TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 85 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 21.01.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) il 05.07.1971 e (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] (R.C.) il 31.07.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Dieni, giusta procure in atti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), Via del Gelsomino n. 35, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 26.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 13.12.2008, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, u.1, n.706, anno 2008;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 13.12.2008; b) che dall'unione coniugale è nato un figlio, Per_1
(28.07.2010); c) in data 06.02.2018 sono comparsi dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria confermando la volontà di separarsi e in data
12.03.2018 veniva omologata la separazione tra i coniugi;
d) con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile in data 27.10.2023, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.421 p.II, s. C anno 2023, i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati in data 01.05.2023;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.05.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 26.03.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n. 706, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco;
2. I coniugi hanno già stabilito diverse residenze, la GN vivrà Pt_1
assieme al figlio presso l'abitazione sita in Via Archi Cep Lotto II sc. E int. 2, mentre il Sig. ha trasferito la propria residenza in Via S. Nicola n. 26, Pt_2
Motta S. Giovanni;
3. In ordine alla gestione del mantenimento, della crescita e dell'educazione del piccolo , sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione presso la madre;
4. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere il figlio minore quando vorrà, in pieno accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti, qualora nel tempo tale accordo dovesse venir meno, il padre potrà vedere il proprio figlio almeno tre giorni a settimana di cui due pomeriggi dopo le
17:00 e il sabato ovvero la domenica a settimane alterne, escluso il pernottamento. Durante le vacanze estive, il padre avrà comunque facoltà di tenere con sé il figlio per 15gg consecutivi previo accordo con la madre sul detto periodo.
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme;
5. il padre verserà alla moglie a titolo di contributo per il figlio minore la somma di Euro 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico.
Entrambi i coniugi concorreranno al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
6. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
7. I coniugi, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale nonché personale e di non avere altro da chiedersi, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
8. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.01.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 85 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 21.01.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) il 05.07.1971 e (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] (R.C.) il 31.07.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Dieni, giusta procure in atti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), Via del Gelsomino n. 35, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 26.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 13.12.2008, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, u.1, n.706, anno 2008;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 13.12.2008; b) che dall'unione coniugale è nato un figlio, Per_1
(28.07.2010); c) in data 06.02.2018 sono comparsi dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria confermando la volontà di separarsi e in data
12.03.2018 veniva omologata la separazione tra i coniugi;
d) con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile in data 27.10.2023, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.421 p.II, s. C anno 2023, i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati in data 01.05.2023;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.05.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 26.03.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n. 706, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco;
2. I coniugi hanno già stabilito diverse residenze, la GN vivrà Pt_1
assieme al figlio presso l'abitazione sita in Via Archi Cep Lotto II sc. E int. 2, mentre il Sig. ha trasferito la propria residenza in Via S. Nicola n. 26, Pt_2
Motta S. Giovanni;
3. In ordine alla gestione del mantenimento, della crescita e dell'educazione del piccolo , sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione presso la madre;
4. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere il figlio minore quando vorrà, in pieno accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti, qualora nel tempo tale accordo dovesse venir meno, il padre potrà vedere il proprio figlio almeno tre giorni a settimana di cui due pomeriggi dopo le
17:00 e il sabato ovvero la domenica a settimane alterne, escluso il pernottamento. Durante le vacanze estive, il padre avrà comunque facoltà di tenere con sé il figlio per 15gg consecutivi previo accordo con la madre sul detto periodo.
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme;
5. il padre verserà alla moglie a titolo di contributo per il figlio minore la somma di Euro 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico.
Entrambi i coniugi concorreranno al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
6. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
7. I coniugi, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale nonché personale e di non avere altro da chiedersi, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
8. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.01.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna