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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. all'udienza del 28.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 1034/2023 R.G. promossa d a
OGGETTO: Altre
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1
ipotesi di responsabilità patrocinio dell'avv. BAUCCIO LUCA, elettivamente domiciliata in Extracontrattuale non VIA ANDREA MAFFEI 1 20135 MILANO presso il menzionato ricomprese nelle altre difensore. materie APPELLANTE
c o n t r o
c.f. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1
dell'avv. VALLEBONA TERESA e dell'avv. ROMANO ILARIA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE, 114 00192
ROMA presso il menzionato difensore.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione prima, pubblicata il 28/07/2023 con il n. 1690/2023.
CONCLUSIONI di Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrarijs rejectis e con
Pag. 1 di 7 ogni miglior formula, nonché con ogni miglior adempimento ed espletamento in rito e in diritto:
IN VIA PRINCIPALE:
A) accogliere integralmente il dispiegato appello e, per l'effetto, previa statuizione di annullamento e/o nullità e/o inefficacia dell'appellata sentenza di primo grado (pronunciata dal Tribunale di Bergamo nella causa R.G. 398/2022) e relativa contestuale riforma, nonché riformulazione, previo ogni necessario adempimento in rito, accogliere integralmente le domande svolte nel primo grado, non rinunciate e qui di seguito pedissequamente riproposte:
NEL MERITO:
1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, previo accertamento e declaratoria della illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione nonché all'identità personale , ex artt. 595 c.p. co. 2 e 3 c.p., artt. 2043 Parte_1
c.c., 2059 c.c. e art. 11-12 L. 43/1948 oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, della condotta di Pt_2 Parte_2
quale editore del giornale online CP_1
2) condannare parte convenuta al pagamento della somma di Euro
25.000,00 o di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali
B) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado e del presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore dell'esponente procuratore che si dichiara anticipatario. Oltre alla condanna di controparte alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese legali in forza dell'impugnata sentenza di Parte_2
Si chiede il rigetto dell'avverso appello con conferma dell1a sentenza di primo grado e, in subordine, l'accoglimento dell'appello incidentale
Pag. 2 di 7 condizionato di Parte_2
Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, ritenendosi diffamata dall'articolo apparso il 26 Parte_1
gennaio 2015 sul giornale online dal titolo “Tutto quello CP_1 che non torna nel rapimento di e a firma Per_1 Pt_1 Per_2
, originariamente pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, ha
[...] convenuto in giudizio la società “ , in qualità di Parte_2
editrice della pubblicazione online, chiedendone la condanna al risarcimento del danno al proprio onore e reputazione, all'eliminazione dell'articolo, nonché alla deindicizzazione dello stesso dal web.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1690/23, rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno, accertava che l'articolo era stato rimosso dal sito internet, dichiarava la carenza di legittimazione della società convenuta rispetto alla domanda di deindicizzazione, che doveva essere proposta verso le società che gestivano i motori di ricerca sul web.
Le spese processuali erano poste a carico dell'attrice soccombente.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società editrice, dovendosi applicare il termine prescrizionale di sei anni ex art. 157 c.p. richiamato dall'art. 2947 comma terzo c.c., la citazione era stata notificata il 20 gennaio 2022, mentre l'articolo era stato pubblicato il
19 novembre 2020.
La diffusione dell'articolo non era stata autorizzata dall'autore né dall'editore del quotidiano Italia Oggi, la responsabilità attribuibile a doveva essere valutata come “diffusore mediatico”, Parte_2
ovvero di colui che diffonde notizie consistenti in fatti e opinioni diffuse da altri.
Tuttavia, per andare esente da responsabilità per diffamazione, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. 15112/13) il diffusore
Pag. 3 di 7 mediatico è tenuto a rispettare tre regole;
segnatamente: I) riportare dichiarazioni altrui ( sotto la forma dell'intervista, di deposizioni testimoniali rese in giudizio, oppure riportando scritti di altri), evitando la contumelia, nel rispetto della verità putativa dei fatti riportati;
II) è però esonerato dal rispetto di non usare espressioni offensive né della verità putativa se il fatto stesso che quel determinato terzo o la persone di cui abbia espresso opinioni, per le loro qualità soggettive, rendano il fatto di rilievo per l'interesse pubblico, che se la stampa lo tacesse, verrebbe meno al suo obbligo informativo;
III) rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni di terzi, non verità oggettive, astenendosi dal ricorrere ad accostamenti capziosi o suggestivi tali da indurlo in errore.
A parere del Tribunale, per Altezza non aveva rispettato alcuno Pt_2
dei tre criteri.
La pubblicazione dell'articolo sul quotidiano Italia Oggi a firma del giornalista non costituiva di per sè una notizia di Persona_2
interesse generale;
non era stato rispettato il requisito della verità putativa dei fatti, inoltre non è stato chiarito che stava Controparte_2
riferendo opinioni di altri, come dimostrava il fatto che avesse sostituito il titolo originario ( “un fabbro più due studentesse-un mare di bugie continua a circolare nel circo mediatico”) con “ Tutto quello che non torna nel rapimento di e . Per_1 Pt_1
Riteneva che l'articolo aveva inequivocabilmente contenuto diffamatorio, perché aveva riportato delle gravi illazioni a carico di
, con il riferimento che il suo viaggio in Siria, Parte_1 unitamente a responsabile dell'onlus Horvatay, ed a Controparte_3
non fosse diretto a soccorrere la popolazione, bensì Persona_3
celasse la “probabile vicinanza con qualche siriano legato ai movimenti fondamentalisti” .
Rigettava però la domanda di risarcimento, in quanto il danno all'onore ed alla reputazione derivante da una diffamazione, quale
Pag. 4 di 7 conseguenza della lesione subita, deve essere allegato, mediante il riferimento a cessazione di eventuali relazioni sociali, difficoltà nel proseguimento di studi o nel reperimento di attività lavorative, nonchè provato, non avendo rilievo la mera disistima che la vittima ha percepito soggettivamente.
La sentenza veniva gravata da in via principale e Parte_1
da per altezza in via incidentale condizionata. Pt_2
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Pt_1
Con unico motivo impugna la sentenza laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria;
allega che la prova del danno da lei subito a causa dell'articolo diffamatorio era stata fornita per presunzione, con il riferimento alla sofferenza soggettiva derivata dalla diffusione mediatica del testo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte richiama i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno non patrimoniale da diffamazione ( a far data dalle sentenze rese a SS.UU. n. 26972/08;
26973/08; 26974/08; 26075/08) che deve essere allegato e provato, anche mediante il solo ricorso alla prova presuntiva”
La prova “può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” ( v. cass. 34635/24).
Principi che ben si attagliano al caso in esame.
Il danno subito da viene liquidato tenendo in Parte_1
considerazione: la condotta ingiuriosa, il mezzo di comunicazione utilizzato (pubblicazione di nicchia); l'unicità dell'episodio; la modesta
Pag. 5 di 7 intensità dell'elemento soggettivo ( vengono riportate notizie tratte da altra pubblicazione) in € 12.000, essendo la diffamazione di modesta gravità (seconda tipologia prevista nelle tabelle di liquidazione di
Milano, anno 2024).
A detto importo si aggiungono gli interessi legali ( art. 1284 comma I
c.c.) decorrenti dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Appello incidentale condizionato di Parte_2
L'appello incidentale, proposto mediante il pedissequo richiamo del contenuto della comparsa di costituzione, è inammissibile poiché in contrasto con l'onere formale previsto dall'art. 342 c.p.c.
Dall'accoglimento dell'appello principale segue la condanna di
[...]
, soccombente, alla rifusione delle spese processuali di Parte_2
entrambi i gradi in favore di , liquidate in dispositivo Parte_1
in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 (valori medi dello scaglione di valore dichiarato).
Importi da distrarsi in favore dell' favore dell'avvocato Luca Bauccio dichiaratosi antistatario;
per altezza va altresì condannata alla restituzione delle somme Pt_2
ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) decorrenti dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1690/2023 del Controparte_4
Tribunale di Bergamo, così provvede: accoglie l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello
Pag. 6 di 7 incidentale;
condanna al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1
di € 12.000, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come
[...]
in parte motiva;
al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado, in complessivi € 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase di trattazione,
€ 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, I.V.A. e C.P.A.; per il presente grado in complessivi € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, I.V.A.
e C.P.A.; importi distratti in favore dell'avvocato Luca Bauccio dichiaratosi antistatario;
alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento al saldo effettivo;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, 28/05/2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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