamento Controparte_3
in favore della oltre interessi ed accessori;
- Sempre Parte_1
nel merito ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di credito di di € 116.785,57 Parte_1
per carenza di prova, non avendo ammesso -anche a seguito dell'errata valutazione dell'istanza di verificazione di cui al primo motivo del presente appello- la richiesta istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: 1) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni, del
3 registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere dell'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, alla Save
S.p.a. (società committente), all' Ing. (direttore dei lavori) ed alla CP_4
(appaltatrice); 2) del giornale dei lavori, CP_1 CP_3 Controparte_1
dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere “Che
Banca” di Rovato Via XX Settembre n. 9 , alla CheBanca! (committente), CP_1
all'Arch. (direttore dei lavori) ed alla CP_5 Controparte_3
(appaltatrice); 3) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle
[...]
lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere “Croce OS” di Padova, alla Croce
OS NA (committente), all'Ing. (direttore dei lavori) ed ed alla Persona_1
(appaltatrice); 4) del giornale dei lavori, CP_1 Controparte_3
dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere
[...]
di Vipiteno e del Cantiere di alla CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
(committente), all'Arch. (direttore dei lavori) ed alla CP_9 CP_10 [...]
(appaltatrice); 5) del giornale dei lavori, dei Controparte_3
libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di
4 avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, del Cantiere
“CheBanca!” di Padova, alla CheBanca! (committente), all'Arch. CP_1 [...]
(direttore dei lavori) ed alla CP_11 Controparte_3
(appaltatrice); 6) del giornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori, del conto finale e della relativa relazione, dei relativi alle filiali di alla CP_12 Controparte_13 [...]
(committente) ed (appaltatrice)” CP_14
- Conseguentemente ai sensi dell'art. 359 c.p.c. in accoglimento a tale domanda di gravame, disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei sopradetti documenti elencati per i quali la ha formulato richiesta in Parte_1 Parte_1
tutti gli atti del giudizio di primo grado, financo in comparsa conclusionale,
richiesta immotivatamente non accolta dal Tribunale di primo grado;
- Indi a che facendo diritto nel merito ed in esito alla acquisizione della superiore documentazione, accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
per l'importo di € 116.280,00, ovvero della superiore o Parte_1
inferiore somma risultante dall'ammissione della superiore richiesta istruttoria,
condannando la al pagamento dell'importo Controparte_15
accertato oltre interessi moratori maturati e maturandi;
5 Con riserva di ulteriormente dedurre e documentare in base alla condotta processuale avversaria Con vittoria di spese e compensi”.
per parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, - in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
perché privo dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e involgente aspetti inconferenti ai fini della decisione e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via incidentale condizionata, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, in riforma della sentenza del
Tribunale di Treviso nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del preteso credito e conseguentemente ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da
[...]
sia dichiarata l'incompetenza territoriale del Controparte_3
Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Belluno e per l'effetto sia annullato,
revocato, dichiarato comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome viziato da incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Belluno e,
in subordine, siccome carente dei presupposti di legge e comunque infondato sia in fatto che in diritto e altresì non provato;
6 - nel merito, dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di
Part impugnazione formulati da e per l'effetto rigettare l'appello CP_16
promosso da quest'ultima, con conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello opposto e di rigetto dell'appello incidentale di accertare Controparte_3
comunque l'insussistenza dei pretesi crediti di nei confronti di Pt_1 [...]
e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda perché Controparte_3
infondata sia in fatto che in diritto, negandosi l'esistenza del credito vantato dalla sia nell'an che nel quantum, anche perché non provato con Parte_1
rigetto altresì della richiesta avversaria di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
- condannarsi l'appellante al rimborso delle spese anche del presente grado nonché
– stante la temerarietà dell'appello – al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa dalla Corte.
In via istruttoria, chiede ammettersi i capitoli di prova testimoniale formulati nella
II memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. e non ammessi con ordinanza 1.01.2022
e di seguito indicati:
1. vero che fra e Controparte_3 Parte_1
è intercorso più di un rapporto di subappalto;
2. vero che di regola, nello
[...]
svolgimento delle opere che vedevano come subappaltatrice, Parte_1
7 quest'ultima aveva convenuto con di stabilire il Controparte_3
corrispettivo ogni mese una volta eseguiti i lavori e in seguito all'invio della contabilità di cantiere con quantificazione delle opere eseguite;
3. vero che
[...]
quando svolgeva opere in subappalto per conto di Parte_1 Controparte_3
inviava mensilmente le contabilità di cantiere a seconda dei vari SAL
[...]
Part progressivamente raggiunti;
4. Vero che dopo l'invio a CP_17
della contabilità di cantiere, attendeva che Controparte_3 [...]
verificasse la stessa contabilità e comunicasse l'assenso all'invio CP_3
delle fatture;
5. Vero che verificava la contabilità Controparte_3
trasmessa da con i SAL prima di autorizzare quest'ultima ad Parte_1
emettere la fattura per il corrispondente importo;
6. Vero che le fatture emesse da di cui al decreto ingiuntivo (nn. 28/18, 29/18, 30/18, 31/18, 32/18, Parte_1
33/18, 34/18, 35/18) che si rammostrano al teste non sono mai state precedute dall'invio di contabilità di cantiere relativa agli importi delle stesse fatture e neppure di verifiche, come sopra d'uso tra le due imprese. Si indica come teste il
Signor di Sedico (BL), dipendente di ». Testimone_1 Controparte_3
Spese, competenze e onorari oltre IVA e CPA integralmente rifusi.”
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla
[...]
, con il quale le era stato ingiunto di pagare a Parte_1
Part
la somma di € 116.785,57 oltre interessi e spese Controparte_18
della procedura monitoria a titolo di corrispettivo residuo per alcune opere subappaltate dalla alla n relazione a sette differenti cantieri. CP_1 Pt_1
La , confermando di aver effettivamente commissionato alla a CP_1 Pt_1
realizzazione di alcune opere presso i propri cantieri e l'adempimento da parte della subappaltatrice delle opere commissionate, negava tuttavia la debenza degli importi richiesti dalla convenuta opposta in sede monitoria sostenendo che il corrispettivo dei lavori realizzati era già stato integralmente versato.
Dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice del monitorio,
[...]
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché relativo a crediti CP_1
inesistenti, dettagliando – per ciascuno dei sette cantieri a cui si riferivano le otto fatture azionate monitoriamente – i pagamenti eseguiti a fronte di fatture regolarmente emesse da n concomitanza con l'approvazione dei rispettivi Pt_1
S.A.L. Le ulteriori somme richieste mediante il decreto ingiuntivo opposto,
invece, venivano ritenute non dovute in quanto relative a lavorazioni mai eseguite.
9 Part Si costituiva in giudizio , la quale affermava la Controparte_18
fondatezza della propria pretesa creditoria e contestava la ricostruzione dei rapporti tra le parti così come delineata nell'atto di citazione avversario.
Sosteneva, infatti, la debenza delle ulteriori somme ingiunte perché relative ad opere differenti e successive rispetto a quelle già saldate dalla . CP_1
Pertanto, chiedeva – previo rigetto dell'eccezione di incompetenza – la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque l'accertamento del proprio credito.
La causa era istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e di prova per testi ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza
PartCo svolta dall'opponente, accertava l'insussistenza del credito vantato da con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'attrice opponente, sotto il duplice profilo della inapplicabilità del domicilio del creditore per pretesa illiquidità del preteso credito e per l'esistenza di un foro esclusivo concordato tra le parti nel contratto quadro dell'11.04.2016; assumendo che l'obbligazione per il cui adempimento la veva agito era un'obbligazione Pt_1
10 pecuniaria “portabile”, liquida, il cui ammontare, seppur non predeterminato nel titolo, era comunque determinabile.
Con riferimento all'esistenza di una clausola di foro esclusivo presente nel contratto quadro e nel contratto di subappalto, evidenziava che l'eccezione era stata sollevata tardivamente dall'opponente e che – pur essendo rilevabile d'ufficio – ma non essendo stata rilevata dal giudice, doveva essere rigettata.
Nel merito, il primo giudice, dopo aver esaminato le pretese creditorie della convenuta in relazione ai singoli cantieri, concludeva affermando che le fatture
Part emesse da o erano state saldate e che non era stata provata l'esecuzione di ulteriori opere, utili a fondare la pretesa creditoria di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
In particolare, evidenziava il tribunale, che i rapporti tra le parti erano regolamentati dall'accordo quadro dell'11.04.2016 e dal successivo contratto di data 28.04.2017 che “è stato disconosciuto dalla convenuta opposta ma il giudizio
di verificazione – a fronte dell'inerzia processuale della – non ha Pt_1
consentito di ritenere che lo stesso fosse stato falsificato o alterato dalla
[...]
che lo ha prodotto in giudizio e che ha dichiarato di volersene avvalere.” CP_1
Tali contratti nulla prevedevano in relazione alle concrete modalità con cui il corrispettivo dei singoli subappalti doveva essere determinato o come il
11 corrispettivo doveva essere pagato;
inoltre, dall'istruttoria espletata non era emerso che vi fosse una prassi univoca tra le parti in relazione a tali aspetti.
Concludeva il tribunale affermando che la società opposta non aveva provato –
pur essendone onerata – di aver eseguito ulteriori lavori, rispetto a quelli già pagati dalla e pertanto accertava l'insussistenza del diritto di credito da parte CP_1
Part di o e respingeva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la contabilità dei singoli cantieri, in quanto ritenuta esplorativa e tendente a supplire al difetto di prova delle prestazioni asseritamente eseguite da parte di
Pt_1
Part Avverso la predetta sentenza proponeva appello Controparte_18
affidato ai seguenti motivi: i) errata e falsa applicazione degli artt. 216 c.p.c. e ss.
in riferimento ai lavori eseguiti presso il cantiere “Aeroporto Marco Polo” di
Venezia; ii) immotivato rigetto della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. in merito al dichiarato difetto di prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio l' la quale, in via Controparte_3
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
assumendo che controparte non aveva indicato in quali termini una diversa valutazione dei documenti disconosciuti ovvero un'acquisizione dei presunti
12 documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. avrebbe potuto condurre il Giudice ad una decisione differente e favorevole all'appellante.
Nel merito evidenziava che aveva stipulato nel 2016 con Controparte_3
na convenzione-base con durata sino al 2020 (contratto-quadro depositato Pt_1
al doc. 5 opposta) che veniva rinnovata l'anno successivo e che i singoli incarichi le venivano di volta in volta conferiti verbalmente ovvero mediante corrispondenza e-mail.
Quanto ai pagamenti, nella prassi operativa, per ciascun cantiere la subappaltatrice inviava (di regola a fine mese) uno stato di avanzamento lavori con la relativa contabilità ai tecnici della , i quali eseguivano i controlli, all'esito dei CP_1
quali, prestavano l'assenso all'emissione di fattura per l'importo concordato.
Con riferimento al cantiere “ Aeroporto Marco Polo” di Venezia l'appellata deduceva che: i) diversamente da quanto sostenuto da controparte, non era stato pattuito il compenso di euro 200.000,00, essendo, invece autorizzato da Save
(stazione appaltante) il subappalto per l'importo di euro 37.589,99 ; ii) le opere eseguite da per tale cantiere erano state puntualmente pagate, Parte_1
Part mentre l'esecuzione di altre opere non era stata dimostrata da o, avendo la stessa prodotto unicamente dei “rapportini” privi di firma, ripetitivi, riferiti a giornate di lavoro antecedenti ai SAL già saldati da;
iii) il Controparte_3
13 Part Direttore Lavori aveva inviato su richiesta di una relazione nella CP_16
quale si attestava che le opere subappaltate a ammontavano ad Parte_1
euro 37.859,99, importo, coerente con quanto effettivamente pagato da per tale cantiere. Controparte_3
Con riferimento al rigetto dell'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità e dei SAL, la stessa, osservava l'appellata, non poteva supplire alla carenza probatoria di controparte che, non solo non aveva specificato come i documenti richiesti potessero dimostrare i lavori effettivamente svolti ma neppure i “rapportini” prodotti, in quanto privi di firma e di indicazione del cantiere di riferimento, mai accettati, né inviati alla erano idonei a dimostrare CP_1
l'esecuzione di ulteriori opere rispetto a quelle già contabilizzate e pagate.
L'appellata svolgeva appello in via incidentale nella parte in cui la sentenza aveva rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da Controparte_3
ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale convenzionale
[...]
basata sull'accordo quadro dell'11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del preteso credito.
Rilevava l'appellata incidentale che la competenza del Tribunale di Belluno era espressamente prevista dall'art. 19 del “contratto quadro” dell'11.04.2016
14 (clausola riprodotta nel contratto quadro del 2017) secondo il quale “per qualsiasi
controversia che dovesse insorgere tra la e l' Parte_1 [...]
in relazione od in conseguenza del contratto stipulato, Controparte_3
sarà competente il Foro di Belluno con esclusione espressa di ogni altro foro” e che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, che aveva dichiarato tardiva la proposizione dell'eccezione per non essere stata proposta nell'atto di citazione in opposizione, essa era stata sollevata nel corso della prima udienza e pertanto tempestivamente, mentre il giudice – pur a fronte del rilievo di parte –
non l'aveva dichiarata.
In ogni caso, l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere dichiarata in
Part ragione dell'illiquidità del credito azionato, in quanto il credito vantato da o non sarebbe né liquido, né predeterminato e pertanto la competenza a conoscere del rapporto non appartiene al Tribunale di Treviso, bensì al Tribunale del luogo ove il rapporto è sorto ed è stato eseguito, ovvero ove ha domicilio o sede il convenuto , ossia il Tribunale di Belluno. Controparte_3
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
04.12.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
15 1. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto veri ed esistenti i contratti del 28/04/2017 e del 15/02/2018 per non avere la fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per Pt_1
giustificare la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal
Giudice), consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua
utilizzabilità”.
Ne consegue che avendo ritenuto il tribunale veri i documenti in questione ha ritenuto provata la tesi difensiva della per la quale le pattuizioni CP_1
afferenti al cantiere dell'aeroporto Marco Polo di Venezia fossero contenute nel documento in questione e, pertanto, le obbligazioni in esso previste fossero state soddisfatte integralmente con i pagamenti allegati.
Part Tali contratti, deduce l'appellante, non sono stati sottoscritti da o che neppure aveva conoscenza degli stessi.
A fronte del disconoscimento di tali documenti avvenuta con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., reiterata all'udienza del 05.11.2021 e dell'espressa volontà di di avvalersene, chiedendo che ne fosse disposta la Controparte_3
verificazione, il tribunale aveva aperto il sub procedimento di verificazione,
assegnando termine alle parti per l'acquisizione dei documenti in originale e per
16 indicare i mezzi di prova – compresa la produzione delle scritture di verificazione
– .
Non avendo assolto l'onere probatorio e documentale su di essa CP_1
gravante per dimostrare la veridicità dei documenti, il primo giudice non dava seguito al procedimento di verificazione e, tuttavia, erroneamente, riteneva verificati i documenti disconosciuti (p. 5 sentenza) con conseguente violazione dell'art. 216 c.p.c.
Inoltre, osserva l'appellante che la materiale esecuzione delle prestazioni dedotte e poste a fondamento delle fatture n. 28/2018 e 34/2018 era desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi audìti ( e e poteva essere utilmente e Tes_2 CP_19
ulteriormente comprovata dalla documentazione di cantiere la cui esibizione era stata richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed erroneamente non accolta dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la seguente documentazione di cantiere: giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni, registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, conto finale e relativa relazione.
17 Tale documentazione, di cui l'appellante non era in possesso e che era stata richiesta infruttuosamente alle società committenti, che avevano negato tale accesso evocando la normativa sulla privacy, avrebbe provato il credito ingiunto.
3. Con motivo di appello incidentale, svolto in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'appellata censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'illiquidità del credito e conseguentemente ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da Controparte_3
[...]
Sostiene l'appellata incidentale che la competenza del tribunale di Belluno per la controversia di cui è causa è espressamente prevista dall'art. 19 del “contratto quadro” dell'11.04.2016 e da quello del 2017 e che ha errato il giudice nel ritenere che essa sia stata proposta tardivamente, avendo, invece, l'opponente sollevato l'eccezione nel corso della prima udienza ed essendo, comunque, l'eccezione rilevabile d'ufficio.
Inoltre, sin dall'atto introduttivo la ha eccepito Controparte_3
l'incompetenza territoriale del tribunale in ragione dell'illiquidità del credito
18 azionato e tale eccezione è stata erroneamente respinta dal tribunale sul presupposto che il credito era determinabile nell'ammontare.
4. In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio
di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass. Civ. Sez. U., 13/12/2022, Ord. n. 36481).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha puntualmente individuato i capi di sentenza impugnati, ossia quello relativo alla veridicità dei contratti del 28.4.2017
e del 15.2.2018, con conseguente riconoscimento di efficacia probatoria agli
Part stessi, e quello relativo all'infondatezza della pretesa creditoria di o per difetto di prova del credito azionato in via monitoria. Parte appellante ha, altresì,
19 individuato in maniera sufficientemente articolata le ragioni che, a suo avviso,
dovrebbero essere considerate per confutare il rigetto della propria domanda,
indicando i mezzi di prova la cui ammissione condurrebbe al riconoscimento della fondatezza della propria pretesa creditoria.
5. Parte appellata ha proposto appello incidentale condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
censurando la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro 11.04.2016 e infondata l'eccezione di incompetenza territoriale basata sulla pretesa illiquidità del credito.
Orbene, si osserva che l'appello incidentale proposto da Controparte_3
non è fondato.
[...]
Per ciò che concerne l'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'accordo quadro dell'11.4.2016, giova sottolineare che la stessa è stata formulata tardivamente dall'opponente nel giudizio di primo grado. Trova, infatti,
applicazione nel caso di specie l'art. 38 c.p.c., a mente del quale l'incompetenza per territorio deve essere eccepita nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come
esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile,
20 con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata
proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non
può rilevarla d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 5820/2024).
Ebbene, la suddetta eccezione non è stata proposta dalla con l'atto di CP_1
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – atto di opposizione da considerarsi quale prima difesa utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto tiene luogo della comparsa di risposta (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n.
2548/2022; Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 4779/2021) – bensì soltanto con le note scritte, sostitutive della prima udienza di trattazione, del 4.3.2021. Pertanto,
l'eccezione di incompetenza territoriale così formulata dall'opponente nel giudizio di primo grado e reiterata in appello va disattesa, in ragione della tardività
della stessa.
In ordine, invece, all'eccezione di incompetenza territoriale basata sull'asserita illiquidità del credito, si osserva che la stessa non è fondata. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno affermato che
“le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma
dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il
titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai
21 fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal
giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Cass.
Civ., Sez. U., Sent. n. 17989/2016). Proseguono le Sezioni Unite affermando che
“liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e
dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o
giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal
titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché
questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata
(cfr. Cass. 19958/2005).”
Nel caso di specie il credito azionato in via monitoria presenta il carattere della liquidità, poiché il quantum dello stesso, pur non essendo determinato, risulta determinabile alla stregua dei criteri indicati in via contrattuale e in uso tra le parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro dell'11.4.2016, “l'importo di ogni
singolo ordine – determinato a misura o a corpo – verrà negoziato tra le parti e
formalizzato nell'ordine dopo valutazione del progetto, anche a seguito di attento
sopralluogo da parte del subappaltatore, al fine di valutare le quantità, le attività
e i materiali” (doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opposta). L'opponente stessa, nel giudizio di primo grado, ha affermato che la prassi in uso tra le parti prevedeva che, per ciascun cantiere, o inviava lo stato di avanzamento lavori Part
22 con la relativa contabilità all'impresa , la quale, eseguiti i necessari CP_1
controlli, prestava il proprio assenso all'emissione della fattura per l'importo concordato (p. 6, atto di citazione, fascicolo di primo grado). Con riferimento alle fatture azionate in via monitoria, peraltro, parte opponente ha contestato l'an e non già il quantum del credito portato dalle medesime.
Part Ne consegue che, qualora fosse stato provato da parte di o l'effettivo svolgimento delle ulteriori prestazioni (le quali, a suo dire, giustificherebbero la richiesta di pagamento della somma azionata monitoriamente), il corrispettivo richiesto per le stesse sarebbe stato determinabile nel suo esatto ammontare, in forza dei criteri desumibili delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e della prassi in uso tra le medesime. Deve, dunque, ritenersi che l'obbligazione pecuniaria asseritamente gravante sull'impresa ha natura “portabile”, CP_1
sicché il forum destinatae solutionis risulta essere quello del domicilio del creditore.
6. Tanto premesso in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello e all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che il primo motivo d'appello
Part proposto da o non è fondato.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto veri ed esistenti il contratto quadro del 28.4.2017 (doc. 10, fascicolo di
23 primo grado, parte opponente) e il contratto di subappalto del 15.2.2018 per non avere Ge.co fornito “nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificare
la falsità del documento (nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice),
consentendo così la verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità”
(p. 9, sentenza di primo grado).
Ebbene, nel giudizio di primo grado, parte opponente ha prodotto in giudizio con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il contratto quadro del 28.4.2017
(doc. 10, parte opponente) e il contratto di subappalto del 15.2.2018 (doc. 11, parte
Part opponente). Per contro, o con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
ha disconosciuto i contratti in questione (cfr. p. 3, terza memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., parte opposta). A fronte di tale disconoscimento, il tribunale, con verbale dell'11.11.2021, ha assegnato all'opponente un termine per depositare una memoria indicante presso quale ente o società erano detenuti gli originali dei documenti disconosciuti, eventuali istanze ex art. 210 c.p.c. volte all'acquisizione degli stessi, i mezzi istruttori relativi al subprocedimento di verificazione ed eventuali scritture di comparazione. Con memoria del 26.11.2021, parte opponente ha affermato che il contratto quadro del 28.4.2017 consiste in un documento informatico, nativo digitale, sicché non sarebbe possibile offrire scritture di comparazione ai fini della verificazione dello stesso. Quanto al
24 contratto di subappalto del 15.2.2018, l'opponente ha chiesto al tribunale di disporre l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., presso la committente principale, della documentazione relativa all'appalto. Con ordinanza dell'1.1.2022, il tribunale ha ritenuto che non potesse darsi corso al procedimento di verificazione, “non
essendo stati acquisiti gli originali dei documenti né avendo l'attrice opponente
fornito elementi di prova per consentire la verificazione della sottoscrizione” (cfr.
p. 1, ordinanza 1.1.2022). Ciò nonostante, nella sentenza impugnata, il tribunale
Part ha affermato che o ha genericamente disconosciuto il documento “senza
fornire nel giudizio di verificazione alcun elemento per giustificarne la falsità
(nonostante l'apposito termine assegnato dal Giudice) consentendo così la
verificazione del documento e dunque la sua utilizzabilità nel corso del presente
giudizio” (cfr. p. 9, sentenza di primo grado).
Tanto chiarito, deve osservarsi che, non essendo stato espletato il sub
Part procedimento di verificazione, i suddetti contratti disconosciuti da o non possono ritenersi veri ed esistenti, con conseguente impossibilità di riconoscere efficacia probatoria agli stessi.
Pur tuttavia, l'inefficacia probatoria dei documenti in questione non vale a superare il fatto che, con riferimento al cantiere Aeroporto Marco Polo,
l'opponente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa e avente ad
25 oggetto lo svolgimento di ulteriori prestazioni (oltre a quelle già saldate dalla
[...]
nell'ambito del contratto di subappalto, né tanto meno la considerazione CP_1
che il tribunale non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sui contratti de quibus.
Innanzitutto, si osserva che risulta provato documentalmente quanto affermato dall'impresa , e cioè che, per ogni subappalto, la prassi dei rapporti CP_1
intercorsi tra le parti prevedeva la previa emissione di un SAL, l'approvazione dello stesso da parte della e, successivamente, l'emissione di apposita CP_1
fattura da parte di Infatti, l'art. 3 del contratto quadro del 2016 – contratto Pt_1
Part prodotto in giudizio da o stessa sub doc. n. 5 – prevede, quanto al corrispettivo, che “l'importo di ogni singolo ordine – determinato a misura o a
corpo – verrà negoziato tra le parti e formalizzato nell'ordine dopo valutazione
del progetto, anche a seguito di attento sopralluogo da parte del subappaltatore,
al fine di valutare le quantità, le attività e i materiali” (cfr. p. 3, doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opposta). Parte opponente ha, altresì, prodotto in giudizio i
Part SAL trasmessi da o, le fatture ricevute e i pagamenti effettuati (cfr. docc. 2 –
8, fascicolo di primo grado, parte opposta). La documentazione così dimessa si riferisce a tutti i cantieri in cui aveva operato la subappaltatrice e attesta la suddetta prassi, in uso tra le parti, per il pagamento dei corrispettivi dovuti a Pt_1
26 La medesima circostanza è stata, altresì, confermata in sede di istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado. Infatti, le testimonianze rese dai dipendenti
Part di o non valgono a smentire la suddetta prassi, atteso che la sig.ra CP_20
, sentita sul capitolo di prova sub lett. c) formulato dall'opposta con la
[...]
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha affermato essere vero che, in
Part virtù dei rapporti tra le due società, o aveva sempre emesso fatture senza preventiva autorizzazione sulla relativa emissione, salvo poi affermare: “facevo io
le fatture e il mio titolare ci portava i conteggi da fatturare sulla base degli accordi
assunti quando si recava in sede della a Belluno. Ogni volta che CP_1
doveva emettere fattura il mio titolare si recava a Belluno, quindi ogni fine mese
almeno” (cfr. p. 3, verbale d'udienza del 24.5.2022). Il sig. CP_21
Part
, dipendente di o, sentito in ordine alle modalità di pagamento dei
[...]
corrispettivi, ha affermato: “È vero, i miei ragazzi tornavano dai cantieri il venerdì
sera e mi lasciavano i rapportini firmati dal responsabile di cantiere della
[...]
Io li raccoglievo e il lunedì controllavo le ore, redigevo uno specchietto CP_1
Excel e lo consegnavo al signor . Poi so che il signor andava Pt_2 Pt_2
personalmente presso la sede della e si accordava per i pagamenti. Io CP_1
i rapportini li raccoglievo settimanalmente, poi circa con cadenza mensile
preparavo il mio specchietto in concomitanza con i SAL;
ciò mi veniva richiesto
27 dal signor , che a stretto giro aveva appuntamento con la Pt_2 CP_1
Non so dire se, sulla base dei miei rapportini, venivano emesse direttamente le
fatture o se erano frutto di accordo in occasione degli incontri” (cfr. p. 2, verbale d'udienza del 23.5.2023).
Peraltro, lo stesso legale rappresentante dell'impresa sentito sul CP_1
capitolo di prova sub lett. c) formulato dall'opposta con la seconda memoria ex
Part art. 183, comma 6, c.p.c., ha affermato non essere vero quanto sostenuto da o,
Part e cioè che “da prassi e in virtù dei rapporti tra le società (..) la CP_17
ha sempre emesso fatture senza preventiva autorizzazione alla relativa emissione,
tutte corrisposte senza alcuna riserva”, sostenendo invece che “ogni mese alla
fine del mese come da prassi della nostra impresa le ditte appaltatrici mandano
al nostro geometra i SAL, lui li controlla e dà l'autorizzazione all'emissione della
fattura. Dunque, tutte le prestazioni del mese vengono analizzate e discusse prima
dell'emissione della fattura.” (cfr. p. 1, verbale d'udienza del 24.5.2022). Sul
punto, giova sottolineare che la Corte di Cassazione, in ordine alla valenza da riconoscere all'interrogatorio formale, ha avuto modo di chiarire che “la funzione
dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la
confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli
all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di principio, può solo
28 nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le
circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso – lasciare la
situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato
– che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni
della parte – in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono
essere lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie,
riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116
c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24799/2024).
Alla luce del suddetto indirizzo giurisprudenziale, si osserva, quindi, che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'impresa , lette nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie CP_1
emerse in sede di prova testimoniale, confermano la suddetta prassi in uso tra le parti in ordine al pagamento dei corrispettivi dovuti a Pt_1
Pertanto, non può ritenersi provato quanto affermato dall'appellante, e cioè che
Part
o fosse solita emettere fattura per ottenere il pagamento del corrispettivo a lei spettante per l'esecuzione delle opere subappaltate senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'impresa . CP_1
Con riferimento specifico al cantiere Aeroporto Marco Polo, risulta altresì provato che, successivamente al 12.4.2018 (data in cui è intervenuta la sospensione dei
29 lavori) non sono state eseguite ulteriori opere presso il cantiere stesso da parte della subappaltatrice Parte opponente ha, infatti, prodotto in giudizio la Pt_1
comunicazione del 12.4.2018 con cui il Direttore Lavori, ing. , Controparte_22
ordinava alla la sospensione dei lavori (cfr. doc. 2j, fascicolo di primo CP_1
grado, parte opponente). Nella medesima data, la committente, rilevato che i lavori erano pressoché ultimati, dichiarava di prendere in consegna anticipata le opere ultimate (cfr. doc. 2k, fascicolo di primo grado, parte opponente). In data
21.9.2018, il Direttore Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, dopo aver dato atto che in data 12.4.2018 erano state prese in consegna anticipata le opere e sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante e che la stessa era poi stata approvata dal RUP in data 20.9.2018 (cfr. doc. 2m, fascicolo di primo grado,
parte opponente). Ciò risulta confermato anche in sede di istruttoria orale, atteso che il Direttore Lavori, ing. , sentita sul capitolo di prova sub Controparte_22
lett. d1) formulato da parte opposta con la seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., ha affermato: “Dall'analisi dei verbali che ho redatto evinco che in data
12.4.2018 il cantiere era sostanzialmente ultimato, i lavori erano ultimati. Le aree
erano state riconsegnate alla Save e quindi l'impresa e suoi CP_1
subappaltatori non potevano più entrarci. In data 12.4.2018 i lavori sono stati
sospesi e consegnati alla Save, ma sostanzialmente i lavori erano ultimati. Si è
30 trattato di una sospensione di tipo formale perché dovevano essere completati
alcuni documenti (e non lavori) che avrebbero consentito la chiusura formale.
Tant'è che i lavori non sono mai ripresi bensì sono stati ultimati in seguito senza
una formale ripresa.” (cfr. p. 4, verbale d'udienza del 24.5.2022). Tale circostanza non è stata, peraltro smentita, dai testimoni di parte opposta: il sig. CP_23
Part dipendente di o, sentito sul capitolo di prova sub lett. d1) formulato dall'opposta, ha affermato di aver lavorato nel cantiere dell'aeroporto sia di giorno che di notte, ma di non ricordare esattamente le date in cui ciò è avvenuto (cfr. p.
3, verbale d'udienza del 22.11.2022).
Né tanto meno parte appellante ha provato, con riferimento al suddetto cantiere,
che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto all'interno dello stesso era pari a € 200.000,00, di cui € 36.972,53 per saldo lavori di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Al contrario, risulta provato per tabulas che l'importo del subappalto per il cantiere Aeroporto Marco Polo è sostanzialmente corrispondente a quello fatturato
Part da o e pagato dall'impresa (cfr. doc. 2, fascicolo di primo grado, CP_1
parte opponente). L'impresa ha, infatti, prodotto in giudizio la CP_1
relazione del Direttore Lavori sul conto finale, nella quale quest'ultimo dà atto che
31 Par l'importo del subappalto a o ammonta a € 37.859,99 (cfr. p. 8, doc. 14,
fascicolo di primo grado, parte opponente).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, con riferimento al cantiere
Part Aeroporto Marco Polo, o non ha sufficientemente provato l'an della propria pretesa creditoria, non avendo dimostrato l'effettivo svolgimento di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle debitamente pagate dall'impresa . CP_1
Le suddette circostanze, peraltro, sono state prese in considerazione dal tribunale
Part nel dichiarare infondata la pretesa creditoria di o rispetto alle asserite prestazioni effettuate nel cantiere Aeroporto Marco Polo (cfr. p. 9, sentenza di primo grado).
Di conseguenza, nonostante l'inutilizzabilità probatoria del contratto quadro del
28.4.2017 e del contratto di subappalto del 15.2.2018 in ragione del
Part disconoscimento degli stessi da parte di o, deve ritenersi infondato il primo motivo d'appello per le ragioni sopra esposte.
7. Il secondo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la seguente documentazione di cantiere: giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni, registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, conto finale e
32 relativa relazione. Tale documentazione, ove acquisita, avrebbe provato il credito ingiunto.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di
cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento
istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di
acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato
assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una
facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”
(Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 31251/2021).
Ebbene, giova sottolineare che, nel giudizio di primo grado, parte opposta si è
limitata ad allegare genericamente lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle fatturate alla senza specificare in che cosa le stesse CP_1
consistessero, né tanto meno ha fornito un principio di prova rispetto all'esecuzione di tali prestazioni nei cantieri oggetto di subappalto. Gli unici documenti prodotti in giudizio dall'opposta consistono, infatti, nei cd. “rapportini”
(cfr. docc. 14 – 19, fascicolo di primo grado, parte opposta) che dovrebbero asseritamente dimostrare lo svolgimento di lavori ulteriori. Ebbene, tali rapportini
Part sono sottoscritti soltanto da o, non indicano le date in cui i dipendenti della
33 stessa avrebbero svolto le ore di lavoro indicate e, con riferimento ad alcuni cantieri, riportano un numero di ore inferiore rispetto a quelle poi fatturate alla
[...]
e da questa pagate. Ne consegue che alcun elemento, neppure indiziario CP_1
può essere tratto dagli stessi, in ragione della loro genericità.
Part Peraltro, con l'atto di citazione in appello, o si è limitata ad affermare che il tribunale ha errato nel non disporre l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta, in quanto la stessa avrebbe “fornito prova di quanto
sostenuto dall'opposta” (cfr. p. 17, atto di citazione in appello), senza svolgere alcuna considerazione in ordine alle ragioni della rilevanza di tale documentazione o alle prestazioni che l'acquisizione della stessa consentirebbe di provare, con specifico riferimento ai singoli cantieri oggetto di subappalto.
Deve, dunque, ritenersi che, nel caso di specie, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio – e prima
Part ancora di compiuta allegazione - gravante su o, con conseguente rigetto del secondo motivo d'appello e conferma della sentenza impugnata sul punto.
Part
8. La domanda, proposta da parte appellata, di condanna di Controparte_18
PartCo
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è fondata, in quanto non ha
[...]
resistito nel giudizio di primo grado, né tanto meno ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con mala fede o colpa grave.
34 9. Conclusivamente, l'appello incidentale va rigettato. Va, altresì, rigettato l'appello principale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/4 e, per l'effetto,
Part
va condannata alla rifusione in favore di Controparte_18
dei residui 3/4, che vengono liquidati in Controparte_3
dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media e nella misura minima per la fase istruttoria / di trattazione (in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria), tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.001 euro 260.000).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
35 - condanna parte appellante alla rifusione in favore di Controparte_3
della quota di 3/4 delle spese processuali da queste
[...]
sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 9.115,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensato tra le parti il residuo 1/4;
- rigetta l'appello incidentale svolto da Controparte_3
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU TO
36
37