Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 848
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal " de cuius " ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque , oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola diversa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all'asse ereditario.

Nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale è ammissibile solo quando si tratti di cause inscindibili, non anche nei casi di litisconsorzio facoltativo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 848
Data del deposito : 2 febbraio 1999

Testo completo