Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 2
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal " de cuius " ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque , oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola diversa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all'asse ereditario.
Nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale è ammissibile solo quando si tratti di cause inscindibili, non anche nei casi di litisconsorzio facoltativo.
Commentari • 2
- 1. La validità del contratto di mantenimento e assistenzaAvv. Valeria Giaccio · https://www.filodiritto.com/ · 25 settembre 2019
Abstract Il contratto di mantenimento e assistenza, è un accordo aleatorio atipico a cui ricorrono spesso gli anziani che, bisognosi di cure e sostegno, acquistano l'assistenza, materiale e/o morale, loro necessaria cedendo in cambio la nuda proprietà del loro immobile mantenendo l'usufrutto. Si caratterizza per l'infungibilità e la proporzionalità delle prestazioni nonché per l'alea che deve sussistere al momento della conclusione del contratto (il rischio), pena nullità per difetto di causa. Indice: 1. Un caso paradigmatico di contratto di mantenimento e assistenza 2. Gli elementi caratterizzanti del contratto di mantenimento e assistenza 3. Aleatorietà e proporzionalità delle …
Leggi di più… - 2. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2007 n° 9956Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANdonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MU AN, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GREZ G.M., difesa dagli avvocati ROSAMARIA PERTUSIO e CARLO RAGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO SU, EN UC, EN GI CO, EN RA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 08676/96 proposto da:
NO SU VED TA, TA UC, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che le difende unitamente all'avvocato UBALDO FOPPIANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
EN GI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato MONACO SORGE CARMINE, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI RAMOINO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
MU AN, EN RA;
- intimate -
e sul 3 ricorso n 08678/96 proposto da:
EN GI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato MONACO SORGE CARMINE, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI RAMOINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO SU, EN UC, EN RA, MU AN;
- intimate-
e sul 4 ricorso n 10995/96 proposto da:
MU AN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GREZ G.M., difesa dagli avvocati ROSAMARIA PERTUSIO e CARLO RAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO SU VED. EN, EN UC;
- intimate -
avverso la sentenza n. 328/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/98 dal Consigliere Dott. ANdonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato ROMANO RICCI munito di delega depositata in udienza da parte dell'Avvocato MARIO CONTALDI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale di EN UC, rigetto dei 2 motivi e inammissibilità del 3 del ricorso di EN CO, inammissibilità del ricorso incidentale di ZI IL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS AN e LU LE, eredi legittime di EN MI LE, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1989 convennero innanzi al Tribunale di Genova VA UZ, SC LE e AN MO LE, per sentir, tra l'altro, accertare la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita stipulato il 6 ottobre 1983 per OT PE, in virtù del quale EN MI LE, a mezzo di procuratore speciale, in persona del fratello AN MO, aveva venduto alla convivente UZ la propria quota di comproprietà di un appartamento sito in Genova, assumendo che la compravendita dissimulava una donazione, della quale chiedevano che fosse dichiarata la nullità per difetto di forma. In via subordinata, chiesero che di detta donazione fosse disposta la riduzione al fine di integrare le loro rispettive quote di eredi legittimarie.
Chiesero, comunque, che i convenuti UZ e AN MO LE fossero condannati a risarcire loro i danni derivanti dalla simulazione realizzata e che la convenuta SC LE fosse condannata a rimborsare alla AN somme dalla stessa anticipate. I convenuti resistettero alle domande opponendo, tra l'altro, alla domanda di simulazione il giudicato esterno, costituito da sentenza dello stesso Tribunale, resa in data 22 settembre 1988, con la quale era stata rigettata analoga domanda proposta nei confronti della UZ e della SC LE dalle stesse attrici. La convenuta SC LE propose, a sua volta, domanda riconvenzionale, volta alla riduzione di altra, precedente donazione operata dal LE EN MI a favore dell'altra figlia LU con atto per OT NA del 4 dicembre 1971.
L'adito Tribunale, con sentenza resa in data 15 settembre 1992, in parziale accoglimento delle domande principali, dichiarò la simulazione relativa dell'atto di compravendita per OT PE del 6 ottobre 1983, in quanto dissimulante una donazione a favore della UZ, nulla per vizio di forma;
condannò la UZ ed il LE AN MO, in solido tra loro, a risarcire alle attrici i danni, da liquidarsi in prosieguo di causa. Condannò la LE SC a restituire alla AN la somma di L. 228.725; respinse la domanda riconvenzionale di riduzione della donazione per OT NA del 4 dicembre 1971. Tale decisione, impugnata dalla UZ, dal LE AN MO e dalla LE SC, fu parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Genova, che, con sentenza resa in data 12 aprile 1995, respinse la domanda risarcitoria resa in data 12 aprile 1995, respinse la domanda risarcitoria proposta dalla AN e dalla LE LU nei confronti degli appellanti e dichiarò ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla LE SC per veder ridotta la donazione operata dal de cuius a favore dell'altra figlia LU con atto per OT NA del 4 dicembre 1971.
Quanto all'eccezione di giudicato opposta dagli appellanti, il giudice d'appello osservò che al riguardo non pareva essere stato proposto un vero e proprio motivo d'appello, ma che, comunque, l'eccezione era infondata, poiché il precedente giudicato, avendo dichiarato soltanto inammissibile la domanda di simulazione dell'atto per OT PE, in quanto costituente domanda nuova, non era preclusivo della possibilità di riproporre la domanda. Nè, ad avviso della corte di merito, più fondata si rivelava l'eccezione di decadenza dal beneficio d'inventario sollevata dagli stessi appellanti nei confronti dell'azione di riduzione esercitata dalla AN e dalla LE LU, poiché era pacifico che le attrici avessero accettata l'eredità con beneficio d'inventario e non era contestato che fossero state osservate le formalità prescritte dagli artt. 484 e segg. cod. civ.. Comunque, alcuna impugnazione risultava proposta avverso detta accettazione e non era stata fornita alcuna prova della mancanza dei presupposti per operare l'accettazione beneficiata.
La Corte d'Appello ritenne che la simulazione relativa dell'atto per OT PE fosse provata dalle indagini compiute dal P.M. in sede penale, risultando da esse che il danaro simulatamente versato dalla UZ al LE EN MI era stato alla stessa prestato dal padre, cui la somma fu restituita qualche giorno dopo la stipula dell'atto e che, inoltre, sui conti correnti intestati all'apparente alienante non risultava essere stato versato il prezzo pattuito.
In ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla AN e dalla LE LU, la corte territoriale, pur premettendo che l'eccezione di prescrizione apposta al riguardo non era fondata, perché il termine prescrizionale era stato interrotto, nei confronti della UZ, con l'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio, notificato il 9 aprile 1984, e, nei confronti del LE AN MO, con lettera racc. del 18 ottobre 1988, ritenne che la domanda fosse priva di fondamento, sia perché l'atto simulatorio non può essere ritenuto, di per sè, atto illecito, sia perché mancava la prova di danni lamentati, sia perché, quanto al LE AN MO, egli aveva agito come procuratore speciale del de cuius, suo fratello, ed era stato solo presente alla restituzione del danaro dalla UZ al padre.
Da ultimo, con riferimento all'azione di riduzione esercitata dalla LE SC nei confronti della LE LU per l'atto di donazione per OT NA, la Corte d'Appello osservò che l'azione era ammissibile, perché l'atto era stato compiuto con spirito di liberalità, non già, come sostenuto dalla donataria, in adempimento dell'obbligo di mantenimento assunto nei confronti della stessa LE LU dal padre EN MI con una convenzione redatta in vista della separazione consensuale dalla moglie, AS AN.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la UZ, affidandosi a quattro motivi. La AN e la LE LU resistono con controricorso ed, a loro volta, propongono ricorso incidentale, sorretto da due motivi. A tale ricorso il LE AN MO e la UZ resistono con separati controricorsi e ricorsi incidentali, precisando il LE AN MO che il suo ricorso è proposto solo in via "cautelativa".
Ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., tutti i ricorsi proposti vanno riuniti, essendo diretti verso un'unica sentenza. Va per primo esaminato il ricorso principale, che è stato proposto dalla UZ.
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello ha apoditticamente rigettata l'eccezione di giudicato, non tenendo conto del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Sostiene la ricorrente che, se applicato correttamente, tale principio avrebbe consentito la proposizione solo della domanda subordinata, volta alla riduzione della donazione dissimulata, non anche di quella principale, tendente alla declaratoria di simulazione dell'atto di vendita per OT PE.
La censura è destituita di fondamento.
Il giudicato che preclude la riproposizione di una stessa domanda è solo quello formatosi sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita oggetto della domanda, non anche quello che si sia costituito su una questione processuale, qual è quella della novità della domanda, che abbia indotto il primo giudice a dichiarare inammissibile in quel giudizio la domanda, senza, quindi, passare all'esame del merito di essa.
In tal caso, il giudicato non può avere l'effetto di precludere la riproposizione della domanda, e nel nuovo giudizio non potrà, al fine di impedire l'esame nel merito della domanda, invocarsi il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, come fa la ricorrente, poiché tale principio può essere utilizzato solo quando nel precedente giudizio sia stato esaminato e deciso il merito della domanda, superando l'eccezione di inammissibilità eventualmente proposta, sicché la stessa domanda non può essere riproposta in base a diverse deduzioni di fatto e di diritto, che potevano essere prospettate nel precedente giudizio e non lo furono. Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato.
Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 470, 476 e 564 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando siccome inadeguata ed erronea la motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione di difetto, nelle attrici, della legittimazione all'esercizio dell'azione di riduzione, perché la loro accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario era successiva ad un'accettazione pura e semplice, dalle stesse compiuta tacitamente e desumibile inequivocabilmente da un atto di diffida del 20 novembre 1983, da un'istanza di sequestro giudiziario avanzata in data 6 febbraio 1984 e dall'atto di citazione notificato il 6 febbraio 1984.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, essa ricorrente non aveva contestata l'irritualità della dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, avendo eccepito, invece, che la stessa non poteva essere più compiuta, perché preceduta da un'accettazione pura e semplice.
La censura è infondata, anche se per ragioni diverse da quelle esposte nell'impugnata sentenza.
Benché la Corte di Appello abbia sostanzialmente omesso di rispondere all'eccezione sollevata dalla ricorrente, che non contestava il mancato rispetto delle forme richieste per l'accettazione beneficiata, e solo con espressione apodittica abbia concluso che mancavano i presupposti per tale accettazione, la censura si rivela ugualmente priva di fondamento in punto di diritto, perché trascura di considerare che in relazione alla domanda proposta in via principale dalla AN e dalla LE LU, domanda accolta dal giudice d'appello, l'accettazione con beneficio d'inventario non era richiesta.
Detta domanda, invero, era diretta ad accertare la simulazione relativa del negozio di compravendita stipulato dal de cuius con la UZ, perché dissimulante una donazione, della quale si domandava l'accertamento della nullità per vizio di forma, sicché il suo accoglimento avrebbe consentito di recuperare al patrimonio ereditario interamente l'oggetto del negozio dissimulato, rendendo inutile l'esperimento dell'azione di riduzione, esercitata solo in via subordinata, per l'eventualità che non fosse stata dichiarata nulla la donazione.
Ciò posto, deve trovare applicazione il condiviso principio di diritto, più volte affermato da questa Suprema Corte (cfr. sent. 19 marzo 1996, n. 2294), secondo cui "l'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente a negozi apparentemente onerosi compiuti dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi un interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso come dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivesto della forma prescritta, l'azione di simulazione e, perciò, in tanto può essere proponibile, in quanto sussisteva il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, cioè l'accettazione con beneficio di inventario".
Tale principio, dal quale non v'è ragione di discostarsi, evidenzia l'esattezza della decisione impugnata sul punto in esame, ancorché essa non sia stata correttamente motivata.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2729 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che l'accertamento della simulazione dell'atto per OT PE è stato compiuto dalla Corte d'Appello sulla base di elementi presuntivi non comparati con quelli, di segno opposto, evidenziati nelle difese dell'appellata, in particolare ai fgg. 9 e 10 della comparsa conclusionale dell'8 ottobre 1994.
Comunque, la presunzione di simulazione dell'atto era priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 cod. civ.. Il motivo è inammissibile, sia perché, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non enuncia gli elementi presuntivi di segno opposto, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, limitandosi ad indicare l'atto processuale della fase di merito in cui detti elementi sarebbero stati indicati, sia perché non indica le ragioni per cui la presunzione tratta dal giudice d'appello non avrebbe le caratteristiche richieste dall'art.2729 cod. civ.. Col quarto ed ultimo mezzo si denuncia violazione dell'art. 1417 cod. civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevandosi che, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., la prova per testi e, quindi, anche quella per presunzione può ammettersi a sostegno dell'azione di riduzione che venga proposta, ai sensi dell'art. 555 e seg. cod. civ., dai legittimari, poiché costoro sono considerati terzi rispetto al de cuius. Al contrario, la stessa prova non può giovare a coloro che, ancorché coincidenti con i legittimari, propongono, quali eredi di una delle parti del negozio dissimulato, l'azione diretta all'accertamento della nullità del negozio dissimulato. Sul punto, pertanto, la Corte d'Appello è incorsa in violazione di legge o, quanto meno, in vizio di omessa motivazione. Anche quest'ultima censura si rileva priva di fondamento. Per vero, nel caso in esame i legittimari, che agivano per l'accertamento della simulazione, erano anche eredi legittimi del de cuius e, peraltro, la domanda, accolta, di accertamento della nullità della dissimulata donazione ha l'effetto di recuperare al patrimonio ereditario il bene donato, con la conseguenza che i legittimari ne trarranno giovamento sia in quanto tali sia in quanto successori a titolo universale.
In tal senso si è più volte pronunciata questa Suprema Corte, affermando che l'esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima "non può contemporaneamente essere concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale, in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto assolutamente simulato per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa" (Cass. 21 febbraio 1986, n. 1049;
nello stesso senso Cass. 25 ottobre 1974 n. 3149). Il principio esposto, solitamente affermato con riferimento ad ipotesi di simulazione assoluta, vale, ovviamente, anche per l'ipotesi, come quella in esame, di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo per qualsiasi ragione, poiché anche in tal caso il bene oggetto del negozio dissimulato viene interamente recuperato all'asse ereditario.
Pertanto, il ricorso principale va rigettato.
Giova, a questo punto, osservare che la proposizione, da parte della UZ, del ricorso principale ha consumato il suo diritto di impugnazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello, sicché il ricorso incidentale dalla stessa UZ proposto a seguito del ricorso incidentale della AN e della LE LU va dichiarato inammissibile.
Va, ora, esaminato il ricorso incidentale proposto dalla AN e dalla LE LU.
Il ricorso è proposto nei confronti della UZ e della LE SC nonché del LE AN MO, il quale ha eccepito che nei suoi confronti è inammissibile, sostenendo che, non avendo, egli, proposto il ricorso principale, la AN e la LE LU non avrebbero potuto proporre il ricorso incidentale tardivo anche nei suoi confronti per impugnare la statuizione della Corte d'Appello che lo assolveva da una domanda - quella di risarcimento del danno - che non lo poneva in posizione di litisconsorte necessario con la UZ.
L'eccezione è fondata.
Per vero, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 9686 del 17 settembre 1991; sent. n. 11419 del 26 ottobre 1991), nell'ambito di un processo a più parti la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale è consentito solo quando si tratti di cause inscindibili, non anche quando si tratti di litisconsorzio facoltativo. Sicché, dal momento che la solidarietà passiva non determina la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condebitori, le ricorrenti incidentali AN e LE LU non potevano proporre tardivamente il ricorso nei confronti del LE AN MO che, essendo uscito totalmente vittorioso dal giudizio d'appello, non aveva interesse ne' aveva proposto il ricorso principale e che rispetto alla domanda di risarcimento danni, l'unica proposta nei suoi confronti, era in posizione di condebitore solidale rispetto alla ricorrente principale UZ.
Esse avrebbero potuto impugnare la statuizione favorevole al LE AN MO nel termine di un anno previsto dall'art.327 cod. proc. civ., che, aumentato del periodo corrispondente alla sospensione feriale dei termini processuali, scadeva il 27 maggio 1996; al contrario, la loro impugnazione incidentale è stata notificata al LE AN MO il 2 luglio 1996. Pertanto, il ricorso incidentale de quo va dichiarato inammissibile nei confronti del LE AN MO e va esaminato nel merito solo nei confronti della UZ e della LE SC. Col primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, adducendo che ciascuna delle argomentazioni usate dal giudice d'appello per pervenire al rigetto della domanda risarcitoria è erronea.
All'uopo, sostengono che: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, la simulazione può da luogo ad un atto sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; b) nel caso in esame non poteva non essere previsto dalla UZ e dal LE AN MO che la simulazione avrebbe sottratto un cespite all'asse ereditario, cagionando remore e spese nel suo recupero, peraltro non ancora avvenuto.
Osserva il Collegio che, sebbene, in linea di principio, non possa escludersi che il negozio simulato costituisca fonte di responsabilità extracontrattuale verso i terzi, quando costoro restino pregiudicati nei loro diritti e concorrano gli elementi costitutivi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., compreso quello psicologico (cfr. Cass., 26 febbraio 1991, n. 2085), tuttavia nel caso in esame correttamente la Corte d'Appello ha rigettata la domanda di risarcimento del danno che si assumeva cagionato dalla simulazione, avendo, tra l'altro, ritenuto, secondo la sua insindacabile valutazione, che non fosse stata fornita in alcun modo la prova del danno.
Orbene, le ricorrenti non precisano in ricorso neppure in che cosa concretamente siasi realizzato il danno di cui chiedono il risarcimento, perché, se è indubbiamente vero che l'accordo simulatorio sottraesse il bene al patrimonio ereditario, era anche necessario indicare lo specifico pregiudizio economico che da tale sottrazione era derivato, anche al fine di consentire di determinarne l'esatta entità.
La stessa considerazione va fatta per le spese che si assumono essere state sostenute nell'opera di recupero del bene. Col secondo mezzo le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 769 cod. civ. nonché per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che costituisse effettivamente donazione e, quindi, fosse soggetto a riduzione l'atto dispositivo compiuto dal de cuius con rogito per OT NA del 4 dicembre 1971, che, invece, costituiva una datio in solutum, operata in adempimento dell'obbligo di mantenimento assunto verso la figlia LU.
Per pervenire a tale convincimento, la Corte d'Appello ha esaminato soltanto la scrittura del 4 agosto 1977, contenente il fatto preliminare di separazione consensuale stipulato dai coniugi LE - AN, trascurando del tutto la dichiarazione confessoria resa dal LE EN MI nel corso del giudizio instaurato dalla moglie per il mutamento del titolo della separazione ed il conseguimento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia LU, minore. Tale dichiarazione, ad avviso delle ricorrenti, assumeva valore decisivo.
Illogiche e contraddittorie, inoltre, si presentano le ulteriori argomentazioni usata dal giudice d'appello per convalidare la tesi della natura di liberalità dell'atto dispositivo compiuto dal LE EN MI.
Comunque, soggiungono le ricorrenti, così come aveva ritenuto il primo giudice, il negozio poteva essere definito come negotium mixtum cum donatione.
Anche questa censura va disattesa.
La motivazione data dalla corte di merito per affermare la natura di donazione dell'atto dispositivo de quo scaturisce dal dettagliato esame interpretativo del contenuto della scrittura provata del 4 agosto 1977 e non risulta affetta dai vizi logici denunciati dalle ricorrenti.
L'esclusione della natura di datio in solutum e, per converso, l'accertamento della natura di donazione dell'atto dispositivo compiuto con detta scrittura dal de cuius a favore della figlia minore LU scaturiscono, invero, dalla considerazione, non solo del dato letterale dell'intestazione dell'atto, che parla di "donazione", ma anche dell'intero suo contesto, in particolare della clausola con la quale l'obbligazione di garantire alla moglie ed alla figlia LU il godimento dell'intero appartamento viene posta in relazione all'obbligazione di mantenimento, sicché, contrariamente a quanto mostrano di ritenere le ricorrenti, tale considerazione non risulta ne' apodittica ne' contraddittoria. È, infatti, evidente che essa scaturisce dall'esame dello specifico contenuto di una diversa clausola contrattuale e che, per l'insieme del suo contenuto, la scrittura privata assume una funzione di liberalità a favore della figlia LU di una quota di proprietà all'appartamento, e solutoria, per la parte relativa alla locazione a favore della moglie e della figlia dell'atra quota dell'appartamento, che era di proprietà del fratello del de cuius. Ugualmente logico è il rilievo relativo al giudizio di separazione per colpa, essendo verosimile che, se in quel giudizio dalla moglie del de cuius fu chiesto ed ottenuto l'assegno di mantenimento a favore della figlia LU, è segno che la relativa obbligazione non poteva considerarsi adempiuta mediante l'attribuzione alla figlia LU della quota di proprietà dell'appartamento. D'altro canto la finalità stessa di tale giudizio consente di rendersi conto del valore della dichiarazione resa nel corso di essa dal LE EN MI, essendo evidente che egli in quella sede mirava a sottrarsi alla domanda proposta dalla moglie ed, a tal fine, aveva interesse a sostenere che la donazione aveva avuto, in realtà, finalità solutoria rispetto all'obbligazione di mantenimento. Non può, pertanto, riconoscersi valore confessorio a detta dichiarazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., poiché, nel momento in cui la rese, il de cuius non poteva rendersi conto di rilasciare una dichiarazione vantaggiosa, per l'altra parte;
che, anzi, egli era certamente consapevole del contrario, tenuto conto della sua posizione rispetto alla domanda proposta in quel giudizio. Le stesse considerazioni valgono per confutare la tesi del negotium mixtum cum donatione.
Pertanto, il ricorso incidentale proposto dalla AN e dalla LE LU, va respinto con riferimento alla UZ ed alla LE SC.
Ovviamente, la dichiarata inammissibilità dello stesso ricorso incidentale, in quanto proposto nei confronti del LE AN MO, impone di dichiarare assorbito il ricorso incidentale a sua volta proposto dal LE AN MO, perché proposto solo in via "cautelativa".
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dalla UZ e dichiara inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto;
rigetta il ricorso incidentale proposto dalla AN e dalla LE LU nei confronti della UZ e della LE SC;
dichiara inammissibile lo stesso ricorso nei confronti del LE AN MO;
dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal LE AN MO;
dichiara, infine, interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, addì 12 giugno 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.