Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9989 /2022 RG
Alla udienza del 6.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice, accertata la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 9989 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
La IG.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Nogara Parte_1
ATTRICE
1
La P.I. n. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore Avv. Maria Federico Contrino
CONVENUTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
In accoglimento delle domande attoree, condanna parte convenuta a pagare all'istante la complessiva somma di euro 4.261,38 (comprese le spese mediche riconosciute e già detratto l'acconto pari a 2.400,00 euro ricevuto in fase stragiudiziale) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pone a carico di parte convenuta le spese legali, spettanti a parte attrice quantificate nella somma di 2.000.00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese della disposta ctu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata, ritualmente, alla compagnia assicuratrice ex art. 22 L. n° 990/1999, e successive modifiche, prodotta in atti in copia.
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno patito da parte della sig.ra nel sinistro avvenuto in data 11/12/2018, quando Pt_1
viaggiava, in qualità di trasportato, a bordo dell'autovettura Toyota Aygò targata
2 FL367JH (assicurata con polizza n. 2017/317585) di Controparte_1
proprietà e condotta dal IG. , che percorreva la Via Boris Controparte_2
Giuliano in Palermo
Ciò premesso trova applicazione la disposizione di cui all'art. 141 del Codice
della Strada a tenore del quale:
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando
quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per
un massimale superiore a quello minimo”.
Peraltro necessita sottolineare che oggetto del presente giudizio è stata esclusivamente la determinazione del quantum debeatur, considerato che la
Compagnia assicurativa convenuta, pur non muovendo contestazioni, in ordine all'an debeatur, ne ha fermamente contestato il quantum precisando che in fase stragiudiziale, a seguito della valutazione espressa dal perito assicurativo,
l'istante aveva ricevuto, a titolo di acconto la somma pari a 2.400,00 euro,
mentre aveva rifiutato altra somma offerta in fase stragiudiziale nonche aveva rifiutato di conciliare la pendenza a seguito della depositata ctu medico legale.
Pertanto è stata disposta ctu medico legale al fine di quantificare e valutare i danni patiti dalla istante, la riconducibilità all'occorso, comprensivi dei postumi invalidanti residuati nonché la congruità delle spese mediche documentate.
3 A tal uopo, il nominato C.T.U. dott. , ha delineato una Persona_1
valutazione, assai distante da quelle formulate in atto di citazione, e condivisa da questo Decidente per tutte le argomentazioni spiegate.
In particolare, il ctu a seguito della disamina della documentazione versata dall'
istante ha concluso che la stessa riportava “ un trauma cranico non commotivo
per cui eseguiva tac encefalo che risultava negativa per lesioni ossee, un trauma
alla colonna ed un trauma ad entrambe le ginocchia. Si deve ritenere che vi è
nesso di causalità tra il politrauma certificato in P.S. il 12/11/2018 e il riferito
incidente stradale per cui vi è causa;
infatti, il suddetto politrauma è stato
certificato, in P.S., appena dopo il riferito fatto causale (periodo di tempo ritenuto,
in un caso come quello di cui stiamo trattando, troppo breve per interrompere il
nesso di causalità tra evento e lesioni), ed inoltre ben si attiene, in termine di vis
lesiva, di regioni corporee topograficamente interessate e di eziopatogenesi, con
le riferite modalità di produzione (sono quindi rispettati tutti gli altri criteri del
nesso di causalità tra evento e lesioni).
Circa le lesioni conseguenza di codesto politrauma si deve evidenziare che:
alcuna lesione era prodotta al cranio, ed infatti la tac encefalo eseguita il
12/11/2018 risultava negativa per lesioni;
alcuna lesione o frattura si produceva
alla colonna vertebrale, al ginocchio destro ed al ginocchio sinistro si produceva
una lesione distrattiva di 1° del legamento collaterale laterale certificata da
ecografia del 06/02/2019 . Ed ha concluso che ha riportato 90 gg, di invalidità
temporanea parziale al 50% e postumi invalidanti residuati nella misura del 4 %
Circa le spese sostenute dalla IG.ra in seguito al sinistro stradale Parte_1
del 11/12/2018, prendendo in considerazione le sole copie di ricevute fiscali
4 allegate agli atti, risulta che esse sono state pari a euro e
duemilaseicentonovantacinque euro e settantuno centesimi;
di questa spesa
complessiva si ritiene giustificata e congrua solo una spesa di
milletrecentotrentatrè euro e settantuno centesimi, essendo la rimanente spesa
dovuta ad esecuzione di visita psicologica e psicoterapia che non è giustificata in
un caso simile 8si ritiene che il trauma subito non può avere arrecato acun danno
psichico alla perizianda), e ad esecuzione di visita specialistica di controllo dopo
esecuzione d'intervento di protesi articolare che, come detto sopra, non può
essere messo in relazione causale con il sinistro stradale di cui trattiamo
Ciò posto, passando alla valutazione del danno biologico valutato, giova premettere che, esso costituisce una categoria autonoma di nocumento,
coesistente all'eventuale danno patrimoniale, riconosciuto dal legislatore, e definito, in un'accezione molto lata, danno c.d. biologico ossia riferito alla efficienza lavorativa ed alla conseguenziale capacità di produrre reddito da parte del soggetto leso.
In mancanza di una specifica disciplina legislativa, questo giudice ritiene di doversi conformare, nella scelta dei metodi di valutazione del danno biologico,
alla tecnica liquidatoria del cd. punto tabellare, in particolare alle nuove tabelle approvate con D.legs 209/2005 art. 139, concernente il Codice delle
Assicurazioni, aggiornato al D.M. 16.07.2024. In concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro
(80 anni), può essere liquidata alla ricorrente la somma complessiva pari a
7.021,38 euro comprensiva del danno biologico e dei gg. di I.T.P. per il periodo riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio.
5 Alla predetta attrice non appare equo liquidare alcuna somma a titolo di danno morale, stante la esigua percentuale di postumi invalidanti residuati riconosciuti dal ctu
. Pertanto, la somma complessiva spettante alla attrice ammonta a 4.621,38
dalla quale è stata gia detratta la somma ricevuta a titolo di acconto pari a2.400,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In merito alle spese legali, le stesse vanno poste a carico della Compagnia
convenuta e cosi quelle della ctu, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 6/02/ 2024 Dott.ssa Valentina Cimino
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