Articolo 15 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 ottobre 1950
Art. 15. (Mancata comparizione delle parti)

Il testo dell' art. 181 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella, prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
"Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata, dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950