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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7758/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIBELLINI ALESSANDRO e dell'avv. GHIBELLINI STEFANO ( ) PIAZZA CASTELLO 2 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in C.F._1
PIAZZA CASTELLO 2 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIBELLINI ALESSANDRO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AMBROSETTI MASSIMO, elettivamente domiciliata in Como, via G.B. Grassi n.7, presso il difensore avv. AMBROSETTI MASSIMO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie tutte meglio viste: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. per as-soluta carenza di elementi di fatto e elementi di diritto per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 19027/2023, R.G.n. 37169/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.12.2023;
(ii) in via principale e nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiun-tivo n.
19027/2023, R.G.n. 37169/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.12.2023, per le causali di cui in Con premessa e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1
Con vittoria di spese.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Nel merito: accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 633, 648 c.p.c. (cfr. all. 2), rigettare l'opposizione ex adverso formulata e per l'effetto confermare nei confronti di Controparte_3
(P.I. ) con sede in Milano in Viale Misurata n. 16, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 temp i (C.F. e P. IVA con sede in Rosate Controparte_1 P.IVA_2
(MI) in via Amburgo n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il decreto ingiuntivo opposto n. 19027/23 n. 37169/2023 r.g. del Tribunale di Milano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. Sempre nel merito: in ogni caso, accertato e dichiarato che l'opponente ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della convenuta opposta, relativo alle prestazioni rese in suo favore e portato dalle fatture prodotte sub all. 2, 6 e 7 del fascicolo monitorio, condannare (P.I. ) con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Milano in Viale Misurata n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (C.F. e P. IVA con sede in Rosate (MI) in via Controparte_1 P.IVA_2
Amburg presentante p la somma di €. 38.772,21= per capitale ed €. 3.405,04= per interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al 11.10.2023, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in €. 1.400,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, oltre esborsi per €. 286,00, e successive occorrende e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori a scadere dal 12.10.2023 al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo, notificato in data 11.1.2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma complessiva di euro 42.177,25 di cui euro 38.772,21 per fatture insolute per prestazioni relative al noleggio e alla manutenzione di carrelli elevatori ed euro 3.405,04 a pagina 2 di 6 titolo di interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture all'11.10.2023, nonché spese legali di procedura, nei confronti dell'odierna opponente.
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo deducendone la
[...]
nullità per essere stata omessa la ragione giuridica della domanda e per mancata esposizione dei fatti posti alla base del procedimento monitorio, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo emesso;
nel merito, contestava la debenza dell'importo ingiunto, per essere basato su mere fatture in formato .xml non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2 c.p.c. e dunque su documenti insufficienti nel giudizio di opposizione a dimostrare l'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni;
eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
e si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, laddove richiesta.
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 30 maggio 2024, l'opposta eccepiva l'infondatezza e la strumentalità dell'avversaria opposizione, sia in considerazione dell'avvenuto deposito in data 12 dicembre 2023 e, dunque, prima dell'emissione del d.i., dell'estratto notarile delle scritture contabili relativo alle fatture azionate in via monitoria, sia per essere intervenuto, in data 20 dicembre 2023, un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, con proposizione di un piano di rientro con pagamento rateale, rimasto tuttavia integralmente inadempiuto;
trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, oltre che riconosciuto dalla controparte, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
previa richiesta di procedersi nelle forme del rito semplificato;
chiedeva, nel merito, di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, con condanna della parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 31 luglio 2024 il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 24 settembre 2024.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per il trattenimento della causa in decisione all'udienza del 4.2.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Giova preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di pagina 3 di 6 attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti dal contratto di locazione operativa Comfleex e dalla sua cessione (documenti 4, 5 e 6), dalle fatture impagate (doc. 2 fascicolo monitorio, depositato nel presente giudizio), dalla richiesta di pagamento delle stesse.
L'opposta ha altresì allegato che l'opponente ha formulato un riconoscimento di debito proponendo un piano di rientro poi non rispettato (doc. 2 e doc. 3).
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, ma la nullità del ricorso per d.i. avversario per essere stata omessa la ragione giuridica della domanda e per mancata esposizione dei fatti posti alla base del procedimento monitorio;
ha contestato, poi, la validità probatoria delle fatture poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, giacché insufficienti nel giudizio di opposizione in quanto non accompagnate dall'estratto autentico notarile.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di pagina 4 di 6 cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
La richiesta intimata dalla ricorrente risulta legittima, poiché la stessa ha adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti, anche a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente, la quale non ha contestato, nella prima difesa utile, di aver inoltrato comunicazione di riconoscimento del debito e successivo piano di rientro.
Ora, posto che è mancata da parte dell'opponente una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti dall'opposta, è possibile appunto affermare che non risultano contestati né il rapporto obbligatorio tra le parti, né l'intervenuto riconoscimento del debito. Come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a dedurre una carenza di prova del credito, non potendo le fatture – in assenza di estratto notarile - costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La contestazione dell'opponente, peraltro generica, è superata, giacché l'opposta aveva provveduto a depositare l'estratto autentico notarile delle scritture contabili già nel giudizio monitorio, in ottemperanza al decreto di integrazione documentale del 24.11.2023.
In ogni caso, la contestazione dell'opponente non è comunque meritevole di accoglimento, in quanto
“l'attività di contestazione concerne i fatti, non le prove che li dimostrano, poiché l'esigenza di offrire la prova di un fatto è un posterius il cui prius logico e giuridico è sostanziato dal gravitare il fatto nell'orbita del thema probandum, che ricorre quante volte esso sia controverso, questione da dirimersi
a monte attraverso l'esplicazione degli effetti del principio di non contestazione” (Tribunale di Massa,
3.3.2016); infatti, ciò si risolve in un'attività logicamente successiva alla delimitazione del thema probandum, che per effetto del comportamento processuale dell'opponente ha visto espunto l'accertamento dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, sui quali quest'ultima ha omesso di prendere compiuta posizione omettendo di negarli specificamente. In altri termini, se si contestano solo le prove, i fatti vanno considerati provati.
Da ultimo, non può ritenersi che il ricorso monitorio sia affetto da nullità ex art. 164 c.p.c., anzitutto in quanto tale normativa può invocarsi solo nella eventuale fase a cognizione piena, e dunque nel caso in cui si proponga opposizione al d.i., non già nella fase monitoria, che soggiace alle norme di cui all'art.
pagina 5 di 6 633 c.p.c.; in secondo luogo, in quanto già dal ricorso per d.i. e dai documenti ivi allegati erano ben individuabili i fatti e le ragioni giuridiche posti alla base della domanda.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. n. 28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 19027/2023 del
19.12.2023, NRG 37169/2023;
condanna alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore della parte opposta che liquida in € € 6713 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7758/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIBELLINI ALESSANDRO e dell'avv. GHIBELLINI STEFANO ( ) PIAZZA CASTELLO 2 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in C.F._1
PIAZZA CASTELLO 2 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIBELLINI ALESSANDRO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AMBROSETTI MASSIMO, elettivamente domiciliata in Como, via G.B. Grassi n.7, presso il difensore avv. AMBROSETTI MASSIMO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie tutte meglio viste: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. per as-soluta carenza di elementi di fatto e elementi di diritto per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 19027/2023, R.G.n. 37169/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.12.2023;
(ii) in via principale e nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiun-tivo n.
19027/2023, R.G.n. 37169/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.12.2023, per le causali di cui in Con premessa e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1
Con vittoria di spese.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Nel merito: accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 633, 648 c.p.c. (cfr. all. 2), rigettare l'opposizione ex adverso formulata e per l'effetto confermare nei confronti di Controparte_3
(P.I. ) con sede in Milano in Viale Misurata n. 16, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 temp i (C.F. e P. IVA con sede in Rosate Controparte_1 P.IVA_2
(MI) in via Amburgo n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il decreto ingiuntivo opposto n. 19027/23 n. 37169/2023 r.g. del Tribunale di Milano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. Sempre nel merito: in ogni caso, accertato e dichiarato che l'opponente ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della convenuta opposta, relativo alle prestazioni rese in suo favore e portato dalle fatture prodotte sub all. 2, 6 e 7 del fascicolo monitorio, condannare (P.I. ) con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Milano in Viale Misurata n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (C.F. e P. IVA con sede in Rosate (MI) in via Controparte_1 P.IVA_2
Amburg presentante p la somma di €. 38.772,21= per capitale ed €. 3.405,04= per interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al 11.10.2023, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in €. 1.400,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, oltre esborsi per €. 286,00, e successive occorrende e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori a scadere dal 12.10.2023 al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo, notificato in data 11.1.2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma complessiva di euro 42.177,25 di cui euro 38.772,21 per fatture insolute per prestazioni relative al noleggio e alla manutenzione di carrelli elevatori ed euro 3.405,04 a pagina 2 di 6 titolo di interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture all'11.10.2023, nonché spese legali di procedura, nei confronti dell'odierna opponente.
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo deducendone la
[...]
nullità per essere stata omessa la ragione giuridica della domanda e per mancata esposizione dei fatti posti alla base del procedimento monitorio, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo emesso;
nel merito, contestava la debenza dell'importo ingiunto, per essere basato su mere fatture in formato .xml non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2 c.p.c. e dunque su documenti insufficienti nel giudizio di opposizione a dimostrare l'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni;
eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
e si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, laddove richiesta.
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 30 maggio 2024, l'opposta eccepiva l'infondatezza e la strumentalità dell'avversaria opposizione, sia in considerazione dell'avvenuto deposito in data 12 dicembre 2023 e, dunque, prima dell'emissione del d.i., dell'estratto notarile delle scritture contabili relativo alle fatture azionate in via monitoria, sia per essere intervenuto, in data 20 dicembre 2023, un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, con proposizione di un piano di rientro con pagamento rateale, rimasto tuttavia integralmente inadempiuto;
trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, oltre che riconosciuto dalla controparte, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
previa richiesta di procedersi nelle forme del rito semplificato;
chiedeva, nel merito, di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, con condanna della parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 31 luglio 2024 il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 24 settembre 2024.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per il trattenimento della causa in decisione all'udienza del 4.2.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Giova preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di pagina 3 di 6 attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti dal contratto di locazione operativa Comfleex e dalla sua cessione (documenti 4, 5 e 6), dalle fatture impagate (doc. 2 fascicolo monitorio, depositato nel presente giudizio), dalla richiesta di pagamento delle stesse.
L'opposta ha altresì allegato che l'opponente ha formulato un riconoscimento di debito proponendo un piano di rientro poi non rispettato (doc. 2 e doc. 3).
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, ma la nullità del ricorso per d.i. avversario per essere stata omessa la ragione giuridica della domanda e per mancata esposizione dei fatti posti alla base del procedimento monitorio;
ha contestato, poi, la validità probatoria delle fatture poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, giacché insufficienti nel giudizio di opposizione in quanto non accompagnate dall'estratto autentico notarile.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di pagina 4 di 6 cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
La richiesta intimata dalla ricorrente risulta legittima, poiché la stessa ha adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti, anche a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente, la quale non ha contestato, nella prima difesa utile, di aver inoltrato comunicazione di riconoscimento del debito e successivo piano di rientro.
Ora, posto che è mancata da parte dell'opponente una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti dall'opposta, è possibile appunto affermare che non risultano contestati né il rapporto obbligatorio tra le parti, né l'intervenuto riconoscimento del debito. Come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a dedurre una carenza di prova del credito, non potendo le fatture – in assenza di estratto notarile - costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La contestazione dell'opponente, peraltro generica, è superata, giacché l'opposta aveva provveduto a depositare l'estratto autentico notarile delle scritture contabili già nel giudizio monitorio, in ottemperanza al decreto di integrazione documentale del 24.11.2023.
In ogni caso, la contestazione dell'opponente non è comunque meritevole di accoglimento, in quanto
“l'attività di contestazione concerne i fatti, non le prove che li dimostrano, poiché l'esigenza di offrire la prova di un fatto è un posterius il cui prius logico e giuridico è sostanziato dal gravitare il fatto nell'orbita del thema probandum, che ricorre quante volte esso sia controverso, questione da dirimersi
a monte attraverso l'esplicazione degli effetti del principio di non contestazione” (Tribunale di Massa,
3.3.2016); infatti, ciò si risolve in un'attività logicamente successiva alla delimitazione del thema probandum, che per effetto del comportamento processuale dell'opponente ha visto espunto l'accertamento dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, sui quali quest'ultima ha omesso di prendere compiuta posizione omettendo di negarli specificamente. In altri termini, se si contestano solo le prove, i fatti vanno considerati provati.
Da ultimo, non può ritenersi che il ricorso monitorio sia affetto da nullità ex art. 164 c.p.c., anzitutto in quanto tale normativa può invocarsi solo nella eventuale fase a cognizione piena, e dunque nel caso in cui si proponga opposizione al d.i., non già nella fase monitoria, che soggiace alle norme di cui all'art.
pagina 5 di 6 633 c.p.c.; in secondo luogo, in quanto già dal ricorso per d.i. e dai documenti ivi allegati erano ben individuabili i fatti e le ragioni giuridiche posti alla base della domanda.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. n. 28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 19027/2023 del
19.12.2023, NRG 37169/2023;
condanna alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore della parte opposta che liquida in € € 6713 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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