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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5668 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(cod. fisc.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, E (cod. fisc.: Parte_2 Parte_2
, domiciliati presso l'avv. Fabio Baldazzi (cod. fisc.: CodiceFiscale_1
) (p.e.c.: , che li rap- CodiceFiscale_2 Email_1 presenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...] cod. fisc. ) CP_2 P.IVA_3
-appellata contumace- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_3 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a C.F._3 rogito del notaio di Verona del 22.9.2011 (rep. 68917; Persona_1 racc. 19429), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
O S S E R V A T O che la ed hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 30.4.2021, con la quale il giudice di prime cure, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto in- giuntivo opposto n. 12020/2016 emesso in data 23.5.2016 proposta dagli odierni appellanti, l'ha rigettata, confermando il decreto opposto e condan- nando gli opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
che nel presente giudizio di appello non si è costituita l'appellata
[...]
mentre è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la e CP_4 Controparte_3 per essa la mandataria allegando di avere causa dalla titolare Parte_3 del credito appellata;
che, nel caso in esame, la terza intervenuta, pur dichiarando di interve- nire adesivamente, deduce però un'autonoma pretesa di diritto conseguente all'essere divenuta – in buona sostanza – titolare del credito nei confronti degli appellanti portato dal decreto ingiuntivo opposto, “dovendosi dunque riconoscere ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti” (così Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 455) (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28907); che, con le note di trattazione scritta depositate il 23.5.2025, parte appellante ha “rappresenta[to] preliminarmente che vi sono delle trattative in corso, con la società cessionaria del credito , per un Controparte_3 bonario componimento della lite e pertanto [ha] chie[sto] un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, necessario per il completo per- fezionamento delle proposte di definizione”; che, pertanto, all'udienza del 26.5.2025 del presente giudizio di ap- pello, fissata per disporre la mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (e successive integrazioni e modificazioni), la causa
è stata rinviata all'udienza del 22.12.2025 per la verifica del conseguimento di un accordo bonario;
che, con atto depositato in data 20.6.2025, parte appellante ha depo- sitato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., noti- ficato alla controparte costituita, nonché l'accettazione da parte di
2 quest'ultima, notificata a parte appellante a mezzo p.e.c. in data 20.6.2025, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge 13.12.2012, n. 247; che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellata contumace, vale a dire della Controparte_1
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che l'atto di rinuncia espressamente prevede l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta tra la parte appellante e l'appellata contumace;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n.
7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 30.4.2021;
3 compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la ed da un lato, e la Pt_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e per essa la mandataria dall'altro; Parte_3
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la Parte_1 ed da un lato, e la dall'altro.
[...] Parte_2 Controparte_1
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
4
(cod. fisc.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, E (cod. fisc.: Parte_2 Parte_2
, domiciliati presso l'avv. Fabio Baldazzi (cod. fisc.: CodiceFiscale_1
) (p.e.c.: , che li rap- CodiceFiscale_2 Email_1 presenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...] cod. fisc. ) CP_2 P.IVA_3
-appellata contumace- nonché (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_3 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a C.F._3 rogito del notaio di Verona del 22.9.2011 (rep. 68917; Persona_1 racc. 19429), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
O S S E R V A T O che la ed hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 30.4.2021, con la quale il giudice di prime cure, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto in- giuntivo opposto n. 12020/2016 emesso in data 23.5.2016 proposta dagli odierni appellanti, l'ha rigettata, confermando il decreto opposto e condan- nando gli opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
che nel presente giudizio di appello non si è costituita l'appellata
[...]
mentre è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la e CP_4 Controparte_3 per essa la mandataria allegando di avere causa dalla titolare Parte_3 del credito appellata;
che, nel caso in esame, la terza intervenuta, pur dichiarando di interve- nire adesivamente, deduce però un'autonoma pretesa di diritto conseguente all'essere divenuta – in buona sostanza – titolare del credito nei confronti degli appellanti portato dal decreto ingiuntivo opposto, “dovendosi dunque riconoscere ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti” (così Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 455) (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28907); che, con le note di trattazione scritta depositate il 23.5.2025, parte appellante ha “rappresenta[to] preliminarmente che vi sono delle trattative in corso, con la società cessionaria del credito , per un Controparte_3 bonario componimento della lite e pertanto [ha] chie[sto] un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, necessario per il completo per- fezionamento delle proposte di definizione”; che, pertanto, all'udienza del 26.5.2025 del presente giudizio di ap- pello, fissata per disporre la mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (e successive integrazioni e modificazioni), la causa
è stata rinviata all'udienza del 22.12.2025 per la verifica del conseguimento di un accordo bonario;
che, con atto depositato in data 20.6.2025, parte appellante ha depo- sitato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., noti- ficato alla controparte costituita, nonché l'accettazione da parte di
2 quest'ultima, notificata a parte appellante a mezzo p.e.c. in data 20.6.2025, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge 13.12.2012, n. 247; che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellata contumace, vale a dire della Controparte_1
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che l'atto di rinuncia espressamente prevede l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta tra la parte appellante e l'appellata contumace;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n.
7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 30.4.2021;
3 compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la ed da un lato, e la Pt_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e per essa la mandataria dall'altro; Parte_3
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la Parte_1 ed da un lato, e la dall'altro.
[...] Parte_2 Controparte_1
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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