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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 863 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
VARALLI VITTORIO e dall'Avv. VARALLI NICOLO', giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito delle modifiche apportate in occasione dell'udienza del 13.6.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 24.09.2006 in Cisano Sul Neva (SV), trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di matrimonio del Comune di Cisano Sul Neva al numero 5, parte II, serie A, anno2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisano Sul Neva, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e (matrimonio contratto in Cisano sul Neva (SV), con atto iscritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 5 parte II serie A – anno 2006)
2) La casa coniugale rimarrà di proprietà e nel possesso della IG.ra , che ora la Parte_1
abita unitamente ai propri tre figli.
3) Affidare i figli esclusivamente alla IG.ra , che potrà così esercitare in via Parte_1
esclusiva la potestà genitoriale sugli stessi. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare della IG.ra . Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi potranno pertanto essere assunte dalla madre e senza l'accordo con il IG. tenendo comunque conto delle capacità, Pt_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Regolare i tempi di frequentazione tra il IG. ed i figli come segue: Pt_2
- Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà durante la settimana, previo accordo con la madre, mentre i minori trascorreranno due fine settimana al mese presso la residenza del padre fatti salvi accordi diversi tra le parti. Per quanto riguarda le vacanze estive i minori potranno rimanere con il padre sette giorni consecutivi in concomitanza delle ferie del IG. Pt_2
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori staranno con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, ad eccezione del 25 e del 26 dicembre in cui i minori staranno alternativamente con i genitori. Verrà applicato lo stesso criterio per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, nonché ad ogni altra festività nel corso dell'anno.
5) Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Pt_2 versamento di € 300,00 mensili alla IG.ra , da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese con Parte_1
le modalità che di volta in volta verranno concordate dai genitori. Tale somma potrà essere oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
6) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Pt_2
Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli, nonché di tutte quella da ritenersi quali straordinarie rispetto alla quotidianità della vita condotta dal minore, previo accordo e documentate.
7) Il buono fruttifero n. 30052006 di € 500,00 ed il buono fruttifero n. 300520062 di € 1.000,00, intestati ad entrambi i ricorrenti, saranno incassati interamente dalla IG.ra . Parte_1
8) L'autovettura di marca Ford tg. EP467EJ, attualmente cointestata, rimarrà nella disponibilità della IG.ra , mentre quella di marca Peugeot tg. DH807FY, ad oggi di proprietà Parte_1
della IG.ra , verrà assegnata al IG. che dovrà occuparsi del Parte_1 Parte_2
passaggio di proprietà nelle competenti sedi.
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisano sul Neva perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 13.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Erica Passalalpi
Dott.ssa Lorena Canaparo