Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2823-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 4 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 2823/2021 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Antonella
Oddo, in sostituzione degli avv.ti Greco e Ferro, per OS EL e l'avv. Donato Di Bona, anche in sostituzione dell'avv. Bonaccorso, per
CE LA.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:26, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di AL
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2823/2021 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Greco
( e Martina Ferro ( Email_1 [...]
per procura allegata al ricorso intro- Email_2
duttivo;
- ricorrente/attrice -
E
LA CE ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dagli avv.ti Donato Di Bona ( e CE Bo- Email_3
naccorso ( per procura in calce alla co- Email_4
pia notificata dell'atto di citazione
- resistente/convenuta -
Oggetto: risoluzione contrattuale.
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Sezione Terza Civile
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata dalla Individuale Pt_1 Parte_1
, in persona del suo omonimo titolare, e, per l'effetto, di-
[...]
chiara risolto per grave inadempimento di LA CE il con-
tratto di “cottimo fiduciario” stipulato in data 28 dicembre 2015,
tra quest'ultima e la Individuale;
Pt_1 Parte_1
2) condanna LA CE al pagamento in favore della CP_1
dividuale di OS EL della somma di € 28.500,00, oltre in-
teressi al tasso legale dal 16 aprile 2021 fino al soddisfo;
3) condanna LA CE al pagamento delle spese di lite so-
stenute dalla TT Individuale di OS EL che si liquidano in complessivi € 2.685,50 di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00
per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. depositato il 26 febbraio 2021 (e proseguita con il rito ordinario giu-
sta ordinanza del 29 giugno 2021) – EL OS, nella qualità di ti-
tolare dell'omonima TT individuale, ha chiesto dichiararsi “la risoluzio-
ne del contratto di “cottimo fiduciario” del 28 Dicembre 2015 per inadem-
pimento del venditore Arch. CE LA e per l'effetto condannare
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Sezione Terza Civile
quest'ultima al risarcimento del danno subito da quantificarsi nella somma
pagata per l'estrazione e ritiro dell'argilla, ovvero pari a € 28.500, o a quel-
la somma maggiore o minore che si riterrà dovuta oltre interessi dalla data
del pagamento fino al soddisfo” [cfr. ricorso, pag. 5]. A tal fine, l'attrice ha rappresentato che la convenuta LA CE, con il detto atto, “affi-
dava i lavori relativi all'estrazione dell'argilla ed il trasporto della stessa
presso la discarica di IM di LI … [che però] i lavori di prelievo
dell'argilla avviati già lo stesso 28.12.2015 … venivano bloccati dalla
committente, a causa di problemi burocratici della stessa … [che pertanto]
La TT ricorrente … si trovava … costretta a rifornirsi dell'argilla presso
altro committente”. Conseguentemente la convenuta “asserendo che la Dit-
ta ricorrente si era resa ingiustificatamente inadempiente al contratto stipu-
lato – citava quest'ultima … [che] Con sentenza del 22.3.2019 n.
1552/2019 … [veniva condannata] al pagamento della somma di €
28.500,00, oltre interessi … e obbligava la EL OS, …
all'individuazione ed al ritiro dell'argilla come contrattualmente stabilito”.
La TT ricorrente, pertanto, pagato quanto dovuto “in ottemperanza alla
suindicata sentenza, il 7 Dicembre 2020 si recava presso la cava di pro-
prietà della sig.ra LA CE per ritiro dell'argilla [ma] Durante le
opere di estrazione dell'argilla, … il Corpo Forestale di Bagheria ordinava
verbalmente alla TT ricorrente di sospendere i lavori in attesa di ricevere
dalla proprietaria della cava … documentazione … La TT ricorrente, per-
tanto, interrompeva i lavori di estrazione e ritiro dell'argilla” [cfr. Ricorso, pag.
1 e 2] in attesa della verifica della regolarità della documentazione relati va alla cava e all'attività estrattiva.
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❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che, a fondamento della do-
manda di risoluzione contrattuale, EL OS n.q. ha allegato che
“pur avendo pagato l'argilla per complessivi euro 28.500,00 (3,80 mc X
7.500 mc), non ha potuto – per cause imputabili alla resistente/venditrice –
rifornirsi dell'argilla già pagata, avendo … dovuto interrompere le operazio-
ni di prelievo” [cfr. Ricorso, pag. 3].
Invero – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consoli-
dato – “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credito-
re che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera alle-
gazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis,
Cass. civ., I, 15 luglio 2011 n. 15659).
Ciò premesso, va osservato che la TT Individuale di OS EL
ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito in giudizio del contratto di “cottimo fiduciario” datato 28 dicembre 2015,
recante le sottoscrizioni delle odierne parti in causa [cfr. doc. 1 allegato al ri-
corso].
Il lamentato inadempimento della convenuta ha, poi, trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste che ha pre- Testimone_1
cisato: “Sono stato Ispettore della Forestale presso il distaccamento di Ba-
gheria fino all'ottobre 2021. Nel settembre 2020 (non ricordo con esattezza
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la data che comunque risulta dalla relazione a mia firma) stavo per-
lustrando, insieme al mio collega , i terreni sottoposti alla no- PEsona_1
stra vigilanza e in particolare mi trovavo in località Traversa, a IM
di LI. Quest'area è sottoposta a un vincolo idrogeologico. Mentre perlu-
stravamo abbiamo visto un camion pieno di terra e una motopa-
la/escavatore, ci siamo avvicinati ed abbiamo chiesto al OR EL
OS lì presente (e poi anche il fratello che si avvicinava successi- Tes_2
vamente) se avessero l'autorizzazione della Forestale per la movimenta-
zione del terreno. Il OR EL ci disse che quella dalla quale stava-no
prelevando la terra era una cava di proprietà di tale LA e che loro sta-
vano eseguendo quei lavori in forza di una sentenza. In realtà per noi non
si trattava di una cava (peraltro non segnalata né recitata) ma di un terreno
abbandonato da tempo. Il OR EL non era in possesso dalla pre-
scritta autorizzazione ma ci mostrava la sentenza in forza della quale sta-
vano prelevando la terra. Abbiamo chiesto di esibirci l'autorizzazione della
cava e il OR EL ha chiamato un certo che è arrivato pron- PE_2
tamente, presentandosi come il marito dalla ORa LA e ci esibiva
parte della documentazione (autorizzazione della cava e degli allegati che
non ricordo). Poiché la documentazione era in-completa (mancavano i nul-
laosta, i piani di cava, la nomina del Direttore dei lavori, etc.) abbiamo invi-
tato il OR a portare tutta la documentazione in ufficio. Invitava- PE_2
mo la ditta EL e il OR tutti lì presenti a sospendere i lavori PE_2
fino alla verifica della regolarità della documentazione autorizzativa Di tutto
ciò abbiamo fatto una relazione al comandate, che ha PEsona_3
predisposto una richiesta all'Ente Minerario per eseguire un sopralluogo
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congiunto per verificare la regolarità della cava … la competenza sulla vigi-
lanza delle attività estratti-ve dei materiali di prima e seconda categoria
non appartiene alla Forestale, appartiene all'Ente per questo ab- Pt_2
biamo comunicato l'attività estrattiva in corso al detto Ente ed abbiamo sol-
lecitato un sopralluogo congiunto per verificare la regolarità dell'attività in
essere. La nostra competenza è quello di controllare il possesso delle relati-
ve autorizzazioni per ogni movimento di terra nelle aree sottoposte al vinco-
lo idrogeologico. Controlliamo qualsiasi tipo di attività (anche edilizia) chia-
mando, al bisogno, le Autorità di volta in volta competenti” [cfr. verbale di udienza del 2 maggio 2023].
Circostanze che sono state ancora confermate dal teste Testimone_3
[... che ha ancora precisato: “Sono dipendente della TT EL Rosa-
rio. Ricordo che circa 3/4 anni fa o forse anche di più (non ricordo con pre-
cisione ma comunque prima della pandemia) ci trovavamo in contrada Tra-
versa, a IM di LI e dovevamo prendere dell'argilla perché mio
fratello doveva fornire l'argilla e il terriccio al OR che si era ag- PE_4
giudicato il lavoro di riqualificazione della discarica di IM. L'argilla
serviva per realizzare il fondo della discarica. Mentre eravamo lì per pren-
dere l'argilla, su indicazione del OR , è arrivata la Forestale e ha PE_4
so-speso i lavori perché volevano esibiti i documenti autorizzativi per
l'estrazione. Ho chiamato il marito della proprietaria della cava, OR
[...]
PE
, chiedendo di portare la documentazione richiesta dalla Forestale. Ma il
OR mi disse di esibire la documentazione che lui ci aveva dato e PE_2
che mio fratello avevo posto sul camion. Nel frattempo arrivato mio fratello,
che si era allontanato un attimo, abbiamo preso la documenta-zione dal
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camion e l'abbiamo esibita alla Forestale. Nel frattempo arrivava anche il
OR , ma la Forestale ci diceva di interrompere i lavori e convoca- PE_2
va il OR in ufficio per l'esibizione della documentazione perché PE_2
quella esibita non era sufficiente … da quel momento non abbiamo più po- tuto prelevare l'argilla. Mio fratello è andato anche in Forestale ma nessuna risposta ha mai ricevuto” [cfr. verbale di udienza cit.].
E ancora il teste ha, da ultimo precisato: “Dal 1 Testimone_4
gennaio 2021 al 1 febbraio 2022 sono stato il Capo del IS Minerario
di AL. L'arch. LA aveva un'autorizzazione per l'estrazione
dell'argilla dalla cava non rilasciata da me. So che nel periodo in cui io so-
no stato Capo del IS, l'attività della posta sullo scor- Parte_3
rimento veloce di Agrigento era sospesa perché si attendeva un parere
dell'avvocatura distrettuale dello Stato. Non so dire da quanto tempo era
sospesa. Riconosco la nota che mi viene esibita (doc. n. 15, produzione par-
te resistente). Preciso però che in quel momento l'attività di cava era sospe-
sa” [cfr. verbale di udienza del 7 novembre 2023].
L'inadempimento della convenuta trova ancora conferma dall'esame della documentazione in atti dalla quale risulta che nel giugno del 2020
IS minerario di AL aveva avviato un procedimento di deca-
denza del provvedimento autorizzativo n. 01/2006-175PA del 13 febbraio
2006 (autorizzazione all'estrazione) che ancora alla data del 3 febbraio
2021 non era stato definito (“Ad oggi il IS Minerario di AL è in
attesa del parere finale richiesto dal IS minerario di Caltanissetta,
all'Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta per le opportune determinazio-
ni” [cfr. doc. 15, allegato alla comparsa di risposta].
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Del lamentato inadempimento era peraltro consapevole anche la stessa parte convenuta che nel febbraio 2021 denunciando i fatti (interruzione dell'attività estrattiva per carenza di documentazione) al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, specificava che “tale
iniziativa ha impedito … di mettere a disposizione della la Parte_1
cava entro la data del 13 febbraio 2021, per la specificazione dell'argilla
così come previsto nella sentenza n. 1522/209 del Tribunale di AL …
” [cfr. doc. 19, allegato alla comparsa di risposta].
A fronte di ciò, e delle allegazioni di parte attrice relative all'inesatto adempimento, LA CE, lungi dal dimostrare che il lamentato inadempimento non era a lei imputabile – si è limitata ad affermare “la
ditta EL … invitata più volte ad estrarre l'argilla in adempimento del
contratto e della sentenza n. 1552/2019, entro il termine di scadenza
dell'autorizzazione n. 01/06-175 PA, ossia entro il 13 febbraio 2021, vi si
sottrasse volontariamente al solo pretestuoso fine di configurare un ina-
dempimento a carico dell'arch. LA” atteso che “il IS Minerario
non solo non adottò alcun provvedimento, ma con nota del 3 febbraio 2011,
… comunicò che l'attività estrattiva avrebbe potuto essere compiuta da
aziende terze, rispetto all'arch. LA, sol che tali aziende, fossero state
in possesso della licenza per il compimento dell'attività estrattiva e fossero
state in regola con la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro” [cfr. note conclusive].
Tale circostanza, però, trova smentita dall'esame della stessa nota del
3 febbraio 2021 richiamata da parte convenuta con la quale – come già
rilevato – il IS minerario di AL dava atto dell'esistenza di un
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procedimento di decadenza del provvedimento autorizzativo n. 01/2006-
175PA del 13 febbraio 2006 (autorizzazione all'estrazione) che a quella da-
ta (3 febbraio 2021) non era ancora stato definito (“Ad oggi il IS Mi-
nerario di AL è in attesa del parere finale richiesto dal IS mine-
rario di Caltanissetta, all'Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta per le
opportune determinazioni” [cfr. doc. 15, allegato alla comparsa di risposta]. Tale no-
ta peraltro non autorizzava altre Ditte, diverse dall'odierna convenuta,
all'attività estrattiva ma al contrario precisava che “qualsiasi altra TT,
diversa dalla TT LA CE, dovrà avere la titolarità per effettua-
re l'attività estrattiva e dovrà essere munita della documentazione prevista
dal D.Lgs. 624/96 e dal D.Lgs. 81/08”. Si limitava, cioè, a precisare i re-
quisiti che qualsiasi TT avrebbe dovuto possedere per procedere all'attività estrattiva.
Le allegazioni della convenuta sulla regolarità della documentazione in suo possesso e quindi della possibilità per l'odierna attrice di porre in es-
sere l'attività estrattiva di cui al contratto del 28 dicembre 2015 sono, in-
vero, rimaste prive di valido supporto probatorio non avendo la stessa fornito alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni, essendo al con-
trario emerso, sia dall'istruttoria espletata che dalla documentazione in atti, che era intervenuto un ordine (seppure orale) di interruzione dei la-
vori di estrazione dell'argilla dal quale era scaturito un procedimento di avvio di decadenza del provvedimento autorizzativo all'estrazione n.
01/2006-175PA del 13 febbraio 2006 (non definito almeno fino al 3 feb-
braio 2021) posto a base del contratto de quo in ordine al quale parte convenuta non ha provato la positiva conclusione.
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Né tale prova può essere desunta neppure dalla nota del 29 novembre
2023 nella quale si legge “in considerazione di quanto espresso
dall'Avvocatura con il … parere n. 14396/2020, lo scrivente IS ritie-
ne che debbano essere annullati i suddetti avii dei procedimenti di deca-
denza e rigetto e, conseguentemente, riavviati con le motivazioni derivanti
dal parere prot. n. 8111/2021” [cfr. produzione parte convenuta]. Invero, dalla necessità di “riavviare” detti procedimenti non può che desumersi la sus-
sistenza di qualche anomalia di cui però parte convenuta non ha fornito alcuna indicazione.
Parte convenuta, pertanto, non ha dato prova della regolarità del prov-
vedimento autorizzativo all'estrazione n. 01/2006-175PA del 13 febbraio
2006 né dell'esistenza di un valido titolo legittimante l'attività estrattiva.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve conseguentemente rite-
nersi sussistente – in assenza di qualsivoglia prova contraria - un oggetti-
vo inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte, in data
28 dicembre 2015, nei confronti della TT Individuale di OS Azzarel-
lo.
Va, a questo punto, sottolineato che in base al disposto dell'art. 1218
c.c., una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore, sul quale grava l'onere di provare che detto inadempimento non è imputabile a sé stesso.
Invero, nel caso di specie, la suddetta prova contraria non è stata for-
nita dalla convenuta.
Accertata, quindi, la ricorrenza di un inadempimento contrattuale im-
putabile a LA CE, e ritenuto che tale inadempimento – essen-
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do tale da incidere in modo pregiudizievole sulla prestazione principale dell'altro contraente – va senz'altro considerato di non scarsa importanza,
la domanda di risoluzione avanzata dall'attore merita di essere accolta.
In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i presupposti legittimanti una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento sono: la sussistenza di un contratto a prestazioni corri-
spettive, un inadempimento di uno dei contraenti (al medesimo imputabi-
le) e la gravità dell'inadempimento stesso.
Tali presupposti, nella fattispecie in esame, sono risultati sussistenti,
in quanto non vi è dubbio che l'accordo stipulato tra le parti rientri nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e, inoltre, perché è stato accertato un inadempimento grave della convenuta ed alla stessa impu-
tabile.
Quale effetto restitutorio conseguente allo scioglimento del vincolo con-
trattuale, LA CE deve essere condannata a restituire all'attore le somme alla stessa corrisposte pari a € 28.500,00.
Su tale somma sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dal 16 aprile
2021 – data della notifica del ricorso introduttivo – e fino al soddisfo.
❖❖❖
Da ultimo, va rilevato che a nulla rileva il passaggio in giudicato della sentenza n. 1552/2019, con la quale l'odierno deducente è stato condan-
nato al pagamento della somma di € 28.500,00 nonché all'estrazione dell'argilla, dal momento che nel presente giudizio viene in considerazione un inadempimento imputabile a parte convenuta successivo alla richia-
mata sentenza.
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❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore della Parte_4 [...]
OS EL delle spese processuali del presente Controparte_2
giudizio la cui liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiorna-
to dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri minimi (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
Così deciso in AL il 4 aprile 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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