Decreto cautelare 27 agosto 2025
Sentenza breve 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 13/09/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto dalla Adriatica Allestimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tamara Amadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione FR VE LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Gorizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286/1998, inerente la domanda GO5608662637 relativa al signor AH Md Milan;
- del decreto di revoca del nulla osta prot. n. P-GO/L/Q/2023/101482 del 12 marzo 2024 (richiamato dal provvedimento prot. n. V-6189 del 29 maggio 2025 dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di rigetto della domanda del visto d’ingresso);
- dell’atto del 17 giugno 2025 del DLCI service desk di chiusura del ticket inerente alla valutazione dell’istanza di riesame del 4 giugno 2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e/o richiamato;
e per la conferma del nulla osta N. P-GO/L/Q/2023/101482 del 12 marzo 2024 e/o per la remissione in termini del datore di lavoro per la conferma della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, del Ministero e della Prefettura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 27 agosto la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe coi quali l’Amministrazione, previa revoca del nulla osta al lavoro in precedenza già rilasciato il 12 marzo 2024, ha respinto - ai sensi dell’art. 22, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286/1998 - la richiesta di nulla osta presentata dalla ricorrente il 2 dicembre 2023, inerente la domanda GO5608662637 relativa al sig. AH Md Milan.
Il diniego (e la revoca del precedente nulla osta) è stato motivato con la mancata conferma, da parte del datore di lavoro, dell’istanza presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286/1998, come recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, n. 4, del d.l. 145/2024, come convertito (“ il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta ove già rilasciato è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso ”).
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione, il Ministero e la Prefettura di Gorizia si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è fondato.
5. Il primo motivo, col quale la società ricorrente ha dedotto l’illegittima applicazione retroattiva della procedura prevista dall’art. 22, comma 5 quinquies , del d.lgs. n. 286/1998, come recentemente innovata, è infondato perché la ricorrente non ha dimostrato che l’istanza di visto è stata presentata prima del novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato d.l.), né questo elemento determinante è aliunde ritraibile dall’esame dei documenti in atti.
Come ha correttamente rilevato la difesa della Regione, la norma transitoria appena richiamata è chiara nell’individuare che la nuova normativa – con la necessità che il datore di lavoro confermi l’interesse al rilascio del nulla osta - si applica alle procedure per le quali le domande di visto sono state presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (presentate dunque dallo straniero al Consolato italiano del Paese di origine) e non – come erroneamente affermato dal ricorrente – con riferimento alla data di presentazione della domanda di nulla osta.
Poiché la ricorrente non ha fornito la data precisa della presentazione del visto da parte del lavoratore, la censura non può essere accolta. Ne consegue che, nella presente procedura, era necessaria la dichiarazione di conferma da parte del datore di lavoro.
6. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto nella sostanza la tempestività della sua dichiarazione di conferma del 27 maggio 2025 (registrata dal portale alle ore 18:55:52), con conseguente illegittimità della revoca del nulla osta, disposta e comunicata (quello stesso giorno alle ore 18:30:11) quando il termine per presentare la dichiarazione di conferma non era ancora scaduto.
6.1. Le censure sono fondate.
6.2. In primis , non risulta sufficientemente provato che la società fosse stata messa, sin dal 20 maggio 2025, ad effettiva conoscenza dell’avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
Non è stata documentata (né le parti convenute ne hanno dedotto l’effettiva esistenza) la trasmissione della PEC contenente la comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso (essa risulta soltanto annotata il 20 maggio 2025 nell’area riservata del Portale Servizi ALI). Al riguardo, infatti, stante l’avversaria specifica contestazione, non è sufficiente la semplice annotazione sulla schermata del portale alla voce “ invio PEC per conferma al datore ” (cfr. all. 4 della produzione documentale della Regione).
Tale adempimento comunicativo era invece espressamente previsto dalla circolare interministeriale del 24 ottobre 2024 (alla pag. 19 si prevede testualmente che “ tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma ”) quale momento essenziale a comprova dell’effettiva ricezione, da parte del datore di lavoro, della predetta comunicazione.
6.3. Non solo. Si deve osservare che la comunicazione della revoca del nulla osta, apparentemente generata in automatico dal sistema informatico il 27 maggio alle ore 18:30:11, è stata disposta sul rilievo della mancanza della conferma da parte della ricorrente allo scadere del termine dei sette giorni decorrenti dal 20 maggio 2025 ore 18:21:37 (data e ora della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto).
Sennonché, in assenza di una specifica previsione normativa che imponga il computo del termine a ore, esso deve essere calcolato a giorni interi, con scadenza alle ore 23:59:59 del settimo giorno. Pertanto, il termine per presentare la conferma scadeva il 27 maggio 2025 alle 23:59:59 e non alle 18:21:36.
Con la conseguenza che la presentazione della dichiarazione di conferma già alle ore 18:55:52 del 27 maggio 2025 – al di là della carente prova della comunicazione via PEC quale momento di decorrenza del dies a quo del termine - non può considerarsi intempestiva.
La laconica indicazione dell’ help desk (del 17 giugno 2025) che “ la Conferma dal Portale ALI relativamente alla volontà di assumere il lavoratore è arrivata oltre le 24 ore del 7 giorno dall'invio delle PEC. Pertanto, l'istanza su SPI era già stata archiviata ”, poggiante appunto sul computo del termine a ore, è priva di base normativa.
7. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra indicati, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati devono essere annullati. Restano assorbite le censure non espressamente esaminate.
L’Amministrazione provvederà a riesaminare l’istanza della società ricorrente dando per acquista tempestivamente la dichiarazione di conferma del 27 maggio 2025 delle ore 18:55:52, con tutte le connesse e susseguenti conseguenze procedimentali.
La diversa questione, rilevata alla pag. 8 della memoria difensiva regionale, che il nulla osta rilasciato il 12 marzo 2024 (e poi revocato) sarebbe ormai scaduto esula dal thema decidendum , perché il diniego e la revoca impugnati sono stati motivati sull’esclusivo rilievo dell’intempestività della conferma da parte del datore di lavoro.
Le spese di lite, in considerazione della novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO