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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2284/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2284/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CICHELLA ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 03/10/1982 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Collecorvino (PE) alla Via Vasto n. 5, identificata catastalmente al foglio 25, numero 1087 sub 2 e 3 (cfr. doc. 6), viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti, ciò anche in considerazione del fatto che l'immobile in questione è una casa autonoma appositamente realizzata senza barriere architettoniche proprio per ovviare alla disabilità di quest'ultimo, soggetto portatore di handicap con problemi di deambulazione;
3) la sig.ra alloggerà in Loreto Aprutino, alla Via Risorgimento n. 60, CP_2
presso unità immobiliare attualmente in corso di acquisizione da parte della stessa;
4) in conseguenza della chiusura del conto corrente cointestato tra i suddetti coniugi acceso presso l'istituto bancario BCC Credito Cooperativo di Messer
CP_ Raimondo e Pianella, filiale di Loreto Aprutino (TE), il Sig. verserà in favore della Sig.ra su apposito conto corrente da questa indicato la CP_2 somma di € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00);
5) il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà, entro la fine di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), nonché, alla medesima scadenza, un ulteriore importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) quale contributo per l'acquisto in capo alla Sig.ra CP_2
della citata nuova unità abitativa in Loreto Aprutino;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 3 di 4 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2284/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CICHELLA ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 03/10/1982 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Collecorvino (PE) alla Via Vasto n. 5, identificata catastalmente al foglio 25, numero 1087 sub 2 e 3 (cfr. doc. 6), viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti, ciò anche in considerazione del fatto che l'immobile in questione è una casa autonoma appositamente realizzata senza barriere architettoniche proprio per ovviare alla disabilità di quest'ultimo, soggetto portatore di handicap con problemi di deambulazione;
3) la sig.ra alloggerà in Loreto Aprutino, alla Via Risorgimento n. 60, CP_2
presso unità immobiliare attualmente in corso di acquisizione da parte della stessa;
4) in conseguenza della chiusura del conto corrente cointestato tra i suddetti coniugi acceso presso l'istituto bancario BCC Credito Cooperativo di Messer
CP_ Raimondo e Pianella, filiale di Loreto Aprutino (TE), il Sig. verserà in favore della Sig.ra su apposito conto corrente da questa indicato la CP_2 somma di € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00);
5) il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà, entro la fine di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), nonché, alla medesima scadenza, un ulteriore importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) quale contributo per l'acquisto in capo alla Sig.ra CP_2
della citata nuova unità abitativa in Loreto Aprutino;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 3 di 4 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4