Articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 febbraio 1992
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Versione
19 agosto 2014
Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. (( 2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. ))
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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