Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 30/04/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4245/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., P.VA , Parte_1 P.VA_1
N.38 PAGANI, presso lo studio dell'Av CHRISTIAN, che la rapp. e dif. giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE E
, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA OMONIMA CP_1 Controparte_2
, P.VA , rapp. e dif., in virtù di procura a margine della
[...] P.VA_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. IANDOLO ANGELO (C.F.
) e dall'Avv. PULZONE RAFFAELE (C.G. ), C.F._1 C.F._2
IA DALMAZIA 8 AVELLINO è elett.te dom.t OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 30/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1021/2019 del 3/6/2019 e notificato il 10/6/2019, con il quale le veniva ingiunto, il pagamento, in favore della Controparte_2
, della somma di € 30.525,00, oltre interessi e spese, per il mancato
[...] pagamento di fatture per servizi di noleggio di autobus e trasporti. Parte opponente eccepiva di essere debitrice della minor somma di € 17585,00, come da accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 17/1/2017, somma già pagata con n. 8 effetti cambiari emessi da ed in possesso, per effetto di girata, della Gemape RL, nonché da questa poi Parte_2
N.R.G. 4245/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
Si costituiva l'opposta eccependo di non aver aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo pertanto alla stessa non opponibile. Con riguardo poi all'importo asseritamente versato di € 17.585,00, lo stesso non corrispondeva a quello portato dalle cambiali ed indicato nella presunta quietanza, rilasciata alla PE RL e non alla , pari ad € 15.030,00, contestando Parte_1 CP pertanto che le cambiali fossero state consegnate dalla PE RL alla CP_2
, quale pagamento del debito della odierna opponente.
[...] ordine eccepiva che si trattava comunque di un adempimento parziale, residuando un credito di € 15.495,00. Il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e, all'odierna udienza la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo contestato l'esecuzione delle prestazioni per le quali parte opposta richiede il pagamento, limitandosi ad eccepire che l'importo dovuto era pari ad € 17585,00, come da accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 17/1/2017. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è, di norma, vincolante solo per i creditori che vi aderiscono.
N.R.G. 4245/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 Tuttavia, il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), prevede la possibilità di estendere gli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti a determinate condizioni: l'articolo 61 del codice predetto prevede che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai creditori non aderenti se vi è omogeneità della categoria e cioè i creditori appartengano ad una categoria omogenea definita in base alla posizione giuridica e agli interessi economici;
i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria;
i creditori non aderenti non ricevano un trattamento inferiore a quello che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione giudiziale;
i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi ricevendo informazioni complete aggiornate sulla situazione del debitore dell'accordo; il debitore abbia notificato l'accordo la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori non aderenti ai quali intende estendere gli effetti dell'accordo Con riguardo all'onere della prova, spetta al debitore dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 61 predetto, per ottenere l'omologazione dell'accordo con efficacia estesa, onere non assolto nel caso di specie. Deve ritenersi pertanto che parte opposta abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il titolo su cui si fonda il proprio credito e allegando l'inadempimento del debitore. Quest'ultimo, a sua volta, non ha provato l'adempimento neppure parziale, del credito in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, dal momento che non risulta provato che le cambiali siano state girate all'opposta dalla PE RL per l'adempimento del debito dell'opponente, risultando altresì la quietanza rilasciata dall'opposta alla PE RL e non all'opponente. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4245 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente tra ed Parte_1 [...]
, ogni contr e: Controparte_2
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1021/2019 del 3/6/2019
3.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4245/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3