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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9001/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Corapi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che sia pronunciata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 14 ottobre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 26 giugno 2025 nell'interesse dei coniugi ed;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 14 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 15 luglio 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Bologna il 5 gennaio 2003 e che dalla loro unione sono nate a Persona_1
(Bologna) il 1° giugno 2008 e il 17 maggio 2011 Per_2 Per_3
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle figlie minori e in quanto garantiscono alle stesse un equo Per_2 Per_3
apporto di entrambe le figure genitoriali;
2 considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 14 ottobre
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si riportano:
“Rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi
7.1 Trasferimento immobiliare
A titolo di scioglimento della comunione sulla casa familiare tra i sig.ri e Parte_2
nonché di composizione della crisi coniugale e, quindi, al solo fine di definire i Pt_1
reciproci rapporti di dare/avere discendenti dal vincolo matrimoniale e regolare ogni ed ulteriore questione e/o rapporto giuridico, economico e patrimoniale in essere tra i coniugi, discendente e/o sorto in conseguenza e per effetto del vincolo matrimoniale, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, intendono effettuare, come effettuano, il trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, pertanto convengono espressamente quanto segue.
Consenso e oggetto
Il sig. cede e trasferisce la proprietà in ragione di 35/100 (trentacinque Parte_1
centesimi) che ad esso compete, alla sig.ra che accetta ed acquista, Parte_2
divenendo piena ed esclusiva proprietaria dell'intero, essendo i restanti 65/100
(sessantacinque centesimi) già di sua proprietà, del seguente immobile, adibito a casa familiare sito in Bologna, via Colombarola n. 12, e precisamente delle seguenti unità immobiliari: fabbricato da cielo a terra costituito da un appartamento disposto sui pani terra e primo, con sovrastante porzione di sottotetto, tra di loro collegati mediante scala interna avente, quali proprie pertinenze, un vano cantina al piano terra del medesimo fabbricato, un vano ad uso autorimessa in corpo di fabbrica staccato, nonché circostante area cortiliva;
il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al:
3 Foglio 23, Particella 73, Subalterno 3, Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 5, zona 2, vani 6, R.C. Euro 650,74;
Foglio 23, Particella 73, Subalterno 2, Piano T, Categoria C/6, Classe 2, zona 2, 12 mq.,
R.C. Euro 49,58;
Foglio 23, Particella 73, Subalterno 4, Piano T (corte, bene non censibile comune ai subb 2 e 3);
e al Catasto Terreni del Comune di Bologna al:
Foglio 23, Particella 73, ente urbano pertinenziale, are 2.93 (inferiore ai 5000 mq).
In confine con via Cechov, via Colombarola ragioni De Fiori salvo altri.
Alle unità immobiliari in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Provenienza
Le suddette unità immobiliari sono pervenute ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
con rogito di compravendita, a ministero Notaio dott. notaio in
[...] Persona_4
Bologna, in data 20 dicembre 2018, Repertorio n. 35.180, Raccolta n. 8.753, registrato all'Ufficio Territoriale di Bologna il 28/12/2018 al N. 24893 Serie 1T ed ivi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio in data 28/12/2018, Registro Generale
n. 63454 e Registro Particolare n. 42461.
La quota di proprietà degli immobili dianzi identificati (pari a 35/100) viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, usi, azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nei rogiti di provenienza sopra citati.
La cessionaria dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico delle citate consistenze immobiliari.
Dichiarazioni urbanistiche
La parte cedente , ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme Parte_1
4 urbanistiche ed edilizie, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di mendaci dichiarazioni, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1° settembre 1967; che in data 29 settembre 1997 è stata rilasciata autorizzazione edilizia a sanatoria con contestuale rilascio di autorizzazione all'uso per la realizzazione del fabbricato ad uso autorimessa nonché per l' esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull' edificio abitativo, in evasione delle domande presentate presso il Comune di Bologna in data 28 giugno 1986 prot. n.
64956/86 e 63957/86; che sono state successivamente eseguite opere di demolizione e ricostruzione dell'autorimessa in forza di SCIA presentata presso il Comune di Bologna in data 29 marzo 2016 prot. n. 103083/2016 e successiva integrazione documenti in data
13 aprile 2016 P.G. 121609/2016, con relativa comunicazione di fine lavori in data 20 giugno 2016, P.G. 212415/2016 e contestuale deposito di agibilità per l'autorimessa stessa, P.G 212305/2016; che relativamente al fabbricato ad uso abitativo è stata presentata presso il Comune di Bologna Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia
e di Agibilità con applicazione dell' art. 100 comma 4 del R.U.E. in data 2 ottobre 2018,
P.G. 405659/2016; che i data 29/01/2019 è stata presentata presso il Comune
[...]
per ristrutturazione P.G. n. 45078/2019 asseverata in data 20/12/2019 e CP_1
successiva comunicazione di fine lavori in data 23/12/2019 P.G. n. 570049/2019; dichiara che successivamente non sono state eseguite opere, modifiche di struttura o di destinazione tali da richiedere autorizzazioni e/o concessioni in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia.
Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le porzioni immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, alle quali le
5 Parti fanno espresso riferimento, e precisamente protocollo BO0137327 del 21/11/2019 che si allega sub A) per l' appartamento e protocollo D6726 del 21/06/1986 che si allega sub B) per l' autorimessa.
- dichiara, e la signora ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie Parte_2
sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al verbale di udienza sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 01404-726357-2025 rilasciato in data 06/08/2025 dall' Ing. , quale tecnico abilitato. Persona_5
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce altresì, che quanto è oggetto del presente trasferimento è libero da vincoli, oneri, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione.
Assenza di mediatore e corrispettivo
I signori e di consapevoli delle sanzioni penali previste Parte_1 Parte_2
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
6 dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) Il corrispettivo per quota di proprietà ceduta e trasferita, è convenuto tra le Parti in
Euro 200.000,00 (duecentomila/00), verrà versato dalla sig.ra con le Parte_2
seguenti modalità:
- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla data dell'udienza di comparizione e contestualmente alla sottoscrizione del verbale, mediante assegno circolare n.
3307219173-11 in data 1/10/2025, tratto su Intesa San Paolo ed intestato ad Pt_1
che in copia si allega sub D), per la quale somma il signor
[...] Controparte_2
rilascia corrispondente quietanza;
- Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), mediante successivi (n. 8) bonifici bancari, da eseguirsi con cadenza annuale, di cui i primi sette dell'importo di Euro 20.000,00
(ventimila/00) cadauno, e l'ultimo, a saldo, dell'importo di Euro 10.000,00
(diecimila/00); i predetti bonifici dovranno essere eseguiti sul conto corrente BCC
Emilbanca n. 738333 intestato al sig. , entro il 31 luglio di ogni anno. Parte_1
Rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_1
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Dichiarazioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
7 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, ed essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Le Parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari in caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate.
Valore
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota di immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 100.000,00 (centomila,00).
Le spese per l'ausiliario nominato per il controllo della clausola di trasferimento immobiliare si vogliono a carico della signora ”; Parte_2
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 5 ottobre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 19 Parte_1
dicembre 1976 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
8 contratto matrimonio a Bologna il 5 gennaio 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 2, parte II, serie A, anno 2003;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Cessazione della convivenza.
1.1 I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno.
2. Casa familiare.
2.1 Le Parti convengono che la sig.ra continuerà a vivere, unitamente alle Parte_2
figlie, nella casa coniugale, sito in Bologna, via Colombarola n. 12, utilizzando gli arredi ed i complementi di arredamento che lo corredano.
2.2 Le Parti concordano che la predetta casa familiare sia assegnata alla sig.ra
[...]
, con tutti gli arredi e corredi ivi previsti, dandosi atto che il sig. ha già Pt_2 Pt_1
provveduto a trasferirsi provvisoriamente presso altra abitazione in Bologna, nonché prelevato i beni di sua proprietà e tutti i suoi beni ed effetti personali.
2.3 La suddetta assegnazione della casa familiare e delle relative pertinenze si pone anche a tutela delle figlie minori conviventi con la madre, affinché le stesse possano continuare a vivere nell'ambiente domestico in cui sono cresciute, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si è fino ad oggi articolata la vita familiare.
2.4 Le Parti danno atto e concordano che resteranno a carico della sig.ra i Parte_2
costi relativi al godimento e alla manutenzione ordinaria, mentre i costi di manutenzione straordinaria verranno ripartititi tra i coniugi in eguale misura, fino a quando la casa familiare rimarrà in comproprietà.
3. Affidamento delle figlie.
9 3.1 Le figlie minori sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.2 La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori,
i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle stesse (come,
a solo titolo esemplificativo, l'adozione di terapie mediche, la scelta dell'indirizzo degli studi e degli istituti scolastici, le vacanze studio, i corsi formativi), tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
3.3 La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita delle figlie minori sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale le figlie si troveranno di volta in volta.
3.4 Le figlie, in considerazione delle loro abitudini di vita e delle esigenze lavorative del padre, sono collocate presso la madre, nella casa familiare alla stessa assegnata, sita in Bologna, via Colombarola n. 12, dove manterranno la loro residenza ai fini anagrafici.
4. Tempi e modalità della presenza delle figlie minori presso ciascun genitore.
4.1 Il padre potrà vedere le figlie ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle stesse e, in ogni caso, previo congruo avviso alla sig.ra . Parte_2
4.2 Fatta eccezione per la/e settimana/e in cui il sig. sarà occupato in trasferte di Pt_1
lavoro, il padre terrà con sé entrambe le figlie, presso la propria residenza o domicilio, una notte alla settimana, indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarle presso l'istituto frequentato. La scelta della notte che le figlie trascorreranno con il padre verrà concordata dai genitori, indicativamente, entro la domenica della settimana precedente e, comunque, con almeno due giorni di anticipo.
10 4.3 In caso di disaccordo, il padre trascorrerà con entrambe le figlie, a sua scelta, la notte di martedì o giovedì, indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarle presso l'istituto frequentato. La scelta del giorno dovrà essere comunicata alla sig.ra entro la domenica della settimana precedente. Parte_2
4.4 Il padre, inoltre, terrà con sé entrambe le figlie a fine settimana alterni, dalle ore
18:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica successiva, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarle presso la casa familiare.
4.5 Le Parti si obbligano a comunicare, con adeguato anticipo, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé le figlie nei tempi come sopra previsti e, nel caso in cui uno di essi non possa sostituire l'altro per impegni precedentemente presi e non prorogabili, si impegnano altresì a reperire una persona di fiducia di entrambi i coniugi dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia dei bambini. La relativa spesa verrà ripartita tra i genitori medesimi, in parti uguali.
4.6 Ciascun genitore si impegna a prestare, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, la propria collaborazione attiva per consentire alle figlie di frequentare i corsi, preventivamente concordati, inerenti allo svolgimento di attività sportive, musicali e ricreative, e così, a titolo esemplificativo, accompagnandole e riportandole a casa.
4.7 Con riferimento a vacanze, festività e compleanni, le Parti riconoscono l'importanza, per le figlie, di trascorrere tali periodi/eventi con l'uno e l'altro genitore, in pari tempo. Per tanto, si obbligano, di volta in volta, a concordare, con adeguato preavviso, i tempi e le modalità di frequentazione delle figlie, rispettandone la volontà
e compatibilmente sia con gli interessi e le esigenze scolastiche e/o personali delle stesse, sia con le trasferte di lavoro del sig. Pt_1
4.8 In difetto di specifico accordo tra i genitori, varranno le seguenti pattuizioni.
4.8.1 Vacanze natalizie.
11 Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) e quello di Natale (25/12) con un genitore, e il giorno della Vigilia di Capodanno (31/12) e quello di Capodanno (1/01) con l'altro genitore. Per l'anno 2025/2026, la scelta tra i predetti giorni da trascorrere con le figlie spetterà al padre.
Per i restanti giorni del periodo natalizio, le figlie trascorreranno il periodo dal 26/12 al
30/12 (5 giorni) con un genitore ed il periodo dal 2/01 al 6/01 (5 giorni) con l'altro genitore. Per l'anno 2025/2026, la scelta tra i predetti periodi da trascorrere con le figlie spetterà alla madre, per l'anno successivo spetterà al padre e così via secondo l'alternanza annuale.
Nell'eventualità in cui il genitore, al quale spetta la scelta dei periodi secondo l'alternanza annuale di cui sopra, decidesse di trascorrere le vacanze in luogo diverso da quello della propria residenza o domicilio, le figlie trascorreranno con quest'ultimo il periodo dal 24/12 al 30/12 (7 giorni), mentre con l'altro genitore il periodo dal 31/12 al 6/01 (7 giorni). La decisione di trascorrere altrove le vacanze natalizie dovrà essere comunicata all'altro genitore entro il 31 ottobre di ogni anno.
4.8.2 Vacanze pasquali.
Compatibilmente con le trasferte di lavoro del sig. le figlie trascorreranno Pt_1
l'intero periodo di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Detto periodo spetterà alla madre per il 2026, al padre per il 2027 e così via.
Le Parti concordano che, qualora entrambe decidessero di rimanere a Bologna per le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dalle figlie, ad anni alterni, uno con un genitore ed uno con l'altro.
4.8.3 Festività civili e religiose e relativi ponti.
Compatibilmente con le trasferte di lavoro del sig. le figlie trascorreranno Pt_1
alternativamente con il padre e con la madre i giorni di festa religiosa e nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), nonché i relativi ponti.
4.8.4 Compleanno.
12 Il giorno del compleanno verrà trascorso dalle figlie con entrambi i genitori o, in alternativa, un anno con il padre e uno con la madre. In quest'ultimo caso, il genitore che non avrà con sé le figlie nel giorno del rispettivo compleanno avrà diritto di far loro visita presso l'altro genitore.
4.8.5 Vacanze estive.
Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane, delle quali solo due consecutive, durante le vacanze estive scolastiche.
Al fine di consentire ai genitori di organizzare i rispettivi impegni di lavoro, nonché il periodo da dedicare alle ferie personali e a quelle da trascorrere con le figlie, gli stessi convengono che l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il
30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con le figlie, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il genitore a cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 30 maggio dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa.
Prima della partenza, i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie, nonché le generalità degli accompagnatori del genitore affidatario.
4.9 I genitori concordano, inoltre, che:
a) i rispettivi periodi di vacanza con le figlie (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) prevarranno sul regime ordinario di frequentazione settimanale di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4;
b) durante le vacanze, ciascun genitore potrà contattare telefonicamente le figlie ogni giorno;
c) ogni genitore dovrà preavvertire l'altro allorché, nei tempi in cui ha con sé le figlie
13 (vacanze, festività, week end), si allontani con le stesse dalla propria residenza o domicilio, indicando il luogo ove si recherà ed il recapito telefonico;
d) entrambi i genitori potranno partecipare a feste, recite, partite, gare sportive delle figlie, nonché a visite mediche ed incontri con gli insegnanti. Gli stessi genitori si impegnano a comunicarsi direttamente ogni informazione relativa allo stato di salute e agli studi delle figlie, a concordare insieme i provvedimenti da assumere e le modalità di gestione delle stesse in caso di malattia, attenendosi alle indicazioni del medico curante e/o di eventuali specialisti, nonché a quelle degli insegnanti per quanto concerne la scuola;
e) in caso di malattia delle figlie durante i giorni in cui queste si trovano con uno dei genitori, l'altro potrà far loro visita presso la casa materna o paterna ove si trova in quel momento, previo accordo tra i genitori stessi.
4.10 Le Parti si impegnano a non presentare alle figlie minori l'eventuale nuovo compagno/a con cui dovessero intrattenere una relazione sentimentale, sino a quando non sarà diventata stabile nel tempo ed equilibrata.
5. Mantenimento delle figlie.
5.1 Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie in misura proporzionale alla propria capacità contributiva.
5.2 A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2025, il sig. corrisponderà alla moglie, a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di complessivi Euro
800,00 (ottocento/00), corrispondente ad Euro 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...] intestato alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_2
5.3 La somma predetta sarà aggiornata ogni anno in base alla variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente. Eventuali modifiche dell'importo saranno comunicate per iscritto tra le parti.
14 5.4 Le Parti convengo che spetteranno, in via esclusiva, alla sig.ra i Parte_2
contributi pubblici e/o le agevolazioni economiche destinati alle famiglie, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno unico universale per figli a carico. Per tanto, il sig. Pt_1
autorizza, sin d'ora, la sig.ra a presentare la formale domanda. Parte_2
5.5 Le spese straordinarie e, comunque, extra-assegno, da sostenersi nell'interesse delle figlie riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione delle stesse, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo ed in relazione al diritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore, le Parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime, come segue:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici, se prescritti e erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; e) medicinali prescritti dal medico di base curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici presso strutture private o in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) esami, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ed interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) assicurazione richiesta dalla scuola;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico da e per la scuola/università; f) dotazione informatica (pc/tablet etc.) richiesta
15 dalla scuola e connessa al programma di studio o ad eventuali bisogni educativi specifici
(BES – DSA) delle figlie, entro costi moderati;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso sportivo o artistico rientrante tra quelli più diffusi (come calcio, nuoto, basket, etc.) e relativo abbigliamento e attrezzatura, tutti entro costi moderati;
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
c) spese di assicurazione e bollo del mezzo di trasporto se acquistato in accordo fra i genitori per le figlie;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese per l'espletamento di una seconda attività sportiva;
b) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività; c) secondo corso di istruzione e/o seconda attività ludico-ricreative (quali, ad esempio, corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline, etc.); d) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi viaggi studio all'estero; e) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva di ciascuna delle figlie.
5.6 Le spese straordinarie o extra-assegno dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso.
Nei 15 giorni successivi alla richiesta e relativa esibizione dei giustificativi, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. Resta salva la facoltà di ciascun genitore di rinunciare al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute.
5.7 Per le spese straordinarie o extra-assegno che richiedono il preventivo accordo, le
Parti stabiliscono che l'accordo dovrà risultare in forma scritta, anche attraverso
16 whatsapp, sms, email, etc., purché in via privata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di sostenimento della spesa.
5.8 Le Parti stabiliscono, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per tanto i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture e ricevute fiscali a nome di ciascuna delle figlie.
5.9 Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con le figlie.
6. Rinuncia dei coniugi ad assegni di mantenimento.
6.1 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, di conseguenza, rinunciano a richiedersi un assegno da attribuirsi a titolo di alimenti o concorso al loro personale mantenimento, godendo, allo stato attuale, di sostanze adeguate a far fronte alle proprie esigenze.
7. Rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi
7.1 Trasferimento immobiliare
A titolo di scioglimento della comunione sulla casa familiare tra i sig.ri e Parte_2
nonché di composizione della crisi coniugale e, quindi, al solo fine di definire i Pt_1
reciproci rapporti di dare/avere discendenti dal vincolo matrimoniale e regolare ogni ed ulteriore questione e/o rapporto giuridico, economico e patrimoniale in essere tra i coniugi, discendente e/o sorto in conseguenza e per effetto del vincolo matrimoniale, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, intendono effettuare, come effettuano, il trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, pertanto convengono espressamente quanto segue”. “Il sig. cede e Parte_1
trasferisce la proprietà in ragione di 35/100 (trentacinque centesimi) che ad esso compete, alla sig.ra che accetta ed acquista, divenendo piena ed Parte_2
17 esclusiva proprietaria dell'intero, essendo i restanti 65/100 (sessantacinque centesimi) già di sua proprietà, del seguente immobile, adibito a casa familiare sito in Bologna, via
Colombarola n. 12, e precisamente delle seguenti unità immobiliari: fabbricato da cielo a terra costituito da un appartamento disposto sui pani terra e primo, con sovrastante porzione di sottotetto, tra di loro collegati mediante scala interna avente, quali proprie pertinenze, un vano cantina al piano terra del medesimo fabbricato, un vano ad uso autorimessa in corpo di fabbrica staccato, nonché circostante area cortiliva;
il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al: Foglio 23, Particella 73,
Subalterno 3, Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 5, zona 2, vani 6, R.C. Euro 650,74;
Foglio 23, Particella 73, Subalterno 2, Piano T, Categoria C/6, Classe 2, zona 2, 12 mq.,
R.C. Euro 49,58; Foglio 23, Particella 73, Subalterno 4, Piano T (corte, bene non censibile comune ai subb 2 e 3); e al Catasto Terreni del Comune di Bologna al: Foglio
23, Particella 73, ente urbano pertinenziale, are 2.93 (inferiore ai 5000 mq). In confine con via Cechov, via Colombarola ragioni De Fiori salvo altri. Alle unità immobiliari in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “I signori e di “dichiarano Parte_1 Parte_2
che” “il corrispettivo per quota di proprietà ceduta e trasferita, è convenuto tra le Parti in Euro 200.000,00 (duecentomila/00), verrà versato dalla sig.ra con Parte_2
le seguenti modalità: - Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla data dell'udienza di comparizione e contestualmente alla sottoscrizione del verbale, mediante assegno circolare n. 3307219173-11 in data 1/10/2025, tratto su Intesa San Paolo ed intestato ad
, che in copia” è allegato al verbale sub D) , “per la quale somma il signor Parte_1
rilascia corrispondente quietanza;
- Euro 150.000,00 Controparte_2
(centocinquantamila/00), mediante successivi (n. 8) bonifici bancari, da eseguirsi con cadenza annuale, di cui i primi sette dell'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) cadauno, e l'ultimo, a saldo, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00); i predetti bonifici dovranno essere eseguiti sul conto corrente BCC Emilbanca n. 738333 intestato
18 al sig. , entro il 31 luglio di ogni anno”. “Il signor Parte_1 Parte_1
rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” della separazione. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota di immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 100.000,00
(centomila,00)”. “Le spese per l'ausiliario nominato per il controllo della clausola di trasferimento immobiliare si vogliono a carico della signora ”. Il tutto come Parte_2
concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“7.2 Le Parti danno atto e riconoscono che il conto corrente cointestato, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è stato estinto in data 17 giugno 2025, ed il rispettivo 50% di competenza è stato accreditato sul conto corrente di esclusiva titolarità di ciascun coniuge. E convengono che eventuali benefici fiscali risultanti dalle detrazioni del 55% della ristrutturazione dell'immobile eseguita nel 2019 saranno divisi tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
8. Documenti per l'espatrio.
8.1 I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
9. Dichiarazione di chiusura.
9.1 I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
10. Spese legali e processuali.
10.1 Le spese del presente procedimento di separazione personale vengono integralmente compensate tra i coniugi”;
19 D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 14 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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