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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1437/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALICE LUiGI con domicilio eletto in VIA FELICE FRASI 4 29100
PIACENZA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DE MONTI CLAUDIA con domicilio eletto in VIA G.
MAZZINI, 49 29100 PIACENZA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
citava in giudizio chiedendo, in via preliminare, respingersi la Pt_1 Controparte_1 richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via pregiudiziale, accertare e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 634/2021 del 19 luglio 2021 R.G. n. 1619/2021 del Giudice del Tribunale di Piacenza poiché emesso in assenza dei requisiti di legge e, nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per qualsivoglia titolo e Parte_1 Controparte_1 comunque per i titoli azionati nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 634/2021 del 19 luglio 2021.
Parte attrice deduceva che, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, il Tribunale di
Piacenza aveva emesso, in data 19.7.2021, decreto n. 634/2021 con il quale era stato ingiunto al di pagare la somma di euro € 50.000,00, oltre interessi e spese, quale importo concesso a Pt_1 titolo di prestito infruttifero dal mediante emissione, in data 6.7.2017, di due vaglia CP_1 postali da € 25.000,00 cadauno, incassati dal in data 13.7.2017. Pt_1
L'attore eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge, stante l'inidoneità dei vaglia postali prodotti, in quanto titoli astratti, a dimostrare la certezza e la liquidità del credito vantato, nonché l'esigibilità dello stesso, non essendo indicato alcun termine per la restituzione.
Lo stesso eccepiva, inoltre, che controparte non avrebbe fornito la prova del titolo della dazione, essendo irrilevante la dicitura “prestito infruttifero” quale causale, poiché dichiarazione unilaterale priva di valore probatorio. Infine, deduceva la violazione dei diritti di difesa dell'ingiunto in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di incasso dei vaglia postali e la richiesta di restituzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 634/2021, respingersi l'opposizione avversaria poiché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, rappresentava di avere conosciuto il nel periodo tra gennaio 2016 ed agosto Pt_1
2017, in quanto suo referente aziendale nella società Eredi Ferri S.r.l. ove prestava la propria pag. 2/7 attività lavorativa. Esponeva di avere prestato denaro all'opponente con l'intento di impiegare le somme a scopo di investimento e di non aver mai ottenuto la restituzione dell'importo nonostante sollecito.
Con sentenza n.72/2023 del 14.2.2023 il Tribunale di Piacenza confermava il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al capitale e non per gli interessi. Condannava altresì il alla Pt_1 rifusione di parte delle spese di lite con compensazione per ¼.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistente un rapporto di mutuo tra le parti, essendo stata dimostrata, da un lato, la dazione del denaro e, dall'altro, il rapporto creditorio sotteso, in ragione della causale apposta ai vaglia postali prodotti e del comportamento tenuto dall'opponente – incasso della somma e mancata restituzione – quale accettazione tacita della proposta di mutuo formulata dall'opposto/opponente, reputando la mancanza di forma scritta alla relazione amicale intercorrente tra le parti.
A tal fine rilevava l'assenza di prova, da parte dell'opponente, in ordine ad una diversa causa che giustificasse l'erogazione.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo accertarsi e dichiarare che nulla è dovuto al e, per l'effetto, CP_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 634/2021 emesso dal
Tribunale di Piacenza.
Con il primo motivo parte appellante deduce l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non avendo il fornito una prova scritta CP_2 dell'esistenza di un credito avente i requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. ed essendo insufficienti in tal senso i vaglia postali prodotti.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea applicazione dei principi sull'onere della prova in materia di mutuo da parte del Giudice, in quanto l'appellato non avrebbe in realtà fornito la prova dell'esistenza di un titolo giuridico implicante un obbligo di restituzione, limitandosi ad allegare circostanze fattuali prive di supporto probatorio.
Per le stesse ragioni censura il ricorso alle regole presuntive fatto dal Tribunale per ritenere integrato il prestito, avendo il Giudice considerato quali indizi gravi, precisi e concordanti, elementi fattuali inidonei a fornire la prova dell'obbligazione restitutoria, stante l'irrilevanza, in primo luogo, della dicitura “prestito infruttifero” quale causale apposta al modulo di emissione dei vaglia postali e, ancora, della firma di girata posta dal all'atto di incasso dei vaglia Pt_1 postali, poiché la stessa non proverebbe l'esistenza del diritto in assenza di un documento contrattuale comprovante l'asserita concessione del prestito.
pag. 3/7 Con l'ultimo motivo di impugnazione parte appellante contesta l'inammissibilità delle prove orali dedotte in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., volte a dimostrare che la dazione del era volta alla restituzione della medesima somma precedentemente concessa in prestito CP_1 con denaro contante dal Pt_1
Censura, infine, il capo relativo alle spese di lite, dovendo queste gravare interamente in capo al in ragione della fondatezza dell'appello. CP_1
3.- Si costituiva in giudizio il chiedendo respingersi l'appello proposto poiché CP_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
A tal fine, riteneva corretto quanto statuito dal Giudice in relazione alla sussistenza di un rapporto di mutuo, evidenziando che il credito vantato dal è stato documentalmente CP_1 provato, essendo stato dimostrato sia l'incasso del denaro sia l'omessa restituzione. L'ipotesi avversaria di precedente prestito in contanti fra le parti sarebbe priva di riscontro, difettando una prova documentale di tale dazione, nonché inverosimile, sia per il ristretto lasso di tempo intercorso tra l'asserita erogazione (primi di luglio 2017) e la restituzione della somma
(6.7.2017), sia per le modalità dell'attribuzione (in denaro contante, per una somma ampiamente oltre il limite massimo legale).
4.- L'appello va rigettato.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore, nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Il creditore, nel caso di mutuo, ha quindi l'onere della prova sia in ordine alla dazione sia in ordine alla sussistenza di un obbligo di restituzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità costante, infatti, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui pag. 4/7 derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
n. 180 del 2018).
La promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale, sussistente nei rapporti tra emittente e prenditore determina per tali rapporti l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr Corte appello, Catania n. 1268//2020) derivandone logicamente che
“l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19860 del 28.09.2011).
Sotto tale profilo si verifica un fenomeno di c.d. astrazione processuale con esonero del destinatario della promessa-creditore dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale da cui deriva il credito che si ritiene presunto iuris tantum, restando a carico del promittente- debitore l'onere processuale di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto creditorio.
Nel caso di specie risulta provata e non contestata la dazione della somma di denaro con vaglia postali regolarmente incassati e con la dicitura “prestito infruttifero”.
L'appellante deduce che questi vaglia sono stati emessi per restituire somme che il CP_1 aveva ricevuto in prestito in contanti solo pochi giorni prima e ha articolato prove orali sul punto per dimostrare il prestito di € 50.000,00 in contanti, prove legittimamente non ammesse dal primo giudice in relazione ad una dazione di denaro oltre i limiti consentiti per la circolazione di denaro contante.
Gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda € 2,58 e, se anche il limite in questione non ha più alcuna corrispondenza con l'attualità, rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto pag. 5/7 del pagamento sia un importo di considerevole consistenza rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa. Ciò non equivale a dire, tuttavia, che la quietanza sia l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721 comma 2 c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri in relazione ai quali l'appellante non ha in concreto offerto alcun elemento di riferimento.
Per tali motivi l'appello proposto va rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Piacenza n. 72/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1437/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALICE LUiGI con domicilio eletto in VIA FELICE FRASI 4 29100
PIACENZA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DE MONTI CLAUDIA con domicilio eletto in VIA G.
MAZZINI, 49 29100 PIACENZA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
citava in giudizio chiedendo, in via preliminare, respingersi la Pt_1 Controparte_1 richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via pregiudiziale, accertare e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 634/2021 del 19 luglio 2021 R.G. n. 1619/2021 del Giudice del Tribunale di Piacenza poiché emesso in assenza dei requisiti di legge e, nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per qualsivoglia titolo e Parte_1 Controparte_1 comunque per i titoli azionati nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 634/2021 del 19 luglio 2021.
Parte attrice deduceva che, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, il Tribunale di
Piacenza aveva emesso, in data 19.7.2021, decreto n. 634/2021 con il quale era stato ingiunto al di pagare la somma di euro € 50.000,00, oltre interessi e spese, quale importo concesso a Pt_1 titolo di prestito infruttifero dal mediante emissione, in data 6.7.2017, di due vaglia CP_1 postali da € 25.000,00 cadauno, incassati dal in data 13.7.2017. Pt_1
L'attore eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge, stante l'inidoneità dei vaglia postali prodotti, in quanto titoli astratti, a dimostrare la certezza e la liquidità del credito vantato, nonché l'esigibilità dello stesso, non essendo indicato alcun termine per la restituzione.
Lo stesso eccepiva, inoltre, che controparte non avrebbe fornito la prova del titolo della dazione, essendo irrilevante la dicitura “prestito infruttifero” quale causale, poiché dichiarazione unilaterale priva di valore probatorio. Infine, deduceva la violazione dei diritti di difesa dell'ingiunto in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di incasso dei vaglia postali e la richiesta di restituzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 634/2021, respingersi l'opposizione avversaria poiché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, rappresentava di avere conosciuto il nel periodo tra gennaio 2016 ed agosto Pt_1
2017, in quanto suo referente aziendale nella società Eredi Ferri S.r.l. ove prestava la propria pag. 2/7 attività lavorativa. Esponeva di avere prestato denaro all'opponente con l'intento di impiegare le somme a scopo di investimento e di non aver mai ottenuto la restituzione dell'importo nonostante sollecito.
Con sentenza n.72/2023 del 14.2.2023 il Tribunale di Piacenza confermava il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al capitale e non per gli interessi. Condannava altresì il alla Pt_1 rifusione di parte delle spese di lite con compensazione per ¼.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistente un rapporto di mutuo tra le parti, essendo stata dimostrata, da un lato, la dazione del denaro e, dall'altro, il rapporto creditorio sotteso, in ragione della causale apposta ai vaglia postali prodotti e del comportamento tenuto dall'opponente – incasso della somma e mancata restituzione – quale accettazione tacita della proposta di mutuo formulata dall'opposto/opponente, reputando la mancanza di forma scritta alla relazione amicale intercorrente tra le parti.
A tal fine rilevava l'assenza di prova, da parte dell'opponente, in ordine ad una diversa causa che giustificasse l'erogazione.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo accertarsi e dichiarare che nulla è dovuto al e, per l'effetto, CP_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 634/2021 emesso dal
Tribunale di Piacenza.
Con il primo motivo parte appellante deduce l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non avendo il fornito una prova scritta CP_2 dell'esistenza di un credito avente i requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. ed essendo insufficienti in tal senso i vaglia postali prodotti.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea applicazione dei principi sull'onere della prova in materia di mutuo da parte del Giudice, in quanto l'appellato non avrebbe in realtà fornito la prova dell'esistenza di un titolo giuridico implicante un obbligo di restituzione, limitandosi ad allegare circostanze fattuali prive di supporto probatorio.
Per le stesse ragioni censura il ricorso alle regole presuntive fatto dal Tribunale per ritenere integrato il prestito, avendo il Giudice considerato quali indizi gravi, precisi e concordanti, elementi fattuali inidonei a fornire la prova dell'obbligazione restitutoria, stante l'irrilevanza, in primo luogo, della dicitura “prestito infruttifero” quale causale apposta al modulo di emissione dei vaglia postali e, ancora, della firma di girata posta dal all'atto di incasso dei vaglia Pt_1 postali, poiché la stessa non proverebbe l'esistenza del diritto in assenza di un documento contrattuale comprovante l'asserita concessione del prestito.
pag. 3/7 Con l'ultimo motivo di impugnazione parte appellante contesta l'inammissibilità delle prove orali dedotte in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., volte a dimostrare che la dazione del era volta alla restituzione della medesima somma precedentemente concessa in prestito CP_1 con denaro contante dal Pt_1
Censura, infine, il capo relativo alle spese di lite, dovendo queste gravare interamente in capo al in ragione della fondatezza dell'appello. CP_1
3.- Si costituiva in giudizio il chiedendo respingersi l'appello proposto poiché CP_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
A tal fine, riteneva corretto quanto statuito dal Giudice in relazione alla sussistenza di un rapporto di mutuo, evidenziando che il credito vantato dal è stato documentalmente CP_1 provato, essendo stato dimostrato sia l'incasso del denaro sia l'omessa restituzione. L'ipotesi avversaria di precedente prestito in contanti fra le parti sarebbe priva di riscontro, difettando una prova documentale di tale dazione, nonché inverosimile, sia per il ristretto lasso di tempo intercorso tra l'asserita erogazione (primi di luglio 2017) e la restituzione della somma
(6.7.2017), sia per le modalità dell'attribuzione (in denaro contante, per una somma ampiamente oltre il limite massimo legale).
4.- L'appello va rigettato.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore, nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Il creditore, nel caso di mutuo, ha quindi l'onere della prova sia in ordine alla dazione sia in ordine alla sussistenza di un obbligo di restituzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità costante, infatti, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui pag. 4/7 derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
n. 180 del 2018).
La promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale, sussistente nei rapporti tra emittente e prenditore determina per tali rapporti l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr Corte appello, Catania n. 1268//2020) derivandone logicamente che
“l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19860 del 28.09.2011).
Sotto tale profilo si verifica un fenomeno di c.d. astrazione processuale con esonero del destinatario della promessa-creditore dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale da cui deriva il credito che si ritiene presunto iuris tantum, restando a carico del promittente- debitore l'onere processuale di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto creditorio.
Nel caso di specie risulta provata e non contestata la dazione della somma di denaro con vaglia postali regolarmente incassati e con la dicitura “prestito infruttifero”.
L'appellante deduce che questi vaglia sono stati emessi per restituire somme che il CP_1 aveva ricevuto in prestito in contanti solo pochi giorni prima e ha articolato prove orali sul punto per dimostrare il prestito di € 50.000,00 in contanti, prove legittimamente non ammesse dal primo giudice in relazione ad una dazione di denaro oltre i limiti consentiti per la circolazione di denaro contante.
Gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda € 2,58 e, se anche il limite in questione non ha più alcuna corrispondenza con l'attualità, rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto pag. 5/7 del pagamento sia un importo di considerevole consistenza rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa. Ciò non equivale a dire, tuttavia, che la quietanza sia l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721 comma 2 c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri in relazione ai quali l'appellante non ha in concreto offerto alcun elemento di riferimento.
Per tali motivi l'appello proposto va rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Piacenza n. 72/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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