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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2022 R. G., vertente tra c. f.: , c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e c. f.: rappresentati e difesi,
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Francesca Maiorana e Luca Musmeci (con
PEC indicate), elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Messina, via XXIV
Maggio, n. 18 (studio legale prof. avv. Raffaele Tommasini & Associati), per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTI contro con sede legale in Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_1
n. , c. f. e P. IVA , società appartenente al Gruppo BArio P.IVA_1 P.IVA_1
iscritto all'albo dei Gruppi BAri cod. 3135.1, in persona del legale rappresentante CP_1
pro - tempore, a cui si sono fuse per incorporazione Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e
[...] Controparte_7 [...]
giusta atto di fusione per Notar di Torino Controparte_8 Persona_1
del 19/10/2010 Rep.19430/12674, registrato in pari data a Torino 1, al n. 6755 serie IT, con effetto dall'1/11/2010, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in autentica dr. Per_2
, Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. Maria
[...]
1 RI De SI (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, via Felice
Bisazza, n. 10, c/o lo studio dell'avv. Felice Gemelli,
APPELLATA
e contro in persona del Curatore p. t. dr. , Controparte_9 CP_10
APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e numero di iscrizione nel CP_11
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , R.E.A. MI-2531961, P.IVA_2 iscritta al n. 35495.1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la
BA d'IA ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di BA d'IA del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in autentica del Notaio Dott.
, notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, registrata in Milano 2 il 15 Persona_3
gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese competente il 21 febbraio
2020, da (già giusta cambio di denominazione a Controparte_12 CP_13
seguito di intervenuta fusione con , in persona del legale rappresentante p. t., quale CP_12
mandataria e special servicer per la gestione dei crediti della c. f. e numero di CP_11
iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. MI- P.IVA_3
2507951, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti (procura generale) conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. CP_14 Persona_4
di Milano in data 14 luglio 2022, n. 59796/21265 di Repertorio, registrata a Milano – DP II il
14 luglio 2022 al n. 76640, serie 1T, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea
Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
_________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 880/2019 emessa dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile il 18 aprile 2019 e avverso la sentenza definitiva n. 1829/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 28 ottobre 2021, in materia di rapporti bancari – indebito pagamento.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti: “si riportano integralmente alla propria posizione processuale insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello per la riforma della sentenza non definitiva n. 880/2019 del Tribunale di Messina e della sentenza definitiva n.
1829/2021 del Tribunale di Messina. Senza rinuncia alcuna agli incombenti istruttori articolati
2 e richiesti al punto 10 dell'atto di appello, per i quali si chiede l'ammissione anche a seguito della valutazione del merito dei motivi di appello, con le presenti note si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto e azione”.
Per l'appellata: “Preliminarmente, in merito al conto corrente n. 30022331, si evidenzia che il CTU ha parzialmente accolto le osservazioni del CTP della BA, Prof. , Per_5 predisponendo un'ipotesi di conteggio alternativo, ovvero quella con applicazione dei tassi convenzionali alla luce della pattuizione del tasso riportata sul contratto del 17.2.2004.
Pertanto, preso atto delle altre ricostruzioni predisposte, si chiede alla Corte la riconvocazione del CTU al fine di: 1) correggere l'ipotesi sub 2 del conto corrente n. 30022331, con il ricalcolo delle CMS e con applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto sono presenti le relative pattuizioni nel contratto del 17.2.2004; 2) ricalcolare gli interessi riferiti alle n. 10 a anticipazioni su fattura con applicazione dei tassi convenzionali poiché per tali rapporti non vi è specifico riferimento all'importo dell'affidamento. Con riferimento all'ipotesi sub 1 si contesta la CTU laddove il perito ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 30022331 con applicazione dei tassi <> passivi BOT e del tasso <> convenzionale (Ipotesi 1) e dei tassi convenzionali attivi e passivi (Ipotesi 2). Sul punto, si ritiene (parzialmente) corretta solo l'ipotesi di conteggio n. 2 relativamente al c/c n. 30022331 per le seguenti motivazioni:
1. il tasso debitore per scoperti di conto e per utilizzi oltre i limiti del fido è pattuito nel contratto di apertura di c/c n. 30022331 del 17/2/2004 nel rispetto dell'art. 117 TUB. Sullo stesso documento, invece, non è riportato l'affidamento e, pertanto, non è possibile determinare il limite per il calcolo degli interessi <>, così come richiesto nei quesiti. Dunque, in assenza degli eventuali contratti di affidamento e quindi dei
<> (circostanza che richiede il quesito per applicare i tassi BOT), il tasso d'interesse da applicare per il calcolo degli interessi è il tasso debitore pattuito nel contratto di apertura di c/c n. 30022331 del 17/2/2004. Pertanto, il conteggio è errato laddove il perito applica il tasso Bot su misure di affidamento di cui non è provata l'apertura; lo stesso dicasi per le n. 10 a anticipazioni su fattura, per le quali non vi è specifico riferimento all'importo dell'affidamento, e, di conseguenza, l'applicazione del tasso
BOT non è condivisibile e non in linea con i quesiti formulati dall'Illustrissima Corte. Anche per detti rapporti, si chiede la ricostruzione dei conti anticipi con applicazione dei tassi convenzionali;
2. il tasso debitore applicato al correntista e riportato sull'estratto di c/c è stato sempre al di sotto del tasso pattuito nel contratto e, pertanto, favorevole al correntista. Sulla base delle osservazioni predisposte, il conteggio ai tassi BOT sul c/c n. 30022331 è
3 ingiustificato. Ancora, il conteggio è errato laddove il CTU ha illegittimamente escluso le CMS, nonostante siano state pattuite dal correntista nel contratto di conto corrente n. 30022331 del
17.2.2004 conformemente alle disposizioni vigenti, tenuto conto che la CMS è stata calcolata sul saldo massimo debitore e sul contratto è riportata l'aliquota della CMS pattuita, ovvero la base di calcolo (la massima esposizione del conto). Parimenti, il CTU ha illegittimamente ricostruito i rapporti con applicazione della capitalizzazione semplice ed escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonostante la Delibera Cicr del 9.2.2000 legittima
l'applicazione della frequenza trimestrale a far data dal 1.7.2000 e la capitalizzazione trimestrale degli interessi è pattuita sul contratto di conto corrente n. 30022331 del 17.2.2004.
Infine, si evidenzia che nella rideterminazione del saldo finale, non potrà che essere considerato anche il credito derivante dal mutuo chirografario n. 4032298 del 20/9/2005 di €
103.006,76, non indicato dal CTU e non oggetto di esame. Per quanto esposto, l'esponente, nel riportarsi agli atti di causa e alle conclusioni rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento insiste per la riconvocazione del CTU per i motivi sopra esposti e, solo in subordine, salvo gravame, chiede assegnarsi la causa in decisione con termini ex art. 190 c. p. c.”.
Per l'interveniente volontaria: “avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, anche istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni tutte già avanzate (anche a verbale) in precedenza anche dalla cedente da intendersi qui integralmente CP_1 trascritte, deposita le presenti note osservando, relativamente all'elaborato peritale definitivo depositato in atti, quanto segue. Si ritiene plausibile quanto indicato dal CTU nella seconda ipotesi quale saldo a debito del conto ordinario e anticipi (…). Inoltre, visto che il CTU nulla ha riferito al riguardo, non potrà che essere considerato quale debito della correntista, oltre il saldo del conto ordinario e del conto anticipi, anche il saldo del finanziamento chirografario per € 103.006,76, oltre interessi successivi dal 3 marzo 2010, come convenuti in contratto. Per quanto esposto, lo scrivente, nel riportarsi agli atti di causa e alle conclusioni rassegnate, chiede assegnarsi la causa in decisione con termini ex art. 190 c. p. c.”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2022, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato davanti a questa Corte, contro l' Parte_3 Controparte_1
[.. (già già , in persona Controparte_6 Controparte_15
del legale rappresentante p. t., e nei confronti del in persona Controparte_16
del Curatore, la sentenza non definitiva e quella definitiva indicate in oggetto con le quali il
Tribunale di Messina, decidendo sulle domande avanzate da loro, nella qualità di fideiussori, oltre che da allora in bonis, debitrice principale - volte ad ottenere la Controparte_9
4 rideterminazione del saldo dare-avere effettivo delle “aperture di credito” indicate nel corpo dell'atto di citazione introduttivo del primo grado alla data del 10 aprile 2009 ovvero a quella di redazione della c. t. u., epurandole dalle somme non dovute per interessi a tassi superiori, competenze e costi maggiori di quelli consentiti dalla legge, previo accertamento e declaratoria della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di tutte le clausole di fatto applicate ai rapporti bancari in quanto non specificamente pattuite e sottoscritte e, comunque, contra legem; nonché la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di mutuo chirografario per difetto di causa e/o per altra ragione ritenuta giusta, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute a detto titolo, con interessi e rivalutazione ed, ancora, l'accertamento del superamento, nel corso del rapporto, del tasso soglia di usura e la commissione di massimo scoperto soglia, come specificato nella relazione tecnica di parte allegata, con conseguente epurazione da tali costi illegittimamente contabilizzati e adozione dei susseguenti provvedimenti anche ai sensi dell'art. 1815 c. c.; che si accertasse e dichiarasse che il saldo dare-avere delle aperture di credito con riferimento al conto corrente n. 30022331 alla data del 10 aprile 2009 sarebbe pari, al più, a € 60.987,39, quello dei conti-anticipi n. 681660, al più, a € 29.672,81 e/o a quell'importo inferiore susseguente all'invocata applicazione dell'art. 1815 c. c., nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni derivata dalla nullità dei contratti principali –, oltre che sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'allora (quale Controparte_6 nuova denominazione di oggi – volta Controparte_15 Controparte_1 ad ottenere l'accertamento del credito della stessa verso l' ed i suoi Controparte_9 fideiussori per l'importo totale di € 796.989,34 (come specificato nelle singole voci a pag. 27 della comparsa di costituzione di primo grado, depositata l'1 aprile 2020) e la condanna della predetta società allora in bonis al relativo pagamento in solido con i fideiussori, entro i limiti, per costoro, di € 700.000,00 (importo massimo garantito), oltre interessi convenzionali, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarebbe risultata nel corso del giudizio, con applicazione, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte delle avverse domande, della compensazione dell'importo dovuto col credito azionato in riconvenzionale -, ha, rispettivamente:
• (con la sentenza non definitiva), rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione del medesimo da parte di formulata da parte attrice, Controparte_1
disponendo la prosecuzione del giudizio a fini istruttori;
• (con la sentenza definitiva), dichiarato la nullità della clausola della commissione di massimo scoperto nel rapporto di conto corrente n. 300022331, rigettando ogni altra domanda attorea, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,
5 • condannato gli attori (fideiussori) al pagamento, in solido tra loro, delle seguenti somme: -
€ 321.274,08 per saldo a debito del conto corrente ordinario n. 30022331, oltre interessi convenzionali dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente fino al soddisfo;
- €
241.447,58 quale saldo a debito dei conti anticipi, oltre interessi convenzionali dal 3 marzo
2010 fino al soddisfo, e - € 103.006,76, per il mutuo chirografario n. 4032298, oltre interessi convenzionali dall'1 febbraio 2010 fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate come in dispositivo, con gli accessori di legge, ponendo definitivamente le spese di c. t. u. (già liquidate in atti) a carico della convenuta medesima.
Gli appellanti hanno criticato le due pronunce suddette nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva, fosse ritenuta e dichiarata l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione da parte della banca convenuta;
in ogni caso, in riforma della sentenza definitiva, che fosse ritenuto e dichiarato che l' ha preteso illegittimamente il Controparte_1
pagamento di tassi d'interesse in misura ultra-legale, competenze e costi in genere superiori a quelli consentiti dalla legge e, comunque, mai concordati con clausole valide ed efficaci, conseguentemente dichiarando non dovute tutte le somme richieste ed addebitate, previa rideterminazione del saldo, nonché illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate a seguito della stessa, previa rideterminazione del saldo anche con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005; che fossero ritenuti e dichiarati il superamento, nel corso del rapporto, del tasso-soglia dell'usura e della commissione massimo scoperto soglia, con la consequenziale applicazione dell'art. 1815 c. c. comportante l'eliminazione di tutti gli interessi addebitati dalla banca, anche in relazione al mutuo anzidetto, nonché la nullità del contratto di interest rate swap denominato “convertibile Plus Swap460883UB”, per l'effetto espungendo dal saldo del conto corrente la somma di € 27.919,75 illegittimamente addebitata e, ancora, la nullità del mutuo di scopo del 20 settembre 2005, per l'effetto ritenendo non dovute le somme illegittimamente richieste dalla banca a tale titolo e condannandola alla restituzione delle stesse, oltre interessi ed accessori di legge, nonché la nullità delle fideiussioni conformi allo schema
ABI e che fossero rigettate le domande proposte da controparte nei confronti di liberata, ai sensi dell'art. 1956 c. c., dalla fideiussione. Parte_3
In via subordinata, hanno chiesto che fosse ritenuto e dichiarato che gli odierni appellanti debbano rispondere del debito nei confronti di soltanto sino alla somma Controparte_1 di € 350.000,00 e, comunque, entro il limite dell'importo massimo garantito.
6 In via istruttoria hanno istato perché fosse disposto il rinnovo della c. t. u. per rideterminare il saldo dare-avere secondo i criteri di cui al paragrafo n. 10 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13 maggio 2022 si è costituita in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito, ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 13 luglio 2022 la Corte, rilevato che alla prima udienza di trattazione
(tenutasi in data 17 giugno 2022) la costituzione di parte appellante non risultava – allo stato – regolare, non essendo stato depositato in atti l'originale notificato dell'atto di appello, ha invitato la suddetta parte a regolarizzare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la propria costituzione in giudizio ed ha fissato, per la verifica di tale adempimento e per il prosieguo, l'udienza di prima trattazione del 16 settembre 2022.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod.
e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 15 ottobre 2022, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello alla ne è stata dichiarata la contumacia;
inoltre, Parte_4 ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'appello in via preliminare, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva, fissandosi, poi, l'udienza del 6 febbraio 2023 per acquisire il fascicolo di primo grado della banca appellata in formato leggibile e per delibare l'istanza di rinnovazione della c. t. u. avanzata da parte appellante.
Nelle more, con atto depositato il 17 ottobre 2022, è intervenuta in giudizio – CP_11
e, per essa, in persona del legale rappresentante p. t. (nel prosieguo denominata CP_13
giusta cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con Controparte_12
, quale mandataria e special servicer della prima per la gestione dei crediti - in CP_12
virtù del contratto stipulato inter partes in data 24 giugno 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico BArio) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), con cui ha ceduto pro soluto in Controparte_1
favore della predetta tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di CP_11
mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna in data
7 7 luglio 2022 – Parte II n. 78 (allegato agli atti), fra i quali – secondo la sua prospettazione - quello oggetto della presente causa, facendo proprie e richiamandosi a tutte le istanze, richieste, difese ed eccezioni della cedente Controparte_1
Con ordinanza riservata dell'8 luglio 2023, in accoglimento (in parte qua) della richiesta di parte appellante, la Corte ha disposto un supplemento di c. t. u. (con lo stesso Professionista nominato in primo grado), espletata la quale, dopo un differimento disposto d'ufficio per impedimento del Consigliere relatore, all'udienza del 20 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., le parti hanno precisato le conclusioni con apposite note di trattazione scritta e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni delle sentenze impugnate, consentendo così alla
Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 15 ottobre 2022.
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di rappresentata da (già , CP_11 Controparte_12 CP_13
8 costituitasi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U.
n. 78 (parte seconda) del 7 luglio 2022 nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-soluto stipulata in data 24 giugno 2022 tra essa (“cessionaria”) e l' CP_1
(“cedente”) nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge
[...]
130/1999 avente ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i <>), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti <> in base alle disposizioni di
BA d'IA e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione” (così testualmente nell'avviso in questione).
In punto di diritto va ricordato l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
BA d'IA (così Cass. Civ. n. 10860 del 22 aprile 2024; in senso conforme si vedano anche
Cass. Civ. nn. 4277/2023; 31188/2017).
Occorre allora verificare se, nel caso di specie, i crediti per cui è causa possano dirsi ricompresi nel contratto di cessione anzidetto, a tal fine dovendosi esaminare le indicazioni relative ai crediti ceduti contenute nell'avviso suddetto, nel quale, come riportato più sopra, si legge che oggetto di cessione sono propriamente “i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese
e altri accessori (…) sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (…)”.
Ora, secondo quanto si è detto sopra, i crediti (per capitale e interessi) oggetto del presente giudizio derivano certamente da contratti (apertura di credito in conto corrente, conto-anticipi e mutuo chirografario) che rappresentano altrettante forme tecniche di “facilitazioni creditizie” stipulati negli anni 2004, 2005 e 2008-2009 circa, come tali senz'altro riconducibili all'ampia
9 categoria dei “crediti per capitali e interessi (anche di mora) derivanti da facilitazioni creditizie in varie forme tecniche sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e
09/02/2022”, potendosi perciò ritenere adeguatamente dimostrato che essi rientrino tra i crediti oggetto della cessione tra e il cui intervento in giudizio, Controparte_1 CP_11
perciò, è da reputare pienamente ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.
p. c..
Conferma di ciò si ricava anche dalla “dichiarazione di cessione” rilasciata da CP_1
in data 1.2.2023, che attesta che i crediti derivanti dai rapporti bancari per cui è causa,
[...] analiticamente elencati in essa, sono inclusi nell'atto di cessione in favore di CP_11
del 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna, Parte II n. 78 del 7 luglio 2022.
Senza tacere, in ogni caso, che gli appellanti, nella prima difesa utile successiva all'intervento in giudizio della predetta cessionaria – segnatamente nelle note di trattazione scritta dell'1 febbraio 2023 –, non hanno sollevato alcuna contestazione specifica e puntuale in merito allo stesso, essendosi limitati a dedurre, in maniera evidentemente vaga, testualmente che: “si contesta l'atto di intervento depositato dalla in quanto inammissibile, Controparte_17 irricevibile e comunque infondato in fatto e in diritto”, così come aspecifica è la deduzione di cui alla comparsa conclusionale secondo la quale (testualmente): “si rileva l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato nell'interesse di con socio unico, CP_17
rappresentata da società intervenuta quale mandataria e per CP_18 Parte_5
la gestione dei crediti della Società in quanto carente di legittimazione nei confronti degli appellanti”.
Nulla di specifico è detto o spiegato in ordine alla ragione per cui si contesta l'inammissibilità
e/o l'infondatezza dell'intervento, né in merito alla dedotta carenza di legittimazione della intervenuta.
Deve a tal riguardo rammentarsi il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come può dirsi sostanzialmente avvenuto nella specie, dove gli appellanti, si ripete, non hanno sollevato sul punto alcuna reale contestazione, dotata della dovuta specificità e puntualità – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
10 Fermo restando, in ogni caso, che il giudizio è proseguito tra le parti originarie, ossia tra e da un lato, e la cedente Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'altro, nei cui confronti la sentenza produce senz'altro effetto [così Controparte_1 come nei confronti della cessionaria (successore a titolo particolare) ai sensi dell'art. 111, co.
4., c. p. c.].
APPELLO avverso la SENTENZA NON DEFINITIVA.
Tutto quanto sopra premesso e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo di appello e contestano la statuizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 della sentenza non definitiva con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da loro sull'assunto della tardività della riassunzione del medesimo da parte di Controparte_1
Sostengono che le parti del giudizio di primo grado avrebbero avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo costituito dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della in data 24 novembre 2014 allorquando il già nominato C. t. u. (dr. Controparte_9 Per_6
ha notificato a mezzo PEC a tutti i procuratori delle parti costituite, oltre che ai
[...]
consulenti di parte, la sospensione delle operazioni peritali, allegandovi la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento ricevuta via PEC dal difensore della società medesima.
A loro dire, dunque, da quella data avrebbe dovuto farsi decorrere il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo, che perciò sarebbe dovuta avvenire entro il 24 febbraio 2015, mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato soltanto in data 9 marzo 2016, con evidente tardività della riassunzione medesima.
Criticano la motivazione del primo Giudice sul punto, secondo cui (testualmente) “non può attribuirsi alla comunicazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio l'idoneità a fungere da informazione del fallimento assistita da fede privilegiata” (pag. 5 della sentenza non definitiva).
A sostegno della propria doglianza citano giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civile, sez. I, 30.01.2019, n. 2658) secondo cui “ciò che occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva né punto né poco quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi…”.
Evidenziano, ancora, che, diversamente da quanto ritenuto dal decidente, non può parlarsi, nel caso di specie, di comunicazione de relato, in quanto il dott. non si è limitato a dichiarare Per_6
11 di avere ricevuto la detta comunicazione, ma l'ha notificata alle parti dando prova dell'avvenuta dichiarazione del procuratore dell' Controparte_9
Al contrario, invece, nell'impugnata sentenza non definitiva il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione del C. t. u. in tanto avrebbe avuto valore interruttivo in quanto lo stesso avesse allegato la sentenza di fallimento: in realtà – osservano – l'Ausiliario tecnico ha allegato la dichiarazione di fallimento espressamente formulata dal procuratore dell' Controparte_9
la quale sarebbe assistita da fede privilegiata, anche perché trasmessa via PEC.
Tale che - asseriscono gli odierni appellanti - l'ordinanza resa all'udienza del 10 dicembre 2015 con la quale il G. I. ha pronunciato l'interruzione del processo sarebbe meramente dichiarativa, mentre l'effetto interruttivo vero e proprio si sarebbe verificato al momento in cui le parti hanno avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento resa dal procuratore dell' CP_9
[. nell'ambito dello stesso processo coinvolto dall'evento interruttivo.
Diversamente – concludono - si svuoterebbe di significato la stessa disposizione contenuta nell'art. 43 L. F., con la quale si è voluto dare all'apertura del fallimento un automatico effetto interruttivo.
Il motivo è infondato.
Assolutamente pacifico ed incontrastato è l'insegnamento della Suprema Corte, a partire dal pronunciamento delle Sezioni Unite con sentenza n. 12154/2021, secondo il quale, in ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza
o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (ex multis v. da ultimo Cass. Civ. n.
18285/2024).
Il massimo organo nomofilattico è stato chiamato a comporre il contrasto che si era manifestato all'interno delle sezioni semplici in relazione a quali fatti o atti determinassero la decorrenza del termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto a causa della dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Un primo indirizzo ha valorizzato a tal fine gli atti formali e processualmente documentabili - quali la dichiarazione, la notificazione o la certificazione dell'evento interruttivo – aventi struttura partecipativa e costitutivi dell'effetto interruttivo;
secondo un altro filone, invece, perché la parte possa essere onerata alla riassunzione/prosecuzione del giudizio, è necessario che abbia conoscenza “legale” anche dello specifico giudizio sul quale incide l'effetto
12 interruttivo, non essendo sufficiente che il difensore del fallimento abbia conoscenza di un diverso processo da riassumere, di cui è stato parte il soggetto dichiarato insolvente.
Un terzo indirizzo ha attribuito valore fondamentale all'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, nel senso che la parte non fallita non sarebbe tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata.
Secondo un ultimo filone interpretativo, ciò che conta è l'effettività della conoscenza, al di là degli specifici mezzi attraverso i quali questa è veicolata: in tale prospettiva si è sostenuto che per innescare l'onere di riassunzione in capo alla parte non colpita dall'evento basterebbe l'acquisizione della conoscenza dell'evento interruttivo, costituito dalla dichiarazione di fallimento, in capo alla parte personalmente, anche attraverso veicoli formali extraprocessuali
(come ad esempio l'avviso dato dal curatore ex art. 92 L. F. contenente il riferimento alla lite pendente oppure la PEC inviata al curatore contenente la domanda di ammissione al passivo con il riferimento alla lite pendente dalla quale è scaturito il credito fatto valere e simili).
Le Sezioni Unite, dopo avere dato atto dei diversi orientamenti esegetici, hanno privilegiato l'interpretazione che àncora il dies a quo della prosecuzione/riassunzione del giudizio alla conoscenza processuale dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione emanata dal giudice del processo, la quale, essendo caratterizzata da elementi di certezza non solo della verificazione dell'evento interruttivo dello specifico processo sul quale abbia inciso la dichiarazione di fallimento, ma anche della conoscenza che di quell'effetto si produca in capo alla parte interessata alla prosecuzione/riassunzione, costituisce la lettura che meglio garantisce il rispetto della ragionevole durata del processo, nonché l'esercizio del potere di direzione processuale da parte del giudice e la fissazione del termine in questione con riferimento a fatti certi, in ossequio al principio di “sécurité juridique” declinato dall'art. 6 §1 della Convenzione EDU, onde contemperare al meglio il diritto di accesso alla giustizia con le cause di perdita o di decadenza dalla stessa.
Tale conoscenza si produce, in capo alle parti del processo non colpite dall'evento interruttivo, con la pronuncia in udienza dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, che deve avvenire anche d'ufficio non appena il giudice abbia avuto a sua volta, in qualsiasi modo, conoscenza del fallimento della parte: detta ordinanza deve essere comunicata dalla cancelleria non solo alle parti (ove emessa fuori udienza), ma anche al curatore, di modo che ne sia assicurata pure anche a lui la conoscenza ai fini della prosecuzione del processo nel termine di cui all'art. 305
c.p.c., che comunque decorrerà, in alternativa, da quando una delle parti non colpite dall'evento abbia notificato l'ordinanza medesima al curatore.
13 Declinando nel caso di specie il principio affermato dal massimo organo nomofilattico, bene ha fatto il primo Giudice a respingere l'eccezione di estinzione formulata dall'allora parte attrice
(sull'assunto della tardività della riassunzione, avvenuta, a suo dire, oltre il termine di legge ex art. 305 c. p. c., che ha fatto decorrere dal 24 novembre 2014, data in cui la controparte avrebbe avuto “conoscenza legale” dell'evento interruttivo per via della PEC inviata a tutti i difensori dal nominato C. t. u. con allegata la comunicazione dell'avvenuto fallimento, a sua volta da lui ricevuta da parte del difensore) dato che, seppure al momento della decisione di primo grado, non fosse ancora stata emessa la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, nondimeno il
Tribunale ha correttamente argomentato, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario, che il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio automaticamente interrottosi per effetto della dichiarazione di fallimento deve farsi decorrere dalla data in cui la parte interessata alla sua prosecuzione abbia avuto conoscenza “legale” dell'evento, dovendosi tale requisito intendersi in maniera restrittiva, nel senso cioè che siffatta conoscenza deve essere stata acquisita in via non già di mero fatto, bensì per il tramite di una dichiarazione (notificazione o certificazione) rappresentativa dell'evento interruttivo, assistita da fede privilegiata.
E tale non è stata giustamente considerata quella comunicata alle parti dal C. t. u., neppure se ad essa è stata allegato il messaggio ricevuto da lui via PEC da parte del difensore della società
(quando ancora in bonis), in quanto non equiparabile alla dichiarazione che la controparte processuale riceve direttamente dal difensore della parte fallita siccome non garantisce alcuna certezza in ordine all'effettiva sussistenza dell'evento interruttivo, rimanendo sempre una mera comunicazione di scienza privata di un soggetto estraneo alla parte colpita dall'evento interruttivo e, dunque, non assistita da fede privilegiata.
In questo contesto, la sopravvenienza della decisione della Suprema Corte a sezioni unite, che ha composto definitivamente il contrasto tra i vari filoni interpretativi di cui si è detto, facendo decorrere senz'altro il dies a quo della riassunzione, in maniera netta e univoca, dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, ha fugato ogni possibile residuo dubbio in ordine alla problematica di che trattasi, potendosi confermare perciò, in questa sede, la statuizione di rigetto dell'eccezione in parola essendo risultato per tabulas, in punto di fatto, che la dichiarazione di interruzione è stata pronunciata all'udienza del 10 dicembre 2015 e che il ricorso per la riassunzione del processo è stato depositato da in data 7 marzo 2016, Controparte_1
evidentemente entro il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis).
14 Ne discende il rigetto del presente motivo di appello, l'unico che ha riguardato la sentenza non definitiva, mentre – va precisato - i restanti motivi che si andranno ad esaminare concernono la pronuncia definitiva emessa il 28 ottobre 2021.
APPELLO avverso la SENTENZA DEFINITIVA.
Col primo motivo (paragrafo 2 dell'atto di impugnazione) gli appellanti si dolgono della decisione di prime cure che avrebbe inteso estendere le condizioni previste per il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 300022331, sottoscritto il 19 febbraio 2004, anche agli altri rapporti intercorsi dalla allora in bonis) con l'istituto di credito convenuto, Controparte_9
e segnatamente l'apertura di credito ed i conti anticipi, nonostante che detto contratto non prevedesse la concessione di alcuna apertura di credito, né stabilisse espresse condizioni per l'apertura medesima.
A loro dire, stante che il tasso ultra-legale del 13,25% previsto nel contratto di conto corrente ha disciplinato solo l'ipotesi del tasso debitore per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido, esso sarebbe applicabile solo per lo sconfinamento di conto corrente in assenza di apertura di credito.
Evidenziano, sul punto, che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, controparte ha concesso all'allora società in bonis un'apertura di credito di Controparte_9
€ 320.000,00, poi accresciuta di ulteriori € 100.000,00 il 19 settembre 2005, senza, tuttavia, che vi sia stato alcun documento sottoscritto a comprova della pattuizione tra le parti di interessi ultra-legali.
Né – osservano - la misura del tasso debitore relativamente all'apertura di credito potrebbe essere ricondotta alla previsione degli interessi per scoperto di conto corrente non fronteggiata da crediti previsti dal contratto di conto corrente, siccome concettualmente distinta dalla prima, considerato anche che il contratto non recherebbe alcuna indicazione in merito alla misura degli interessi per apertura di credito.
Con la conseguenza che sarebbe stato violato dalla banca, in relazione all'apertura di credito, il disposto dell'art. 117 TUB.
Aggiungono, poi (paragrafo 2.c), che anche le numerose operazioni di anticipi su fatture denominati “anticipi export”, autorizzate dall'istituto di credito sino al secondo trimestre del
2009, non risulterebbero regolate da specifici contratti, contrariamente a quanto ha evidenziato il primo Giudice, né il contratto di conto corrente avrebbe previsto alcuna specificazione e valida pattuizione di interessi in misura ultra-legale.
15 Per tali ragioni chiedono che venga ricostruito il saldo dare-avere al netto degli interessi ultra- legali, delle commissioni e dei giorni di valuta applicati dalla banca nel corso del rapporto, considerando unicamente il tasso minimo BOT previsto dall'art. 117 T. U. B..
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Giova premettere che, come anche rilevato dal primo Giudice, la banca convenuta ha prodotto in giudizio, in primo grado, il contratto stipulato in data 17 febbraio 2004 tra l'allora
[...]
e la società in persona del legale rappresentante p. t., di CP_15 Controparte_9
conto corrente di corrispondenza ordinario, regolato secondo le condizioni economiche riportate nell'allegato foglio informativo e corredato del documento contenente le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sottoscritto dalla correntista, anche con approvazione specifica di talune clausole appositamente elencate in calce.
Tra le condizioni pattuite rientra – per quanto qui di specifico interesse – la previsione del tasso debitore (testualmente) “per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido”, pari al 13,25% quale “tasso nominate annuo” e al 13,92% quale
“tasso effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione)”.
È un dato documentale, dunque, che la convenzione scritta con cui le parti hanno pattuito il tasso di interesse debitore non ha riguardato l'interesse ordinario - ossia il tasso applicato al corrispettivo dovuto sul denaro utilizzato entro i termini concordati con la banca -, ma evidentemente solo quello applicabile in caso di utilizzazione di somme oltre la scopertura del conto oppure oltre i limiti del fido.
Alla luce di questo dato probatorio incontestabile, erra la parte appellante quando sostiene che non sia stata prevista contrattualmente l'applicazione di interessi ultra-legali in riferimento all'apertura di credito, (apertura) che – va precisato - ella stessa afferma essere stata concessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente per € 320.000,00, poi aumentata di ulteriori 100.000,00 in data 19 settembre 2005, e sulla cui concessione, per vero, la banca convenuta non ha formulato specifiche contestazioni.
Vale notare, sul punto, a conferma dell'esistenza di detta apertura di credito, che nelle stesse norme regolatrici del contratto corrente di corrispondenza richiamate sopra, all'art. 6 (rubricato
“affidamenti in conto corrente”), è stata espressamente prevista la clausola di “apertura di credito”, secondo la quale “salvo diversa pattuizione, il correntista può utilizzare in una o più volte l'importo messogli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità (…) gli interessi dovuti dal correntista alla banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7”.
16 D'altra parte, tra le condizioni economiche pattuite tra i contraenti, come da foglio informativo allegato al contratto di conto corrente suddetto, risulta incluso, secondo quanto si è premesso sopra, il tasso di interesse debitore per utilizzi “oltre i limiti del fido”, essendo incontestabile, dunque, l'avvenuta pattuizione dell'apertura di credito di cui parla l'odierna parte appellante, che risulta appoggiata al conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto ed è stata regolata alle condizioni stabilite nello stesso (come si ricava dall'ultimo inciso del riportato art. 6).
Con la conseguenza sul piano giuridico-fattuale che detta apertura di credito, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, non avrebbe dovuto, a sua volta, essere stipulata per iscritto a pena di nullità, posto che – come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, anche di recente - in tema di disciplina della forma dei contratti bancari l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il CICR, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (tra le tante si vedano Cass. Civ nn. 29794/2024;
22009/2023; 20069/2022; 27836/2017), e considerato, sotto altro connesso profilo, che al rapporto di apertura di credito de quo, in quanto non risultano differenti pattuizioni, devono ritenersi validamente applicabili ed applicate le condizioni contrattuali del conto principale, al contrario di quanto sostiene parte appellante.
Ciò chiarito e tornando alla questione oggetto della presente disamina (relativa all'interesse debitore), rileva la Corte che, in mancanza di una previsione contrattuale espressa della misura del tasso debitore ordinario (nell'accezione sopra riportata), non può che trovare applicazione, nella ricostruzione del rapporto dare-avere relativo al conto corrente de quo ed alla correlata apertura di credito, per l'utilizzo delle somme entro i limiti del fido, il saggio di interesse previsto dalla legge. E ciò in ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 117 del
T. U. B. – segnatamente del combinato disposto dei commi 4 e 7 dello stesso - secondo cui, per quanto qui di specifico interesse: “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, rispettivamente, “in caso di inosservanza del comma 4 (…) si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (…)”.
17 È noto, infatti, che la determinazione del tasso di interesse ultra-legale richiede una specifica pattuizione per iscritto, che nella specie è mancata – si ripete – riguardo agli interessi sul saldo debitore entro il fido.
Per l'utilizzo delle somme oltre i limiti del fido deve trovare applicazione, invece, il tasso nominale espressamente pattuito in contratto (quale indicato sopra), oppure, ma solo se più favorevole alla società correntista, quello applicato dalla banca, nel corso del tempo, nell'eventuale esercizio dell'ius variandi (ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 118 T.
U. B.).
Sulla base di questa impostazione giuridica è stato conferito al Consulente tecnico d'ufficio, con la citata ordinanza dell'8 luglio 2023, il mandato suppletivo di determinare il saldo del conto corrente, inclusa l'apertura di credito, applicando i diversi tassi suddetti a seconda che i saldi debitori di volta in volta considerati rientrassero entro i limiti dell'affidamento oppure al di fuori di essi, ferma restando sempre l'eliminazione della commissione di massimo scoperto
– già dichiarata illegittima dal primo Giudice, con pronuncia non oggetto di impugnazione -.
L'Ausiliario ha proceduto all'esecuzione del mandato evidenziando di avere applicato il tasso nominale minimo dei B. O. T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione sul saldo a debito entro i limiti del fido, mentre sul saldo extra-fido ha applicato quello nominale contrattualmente pattuito, pari al 13,25%, oppure, se più favorevole alla società correntista, quello effettivamente praticato dalla banca.
Ha precisato a tal uopo di avere desunto il saldo debitore “entro i limiti del fido” dagli estratti conto prodotti in atti e di avere tratto le diverse linee di fido concesse di volta in volta dalla banca dagli estratti conto “scalari”, potendosi ritenere ininfluente, dunque, in questo quadro, la circostanza, dedotta dalla difesa banca appellata (come si specificherà appresso), che non risulta versata in atti documentazione dalla quale potere evincere la concessione dell'affidamento e/o il suo ampliamento.
I Consulenti di parte della banca appellata e della società interveniente hanno criticato, invero,
l'effettuazione del conteggio del saldo dare-avere effettuato dal C. t. u. con applicazione del tasso di interesse legale in relazione al saldo debitore entro il fido, evidenziando che, stante la mancanza di prova della pattuizione dell'affidamento, non sarebbe possibile determinare il limite entro cui calcolare gli interessi legali.
Questa critica – osserva la Corte - non ha ragione di essere in quanto, se è vero che non risulta documentato in atti con precisione l'ammontare del fido concesso e/o il suo eventuale ampliamento, solamente indicato da parte attrice (in € 320.000,00, nel prosieguo aumentati di
€ 100.000,00), tuttavia, posto che non può revocarsi in dubbio, alla luce di quanto si è detto sin qui, che si sia in presenza di un conto corrente affidato, l'Ausiliario tecnico ha dato atto – si
18 ribadisce - di avere potuto desumere il fido stesso dagli estratti-conto prodotti agli atti, precisando in particolare, nella nota n. 1 in calce alla pag. 7 dell'elaborato, testualmente che “le diverse linee di fido concesse di volta in volta dalla banca sono desumibili dagli estratti conto
<> ”.
È appena il caso di notare, a tal proposito, che secondo insegnamento pacifico della Suprema
Corte l'esistenza di un'apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma per mezzo di prove indirette quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report di centrale rischi, ecc., così come la concessione dell'affidamento può trarsi dalla stabilità, dalla non occasionalità dell'esposizione a debito, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro- fido ed extra-fido (v. in tal senso Cass. Civ. nn. 2463/2019; 19941/2006; 14470/2005;
3842/1996).
E nel caso di specie, come detto sopra, la previsione contrattuale di un preciso tasso per gli interessi debitori “oltre i limiti del fido” è senz'altro significativa della distinzione che la banca stessa ha inteso operare tra interessi passivi entro-fido – non espressamente pattuiti, secondo quanto si è precisato in premessa – e quelli extra-fido, invece espressamente previsti, tale che la ricostruzione operata dal C. t. u. (di cui alla “prima ipotesi” riportata al paragrafo 3.4.1 pag.
16 della relazione) sulla scorta del mandato peritale suppletivo (lett. a) è da ritenere immune da censure sia nell'an, che nel quantum, essendo l' riuscito a enucleare di volta in volta Parte_6
l'ammontare delle diverse linee di credito concesse attraverso l'attenta disamina degli estratti conto “scalari” prodotti tempestivamente in giudizio.
Quanto alla doglianza relativa ai conti “anticipi-export”, giova rilevare che dalla documentazione presente in atti (con particolare riferimento agli estratti conto riguardanti detti rapporti), dall'accertamento espletato dal C. t. u. e dalle stesse allegazioni difensive della banca convenuta si ricava che la società (allora in bonis) ha intrattenuto Controparte_9
numerosissimi rapporti caratterizzati da singole anticipazioni su fatture, dotati di una propria autonoma regolamentazione, nel senso, cioè, che rispetto a ciascuna operazione di anticipazione l'istituto di credito ha liquidato di volta in volta interessi e competenze secondo parametri differenti da quelli relativi al conto corrente di corrispondenza (secondo quanto si evince dai dati testuali contenuti nei rispettivi estratti-conto in atti), i quali poi, alla conclusione di ciascuna operazione, sono stati addebitati sul conto corrente di corrispondenza ordinario.
Per ciascuna anticipazione l'istituto di credito ha fornito, infatti, un apposito estratto conto nel quale – come ha accertato il C. t. u. e come si evince per tabulas – risulta indicato l'importo dell'anticipazione stessa: ad ognuna di esse corrisponde un conto “scalare” contenente il
19 riepilogo delle competenze, nel quale sono indicate le relative modalità di calcolo degli interessi e delle altre competenze.
Ora, è certo che in relazione a detti rapporti non risulta in atti alcun contratto, mentre si ricava dai rispettivi estratti-conto di cui si è testé detto che il tasso di interesse passivo previsto dalla banca è stato pari al 4,69%, seppure dal “dettaglio conto anticipi” sembra sia stato applicato quello del 9,00% oppure del 9,60%: in ogni caso, in mancanza di apposita pattuizione contrattuale scritta, non può trovare applicazione né l'uno, né l'altro tasso, per le stesse ragioni esposte sopra con riguardo al contratto di conto corrente che rimandano alla chiara disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1284 c. c. secondo la quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Tale che gli interessi passivi relativi ad ogni rapporto di anticipazione non possono che essere calcolati al tasso legale ex art. 117, comma 7, lett. a), T. U. B., ossia al tasso nominale minimo dei B. O. T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento di ogni singola operazione, come ha fatto il C. t. u. in esecuzione del relativo quesito di cui alla lett. b) del mandato suppletivo.
I rilievi critici del C. t. p. dell' ul punto sono infondati, in quanto, anzitutto, Controparte_1 nessuna rilevanza ha, con riferimento ai conti anticipi in parola, la questione dell'“affidamento”
e del suo importo, la quale, al di là della sua generica formulazione, attiene semmai al conto corrente di corrispondenza di cui si è detto sopra, rapporto diverso da quello dei conti anticipi.
In secondo luogo, ma non importanza, l'assunto per cui detti conti costituirebbero dei meri conti tecnici regolati sul conto corrente di corrispondenza ordinario, non necessitanti perciò di specifiche pattuizioni, si scontra col dato oggettivo - rilevato dallo stesso C. t. u., oltre che evincibile dalla documentazione prodotta dalla banca medesima - che la regolazione di ciascuna anticipazione su fattura, come detto sopra, è avvenuta autonomamente da parte dell'istituto di credito, sulla base di precise condizioni “riepilogate” di volta in volta nel rispettivo estratto- conto, diverse da quelle del c/c di corrispondenza, seppure unilateralmente predisposte dalla banca (e come tali inefficaci sul piano giuridico-contrattuale, stante la mancanza di apposita pattuizione per iscritto), ma comunque significative dell'autonoma regolazione dei conti- anticipi sotto il profilo delle condizioni economiche rispetto al conto corrente di corrispondenza ordinario.
Tanto posto, non può non rilevarsi a questo punto come la prassi seguita dalla banca - di addebitare di volta in volta sul conto corrente di corrispondenza ordinario, al termine di ciascuna operazione di anticipazione, gli interessi e le competenze maturate su ogni conto- anticipo - sia affetta da invalidità in radice, in quanto, al di là della configurazione di tali conti quali operazioni del tutto autonome rispetto a quello ordinario di corrispondenza – come sembra
20 sia stata concepita dalla stessa banca, nonostante le sue allegazioni labiali – ovvero, invece, quale mero conto transitorio funzionale a quello ordinario di corrispondenza – come la banca sostiene -, in ogni caso si è in presenza di un meccanismo attraverso il quale, di fatto, gli interessi maturati sulla somma anticipata e le relative commissioni divengono, via via, una componente del saldo del conto corrente di corrispondenza sulla quale, a loro volta, sono calcolati gli interessi e le competenze di quest'ultimo. E ciò in sostanziale violazione del divieto di cui all'art. 1283 c. c., come anche evidenziato da parte attrice sin dall'atto di citazione di primo grado, laddove ha testualmente addotto, al punto n. 7 delle allegazioni in fatto: “ancora si soggiunge che gli interessi a debito maturati dallo <> sono stati, in assenza di alcuna autorizzazione, trasferiti sul conto corrente, così determinando la produzione di ulteriori interessi, assolutamente illegittimi, anch'essi richiesti dalla banca ”.
Ne deriva che il saldo dei conti anticipi deve essere ricostruito in maniera separata, nelle sue componenti di sorte capitale e interessi + competenze, previa enucleazione di questi ultimi dal conto corrente di corrispondenza ordinario ed applicazione, quanto agli interessi debitori, del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T. U. B., per le ragioni in diritto di cui si è detto più sopra.
La scindibilità del saldo dei conti-anticipi da quello del conto corrente di corrispondenza ordinario non sarebbe ostacolata dalla circostanza che questi conti sarebbero dei meri conti transitori, ossia delle mere operazioni di evidenza contabile prive di autonomia rispetto al predetto - secondo quanto continua inopinatamente a ribadire la banca appellata -, posto che, in realtà, il loro concreto atteggiarsi, qual è risultato dall'accertamento tecnico espletato dal C. t.
u. (che, a tal riguardo, ha affermato testualmente, sin dalla prima relazione peritale: “si tratta di rapporti sorti in funzione di ogni singola anticipazione su fatture e regolamentati autonomamente (…) Ad ognuno di tali estratti conto corrisponde un consto <> con annesso riepilogo delle competenze, nel quale sono esposte le modalità di calcolo delle competenze di ciascuna anticipazione ”) e la loro regolazione specifica mediante l'applicazione da parte della stessa banca di apposite condizioni economiche - quali risultano da ciascun estratto conto in atti - depongono piuttosto nel senso di singoli rapporti contabili a sé stanti, separati sul piano tecnico-giuridico rispetto a quello del conto corrente di corrispondenza ordinario, benché inquadrabili, nella sostanza, in una più ampia operazione finanziaria comprendente anche il conto corrente di corrispondenza con relativa apertura di credito (si veda sul punto, mutatis mutandis, Cass. Civ. n. 14321/2022).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il saldo dare-avere del conto corrente di corrispondenza (affidato) e quello dei conti-anticipi sono correttamente stati ricostruiti e determinati dal C. t. u. sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte con i quesiti di cui alle lett. a)
21 e b) del mandato peritale suppletivo, oltre che – come si vedrà appresso -, della lett. c), senza che le critiche mosse a tale ricostruzione da parte della difesa della banca appellata e della società intervenuta ne abbiano inficiato la quantificazione, stante la loro infondatezza secondo quanto si è spiegato rispettivamente sopra.
Col secondo motivo (paragrafo 3 dell'atto di gravame) gli appellanti contestano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente non ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, errando, a loro dire, nell'avere esteso la disciplina prevista dal contratto di conto corrente alla distinta fattispecie di apertura di credito, in relazione alla quale – osservano – non potrebbe sussistere la reciprocità di cui alla delibera
C. I. C. R. del 9 febbraio 2000 in quanto i versamenti effettuati nell'ambito di essa avrebbero solo funzione ripristinatoria della provvista.
Evidenziano che, anche a volere considerare estensibile la disciplina prevista nel contratto di conto corrente, il primo Giudice non ha rilevato che il testo contrattuale (e nello specifico le condizioni in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi) non rispetta il criterio di reciprocità imposto dalla normativa: e ciò in quanto, mentre dal lato dell'interesse debitore è previsto un tasso nominale annuo del 13,25% e un tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione del 13,92%, dal lato dell'interesse creditore è previsto, invece, un tasso nominale annuo dello 0,030%, perfettamente coincidente col tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione (sempre indicato nella misura dello 0,030%).
Asserisce, dunque, che, se sotto l'aspetto degli interessi debitori è stata prevista una concreta rivalutazione trimestrale, lo stesso non è avvenuto riguardo al lato attivo del rapporto, con violazione della normativa di settore e dell'art. 1283 c. c., non essendo, di fatto, stata rispettata alcuna effettiva condizione di reciprocità.
Il Tribunale avrebbe, poi, secondo gli appellanti, erroneamente omesso di svolgere l'accertamento sulla sussistenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005, configurando un'omessa pronuncia sul punto.
La doglianza è fondata con riferimento al conto corrente di corrispondenza ordinario (affidato), mentre è inammissibile, oltre che infondata, con riguardo al rapporto di mutuo, secondo quanto si dirà.
Il contratto di conto corrente risulta stipulato, come detto sopra, nel febbraio 2004, dunque in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.
Lgs. n. 385 del 1993, art. 120 (testo unico bancario), essendo ad esso applicabile la disciplina
22 dettata dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (C. I. C. R.) in attuazione della richiamata normativa secondo la quale, com'è noto,
è legittima la pattuizione della capitalizzazione degli interessi purché sia effettuata con identica periodicità per gli interessi a debito e per quelli a credito, senza che sia necessario, peraltro, che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione della misura dei tassi e/o delle modalità di calcolo degli stessi (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 9744/2024).
Secondo questa delibera del C. I. C. R. l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è valido qualora sia stata pattuita la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e sempre che, in caso di capitalizzazione infrannuale, sia indicato nel contratto il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (rispettivamente artt. 2 e 6 della delibera medesima).
Ciò posto, non può condividersi la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto legittimo nel caso di specie l'anatocismo sulla base della piena conformità del contratto in questione al disposto dell'art. 2 della citata delibera (secondo cui “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”) per essere stata prevista in esso, all'art. 7, la pari periodicità – trimestrale - della capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi.
Risulta, invero, dal foglio informativo annesso al contratto di conto corrente, che il tasso minimo creditore pattuito è pari allo 0,030%, misura prevista in maniera uguale sia per il tasso nominale annuo, che per quello effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione).
Orbene, come osservato da parte appellante (e com'è anche rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione di diritto che involge il tema della nullità della clausola contrattuale posta a fondamento della doglianza di parte appellante), il Giudice nomofilattico con un recente arresto
(n. 4321 del 10 febbraio 2022) ha affermato il principio, dal quale non ci si deve discostare, secondo il quale la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale
23 (come certamente nella specie), deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Ha spiegato in particolare la Suprema Corte che l'indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera citata, dovendosi considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione.
Con la conseguenza che, anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione degli interessi, il contratto di conto corrente mancante dell'indicazione da ultimo detta non soddisferebbe una delle condizioni cui, per soddisfare un'esigenza di trasparenza, è subordinata la pattuizione dell'anatocismo, e cioè, nel caso di capitalizzazione infrannuale, l'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, che non può coincidere, perciò, con quello nominale.
Discende da quanto sopra che, in accoglimento in parte qua del presente motivo di appello, va dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi contenuta nel contratto di conto corrente di corrispondenza (affidato) oggetto di causa, dovendosi perciò, nella rideterminazione del relativo saldo dare-avere, escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito, come disposto al punto c) del mandato peritale suppletivo.
All'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha previsto la capitalizzazione degli interessi deve seguire, infatti, l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli stessi (sia trimestrale, che semestrale, che annuale) in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche
a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Inammissibile è, invece, la doglianza relativa all'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005, sia perché formulata per la prima volta in sede di appello, non avendo tale questione formato oggetto delle deduzioni di cui
24 all'atto di citazione di primo grado, né della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., in violazione del disposto dell'art. 345 c. p. c., sia perché, soprattutto, allegata in maniera estremamente generica, senza alcun riferimento specifico a qualsivoglia clausola del contratto di mutuo, tale da non consentire alla Corte alcuna verifica di merito riguardo ad essa.
Sebbene si potrebbe trattare di una questione di nullità rilevabile d'ufficio, tuttavia non può non puntualizzarsi al riguardo che il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto (o di una sua clausola) va sempre contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (v. Cass. Civ. n. 36353/2021;
11106/2021), mentre, nel caso di specie, ciò non è avvenuto com'è dato evincere dalla semplice lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre che della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., dove la doglianza relativa all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale è stata sollevata solo con riferimento al rapporto di conto corrente ed all'apertura di credito (si veda in particolare a pag. 8 della citazione introduttiva del giudizio)
e non anche a quello di mutuo.
Col terzo motivo (paragrafo n. 4 dell'atto di gravame) parte appellante censura la sentenza impugnata per avere fatto proprie acriticamente le risultanze della c. t. u. in materia di superamento del tasso soglia dell'usura, obiettando che, come già dedotto sia nella c. t. p. allegata all'atto di citazione, sia nelle osservazioni alla c. t. u., l'Ausiliario tecnico avrebbe utilizzato un metodo errato di calcolo del TEG ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, inserendo il numero debitore nella misura riportata negli estratti conto scalari, mentre, a suo dire, i numeri da inserire nella formula per calcolare il TEG dovrebbero avere riguardo al capitale puro, dovendo essere depurati delle competenze periodicamente addebitate.
Sottolineano, inoltre, gli odierni deducenti, che la c. t. u. ha analizzato esclusivamente le risultanze degli estratti conto e non ha valutato se i tassi previsti nel contratto di conto corrente
(13,25% a cui vanno aggiunte le ulteriori commissioni e spese) fossero o meno superiori al tasso soglia, non verificando perciò l'ipotesi di usura originaria: specificano sul punto che il conto corrente ha previsto un tasso debitore (per scoperture di conto non fronteggiate da crediti oppure per utilizzi oltre il fido) del 13,25%, equivalente ad un tasso effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione del 13,92%, oltre una commissione sul massimo scoperto trimestrale dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite del fido, laddove, al momento della stipula del contratto, il tasso soglia per tale tipologia di operazioni era pari al 14,25%.
Concludono, perciò, essere evidente che i tassi di interessi promessi con il contratto di conto corrente supererebbero il tasso soglia.
25 Sotto altro profilo rilevano che, in ogni caso, il C.t. u. ha accertato la sussistenza di interessi superiori al tasso soglia, addebitati in data 16 gennaio 2009, relativamente al conto anticipi n.
68381483618, tale che, stante la stretta connessione funzionale delle varie fattispecie costituenti un unico complesso rapporto intercorso tra l' e l' Controparte_9 Controparte_1
l'applicazione di interessi usurari sul conto “anticipi-export” farebbe sorgere effetti illegittimi ab origine sul conto corrente (e, di conseguenza, sull'apertura di credito), con susseguente applicazione dell'art. 1815 c. c., posto che, a loro dire, il comportamento illegittimo della banca inficerebbe l'intero programma di finanziamento.
Deducono ancora che, avendo il Tribunale statuito l'invalidità della clausola della commissione di massimo scoperto, le somme addebitate a detto titolo ai fini del calcolo dei tassi soglia non potrebbero essere ricondotte agli effetti del disposto del D. L. n. 185/2008 art. 2 bis, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ma, dovendosi considerare indebiti, dovrebbero essere computate per verificare l'usurarietà delle somme in concreto riscosse dall'istituto di credito.
Riportano a tal uopo, a fini esemplificativi, l'analisi di un trimestre per significare che la somma dell'importo addebitato a titolo di interessi e di quello addebitato ai fini della c. m. s. (indebito) comporterebbe che la percentuale del tasso applicato sarebbe pari al 13,783%, a cui andrebbe aggiunta anche quella derivante dagli oneri, pari al 2,367%, superando così il tasso soglia fissato in quel periodo al 14,94%, in violazione del disposto dell'art. 1815 c. c. e dell'art. 644 c. p..
Sostengono, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia accertamento sulla sussistenza di interessi usurari rispetto al mutuo del 20 settembre 2005.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non può accogliersi.
Deve anzitutto notarsi come nell'atto di citazione introduttivo del giudizio non sia contenuta un'adeguata allegazione circa la violazione della normativa anti-usura, la quale, secondo pacifica interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere accompagnata, oltre che dall'indicazione del tasso concordato e di quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, anche dell'esatto periodo di superamento del tasso soglia e dei vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché la precisa contestazione relativa alla dedotta usura.
Deve inoltre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ha, invero, precisato al riguardo il Giudice nomofilattico che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre
26 il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi stessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (così Cass. civ. S. U. n. 19597/
2020; in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 26525/2024).
Nel caso di specie, ai fini di contestare l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, parte attrice si è limitata a rinviare sic et simpliciter alla relazione tecnica di parte affermando, sulla scorta della stessa, che sarebbero state poste in essere dall'istituto di credito una serie di irregolarità che gli avrebbero consentito di “lucrare illecitamente un costo del denaro illegale pari ad una aliquota del 27,54% a fronte di un'aliquota nominale esposta in contratto del
9,497%”.
Ora, anzitutto il mero rinvio ad un atto esterno alla citazione, qual è appunto la perizia di parte, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, non potendo individuarsi in tal modo, con esattezza, gli atti ed i fatti costitutivi della domanda di cui la parte convenuta deve essere messa al corrente in limine litis attraverso la notifica dell'atto di citazione: il mero rinvio ad una fonte documentale esterna a quest'ultimo, infatti, la quale non viene notificata alla parte convenuta, costituisce un evidente vizio dell'editio actionis con conseguente vulnus del diritto di difesa della parte convenuta.
In ogni caso, nella relazione di parte cui l'attrice ha rinviato non sono contenuti le indicazioni ed i dettagli dei quali si è detto sopra in ordine al tasso effettivamente praticato dalla banca di periodo in periodo, né in ordine all'esatto momento temporale del preteso superamento del tasso soglia, né sono state indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi pretesamente usurari.
Ma anche a voler considerare ammissibile la doglianza relativa al superamento del tasso soglia dell'usura, nonostante la sua formulazione estremamente generica nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e a tacere del fatto che nelle osservazioni alla bozza di c. t. u. del 6 marzo 2020 non risulta rilevato alcunché di specifico riguardo alla questione de qua, nondimeno il motivo in esame non è fondato nel merito.
Il metodo di calcolo utilizzato dall'Ausiliario tecnico per determinare il TEG onde valutare il rispetto del tasso soglia è quello corretto risultante dalla formula matematica riportata alla pag.
13 del primo elaborato peritale, secondo le istruzioni della BA d'IA vigenti ratione temporis, che corrisponde, del resto, a quanto rilevato dal C. t. di parte attrice (riportato a pag.
15/16 dell'atto di appello) laddove si fa riferimento proprio al fatto che le istruzioni della BA
d'IA del 2009, come poi quelle del 2016, hanno chiarito che, con riguardo ai rapporti di conto corrente con apertura di credito, i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i
27 “giorni” risultanti dall'estratto conto cd. scalare, secondo la stessa definizione datane dal C. t.
u..
La doglianza riguardante, poi, l'omessa indagine sull'usura genetica non può trovare ingresso in questa sede di appello in quanto formulata qui per la prima volta, in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c.: e, infatti, nell'atto di citazione non si fa alcun riferimento all'usurarietà del tasso di interesse previsto in contratto (“per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido”), parlandosi genericamente, in detto atto, di inosservanza da parte della banca della legge 108/1996 sull'usura e rimandandosi, quanto al resto, sempre alla relazione tecnica di parte.
In quest'ultima, peraltro, per ciò che può valere, non è contenuto alcun rilievo riguardo al tasso debitore pattuito in contratto – pari al 13,25% quale tasso nominale e al 13,92% quale tasso effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione -, né al suo rapporto di superiorità rispetto al tasso soglia all'epoca vigente (pari al 14,25%) in considerazione dell'aggiunta della trimestrale dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite del fido, essendo la ricostruzione Pt_7
del C. t. di parte stata effettuata in maniera alquanto generica attraverso il calcolo (a valle) di una grandezza definita “costo del capitale goduto”, quantificata da lui nella misura del 27,540%
a fronte di una “aliquota nominale esposta in estratto conto” del 9,497%.
La questione dell'usura “genetica” è, dunque, stata posta per la prima volta in questa sede di appello, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza (circa il suo omesso accertamento da parte del C. t. u. e, dunque, del Tribunale) in quanto con essa s'introduce nel presente grado un thema decidendum del tutto nuovo in violazione della norma ex art. 345 c. p.
c..
Infondato è parimenti l'assunto secondo il quale, avendo il C. t. u. accertato il superamento del tasso-soglia dell'usura in relazione agli interessi addebitati in data 16 gennaio 2009 relativamente ad uno dei conti-anticipi (n. 68381483618), ciò avrebbe dovuto condurre a estendere gli effetti dell'illegittimità degli interessi al conto corrente di corrispondenza ab origine ai sensi dell'art. 1815 c. c., stante la stretta connessione funzionale tra le varie fattispecie costituenti - a dire di parte appellante - un unico complesso rapporto.
La sua infondatezza deriva ictu oculi, a tacer d'altro, dal fatto che privo di fondamento è il presupposto da cui muove, stante che, secondo quanto si è spiegato più diffusamente sopra, i conti-anticipi si sono atteggiati nella specie quali rapporti dotati di una propria autonomia sotto il profilo della regolazione giuridico-economica e dei relativi effetti rispetto al conto corrente, tale che nessuna commistione è predicabile tra gli uni e l'altro, men che meno potendosi estendere al secondo la parziale illegittimità di uno dei primi, dovuta al superamento, quanto agli interessi passivi applicati, del tasso soglia dell'usura per un dato periodo.
28 Ciò anche in considerazione del fatto che in questa sede si è operata una netta distinzione tra i conti anticipi, da un lato, ed il conto corrente di corrispondenza ordinario, dall'altro, anche ai fini della ricostruzione dei rispettivi saldi, essendo stati enucleati da quest'ultimo gli interessi e le competenze maturati con riferimento a ciascuna anticipazione.
Da respingere è, infine, l'assunto secondo il quale, avendo il primo Giudice ritenuto e dichiarato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, gli importi addebitati a tale titolo dovrebbero essere sommati a quelle addebitati a titolo di interessi onde verificare il superamento del tasso soglia dell'usura.
In proposito va detto che correttamente il Tribunale, dopo avere inizialmente conferito al
Consulente d'ufficio il mandato di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura escludendo del tutto (dal calcolo) la commissione di massimo scoperto, ha rettificato l'incarico con ordinanza del 19 aprile 2019, disponendo che al suddetto fine si applicasse la metodologia di calcolo indicata dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
16303/2018, dove la commissione di massimo scoperto viene sicuramente in rilievo e va inclusa nel computo del TEG ai fini della verifica del tasso usuraio per espressa disposizione di legge
(art. 2 bis del Decreto Legge n. 185/2008 introdotto dalla Legge di conversione 28 gennaio
2009, n. 2) quanto a quei rapporti sorti in epoca successiva all'entrata in vigore di tale disposizione (gennaio 2010), mentre, riguardo ai rapporti sorti (in tutto o in parte) in epoca anteriore al gennaio 2010 (quale quello in esame), la c. m. s. deve formare oggetto di una separata comparazione nel senso che quella praticata in concreto va confrontata con l'entità del tasso soglia, e, in caso di esubero, la differenza deve essere, a sua volta, confrontata con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (cd. “margine”).
Solo qualora l'eccedenza della commissione di massimo scoperto rispetto alla soglia degli stessi superi il predetto "margine" potrebbe dirsi superato il tasso soglia dell'usura, operazione che va effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria avendo riguardo ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con detta periodicità giusta il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 (v. sul punto Cass. civ. S. U. n. 16303/2018).
La tesi di parte appellante per cui, stante la dichiarata illegittimità della c. m. s. nella specie, gli importi addebitati a detto titolo andrebbero sommati a quelle appostati a titolo di interessi onde verificare il superamento del tasso soglia dell'usura, oltre ad essere stata per la prima volta introdotta nel presente grado di appello, non essendo stata mai dedotta in primo grado, nemmeno in sede di rilievi avverso la bozza di c. t. u. - essendo come tale inammissibile ex art. 345 c. p. c. – è, comunque, infondata nel merito in quanto si pone in contrasto con la
29 metodologia di calcolo consacrata dalla suddetta decisione del massimo organo nomofilattico, senza fornire concrete spiegazioni in ordine a tale invocato discostamento, laddove nella ricostruzione delle Sezioni Unite non si distingue affatto, ai fini del calcolo, l'ipotesi di validità della clausola di c. m. s. da quella della sua invalidità, venendo essa in rilievo, piuttosto, quale onere sicuramente “rilevante” ai fini del calcolo dell'usura, seppure, per i rapporti sorti prima del 2010 (quale quello in oggetto), nei termini comparativi di cui si è detto, ma giammai sommabile aritmeticamente agli interessi ai fini del calcolo dell'usura (come vorrebbero nella specie gli appellanti).
Inammissibile è, da ultimo, la doglianza relativa all'omesso accertamento della sussistenza di interessi usurari rispetto al mutuo del 20 settembre 2005, sia perché trattasi, ancora una volta, di questione dedotta per la prima volta in grado di appello, in spregio al disposto dell'art. 345
c. p. c., sia perché, in ogni caso, l'usurarietà non risulta eccepita con la dovuta specificità nei termini puntuali di cui si è detto più in alto, dovendosi ancora una volta rammentare che, nel caso specifico dei contratti bancari, ai fini di validamente dedurre il superamento del tasso soglia dell'usura l'interessato è tenuto ad indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura, occorrendo indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, dato che siffatta indicazione circostanziata è indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto ex art. 100 c. p. c. (così Cass. civ. n. 8883/2020).
Col quarto motivo (paragrafo n. 5) parte appellante contesta la decisione impugnata per avere ritenuto valido il rapporto di interest rate swap denominato “convertibile Plus Swap460883UB” ed obietta, anzitutto, che il relativo contratto non recherebbe la firma del legale rappresentante pro tempore dell' come già evidenziato in atti, non potendo la sottoscrizione Controparte_9 della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 da parte dello stesso sanare l'anzidetta mancanza di firma.
Aggiungono gli appellanti che sarebbero del tutto inesistenti, nel contratto de quo, le indicazioni relative ai costi impliciti ed agli “scenari probabilistici”, necessarie, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di integrare la determinabilità dell'oggetto del rapporto.
Con la conseguenza che, in difetto di tali dati, gli elementi che secondo il primo Giudice, essendo presenti nella previsione contrattuale, valgono a rendere valido il rapporto non
30 sarebbero invece sufficienti, a dire di parte appellante, per poter ritenere valido il contratto, mancando quelli che investono l'essenza stessa del contratto de quo, quali il cd. “mark to market”, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo,
e la prospettazione dei suoi cd. “scenari probabilistici”, non consentendo ciò la concreta individuazione dell'alea oggetto del rapporto.
Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.
Rileva anzitutto la Corte che, contrariamente a quanto deducono gli appellanti, risulta per tabulas che il contratto “convertibile Plus Swap460883UB” in questione, datato 4 novembre
2005, risulta regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'allora Controparte_9
in bonis, in ogni sua pagina.
Ciò posto, parte appellante ha dedotto – come già aveva fatto in sede di note autorizzate
(conclusive) del 5 luglio 2021 - la nullità del contratto anzidetto per mancanza degli elementi che la nota Cass. sez. un. n. 8770/2020 ha affermato essere requisiti che un I. R. S. (Interest
Rate Swap) deve necessariamente presentare, a pena di nullità, e cioè l'indicazione del “mark to market” (MTM) e della relativa formula o metodo di calcolo e degli “scenari probabilistici”.
La deduzione è nuova, ma non per questo inammissibile, in quanto è posta a fondamento di un'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto che, com'è noto, sarebbe anche rilevabile d'ufficio, fermo restando che, contrariamente a quanto ha osservato parte convenuta (oggi appellata), con l'atto introduttivo del giudizio, e poi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., gli attori hanno chiesto la ripetizione delle somme versate in virtù delle clausole e dei rapporti pretesamente illegittimi, compresi quelli relativi ai contratti “in finanza derivata”: a pag. 5 della memoria da ultimo detta viene precisato, infatti, che la conclusione di cui al n. 2) dell'atto di citazione introduttivo (ossia: “ritenere e dichiarare non dovute le somme che a quei titoli sono state richieste ed incassate dalla convenuta”) deve essere riferita “a tutti i rapporti dedotti in giudizio tra cui anche quelli banca in finanza derivata, peraltro appositamente richiamati nella premessa del citato atto ed analiticamente esaminati nel corpo della consulenza tecnica di parte”. E, in effetti, nella parte narrativa dell'atto di citazione è fatto uno specifico riferimento, seppure fugace, al rapporto di finanziamento
“swap”, richiamato anche al paragrafo 8 dell'atto medesimo.
Ciò posto, tornando all'obiettabile questione della novità del profilo di nullità del contratto di interest rate swap – che è stato dedotto da parte attrice (odierna appellante) nei termini anzidetti solo in sede di note autorizzate del 5 luglio 2021 e poi in questa sede di appello -, vale richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la
31 rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell' art. 345, comma 2, c. p. c., all'unica imprescindibile condizione, però, che la nullità medesima emerga dai dati di fatto ritualmente acquisiti al processo entro i termini delle preclusioni istruttorie (ex multis v. Cass. civ. nn. 416/2025; 4867/2024; 30885/2022; 19161/2020).
Ora, nel caso di specie il testo contrattuale in questione ed il relativo contratto normativo
(nonché la sottoscrizione della dichiarazione ex art. 31 Reg. sono stati CP_19
tempestivamente prodotti in giudizio da parte convenuta/attrice in riconvenzionale: dalla lettura del documento contrattuale specifico – quello cioè stipulato il 4 novembre 2005 – risulta che sono stati espressamente previsti, come acclarato anche dal C. t. u.: a) l'importo di riferimento
(€ 500.000,00); b) la data iniziale (8 novembre 2005); c) la data finale (8 novembre 2008); d) la data di fixing del tasso parametro banca (il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ciascun perimetro del tasso parametro); e) il tasso di parametro banca (euribor a 6 mesi); f) la data di fixing del tasso parametro cliente (secondo giorno lavorativo antecedente ciascuna scadenza periodica del tasso parametro); g) i periodi dei tassi parametro;
h) il fattore moltiplicativo sui tassi parametro.
Questi dati, tuttavia, diversamente da quanto ha ritenuto il primo Giudice (in linea con il giudizio del C. t. u.), ad avviso della Corte non sono sufficienti a soddisfare i requisiti che, secondo l'elaborazione delle Sezioni Unite (di cui alla citata sentenza fondamentale n.
8770/2020), valgono a superare il problema di fondo relativo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, rendendo valido l'accordo, costituiti essenzialmente dalla stipulazione di un negozio che “indichi la misura dell'alea”, tipica di questa tipologia di contratti, calcolata “mediante criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi”, stante che – osserva il Supremo Consesso nomofilattico – “il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità”.
Le Sezioni Unite, precisato che l'“interest rate swap” è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono quelle di avere un contenuto fondamentale non etero-regolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; di non essere standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità, e dell'essere l'intermediario in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente, hanno evidenziato che elementi essenziali di questo derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.
32 La sua causa consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che trattasi di un contratto frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, il quale concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo, espressione di una logica probabilistica, che non ha ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata.
[.. In questa prospettiva il Supremo Collegio ha chiarito che ai fini della validità del contratto di
è necessario che vi sia un accordo specifico tra intermediario ed investitore sulla misura Pt_8 dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: tale accordo sulla “misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al criterio del mark to market”, e cioè al costo del derivato, pari al valore effettivo di esso ad una certa data nella quale una parte può anticipatamente chiudere il rapporto oppure un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire altresì gli scenari probabilistici, dato che il mark to market è semplicemente un numero scarsamente significativo della reale consistenza dell'alea.
L'accordo deve, in altre parole, concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
In questa prospettiva, l'indagine volta a verificare la validità del rapporto derivato deve appuntarsi, anzitutto, sull'esistenza (o meno) nel contratto dell'indicazione degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del “mark to market” – ossia del valore attuale dello stesso al momento della stipulazione -, in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile.
Ciò, però, non è sufficiente ai fini di accertare l'esistenza dell'accordo specifico tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, non potendosi esso limitare al “mark to market”, ma dovendo riguardare, altresì, come detto, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti (cd. “costi occulti), assumendo rilievo a tal fine i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (tra le tante si vedano in tal senso, oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, anche Cass. Civ. nn. 4076/2025; 7412/2024; 32705/2022; 24654/2022).
Nel caso in esame non risulta previsto in contratto il suddetto mark to market, né sono indicati gli elementi e i criteri utilizzati per la sua determinazione, né tanto meno gli “scenari probabilistici” che consentirebbero di stabilire preventivamente e conoscere la misura
33 qualitativa e quantitativa dell'alea, in genere esprimibile attraverso una formula matematica la quale – si ribadisce - deve essere esplicitata nel contratto quale suo elemento essenziale.
Dal che deriva che fondatamente parte appellante ha sollecitato il rilievo della nullità del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti in data 4 novembre 2005 per difetto del suo contenuto essenziale a norma del diritto vivente elaborato in questa (per vero complessa) materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, senza che la banca appellata abbia fornito elementi validi al fine di superare siffatta rilevata invalidità, se è vero, come risulta dall'insegnamento costante della Suprema Corte sin qui esposto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto (Interest Rate Swap). Pt_8
Tale che la sua omissione, come pure quella dei metodi matematici su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso o della prospettazione dei suoi c.d. “scenari probabilistici”) l'impossibilità d'individuare concretamente (e cioè misurare) l'alea oggetto dello stesso, con conseguente nullità dello stesso per indeterminabilità dell'oggetto (si veda in tal senso specifico Cass. civ. n. 21830/2021).
Deriva da tutto quanto sin qui esposto che, in accoglimento del presente motivo di esame, stante la nullità del relativo titolo negoziale, vanno esclusi dal calcolo del saldo dare-avere gli addebiti effettuati sul conto corrente con riferimento al contratto di I. R. S. in parola, che possono determinarsi nell'importo di € 27.919,75 quantificato dal C. t. di parte attrice nell'analisi di cui all'allegato 17 della sua relazione, (quantificazione) che non ha formato oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della convenuta (odierna appellante) e che, dunque, può essere posta alla base della presente statuizione in parte qua.
Col quinto motivo (paragrafo n. 6 dell'atto di gravame) parte appellante contesta il rigetto della domanda di nullità del mutuo chirografario stipulato il 20 settembre 2005, statuito dal primo
Giudice sul convincimento che non si sia trattato di un mutuo di scopo.
Obietta che il Tribunale non si sarebbe avveduto che nella nota del 20 settembre 2005 con la quale ha accordato ad l mutuo de quo per l'importo Controparte_1 Parte_9 complessivo di € 250.000,00 si precisa che le somme devono “destinarsi a innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni”; all'art. 1 (rubricato “scopo del mutuo”) si prevede, quindi, che “ai fini dell'erogazione del mutuo, produce ad CP_20
Unicredit BA d'impresa S.p.a. la documentazione completa del programma di investimento”
e, all'art. 6, la risoluzione del contratto qualora “l'impresa abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso”.
34 Sostiene, perciò, essere evidente che i contraenti hanno fatto riferimento ad uno scopo specifico e vincolante per l'impiego della somma da erogare (innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni), tale che il contratto deve essere qualificato come “mutuo di scopo” essendo richiesto al contraente anche di conseguire la finalità indicata in esso, che ne è divenuta perciò la causa stessa, assumendo un rilievo essenziale.
Tanto posto, osserrvano gli appellanti che l'istruttoria avrebbe, invece, confermato che la provvista nascente dal mutuo è stata utilizzata per la diversa finalità di estinguere i debiti verso lo stesso istituto mutuante: sul punto richiamano quanto dedotto dal C. t. p. della banca a pag.
6 delle “osservazioni alla bozza di c. t. u. contabile”, avente - a loro dire - valore confessorio, laddove ha precisato che “si osserva che la BA ha stipulato con la Società il CP_20 contratto di mutuo chirografario del 20.09.2005”, concludendo che l'inosservanza del vincolo di destinazione anzidetto avrebbe prodotto la nullità dello stesso.
Deducono, poi, che le somme mutuate non solo non sarebbero state destinate alla finalità prevista in contratto a pena di risoluzione e decadenza dai benefici, ma nemeno hanno apportato credito ulteriore alla società contraente, essendo stata posta in essere una mera operazione contabile di ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito solo al fine di ottenere garanzie fideiussorie.
Ne deriverebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il contratto sarebbe viziato sotto il profilo causale, dato che la causa del negozio posto in essere in concreto sarebbe incompatibile con quella tipica del contratto di mutuo prevista dall'art. 1813 c. c., che si sostanzia nel “trasferimento della proprietà o di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili”, laddove, nella specie, in realtà non vi sarebbe stato alcun trasferimento di somme.
Tale che - proseguono gli odierni deducenti -, venendo meno il contratto di mutuo per i motivi predetti, i versamenti effettuati dall' in dipendenza di detto contratto Controparte_9
sarebbero privi di titolo e dovrebbero essere restituiti, con gli accessori di legge, ai sensi dell'art. 2033 c. c., con un conseguente nuovo accertamento del saldo del conto.
Il motivo non merita accoglimento.
In primis giova rilevare che la tesi della nullità del contratto di mutuo per mancata osservanza della sua finalizzazione all'innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni è stata sostenuta per la prima volta in sede di appello, laddove, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, così come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c.,
l'invalidità era stata dedotta sotto altro profilo, ossia per essere la somma oggetto di mutuo stata utilizzata al fine di ripianare posizioni debitorie già esistenti, siccome relative ad un passivo di
35 conto, senza avere determinato l'apporto di capitali in favore del mutuatario ed avendo consentito alla banca, d'altra parte, di munirsi di una nuova garanzia personale attraverso la fideiussione prestata da un terzo estraneo alle posizioni asseritamnete debitorie della società; con conseguente vizio inerente alla causa tipica del contratto di mutuo, che è quella del trasferimento della proprietà di una determinata quantità di denaro o altro bene fungibile.
Essa introduce, dunque, un thema decidendum del tutto nuovo, in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c., essendo come tale inammissibile.
Ma anche a voler prescindere da tale aspetto e pur ammettendo che sia stato accertato che la somma concessa a mutuo non è stata utilizzata per l'innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni, la conseguenza sul piano giuridico non sarebbe quella invocata dall'appellante di nullità del contratto, bensì, semmai, della sua risoluzione per inadempimento
(non oggetto di domanda nel presente giudizio).
Ed infatti il diverso effetto – dedotto dagli appellanti - della nullità del contratto di mutuo di scopo per illiceità della causa non consegue automaticamente in ogni fattispecie del genere, ma solamente nelle ipotesi di “mutuo di scopo convenzionale” che può essere definito così solo allorquando contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, invece, la mera indicazione del motivo per il quale il finanziamento viene erogato.
Con la conseguenza che solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale, in quanto lo scopo entra a far parte dello stesso sinallagma contrattuale (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. n. 15695/2024; 15929/2018; 24699/2017).
Nel caso di specie, fermo restando quanto si è detto più sopra, la finalizzazione della somma data a mutuo alla realizzazione di un programma di innovamneto tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni non costituisce, evidentemente, uno scopo di interesse comune alla società mutuataria ed alla banca mutuante, non ricavandosi ciò dalle clausole contrattuali, né essendo stato allegato in punto di fatto e nemmeno dimostrato dalla parte appellante.
Con la conseguenza che non può predicarsi nella specie la nullità del contratto per vizio della causa, non incidendo il predetto “motivo” del mutuo sulla causa dello stesso.
Il suo inadempimento, invero, avrebbe potuto dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6, lett. a), rimedio spettante (ovviamente) solo alla banca, che però non risulta averlo azionato.
Infondato è, poi, come bene ha evidenziato il primo Giudice, l'assunto di parte attrice (oggi appellante) secondo cui il mutuo utilizzato per ripianare pregresse esposizioni debitorie del
36 mutuatario verso il mutuante costituirebbe un mutuo di scopo, così come destituita di fondamento è l'eccezione di sua nullità per mancanza di causa (o per illiceità della stessa), essendo principio più che pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte – da ultimo ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5841/2025 - che è valido il contratto di mutuo cd. “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in senso contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, dato che tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (si vedano in tal senso anche Cass. Civ. n. 23149/2022;
37654/2021).
Ne discende il rigetto del motivo di appello testé esaminato.
Col sesto motivo (n. 7 dell'atto di appello) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust come accertata dal provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2 maggio 2005.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'eccepita nullità non si sia fondata, nella specie, su elementi già acquisiti in giudizio, in quanto è stato proprio l'istituto bancario a dedurre, nella propria comparsa di costituzione e risposta (con domanda riconvenzionale), che il testo del negozio di garanzia è stato redatto in conformità ai modelli di fideiussione ABI.
Osservano che, essendo stato garantito il contraddittorio e non essendo stata sollevata alcuna obiezione da controparte in merito alla produzione del modello elaborato dall' nel 2003 CP_21
(comunque già trascritto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di e della pronuncia dell'Autorità di Vigilanza (che in ogni caso costituisce un fatto CP_1 notorio che consacra l'intervenuta violazione della normativa Antitrust), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la documentazione prodotta con consequenziale dichiarazione di nullità delle fideiussioni.
Ribadiscono che gli atti di fideiussione contengono le clausole di cui artt. 2, 6 e 8 (riproduttivi di quelli sanzionati dal provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2 maggio 2005), le quali, come chiarito dalla Autorità di controllo, si pongono in contrasto con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e dimostrano l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale da loro subita, essendo pacifico che lo schema ABI delle “condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” integra una fattispecie di intesa anti-competitiva, con
37 l'effetto che il contratto a valle (qualora, come nel caso di specie, sia riproduttivo delle medesime clausole) sarebbe patologicamente inficiato dalla stessa illegittimità comprovata ed accertata in via generale dall'Autorità garante, dovendo perciò essere considerato nullo.
Il motivo deve disattendersi essendo immune da censure, siccome pienamente in linea con il diritto vivente elaborato su tale tema dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione del
Tribunale che ha evidenziato la tardività della relativa eccezione, ma soprattutto ha osservato che essa è carente di prova, non essendo la produzione documentale di (possibile) riscontro - e cioè il modello elaborato dall'A. B. I. nel 2003 e la pronuncia dell'Autorità di vigilanza - stata effettuata entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Non vale ad inficiare tale argomento l'obiezione di parte appellante secondo cui sarebbe stato lo stesso istituto di credito convenuto a riconoscere, nella propria comparsa di risposta, che i contratti di garanzia erano stati redatti in conformità ai testi delle fideiussioni A. B. I., né la circostanza che sarebbe stato garantito il contraddittorio delle parti sulla questione sollevata tardivamente (e sui relativi documenti, prodotti unitamente alla stessa), in quanto è principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni, richieste, anche di tipo istruttorio, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio, la quale, a differenza che nel regime anteriore alla novella del 1990, rimane del tutto irrilevante in tali ipotesi (v. Cass. civ. nn.
13769/2017; 20953/2006).
E' altrettanto consolidato, poi, l'insegnamento del Giudice nomofilattico, di cui questa Corte ha fatto ripetuta applicazione, che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
In siffatta prospettiva esegetica, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che l'invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, essendo la rilevabilità officiosa della nullità circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati
(v. da ultimo Cass. Civ. n. 20713/2023 che, proprio in relazione alla contrarietà alla normativa
"antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo
38 grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo;
in senso conforme più di recente Cass. Civ. n. 1851/2025).
Ed invero seppure la nullità di clausole contrattuali sia sollevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, formando oggetto perciò di eccezione in senso lato, vanno tuttavia rispettati i limiti del thema decidendum tracciato in primo grado, quanto meno sotto il profilo del riscontro fattuale acquisito, ormai immutabile nei gradi successivi.
Nel caso in esame parte attrice ha dedotto la questione oggetto della presente disamina a preclusioni assertive e istruttorie già maturate (segnatamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c. p. c) – ossia, per la prima volta, nelle note scritte di trattazione del 10 luglio 2020 (e non già in sede di “comparsa conclusionale” come affermato dal primo Giudice), alle quali, sempre tardivamente, ha allegato la documentazione di riscontro,
e cioè lo schema ABI 2003 ed il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA) -, reiterandola, poi, in sede di appello, ma, evidentemente, la relativa produzione documentale di riscontro
(testé riportata) è stata effettuata a preclusioni istruttorie già abbondantemente maturate.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo il quale, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto (o, il che è lo stesso, lo abbia prodotto tardivamente) il provvedimento della BA d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità (da ultimo, tra le tante, si vedano
Cass. Civ. nn. 863/2025; 416/2025; 30383/2024; 20713/2023).
Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, non è privo di rilievo ricordare, in aggiunta, che, ove anche (per mera ipotesi astratta) volesse accogliersi la tesi, propugnata da parte appellante, della nullità delle clausole fideiussorie (contenute nei relativi atti negoziali) conformi al modello ABI, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, secondo il principio ripetutamente affermato dal Giudice nomofilattico (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 41994/2021), tale che l'invalidità in tanto potrebbe estendersi all'intero contratto in quanto la parte interessata riuscisse a dimostrare la stretta interconnessione tra la clausola nulla ed il resto del contratto a mente del primo comma dell'art. 1419 c. c., accertamento che resta precluso al giudice d'ufficio
(cfr. Cass. Civ. n. 6685/2024).
Dimostrazione – la predetta - che nella specie è mancata del tutto, non essendo nemmeno stati allegati in punto di fatto i suoi presupposti applicativi ed avendo assunto, invece, parte appellante, in maniera apodittica, quanto erronea, che la nullità riguarderebbe nella specie i
39 rapporti di garanzia nella loro interezza (e non parzialmente, come invece afferma costantemente la Suprema Corte in subiecta materia).
Ne discende, per tutte e per ciascuna delle superiori considerazioni, il rigetto del motivo esaminato.
Col settimo motivo (n. 8 dell'atto di appello) gli appellanti criticano il rigetto, da parte del
Tribunale, dell'eccezione di nullità della fideiussione avanzata dalla ai sensi Parte_3 dell'art. 1956 c. c..
Evidenziano preliminarmente che la predetta ha prestato la garanzia personale de qua per mero affectio familiaris nei confronti del figlio legale rappresentante della società Parte_1 debitrice, non avendo però alcuna connessione con quest'ulltima in quanto non partecipe alla stessa, né sul piano nominale, né su quello amministrativo: ella avrebbe, perciò, agito nella sua qualità di consumatore e per spirito di liberalità.
Sostengono poi che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, dagli atti di causa emergerebbero i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, avendo la prestato la fideiussione in data 19 febbraio 2004 contestualmente alla Pt_10 sottoscrizione, da parte dell' del contratto di conto corrente quando esso Controparte_9
presentava ancora un saldo pari a zero.
L'istituto di credito ha, poi, concesso un'apertura di credito in favore della società per €
320.000,00, estendendola successivamente per ulteriori € 100.000,00 il 19 settembre 2005, e, il giorno dopo, il 20 settembre 2005, è stato sottoscritto il contratto di mutuo per € 250.000,00 di cui si è detto più sopra, che è stato utilizzato dalla banca per ripianare situazioni debitorie già esistenti. L ha, inoltre, autorizzato la società correntista (allora in bonis), Controparte_1
sino al secondo trimestre del 2009, ad usufruire di svariate operazioni di anticipi su fatture: a dire di parte appellante tutte le operazioni richiamate configurerebbero il requisito oggettivo richiesto dall'art. 1956 c.c., costituito dalla concessione di nuovo credito al terzo (debitore principale).
Ne sussisterebbe anche il requisito soggettivo, ossia la consapevolezza da parte della banca dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, dato che le stesse operazioni testé richiamate rappresenterebbero chiari segnali di una situazione finanziaria della società deteriorata rispetto al momento nel quale la ha reso la Parte_3
propria garanzia (19 febbraio 2004), quando il conto corrente presentava saldo pari a zero, per poi, nei mesi ed anni successivi, essere stato negativo per rilevanti importi, essendosi verificato anche, in alcuni momenti, lo sconfinamento rispetto al fido concesso, come risulterebbe dagli stessi conteggi allegati alla relazione peritale, sin quando l'intervenuto peggioramento delle
40 condizioni economiche della società è risultato conclamato dalla dichiarazione di fallimento della stessa, avvenuta nell'anno 2014.
Lo stesso fatto che la somma di denaro concessa a mutuo sia stata utilizzata non già per il progetto di innovamento tecnologico dello stampo per le imbarcazioni, bensì per ripianare i debiti già esistenti, dimostrerebbe, a dire di parte appellante, la consapevolezza dell'istituto di credito circa l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della società.
L'utilizzo di numerose operazioni di sconto su fatture sarebbe parimenti indice – puntualizzano gli appellanti - di tale consapevolezza in capo alla banca, stante pure il fatto che diversi titoli non sarebbero andati a buon fine.
Sostengono, in definitiva, che se il Tribunale avesse correttamente valutato tutte le suddette circostanze, avrebbe dovuto certamente ritenere sussistenti, nella specie, tutti i presupposti di cui all'art. 1956 per dichiarare l'intervenuta liberazione della garante Parte_3
avendo la banca, pur nel suo status di operatrice qualificata, proceduto a concedere nuovo e maggior credito alla società, senza alcuna autorizzazione da parte del fideiussore, nonostante fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della cliente, debitrice principale, in spregio ai principi di buona fede e correttezza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Anzitutto deve ribadirsi che trattasi di un'eccezione che è stata formulata per la prima volta, in primo grado, nelle note conclusive autorizzate del 5 luglio 2021, dunque ben oltre i termini delle preclusioni assertive, oltre che istruttorie, essendo come tale inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c. p. c., non trattandosi evidentemente di eccezione integrante un profilo di nullità della fideiussione rilevabile d'ufficio, bensì di questione attinente, piuttosto, ad un'ipotesi peculiare di liberazione del fideiussore per essere stato il comportamento del creditore contrario alle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
L'art. 1956 c. c. prevede, invero, come sanzione della mancata autorizzazione da parte del garante, l'estinzione della fideiussione, la quale opera sul piano della liberazione dall'obbligazione e cioè come una causa speciale di estinzione (accanto a quelle generali regolate dal capo IV del titolo I, libro IV cod. civ.) e non sul piano della validità dell'operazione negoziale (si veda, da ultimo, in tal senso, Cass. Civ. n. 7388/2025; analogamente Cass. civ. n.
3387/1989).
A questo argomento va aggiunto che, in ogni caso, gli elementi fattuali su cui si fonda l'eccezione, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie e dei dati presuntivi dai quali essa si potrebbe ricavare, sono stati allegati per la prima volta nell'atto di appello: e, infatti, dalla semplice lettura del paragrafo n. 2 delle note conclusive
41 del 5 luglio 2021 sopra richiamate si evince in maniera inequivocabile che nulla è detto in ordine ai presupposti di cui alla norma ex art. 1956 c. c. ed ai relativi dati di (asserito) riscontro, essendosi allegato semplicemente (in tali note) che la avrebbe concesso la Parte_3
garanzia solo per affectio familiaris nei confronti del figlio, legale rappresentante della società correntista, non avendo ella alcuna connessione con detta società ed essendo perciò rientrante nella categoria dei “consumatori”, con le relative conseguenze in tema di previsioni contrattuali, per le quali è richiamata una massima giurisprudenziale in punto di vessatorietà di talune delle clausole contrattuali (per la quale si rimanda qui, per brevità, alle note medesime, nel paragrafo suddetto) che nulla ha, però, a che vedere con la presente doglianza, nè con l'art. 1956 c. c..
Si è introdotto, dunque, in appello un thema decidendum più ampio e diverso da quello cristallizzato nelle domande e prospettazioni di primo grado ritualmente e tempestivamente avanzate, che, come tale, non può avere accesso in questo grado ai sensi dell'art. 345 c. p. c.
(cfr. Cass. Civ. n. 12633/2024).
In ogni caso, nel merito l'eccezione sarebbe infondata per due ordini di ragioni.
Anzitutto perché nell'atto di concessione della fideiussione risulta espressamente pattuito tra le parti, all'art. 5, il preciso onere del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, con particolare riferimento allo svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, di cui deve chiedere informazioni allo stesso debitore.
Questa clausola costituisce deroga convenzionale al disposto dell'art. 1956 c. c. e deve considerarsi valida ed efficace seppure non espressamente sottoscritta, in quanto non ha natura vessatoria non rientrando in alcuna delle previsioni tassative di cui all'art. 1341, comma 2, c.
c., non suscettibili, com'è noto, di applicazione estensiva, né di interpretazione analogica (v.
Cass. civ. n. 3387/1989).
Nel caso in esame, peraltro, sarebbe stato più che agevole per la garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società correntista (debitrice principale), data la prossimità del rapporto di parentela con il legale rappresentante della stessa, essendone la madre (secondo quanto dedotto dalla stessa parte appellante).
In secondo luogo, ma non per importanza, vale ricordare che è interpretazione costante del
Giudice nomofilattico che perché il fideiussore per un'obbligazione futura possa dichiararsi
“liberato” ai sensi dell'art. 1956 c. c. non basta la mera consapevolezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore principale, essendo necessaria, piuttosto, la percezione del mutamento delle condizioni economiche di quest'ultimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito e/o altro finanziamento.
42 In altri termini, non è sufficiente al tal fine la mera condizione di costante passività del saldo di conto corrente – la quale non è, in sé, significativa di un peggioramento delle condizioni economiche della cliente in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente, richiedendosi all'uopo una situazione ben più complessa rispetto alla mera circostanza che il conto corrente del garantito presenti un saldo negativo (cfr. Cass. civ.
n. 34685/2022) -, ma è necessario dimostrare che il divario esistente nella consistenza patrimoniale del debitore al momento in cui è stata prestata la fideiussione rispetto a quello della concessione del credito sia tale in concreto da dovere temere fondatamente l'insolvenza irreversibile del debitore (v. Cass. civ. nn. 394/2006; 11269/2004), nonché verificare il divario esistente nella solvibilità del debitore in questi due momenti, avendo riguardo non solo all'aspetto statico, ma ad ogni altro elemento rivelatore della solvibilità medesima.
Si vuol dire, cioè, che la dimostrazione del presupposto soggettivo di cui all'art. 1956 c. c. non potrebbe ricavarsi automaticamente, come vorrebbe sostenere parte appellante, dai vari finanziamenti concessi dall' n favore della società correntista all'indomani Controparte_1
della concessione della fideiussione, dato che tali operazioni potrebbero servire a riscontrare, al più, l'esigenza di liquidità della cliente e la necessità di ripianare il saldo passivo del conto, trovandosi quest'ultima in condizioni finanziarie precarie, ma giammai potrebbero assurgere al rango di prova del divario della consistenza patrimoniale di cui si è detto più sopra, non solo sul piano statico, ma anche sotto il profilo delle sue ricadute in punto di solvibilità della società, tale da poter riconoscere in capo alla banca la piena conoscenza della “notevole” maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito richiesta dalla norma ex art. 1956 c. c..
A tal fine è, invero, richiesta la prova della conoscenza, da parte del creditore, di una condizione di diversa e ben più complessa consistenza rispetto alla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentino un saldo negativo, riscontrabile, ad esempio, attraverso l'esame dei bilanci e/o dei documenti contabili della società (cfr. Cass. civ. n. 16822/2024 in parte motiva), che però, nel caso di specie, è mancata del tutto.
L'onere di allegazione e prova di tale presupposto costitutivo della liberazione della dalla garanzia gravava su parte attrice, essendo insegnamento pacifico che Parte_3
nella fideiussione per obbligazione futura il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire irreversibilmente insolvente (cfr. Cass.
Civ. nn. 18578/2023; 34685/2022; 23422/2016; 2524/2006; 8040/2003; 7050/1997).
43 L'inadempimento di questo onere probatorio, nei termini testé precisati, rende ragione del rigetto dell'eccezione de qua, condivisibile essendo, perciò, la statuizione del primo Giudice sul punto, sia pure secondo la motivazione integrativa sin qui esposta.
L'ottavo motivo di doglianza (n. 9 dell'atto di appello) riguarda il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del limite massimo della garanzia fideiussoria in € 350.000,00, sostenendo gli appellanti che avrebbe errato il decidente laddove ha ritenuto che parte attrice “non ha tempestivamente contestato l'allegata estensione della garanzia prestata a favore di Unicredit
s.p.a. per i debiti della fino all'importo di € 700.000,00, con la conseguenza che CP_20
tale circostanza deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
Obiettano in proposito che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, a pag. 5 delle note ex art 183, comma 6, n. 1, c. p. c. (depositate il 17 dicembre 2010) avevano espressamente contestato l'ammontare della fideiussione mediante la deduzione che avrebbe dovuto “con riferimento alla posizione dei fideiussori, verificarsi l'effettiva consistenza dell'obbligazione garantita”, laddove la banca convenuta si sarebbe limitata a provare l'esistenza della fideiussione di € 350.000,00 del 19 febbraio 2004, senza nulla allegare riguardo all'aumento della stessa sino a € 700.000,00.
Sostengono anche che il Tribunale avrebbe, sotto altro profilo, errato nel ritenere che la presunta fideiussione di € 700.000,00 non richiedesse la forma scritta ad substantiam, dato che – osservano - le fideiussioni, quali negozi accessori ai contratti bancari oggetto di causa per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, dovrebbero rivestirne la stessa forma, avendo anche per questa via, il primo Giudice, fatto cattivo uso del principio di “non contestazione”.
Quanto, infine, alla specifica posizione della , assumono che avrebbe errato il Parte_3
Tribunale nel non ritenere dovuta la forma scritta dato che la fideiussione prestata dalla predetta configurerebbe, in realtà, un atto di donazione nei confronti del figlio, allora amministratore e socio della per la quale, dunque, sarebbe stata necessaria la forma scritta Controparte_9
ad substatiam.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non è fondato.
A fronte della precisa allegazione della banca convenuta (attrice in riconvenzionale) - che, nella comparsa di costituzione e risposta del 1° aprile 2010, ha dedotto, a pag. 14, che tutti e tre i fideiussori ( e hanno garantito il Parte_1 Parte_3 Parte_2 credito dell' “sino all'importo di € 700.000,00” -, parte attrice, nella prima Controparte_9
difesa successiva, ossia nella memoria (a ciò deputata) ex art. 183, co. 6, n. 1, c. p. c., in merito
44 alla fideiussione stessa si è limitata a dedurre testualmente: “l'eccezione che qui rileva appare veramente originale. La natura o meno della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia non potrà mai, infatti, tradursi in un obbligo di garanzia privo di qualsivoglia possibilità di contestazione. Dovrà, quindi, anche con riferimento alla posizione dei fideiussori, verificarsi
l'effettiva consistenza della obbligazione garantita e solo dopo tale accertamento il patrimonio dei fideiussori potrà essere aggredito (…)”.
Non è chi non veda l'estrema genericità di tale asserita contestazione rispetto alla precisa deduzione, invece, di parte convenuta (che puntualizza l'importo massimo garantito, pari a €
700.000,00), non potendosi che convenire col primo Giudice, in questo quadro, sul convincimento che la circostanza dell'estensione della garanzia dei fideiussori sino all'ammontare di € 700.000,00 debba ritenersi provata in applicazione del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c. p. c.. E, infatti, come pertinentemente si argomenta nella sentenza impugnata, la parte convenuta (nel caso di specie, in riconvenzionale), a fronte di un'allegazione attorea chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c. p. c., e, dunque, provati essendosi la parte interessata limitata a negare genericamente l'avversa pretesa, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (ex multis v. Cass. civ. nn. 4747/2023;
9439/2022; 26908/2020).
Quanto all'asserita necessità di stipulazione della fideiussione in forma scritta ad substantiam, tale assunto è destituito di fondamento essendo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (da ultimo si veda Cass. civ. n. 34239/2024; in senso conforme Cass. civ. n.
3628/2016; 13539/2014; 5417/2014).
Né può sostenersi validamente che, trattandosi di negozio accessorio al contratto bancario – che, invece, necessita della forma scritta ad substantiam –, la fideiussione dovrebbe rivestirne la stessa forma, dato che questo principio non è affatto sancito dal nostro ordinamento, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, dove vige piuttosto la regola generale della libertà di forma (arg. a contrario dall'art. 1350 c. c.), essendo gli atti a forma vincolata previsti espressamente e specificamente dalla legge, compresi taluni atti preparatori o strumentali a negozi formali (v. art. 1351 c. c.) tra i quali non rientrano, però, le singole operazioni e gli atti accessori a quelli bancari (si veda sul punto specifico Cass. civ. n. 7276/2010).
45 Quanto, infine, alla posizione precipua della – in relazione alla quale parte Parte_3
appellante assume che la di lei prestazione di garanzia avrebbe concretato, in effetti, una donazione in favore del figlio, con conseguente necessità della corrispondente forma scritta ad substantiam -, anche a voler prescindere dalla novità della deduzione medesima, formulata anch'essa per la prima volta in sede di appello, in ogni caso, pur a voler considerare che attraverso la prestazione di fideiussione la abbia inteso compiere un atto di Parte_3
liberalità in favore del figlio, si sarebbe in presenza, semmai, di una donazione indiretta (ex art. 809 c. c.) che, come è noto, non necessita della forma pubblica prevista ad substantiam per la donazione vera e propria (da ultimo v. Cass. civ. 23036/2023), non rimandando (l'art. 809 c.
c.) alla norma di cui all'art. 782 c. c..
Ne discende il rigetto anche del presente motivo di appello.
Il nono motivo (n. 10 dell'atto di appello) riguarda la contestata adesione del Tribunale alle risultanze della c. t. u., che, a dire degli appellanti, sarebbe avvenuta acriticamente, avendo costoro invocato, perciò, il rinnovo dell'accertamneto peritale.
E' superfluo qui soffermarsi su di esso, stante che, nel corso del presente grado, in parziale accoglimento della doglianza de qua, è stata disposta, come si è visto, consulenza tecnica suppletiva, con le valutazioni ed i risultati di cui si è detto più diffusamente sopra e con le ricadute in termini di saldo dare-avere di cui infra.
Al n. 11 dell'atto di appello, più che un motivo di gravame, è contenuta la richiesta di annullamento del capo relativo alle spese di primo grado, con conseguente condanna della al rimborso delle stesse in favore degli odierni appellanti in ossequio alla Controparte_1
regola della soccombenza.
Riguardo ad esso vale quanto si dirà appresso (in punto di regolazione delle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado).
Tirando le somme da tutto quanto sin qui esposto ed argomentato, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza definitiva (n. 1829/2021 del 28 ottobre 2021), anche tenuto conto delle risultanze della c. t. u. suppletiva, corrette e non specificamente contestate dalle parti in punto di quantum (salva la parziale critica della difesa banca di cui si dità più avanti), si deve:
• dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 300022331, con conseguente eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi medesimi nel ricalcolo del rapporto dare-avere;
46 • dichiarare l'illegittimità dell'addebito nel predetto conto corrente degli interessi e competenze relativi ai singoli rapporti di conto-anticipi di cui si è detto sopra, da considerarsi rapporti a sé stanti e autonomamente regolati sul piano economico-giuridico, per l'effetto enucleando interessi e competenze medesimi dal conto corrente di corrispondenza ordinario e ricostruendo il saldo dei conti anticipi in maniera separata;
• dichiarare la nullità del rapporto di interest rate swap (denominato “convertibile Plus
Swap460883UB”) stipulato in data 4 novembre 2005, per l'effetto espungendo dal saldo del conto corrente la somma indebita di € 27.919,75 (addebitata a tale titolo secondo quanto si
è specificato sopra);
• rideterminare, in conseguenza delle superiori statuizioni, la somma dovuta dagli odierni appellanti, in solido tra loro, in favore di (e, oggi, della cessionaria Controparte_1
come sopra rappresentata), nella misura complessiva di € 441.954,29, di cui CP_11
€ 81.344,09 (a titolo di saldo a debito, alla data del 2 febbraio 2020, del c/c ordinario di corrispondenza, detratto il suddetto importo di € 27.919,75), € 257.603,44 (a titolo di saldo a debito dei conti “anticipi-export” alla data del 2 febbraio 2010) e € 103.006,76 a titolo di somma a debito dovuta in relazione al mutuo chirografario n. 4032298, oltre interessi come indicati rispettivamente nella pronuncia di primo grado, non essendo sul punto stato formulato appello.
Mette conto precisare che, nella ricostruzione del rapporto dare-avere in relazione al conto corrente, non può seguirsi la “seconda ipotesi” di cui al paragrafo 3.4.2 della relazione suppletiva, come invocata dalla difesa della banca che ha sollevato sul punto apposita critica, in quanto trattasi di rielaborazione basata sull'applicazione dei tassi “praticati dalla banca”, mentre, per le ragioni più in alto esposte nello specifico, il criterio di calcolo da seguire è quello diverso, di cui alla prima ipotesi (paragrafo 3.4.1 della relazione), giusta quesito peritale del sub lett. a) dell'8 luglio 2023.
Va, inoltre, puntualizzato che dal saldo del conto corrente come rideterminato dal C. t. u., pari a € 109.263,84, è stato detratto l'importo di € 27.919,75, siccome indebito essendo stato addebitato – si ripete - in base al rapporto di I. R. S. del 4 novembre 2005, dichiarato nullo dalla
Corte.
Giova, infine, chiarire che l'ammontare del saldo negativo complessivo dei conti “anticipi export” è risultato superiore rispetto a quello accertato nella prima relazione peritale (- €
257.603,44 in luogo del precedente - € 224.936,00) perché, com'è ovvio e come ha precisato il
C. t. u. nella nota n. 2 a pag. 17 della relazione suppletiva, “le competenze” (da intendersi in esse inclusi anche gli interessi, giusta il relativo quesito peritale), previa loro enucleazione dal c/c di corrispondenza, sono state direttamente imputate a ciascun conto anticipi anzidetto.
47 Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente (parziale) riforma della sentenza definitiva impugnata, nei termini di cui si è detto, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, da stabilire, unitamente a quelle del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, com'è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che, anche in esito alla statuizione assunta nel presente grado, sono state accolte talune delle domande attoree - di nullità, oltre che della c. m. s. già dichiarata nulla dal primo Giudice, anche della capitalizzazione degli interessi, nonché del contratto di interest rate swap e la domanda riguardante il conteggio separato (rispetto al conto corrente di corrispondenza) delle somme dovute in relazione ai numerosi conti “anticipi export” -, con conseguente ridimensionamento, peraltro, della pretesa creditoria della banca convenuta (attrice in riconvenzionale), si reputa equo dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli odierni appellanti e la banca convenuta/appellata, Controparte_1
per il principio della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 2, c. p. c., comprese quelle delle c. t. u. (di ciascun grado) già liquidate in atti, nonché le spese del presente grado tra i primi e la società intervenuta come sopra rappresentata, comprese quelle della c. t. u. CP_11
suppletiva (come liquidate in atti).
Rimane ferma, in ogni caso, la rispettiva solidarietà dell'obbligazione di pagamento gravante sulle parti nei rapporti esterni con il C. t. u. (per ciascun grado).
Deve precisarsi che anche i costi della c. t. u. soggiacciono, come è noto, ai principi relativi alle spese giudiziali di cui agli artt. 91 e segg. c. p. c. (tra le tante v. Cass. civ. nn. 11068/2020;
26849/2019; 17739/2016), potendo la loro regolazione, perciò, essere rivista ex officio in grado di appello ex art. 336, comma 1, c. p. c. in caso di riforma (in tutto o in parte) della sentenza impugnata.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 16 febbraio Parte_1 Parte_2 Parte_3
2022 contro l' (già già Controparte_1 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., e nei confronti del Controparte_15 in persona del Curatore, con l'intervento di Controparte_9 CP_11
e, per essa, in persona del legale rappresentante p. t. (già
[...] Controparte_12 [...]
CP_1
, quale mandataria e special servicer per la gestione dei crediti, avverso la sentenza non
48 definitiva n. 880/2019 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 18 aprile
2019 e avverso la sentenza definitiva n. 1829/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 28 ottobre 2021, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) della sentenza n. 1829/2021 da ultimo detta:
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario (affidato) n. 300022331 del 17 febbraio 2004
(con conseguente eliminazione di ogni forma di capitalizzazione nel computo degli stessi ai fini della determinazione del saldo dare-avere del conto medesimo);
- dichiara l'illegittimità di ogni addebito effettuato nel predetto conto corrente a titolo di interessi e competenze relativi ai singoli rapporti di conti “anticipi export” di cui in parte motiva (con conseguente ricostruzione del complessivo saldo relativo a questi ultimi in maniera autonoma e separata rispetto al c/c ordinario, previa enucleazione da questo degli interessi e delle competenze anzidetti);
- dichiara la nullità del rapporto di interest rate swap (denominato “convertibile Plus
Swap460883UB”) stipulato in data 4 novembre 2005 (con conseguente espunzione, dal saldo del conto corrente, della somma di € 27.919,75, addebitata indebitamente a detto titolo);
- ridetermina, in conseguenza delle superiori statuizioni, la somma dovuta dagli odierni appellanti in favore di e per essa, alla cessionaria Controparte_1 CP_11 come sopra rappresentata, nella misura complessiva di € 441.954,29, di cui € 81.344,09
a titolo di saldo a debito del c/c di corrispondenza ordinario affidato (già detratto il suddetto importo di € 27.919,75), € 257.603,44 a titolo di saldo a debito dei conti
“anticipi-export” di cui in parte motiva, € 103.006,76 a titolo di somma a debito dovuta in relazione al mutuo chirografario n. 4032298 del 20 settembre 2005, oltre interessi come analiticamente e rispettivamente indicati nella sentenza di primo grado, al cui pagamento condanna in solido gli odierni appellanti;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti e l'appellata in persona del legale rappresentante p. t., comprese quelle Controparte_1
delle due c. t. u. (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento di queste ultime in capo ad entrambe le parti, nei rapporti esterni con il C. t. u.;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'intervenuta e per essa in persona del legale CP_11 Controparte_22
rappresentante p. t., comprese quelle della c. t. u. suppletiva espletata nel presente grado (già
49 liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento di queste ultime in capo ad entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
50
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2022 R. G., vertente tra c. f.: , c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e c. f.: rappresentati e difesi,
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Francesca Maiorana e Luca Musmeci (con
PEC indicate), elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Messina, via XXIV
Maggio, n. 18 (studio legale prof. avv. Raffaele Tommasini & Associati), per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTI contro con sede legale in Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_1
n. , c. f. e P. IVA , società appartenente al Gruppo BArio P.IVA_1 P.IVA_1
iscritto all'albo dei Gruppi BAri cod. 3135.1, in persona del legale rappresentante CP_1
pro - tempore, a cui si sono fuse per incorporazione Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e
[...] Controparte_7 [...]
giusta atto di fusione per Notar di Torino Controparte_8 Persona_1
del 19/10/2010 Rep.19430/12674, registrato in pari data a Torino 1, al n. 6755 serie IT, con effetto dall'1/11/2010, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in autentica dr. Per_2
, Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. Maria
[...]
1 RI De SI (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, via Felice
Bisazza, n. 10, c/o lo studio dell'avv. Felice Gemelli,
APPELLATA
e contro in persona del Curatore p. t. dr. , Controparte_9 CP_10
APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e numero di iscrizione nel CP_11
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , R.E.A. MI-2531961, P.IVA_2 iscritta al n. 35495.1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la
BA d'IA ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di BA d'IA del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in autentica del Notaio Dott.
, notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, registrata in Milano 2 il 15 Persona_3
gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese competente il 21 febbraio
2020, da (già giusta cambio di denominazione a Controparte_12 CP_13
seguito di intervenuta fusione con , in persona del legale rappresentante p. t., quale CP_12
mandataria e special servicer per la gestione dei crediti della c. f. e numero di CP_11
iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. MI- P.IVA_3
2507951, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti (procura generale) conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. CP_14 Persona_4
di Milano in data 14 luglio 2022, n. 59796/21265 di Repertorio, registrata a Milano – DP II il
14 luglio 2022 al n. 76640, serie 1T, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea
Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
_________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 880/2019 emessa dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile il 18 aprile 2019 e avverso la sentenza definitiva n. 1829/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 28 ottobre 2021, in materia di rapporti bancari – indebito pagamento.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti: “si riportano integralmente alla propria posizione processuale insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello per la riforma della sentenza non definitiva n. 880/2019 del Tribunale di Messina e della sentenza definitiva n.
1829/2021 del Tribunale di Messina. Senza rinuncia alcuna agli incombenti istruttori articolati
2 e richiesti al punto 10 dell'atto di appello, per i quali si chiede l'ammissione anche a seguito della valutazione del merito dei motivi di appello, con le presenti note si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto e azione”.
Per l'appellata: “Preliminarmente, in merito al conto corrente n. 30022331, si evidenzia che il CTU ha parzialmente accolto le osservazioni del CTP della BA, Prof. , Per_5 predisponendo un'ipotesi di conteggio alternativo, ovvero quella con applicazione dei tassi convenzionali alla luce della pattuizione del tasso riportata sul contratto del 17.2.2004.
Pertanto, preso atto delle altre ricostruzioni predisposte, si chiede alla Corte la riconvocazione del CTU al fine di: 1) correggere l'ipotesi sub 2 del conto corrente n. 30022331, con il ricalcolo delle CMS e con applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto sono presenti le relative pattuizioni nel contratto del 17.2.2004; 2) ricalcolare gli interessi riferiti alle n. 10 a anticipazioni su fattura con applicazione dei tassi convenzionali poiché per tali rapporti non vi è specifico riferimento all'importo dell'affidamento. Con riferimento all'ipotesi sub 1 si contesta la CTU laddove il perito ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 30022331 con applicazione dei tassi <
1. il tasso debitore per scoperti di conto e per utilizzi oltre i limiti del fido è pattuito nel contratto di apertura di c/c n. 30022331 del 17/2/2004 nel rispetto dell'art. 117 TUB. Sullo stesso documento, invece, non è riportato l'affidamento e, pertanto, non è possibile determinare il limite per il calcolo degli interessi <
<
BOT non è condivisibile e non in linea con i quesiti formulati dall'Illustrissima Corte. Anche per detti rapporti, si chiede la ricostruzione dei conti anticipi con applicazione dei tassi convenzionali;
2. il tasso debitore applicato al correntista e riportato sull'estratto di c/c è stato sempre al di sotto del tasso pattuito nel contratto e, pertanto, favorevole al correntista. Sulla base delle osservazioni predisposte, il conteggio ai tassi BOT sul c/c n. 30022331 è
3 ingiustificato. Ancora, il conteggio è errato laddove il CTU ha illegittimamente escluso le CMS, nonostante siano state pattuite dal correntista nel contratto di conto corrente n. 30022331 del
17.2.2004 conformemente alle disposizioni vigenti, tenuto conto che la CMS è stata calcolata sul saldo massimo debitore e sul contratto è riportata l'aliquota della CMS pattuita, ovvero la base di calcolo (la massima esposizione del conto). Parimenti, il CTU ha illegittimamente ricostruito i rapporti con applicazione della capitalizzazione semplice ed escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonostante la Delibera Cicr del 9.2.2000 legittima
l'applicazione della frequenza trimestrale a far data dal 1.7.2000 e la capitalizzazione trimestrale degli interessi è pattuita sul contratto di conto corrente n. 30022331 del 17.2.2004.
Infine, si evidenzia che nella rideterminazione del saldo finale, non potrà che essere considerato anche il credito derivante dal mutuo chirografario n. 4032298 del 20/9/2005 di €
103.006,76, non indicato dal CTU e non oggetto di esame. Per quanto esposto, l'esponente, nel riportarsi agli atti di causa e alle conclusioni rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento insiste per la riconvocazione del CTU per i motivi sopra esposti e, solo in subordine, salvo gravame, chiede assegnarsi la causa in decisione con termini ex art. 190 c. p. c.”.
Per l'interveniente volontaria: “avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, anche istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni tutte già avanzate (anche a verbale) in precedenza anche dalla cedente da intendersi qui integralmente CP_1 trascritte, deposita le presenti note osservando, relativamente all'elaborato peritale definitivo depositato in atti, quanto segue. Si ritiene plausibile quanto indicato dal CTU nella seconda ipotesi quale saldo a debito del conto ordinario e anticipi (…). Inoltre, visto che il CTU nulla ha riferito al riguardo, non potrà che essere considerato quale debito della correntista, oltre il saldo del conto ordinario e del conto anticipi, anche il saldo del finanziamento chirografario per € 103.006,76, oltre interessi successivi dal 3 marzo 2010, come convenuti in contratto. Per quanto esposto, lo scrivente, nel riportarsi agli atti di causa e alle conclusioni rassegnate, chiede assegnarsi la causa in decisione con termini ex art. 190 c. p. c.”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2022, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato davanti a questa Corte, contro l' Parte_3 Controparte_1
[.. (già già , in persona Controparte_6 Controparte_15
del legale rappresentante p. t., e nei confronti del in persona Controparte_16
del Curatore, la sentenza non definitiva e quella definitiva indicate in oggetto con le quali il
Tribunale di Messina, decidendo sulle domande avanzate da loro, nella qualità di fideiussori, oltre che da allora in bonis, debitrice principale - volte ad ottenere la Controparte_9
4 rideterminazione del saldo dare-avere effettivo delle “aperture di credito” indicate nel corpo dell'atto di citazione introduttivo del primo grado alla data del 10 aprile 2009 ovvero a quella di redazione della c. t. u., epurandole dalle somme non dovute per interessi a tassi superiori, competenze e costi maggiori di quelli consentiti dalla legge, previo accertamento e declaratoria della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di tutte le clausole di fatto applicate ai rapporti bancari in quanto non specificamente pattuite e sottoscritte e, comunque, contra legem; nonché la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di mutuo chirografario per difetto di causa e/o per altra ragione ritenuta giusta, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute a detto titolo, con interessi e rivalutazione ed, ancora, l'accertamento del superamento, nel corso del rapporto, del tasso soglia di usura e la commissione di massimo scoperto soglia, come specificato nella relazione tecnica di parte allegata, con conseguente epurazione da tali costi illegittimamente contabilizzati e adozione dei susseguenti provvedimenti anche ai sensi dell'art. 1815 c. c.; che si accertasse e dichiarasse che il saldo dare-avere delle aperture di credito con riferimento al conto corrente n. 30022331 alla data del 10 aprile 2009 sarebbe pari, al più, a € 60.987,39, quello dei conti-anticipi n. 681660, al più, a € 29.672,81 e/o a quell'importo inferiore susseguente all'invocata applicazione dell'art. 1815 c. c., nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni derivata dalla nullità dei contratti principali –, oltre che sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'allora (quale Controparte_6 nuova denominazione di oggi – volta Controparte_15 Controparte_1 ad ottenere l'accertamento del credito della stessa verso l' ed i suoi Controparte_9 fideiussori per l'importo totale di € 796.989,34 (come specificato nelle singole voci a pag. 27 della comparsa di costituzione di primo grado, depositata l'1 aprile 2020) e la condanna della predetta società allora in bonis al relativo pagamento in solido con i fideiussori, entro i limiti, per costoro, di € 700.000,00 (importo massimo garantito), oltre interessi convenzionali, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarebbe risultata nel corso del giudizio, con applicazione, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte delle avverse domande, della compensazione dell'importo dovuto col credito azionato in riconvenzionale -, ha, rispettivamente:
• (con la sentenza non definitiva), rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione del medesimo da parte di formulata da parte attrice, Controparte_1
disponendo la prosecuzione del giudizio a fini istruttori;
• (con la sentenza definitiva), dichiarato la nullità della clausola della commissione di massimo scoperto nel rapporto di conto corrente n. 300022331, rigettando ogni altra domanda attorea, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,
5 • condannato gli attori (fideiussori) al pagamento, in solido tra loro, delle seguenti somme: -
€ 321.274,08 per saldo a debito del conto corrente ordinario n. 30022331, oltre interessi convenzionali dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente fino al soddisfo;
- €
241.447,58 quale saldo a debito dei conti anticipi, oltre interessi convenzionali dal 3 marzo
2010 fino al soddisfo, e - € 103.006,76, per il mutuo chirografario n. 4032298, oltre interessi convenzionali dall'1 febbraio 2010 fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate come in dispositivo, con gli accessori di legge, ponendo definitivamente le spese di c. t. u. (già liquidate in atti) a carico della convenuta medesima.
Gli appellanti hanno criticato le due pronunce suddette nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva, fosse ritenuta e dichiarata l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione da parte della banca convenuta;
in ogni caso, in riforma della sentenza definitiva, che fosse ritenuto e dichiarato che l' ha preteso illegittimamente il Controparte_1
pagamento di tassi d'interesse in misura ultra-legale, competenze e costi in genere superiori a quelli consentiti dalla legge e, comunque, mai concordati con clausole valide ed efficaci, conseguentemente dichiarando non dovute tutte le somme richieste ed addebitate, previa rideterminazione del saldo, nonché illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate a seguito della stessa, previa rideterminazione del saldo anche con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005; che fossero ritenuti e dichiarati il superamento, nel corso del rapporto, del tasso-soglia dell'usura e della commissione massimo scoperto soglia, con la consequenziale applicazione dell'art. 1815 c. c. comportante l'eliminazione di tutti gli interessi addebitati dalla banca, anche in relazione al mutuo anzidetto, nonché la nullità del contratto di interest rate swap denominato “convertibile Plus Swap460883UB”, per l'effetto espungendo dal saldo del conto corrente la somma di € 27.919,75 illegittimamente addebitata e, ancora, la nullità del mutuo di scopo del 20 settembre 2005, per l'effetto ritenendo non dovute le somme illegittimamente richieste dalla banca a tale titolo e condannandola alla restituzione delle stesse, oltre interessi ed accessori di legge, nonché la nullità delle fideiussioni conformi allo schema
ABI e che fossero rigettate le domande proposte da controparte nei confronti di liberata, ai sensi dell'art. 1956 c. c., dalla fideiussione. Parte_3
In via subordinata, hanno chiesto che fosse ritenuto e dichiarato che gli odierni appellanti debbano rispondere del debito nei confronti di soltanto sino alla somma Controparte_1 di € 350.000,00 e, comunque, entro il limite dell'importo massimo garantito.
6 In via istruttoria hanno istato perché fosse disposto il rinnovo della c. t. u. per rideterminare il saldo dare-avere secondo i criteri di cui al paragrafo n. 10 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13 maggio 2022 si è costituita in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito, ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 13 luglio 2022 la Corte, rilevato che alla prima udienza di trattazione
(tenutasi in data 17 giugno 2022) la costituzione di parte appellante non risultava – allo stato – regolare, non essendo stato depositato in atti l'originale notificato dell'atto di appello, ha invitato la suddetta parte a regolarizzare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la propria costituzione in giudizio ed ha fissato, per la verifica di tale adempimento e per il prosieguo, l'udienza di prima trattazione del 16 settembre 2022.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod.
e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 15 ottobre 2022, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello alla ne è stata dichiarata la contumacia;
inoltre, Parte_4 ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'appello in via preliminare, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva, fissandosi, poi, l'udienza del 6 febbraio 2023 per acquisire il fascicolo di primo grado della banca appellata in formato leggibile e per delibare l'istanza di rinnovazione della c. t. u. avanzata da parte appellante.
Nelle more, con atto depositato il 17 ottobre 2022, è intervenuta in giudizio – CP_11
e, per essa, in persona del legale rappresentante p. t. (nel prosieguo denominata CP_13
giusta cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con Controparte_12
, quale mandataria e special servicer della prima per la gestione dei crediti - in CP_12
virtù del contratto stipulato inter partes in data 24 giugno 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico BArio) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), con cui ha ceduto pro soluto in Controparte_1
favore della predetta tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di CP_11
mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna in data
7 7 luglio 2022 – Parte II n. 78 (allegato agli atti), fra i quali – secondo la sua prospettazione - quello oggetto della presente causa, facendo proprie e richiamandosi a tutte le istanze, richieste, difese ed eccezioni della cedente Controparte_1
Con ordinanza riservata dell'8 luglio 2023, in accoglimento (in parte qua) della richiesta di parte appellante, la Corte ha disposto un supplemento di c. t. u. (con lo stesso Professionista nominato in primo grado), espletata la quale, dopo un differimento disposto d'ufficio per impedimento del Consigliere relatore, all'udienza del 20 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., le parti hanno precisato le conclusioni con apposite note di trattazione scritta e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni delle sentenze impugnate, consentendo così alla
Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 15 ottobre 2022.
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di rappresentata da (già , CP_11 Controparte_12 CP_13
8 costituitasi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U.
n. 78 (parte seconda) del 7 luglio 2022 nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-soluto stipulata in data 24 giugno 2022 tra essa (“cessionaria”) e l' CP_1
(“cedente”) nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge
[...]
130/1999 avente ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i <
BA d'IA e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione” (così testualmente nell'avviso in questione).
In punto di diritto va ricordato l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
BA d'IA (così Cass. Civ. n. 10860 del 22 aprile 2024; in senso conforme si vedano anche
Cass. Civ. nn. 4277/2023; 31188/2017).
Occorre allora verificare se, nel caso di specie, i crediti per cui è causa possano dirsi ricompresi nel contratto di cessione anzidetto, a tal fine dovendosi esaminare le indicazioni relative ai crediti ceduti contenute nell'avviso suddetto, nel quale, come riportato più sopra, si legge che oggetto di cessione sono propriamente “i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese
e altri accessori (…) sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (…)”.
Ora, secondo quanto si è detto sopra, i crediti (per capitale e interessi) oggetto del presente giudizio derivano certamente da contratti (apertura di credito in conto corrente, conto-anticipi e mutuo chirografario) che rappresentano altrettante forme tecniche di “facilitazioni creditizie” stipulati negli anni 2004, 2005 e 2008-2009 circa, come tali senz'altro riconducibili all'ampia
9 categoria dei “crediti per capitali e interessi (anche di mora) derivanti da facilitazioni creditizie in varie forme tecniche sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e
09/02/2022”, potendosi perciò ritenere adeguatamente dimostrato che essi rientrino tra i crediti oggetto della cessione tra e il cui intervento in giudizio, Controparte_1 CP_11
perciò, è da reputare pienamente ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.
p. c..
Conferma di ciò si ricava anche dalla “dichiarazione di cessione” rilasciata da CP_1
in data 1.2.2023, che attesta che i crediti derivanti dai rapporti bancari per cui è causa,
[...] analiticamente elencati in essa, sono inclusi nell'atto di cessione in favore di CP_11
del 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna, Parte II n. 78 del 7 luglio 2022.
Senza tacere, in ogni caso, che gli appellanti, nella prima difesa utile successiva all'intervento in giudizio della predetta cessionaria – segnatamente nelle note di trattazione scritta dell'1 febbraio 2023 –, non hanno sollevato alcuna contestazione specifica e puntuale in merito allo stesso, essendosi limitati a dedurre, in maniera evidentemente vaga, testualmente che: “si contesta l'atto di intervento depositato dalla in quanto inammissibile, Controparte_17 irricevibile e comunque infondato in fatto e in diritto”, così come aspecifica è la deduzione di cui alla comparsa conclusionale secondo la quale (testualmente): “si rileva l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato nell'interesse di con socio unico, CP_17
rappresentata da società intervenuta quale mandataria e per CP_18 Parte_5
la gestione dei crediti della Società in quanto carente di legittimazione nei confronti degli appellanti”.
Nulla di specifico è detto o spiegato in ordine alla ragione per cui si contesta l'inammissibilità
e/o l'infondatezza dell'intervento, né in merito alla dedotta carenza di legittimazione della intervenuta.
Deve a tal riguardo rammentarsi il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come può dirsi sostanzialmente avvenuto nella specie, dove gli appellanti, si ripete, non hanno sollevato sul punto alcuna reale contestazione, dotata della dovuta specificità e puntualità – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
10 Fermo restando, in ogni caso, che il giudizio è proseguito tra le parti originarie, ossia tra e da un lato, e la cedente Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'altro, nei cui confronti la sentenza produce senz'altro effetto [così Controparte_1 come nei confronti della cessionaria (successore a titolo particolare) ai sensi dell'art. 111, co.
4., c. p. c.].
APPELLO avverso la SENTENZA NON DEFINITIVA.
Tutto quanto sopra premesso e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo di appello e contestano la statuizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 della sentenza non definitiva con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da loro sull'assunto della tardività della riassunzione del medesimo da parte di Controparte_1
Sostengono che le parti del giudizio di primo grado avrebbero avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo costituito dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della in data 24 novembre 2014 allorquando il già nominato C. t. u. (dr. Controparte_9 Per_6
ha notificato a mezzo PEC a tutti i procuratori delle parti costituite, oltre che ai
[...]
consulenti di parte, la sospensione delle operazioni peritali, allegandovi la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento ricevuta via PEC dal difensore della società medesima.
A loro dire, dunque, da quella data avrebbe dovuto farsi decorrere il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo, che perciò sarebbe dovuta avvenire entro il 24 febbraio 2015, mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato soltanto in data 9 marzo 2016, con evidente tardività della riassunzione medesima.
Criticano la motivazione del primo Giudice sul punto, secondo cui (testualmente) “non può attribuirsi alla comunicazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio l'idoneità a fungere da informazione del fallimento assistita da fede privilegiata” (pag. 5 della sentenza non definitiva).
A sostegno della propria doglianza citano giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civile, sez. I, 30.01.2019, n. 2658) secondo cui “ciò che occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva né punto né poco quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi…”.
Evidenziano, ancora, che, diversamente da quanto ritenuto dal decidente, non può parlarsi, nel caso di specie, di comunicazione de relato, in quanto il dott. non si è limitato a dichiarare Per_6
11 di avere ricevuto la detta comunicazione, ma l'ha notificata alle parti dando prova dell'avvenuta dichiarazione del procuratore dell' Controparte_9
Al contrario, invece, nell'impugnata sentenza non definitiva il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione del C. t. u. in tanto avrebbe avuto valore interruttivo in quanto lo stesso avesse allegato la sentenza di fallimento: in realtà – osservano – l'Ausiliario tecnico ha allegato la dichiarazione di fallimento espressamente formulata dal procuratore dell' Controparte_9
la quale sarebbe assistita da fede privilegiata, anche perché trasmessa via PEC.
Tale che - asseriscono gli odierni appellanti - l'ordinanza resa all'udienza del 10 dicembre 2015 con la quale il G. I. ha pronunciato l'interruzione del processo sarebbe meramente dichiarativa, mentre l'effetto interruttivo vero e proprio si sarebbe verificato al momento in cui le parti hanno avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento resa dal procuratore dell' CP_9
[. nell'ambito dello stesso processo coinvolto dall'evento interruttivo.
Diversamente – concludono - si svuoterebbe di significato la stessa disposizione contenuta nell'art. 43 L. F., con la quale si è voluto dare all'apertura del fallimento un automatico effetto interruttivo.
Il motivo è infondato.
Assolutamente pacifico ed incontrastato è l'insegnamento della Suprema Corte, a partire dal pronunciamento delle Sezioni Unite con sentenza n. 12154/2021, secondo il quale, in ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza
o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (ex multis v. da ultimo Cass. Civ. n.
18285/2024).
Il massimo organo nomofilattico è stato chiamato a comporre il contrasto che si era manifestato all'interno delle sezioni semplici in relazione a quali fatti o atti determinassero la decorrenza del termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto a causa della dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Un primo indirizzo ha valorizzato a tal fine gli atti formali e processualmente documentabili - quali la dichiarazione, la notificazione o la certificazione dell'evento interruttivo – aventi struttura partecipativa e costitutivi dell'effetto interruttivo;
secondo un altro filone, invece, perché la parte possa essere onerata alla riassunzione/prosecuzione del giudizio, è necessario che abbia conoscenza “legale” anche dello specifico giudizio sul quale incide l'effetto
12 interruttivo, non essendo sufficiente che il difensore del fallimento abbia conoscenza di un diverso processo da riassumere, di cui è stato parte il soggetto dichiarato insolvente.
Un terzo indirizzo ha attribuito valore fondamentale all'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, nel senso che la parte non fallita non sarebbe tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata.
Secondo un ultimo filone interpretativo, ciò che conta è l'effettività della conoscenza, al di là degli specifici mezzi attraverso i quali questa è veicolata: in tale prospettiva si è sostenuto che per innescare l'onere di riassunzione in capo alla parte non colpita dall'evento basterebbe l'acquisizione della conoscenza dell'evento interruttivo, costituito dalla dichiarazione di fallimento, in capo alla parte personalmente, anche attraverso veicoli formali extraprocessuali
(come ad esempio l'avviso dato dal curatore ex art. 92 L. F. contenente il riferimento alla lite pendente oppure la PEC inviata al curatore contenente la domanda di ammissione al passivo con il riferimento alla lite pendente dalla quale è scaturito il credito fatto valere e simili).
Le Sezioni Unite, dopo avere dato atto dei diversi orientamenti esegetici, hanno privilegiato l'interpretazione che àncora il dies a quo della prosecuzione/riassunzione del giudizio alla conoscenza processuale dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione emanata dal giudice del processo, la quale, essendo caratterizzata da elementi di certezza non solo della verificazione dell'evento interruttivo dello specifico processo sul quale abbia inciso la dichiarazione di fallimento, ma anche della conoscenza che di quell'effetto si produca in capo alla parte interessata alla prosecuzione/riassunzione, costituisce la lettura che meglio garantisce il rispetto della ragionevole durata del processo, nonché l'esercizio del potere di direzione processuale da parte del giudice e la fissazione del termine in questione con riferimento a fatti certi, in ossequio al principio di “sécurité juridique” declinato dall'art. 6 §1 della Convenzione EDU, onde contemperare al meglio il diritto di accesso alla giustizia con le cause di perdita o di decadenza dalla stessa.
Tale conoscenza si produce, in capo alle parti del processo non colpite dall'evento interruttivo, con la pronuncia in udienza dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, che deve avvenire anche d'ufficio non appena il giudice abbia avuto a sua volta, in qualsiasi modo, conoscenza del fallimento della parte: detta ordinanza deve essere comunicata dalla cancelleria non solo alle parti (ove emessa fuori udienza), ma anche al curatore, di modo che ne sia assicurata pure anche a lui la conoscenza ai fini della prosecuzione del processo nel termine di cui all'art. 305
c.p.c., che comunque decorrerà, in alternativa, da quando una delle parti non colpite dall'evento abbia notificato l'ordinanza medesima al curatore.
13 Declinando nel caso di specie il principio affermato dal massimo organo nomofilattico, bene ha fatto il primo Giudice a respingere l'eccezione di estinzione formulata dall'allora parte attrice
(sull'assunto della tardività della riassunzione, avvenuta, a suo dire, oltre il termine di legge ex art. 305 c. p. c., che ha fatto decorrere dal 24 novembre 2014, data in cui la controparte avrebbe avuto “conoscenza legale” dell'evento interruttivo per via della PEC inviata a tutti i difensori dal nominato C. t. u. con allegata la comunicazione dell'avvenuto fallimento, a sua volta da lui ricevuta da parte del difensore) dato che, seppure al momento della decisione di primo grado, non fosse ancora stata emessa la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, nondimeno il
Tribunale ha correttamente argomentato, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario, che il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio automaticamente interrottosi per effetto della dichiarazione di fallimento deve farsi decorrere dalla data in cui la parte interessata alla sua prosecuzione abbia avuto conoscenza “legale” dell'evento, dovendosi tale requisito intendersi in maniera restrittiva, nel senso cioè che siffatta conoscenza deve essere stata acquisita in via non già di mero fatto, bensì per il tramite di una dichiarazione (notificazione o certificazione) rappresentativa dell'evento interruttivo, assistita da fede privilegiata.
E tale non è stata giustamente considerata quella comunicata alle parti dal C. t. u., neppure se ad essa è stata allegato il messaggio ricevuto da lui via PEC da parte del difensore della società
(quando ancora in bonis), in quanto non equiparabile alla dichiarazione che la controparte processuale riceve direttamente dal difensore della parte fallita siccome non garantisce alcuna certezza in ordine all'effettiva sussistenza dell'evento interruttivo, rimanendo sempre una mera comunicazione di scienza privata di un soggetto estraneo alla parte colpita dall'evento interruttivo e, dunque, non assistita da fede privilegiata.
In questo contesto, la sopravvenienza della decisione della Suprema Corte a sezioni unite, che ha composto definitivamente il contrasto tra i vari filoni interpretativi di cui si è detto, facendo decorrere senz'altro il dies a quo della riassunzione, in maniera netta e univoca, dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, ha fugato ogni possibile residuo dubbio in ordine alla problematica di che trattasi, potendosi confermare perciò, in questa sede, la statuizione di rigetto dell'eccezione in parola essendo risultato per tabulas, in punto di fatto, che la dichiarazione di interruzione è stata pronunciata all'udienza del 10 dicembre 2015 e che il ricorso per la riassunzione del processo è stato depositato da in data 7 marzo 2016, Controparte_1
evidentemente entro il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis).
14 Ne discende il rigetto del presente motivo di appello, l'unico che ha riguardato la sentenza non definitiva, mentre – va precisato - i restanti motivi che si andranno ad esaminare concernono la pronuncia definitiva emessa il 28 ottobre 2021.
APPELLO avverso la SENTENZA DEFINITIVA.
Col primo motivo (paragrafo 2 dell'atto di impugnazione) gli appellanti si dolgono della decisione di prime cure che avrebbe inteso estendere le condizioni previste per il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 300022331, sottoscritto il 19 febbraio 2004, anche agli altri rapporti intercorsi dalla allora in bonis) con l'istituto di credito convenuto, Controparte_9
e segnatamente l'apertura di credito ed i conti anticipi, nonostante che detto contratto non prevedesse la concessione di alcuna apertura di credito, né stabilisse espresse condizioni per l'apertura medesima.
A loro dire, stante che il tasso ultra-legale del 13,25% previsto nel contratto di conto corrente ha disciplinato solo l'ipotesi del tasso debitore per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido, esso sarebbe applicabile solo per lo sconfinamento di conto corrente in assenza di apertura di credito.
Evidenziano, sul punto, che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, controparte ha concesso all'allora società in bonis un'apertura di credito di Controparte_9
€ 320.000,00, poi accresciuta di ulteriori € 100.000,00 il 19 settembre 2005, senza, tuttavia, che vi sia stato alcun documento sottoscritto a comprova della pattuizione tra le parti di interessi ultra-legali.
Né – osservano - la misura del tasso debitore relativamente all'apertura di credito potrebbe essere ricondotta alla previsione degli interessi per scoperto di conto corrente non fronteggiata da crediti previsti dal contratto di conto corrente, siccome concettualmente distinta dalla prima, considerato anche che il contratto non recherebbe alcuna indicazione in merito alla misura degli interessi per apertura di credito.
Con la conseguenza che sarebbe stato violato dalla banca, in relazione all'apertura di credito, il disposto dell'art. 117 TUB.
Aggiungono, poi (paragrafo 2.c), che anche le numerose operazioni di anticipi su fatture denominati “anticipi export”, autorizzate dall'istituto di credito sino al secondo trimestre del
2009, non risulterebbero regolate da specifici contratti, contrariamente a quanto ha evidenziato il primo Giudice, né il contratto di conto corrente avrebbe previsto alcuna specificazione e valida pattuizione di interessi in misura ultra-legale.
15 Per tali ragioni chiedono che venga ricostruito il saldo dare-avere al netto degli interessi ultra- legali, delle commissioni e dei giorni di valuta applicati dalla banca nel corso del rapporto, considerando unicamente il tasso minimo BOT previsto dall'art. 117 T. U. B..
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Giova premettere che, come anche rilevato dal primo Giudice, la banca convenuta ha prodotto in giudizio, in primo grado, il contratto stipulato in data 17 febbraio 2004 tra l'allora
[...]
e la società in persona del legale rappresentante p. t., di CP_15 Controparte_9
conto corrente di corrispondenza ordinario, regolato secondo le condizioni economiche riportate nell'allegato foglio informativo e corredato del documento contenente le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sottoscritto dalla correntista, anche con approvazione specifica di talune clausole appositamente elencate in calce.
Tra le condizioni pattuite rientra – per quanto qui di specifico interesse – la previsione del tasso debitore (testualmente) “per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido”, pari al 13,25% quale “tasso nominate annuo” e al 13,92% quale
“tasso effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione)”.
È un dato documentale, dunque, che la convenzione scritta con cui le parti hanno pattuito il tasso di interesse debitore non ha riguardato l'interesse ordinario - ossia il tasso applicato al corrispettivo dovuto sul denaro utilizzato entro i termini concordati con la banca -, ma evidentemente solo quello applicabile in caso di utilizzazione di somme oltre la scopertura del conto oppure oltre i limiti del fido.
Alla luce di questo dato probatorio incontestabile, erra la parte appellante quando sostiene che non sia stata prevista contrattualmente l'applicazione di interessi ultra-legali in riferimento all'apertura di credito, (apertura) che – va precisato - ella stessa afferma essere stata concessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente per € 320.000,00, poi aumentata di ulteriori 100.000,00 in data 19 settembre 2005, e sulla cui concessione, per vero, la banca convenuta non ha formulato specifiche contestazioni.
Vale notare, sul punto, a conferma dell'esistenza di detta apertura di credito, che nelle stesse norme regolatrici del contratto corrente di corrispondenza richiamate sopra, all'art. 6 (rubricato
“affidamenti in conto corrente”), è stata espressamente prevista la clausola di “apertura di credito”, secondo la quale “salvo diversa pattuizione, il correntista può utilizzare in una o più volte l'importo messogli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità (…) gli interessi dovuti dal correntista alla banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7”.
16 D'altra parte, tra le condizioni economiche pattuite tra i contraenti, come da foglio informativo allegato al contratto di conto corrente suddetto, risulta incluso, secondo quanto si è premesso sopra, il tasso di interesse debitore per utilizzi “oltre i limiti del fido”, essendo incontestabile, dunque, l'avvenuta pattuizione dell'apertura di credito di cui parla l'odierna parte appellante, che risulta appoggiata al conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto ed è stata regolata alle condizioni stabilite nello stesso (come si ricava dall'ultimo inciso del riportato art. 6).
Con la conseguenza sul piano giuridico-fattuale che detta apertura di credito, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, non avrebbe dovuto, a sua volta, essere stipulata per iscritto a pena di nullità, posto che – come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, anche di recente - in tema di disciplina della forma dei contratti bancari l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il CICR, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (tra le tante si vedano Cass. Civ nn. 29794/2024;
22009/2023; 20069/2022; 27836/2017), e considerato, sotto altro connesso profilo, che al rapporto di apertura di credito de quo, in quanto non risultano differenti pattuizioni, devono ritenersi validamente applicabili ed applicate le condizioni contrattuali del conto principale, al contrario di quanto sostiene parte appellante.
Ciò chiarito e tornando alla questione oggetto della presente disamina (relativa all'interesse debitore), rileva la Corte che, in mancanza di una previsione contrattuale espressa della misura del tasso debitore ordinario (nell'accezione sopra riportata), non può che trovare applicazione, nella ricostruzione del rapporto dare-avere relativo al conto corrente de quo ed alla correlata apertura di credito, per l'utilizzo delle somme entro i limiti del fido, il saggio di interesse previsto dalla legge. E ciò in ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 117 del
T. U. B. – segnatamente del combinato disposto dei commi 4 e 7 dello stesso - secondo cui, per quanto qui di specifico interesse: “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, rispettivamente, “in caso di inosservanza del comma 4 (…) si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (…)”.
17 È noto, infatti, che la determinazione del tasso di interesse ultra-legale richiede una specifica pattuizione per iscritto, che nella specie è mancata – si ripete – riguardo agli interessi sul saldo debitore entro il fido.
Per l'utilizzo delle somme oltre i limiti del fido deve trovare applicazione, invece, il tasso nominale espressamente pattuito in contratto (quale indicato sopra), oppure, ma solo se più favorevole alla società correntista, quello applicato dalla banca, nel corso del tempo, nell'eventuale esercizio dell'ius variandi (ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 118 T.
U. B.).
Sulla base di questa impostazione giuridica è stato conferito al Consulente tecnico d'ufficio, con la citata ordinanza dell'8 luglio 2023, il mandato suppletivo di determinare il saldo del conto corrente, inclusa l'apertura di credito, applicando i diversi tassi suddetti a seconda che i saldi debitori di volta in volta considerati rientrassero entro i limiti dell'affidamento oppure al di fuori di essi, ferma restando sempre l'eliminazione della commissione di massimo scoperto
– già dichiarata illegittima dal primo Giudice, con pronuncia non oggetto di impugnazione -.
L'Ausiliario ha proceduto all'esecuzione del mandato evidenziando di avere applicato il tasso nominale minimo dei B. O. T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione sul saldo a debito entro i limiti del fido, mentre sul saldo extra-fido ha applicato quello nominale contrattualmente pattuito, pari al 13,25%, oppure, se più favorevole alla società correntista, quello effettivamente praticato dalla banca.
Ha precisato a tal uopo di avere desunto il saldo debitore “entro i limiti del fido” dagli estratti conto prodotti in atti e di avere tratto le diverse linee di fido concesse di volta in volta dalla banca dagli estratti conto “scalari”, potendosi ritenere ininfluente, dunque, in questo quadro, la circostanza, dedotta dalla difesa banca appellata (come si specificherà appresso), che non risulta versata in atti documentazione dalla quale potere evincere la concessione dell'affidamento e/o il suo ampliamento.
I Consulenti di parte della banca appellata e della società interveniente hanno criticato, invero,
l'effettuazione del conteggio del saldo dare-avere effettuato dal C. t. u. con applicazione del tasso di interesse legale in relazione al saldo debitore entro il fido, evidenziando che, stante la mancanza di prova della pattuizione dell'affidamento, non sarebbe possibile determinare il limite entro cui calcolare gli interessi legali.
Questa critica – osserva la Corte - non ha ragione di essere in quanto, se è vero che non risulta documentato in atti con precisione l'ammontare del fido concesso e/o il suo eventuale ampliamento, solamente indicato da parte attrice (in € 320.000,00, nel prosieguo aumentati di
€ 100.000,00), tuttavia, posto che non può revocarsi in dubbio, alla luce di quanto si è detto sin qui, che si sia in presenza di un conto corrente affidato, l'Ausiliario tecnico ha dato atto – si
18 ribadisce - di avere potuto desumere il fido stesso dagli estratti-conto prodotti agli atti, precisando in particolare, nella nota n. 1 in calce alla pag. 7 dell'elaborato, testualmente che “le diverse linee di fido concesse di volta in volta dalla banca sono desumibili dagli estratti conto
<
È appena il caso di notare, a tal proposito, che secondo insegnamento pacifico della Suprema
Corte l'esistenza di un'apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma per mezzo di prove indirette quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report di centrale rischi, ecc., così come la concessione dell'affidamento può trarsi dalla stabilità, dalla non occasionalità dell'esposizione a debito, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro- fido ed extra-fido (v. in tal senso Cass. Civ. nn. 2463/2019; 19941/2006; 14470/2005;
3842/1996).
E nel caso di specie, come detto sopra, la previsione contrattuale di un preciso tasso per gli interessi debitori “oltre i limiti del fido” è senz'altro significativa della distinzione che la banca stessa ha inteso operare tra interessi passivi entro-fido – non espressamente pattuiti, secondo quanto si è precisato in premessa – e quelli extra-fido, invece espressamente previsti, tale che la ricostruzione operata dal C. t. u. (di cui alla “prima ipotesi” riportata al paragrafo 3.4.1 pag.
16 della relazione) sulla scorta del mandato peritale suppletivo (lett. a) è da ritenere immune da censure sia nell'an, che nel quantum, essendo l' riuscito a enucleare di volta in volta Parte_6
l'ammontare delle diverse linee di credito concesse attraverso l'attenta disamina degli estratti conto “scalari” prodotti tempestivamente in giudizio.
Quanto alla doglianza relativa ai conti “anticipi-export”, giova rilevare che dalla documentazione presente in atti (con particolare riferimento agli estratti conto riguardanti detti rapporti), dall'accertamento espletato dal C. t. u. e dalle stesse allegazioni difensive della banca convenuta si ricava che la società (allora in bonis) ha intrattenuto Controparte_9
numerosissimi rapporti caratterizzati da singole anticipazioni su fatture, dotati di una propria autonoma regolamentazione, nel senso, cioè, che rispetto a ciascuna operazione di anticipazione l'istituto di credito ha liquidato di volta in volta interessi e competenze secondo parametri differenti da quelli relativi al conto corrente di corrispondenza (secondo quanto si evince dai dati testuali contenuti nei rispettivi estratti-conto in atti), i quali poi, alla conclusione di ciascuna operazione, sono stati addebitati sul conto corrente di corrispondenza ordinario.
Per ciascuna anticipazione l'istituto di credito ha fornito, infatti, un apposito estratto conto nel quale – come ha accertato il C. t. u. e come si evince per tabulas – risulta indicato l'importo dell'anticipazione stessa: ad ognuna di esse corrisponde un conto “scalare” contenente il
19 riepilogo delle competenze, nel quale sono indicate le relative modalità di calcolo degli interessi e delle altre competenze.
Ora, è certo che in relazione a detti rapporti non risulta in atti alcun contratto, mentre si ricava dai rispettivi estratti-conto di cui si è testé detto che il tasso di interesse passivo previsto dalla banca è stato pari al 4,69%, seppure dal “dettaglio conto anticipi” sembra sia stato applicato quello del 9,00% oppure del 9,60%: in ogni caso, in mancanza di apposita pattuizione contrattuale scritta, non può trovare applicazione né l'uno, né l'altro tasso, per le stesse ragioni esposte sopra con riguardo al contratto di conto corrente che rimandano alla chiara disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1284 c. c. secondo la quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Tale che gli interessi passivi relativi ad ogni rapporto di anticipazione non possono che essere calcolati al tasso legale ex art. 117, comma 7, lett. a), T. U. B., ossia al tasso nominale minimo dei B. O. T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento di ogni singola operazione, come ha fatto il C. t. u. in esecuzione del relativo quesito di cui alla lett. b) del mandato suppletivo.
I rilievi critici del C. t. p. dell' ul punto sono infondati, in quanto, anzitutto, Controparte_1 nessuna rilevanza ha, con riferimento ai conti anticipi in parola, la questione dell'“affidamento”
e del suo importo, la quale, al di là della sua generica formulazione, attiene semmai al conto corrente di corrispondenza di cui si è detto sopra, rapporto diverso da quello dei conti anticipi.
In secondo luogo, ma non importanza, l'assunto per cui detti conti costituirebbero dei meri conti tecnici regolati sul conto corrente di corrispondenza ordinario, non necessitanti perciò di specifiche pattuizioni, si scontra col dato oggettivo - rilevato dallo stesso C. t. u., oltre che evincibile dalla documentazione prodotta dalla banca medesima - che la regolazione di ciascuna anticipazione su fattura, come detto sopra, è avvenuta autonomamente da parte dell'istituto di credito, sulla base di precise condizioni “riepilogate” di volta in volta nel rispettivo estratto- conto, diverse da quelle del c/c di corrispondenza, seppure unilateralmente predisposte dalla banca (e come tali inefficaci sul piano giuridico-contrattuale, stante la mancanza di apposita pattuizione per iscritto), ma comunque significative dell'autonoma regolazione dei conti- anticipi sotto il profilo delle condizioni economiche rispetto al conto corrente di corrispondenza ordinario.
Tanto posto, non può non rilevarsi a questo punto come la prassi seguita dalla banca - di addebitare di volta in volta sul conto corrente di corrispondenza ordinario, al termine di ciascuna operazione di anticipazione, gli interessi e le competenze maturate su ogni conto- anticipo - sia affetta da invalidità in radice, in quanto, al di là della configurazione di tali conti quali operazioni del tutto autonome rispetto a quello ordinario di corrispondenza – come sembra
20 sia stata concepita dalla stessa banca, nonostante le sue allegazioni labiali – ovvero, invece, quale mero conto transitorio funzionale a quello ordinario di corrispondenza – come la banca sostiene -, in ogni caso si è in presenza di un meccanismo attraverso il quale, di fatto, gli interessi maturati sulla somma anticipata e le relative commissioni divengono, via via, una componente del saldo del conto corrente di corrispondenza sulla quale, a loro volta, sono calcolati gli interessi e le competenze di quest'ultimo. E ciò in sostanziale violazione del divieto di cui all'art. 1283 c. c., come anche evidenziato da parte attrice sin dall'atto di citazione di primo grado, laddove ha testualmente addotto, al punto n. 7 delle allegazioni in fatto: “ancora si soggiunge che gli interessi a debito maturati dallo <
Ne deriva che il saldo dei conti anticipi deve essere ricostruito in maniera separata, nelle sue componenti di sorte capitale e interessi + competenze, previa enucleazione di questi ultimi dal conto corrente di corrispondenza ordinario ed applicazione, quanto agli interessi debitori, del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T. U. B., per le ragioni in diritto di cui si è detto più sopra.
La scindibilità del saldo dei conti-anticipi da quello del conto corrente di corrispondenza ordinario non sarebbe ostacolata dalla circostanza che questi conti sarebbero dei meri conti transitori, ossia delle mere operazioni di evidenza contabile prive di autonomia rispetto al predetto - secondo quanto continua inopinatamente a ribadire la banca appellata -, posto che, in realtà, il loro concreto atteggiarsi, qual è risultato dall'accertamento tecnico espletato dal C. t.
u. (che, a tal riguardo, ha affermato testualmente, sin dalla prima relazione peritale: “si tratta di rapporti sorti in funzione di ogni singola anticipazione su fatture e regolamentati autonomamente (…) Ad ognuno di tali estratti conto corrisponde un consto <
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il saldo dare-avere del conto corrente di corrispondenza (affidato) e quello dei conti-anticipi sono correttamente stati ricostruiti e determinati dal C. t. u. sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte con i quesiti di cui alle lett. a)
21 e b) del mandato peritale suppletivo, oltre che – come si vedrà appresso -, della lett. c), senza che le critiche mosse a tale ricostruzione da parte della difesa della banca appellata e della società intervenuta ne abbiano inficiato la quantificazione, stante la loro infondatezza secondo quanto si è spiegato rispettivamente sopra.
Col secondo motivo (paragrafo 3 dell'atto di gravame) gli appellanti contestano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente non ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, errando, a loro dire, nell'avere esteso la disciplina prevista dal contratto di conto corrente alla distinta fattispecie di apertura di credito, in relazione alla quale – osservano – non potrebbe sussistere la reciprocità di cui alla delibera
C. I. C. R. del 9 febbraio 2000 in quanto i versamenti effettuati nell'ambito di essa avrebbero solo funzione ripristinatoria della provvista.
Evidenziano che, anche a volere considerare estensibile la disciplina prevista nel contratto di conto corrente, il primo Giudice non ha rilevato che il testo contrattuale (e nello specifico le condizioni in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi) non rispetta il criterio di reciprocità imposto dalla normativa: e ciò in quanto, mentre dal lato dell'interesse debitore è previsto un tasso nominale annuo del 13,25% e un tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione del 13,92%, dal lato dell'interesse creditore è previsto, invece, un tasso nominale annuo dello 0,030%, perfettamente coincidente col tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione (sempre indicato nella misura dello 0,030%).
Asserisce, dunque, che, se sotto l'aspetto degli interessi debitori è stata prevista una concreta rivalutazione trimestrale, lo stesso non è avvenuto riguardo al lato attivo del rapporto, con violazione della normativa di settore e dell'art. 1283 c. c., non essendo, di fatto, stata rispettata alcuna effettiva condizione di reciprocità.
Il Tribunale avrebbe, poi, secondo gli appellanti, erroneamente omesso di svolgere l'accertamento sulla sussistenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005, configurando un'omessa pronuncia sul punto.
La doglianza è fondata con riferimento al conto corrente di corrispondenza ordinario (affidato), mentre è inammissibile, oltre che infondata, con riguardo al rapporto di mutuo, secondo quanto si dirà.
Il contratto di conto corrente risulta stipulato, come detto sopra, nel febbraio 2004, dunque in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.
Lgs. n. 385 del 1993, art. 120 (testo unico bancario), essendo ad esso applicabile la disciplina
22 dettata dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (C. I. C. R.) in attuazione della richiamata normativa secondo la quale, com'è noto,
è legittima la pattuizione della capitalizzazione degli interessi purché sia effettuata con identica periodicità per gli interessi a debito e per quelli a credito, senza che sia necessario, peraltro, che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione della misura dei tassi e/o delle modalità di calcolo degli stessi (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 9744/2024).
Secondo questa delibera del C. I. C. R. l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è valido qualora sia stata pattuita la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e sempre che, in caso di capitalizzazione infrannuale, sia indicato nel contratto il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (rispettivamente artt. 2 e 6 della delibera medesima).
Ciò posto, non può condividersi la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto legittimo nel caso di specie l'anatocismo sulla base della piena conformità del contratto in questione al disposto dell'art. 2 della citata delibera (secondo cui “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”) per essere stata prevista in esso, all'art. 7, la pari periodicità – trimestrale - della capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi.
Risulta, invero, dal foglio informativo annesso al contratto di conto corrente, che il tasso minimo creditore pattuito è pari allo 0,030%, misura prevista in maniera uguale sia per il tasso nominale annuo, che per quello effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione).
Orbene, come osservato da parte appellante (e com'è anche rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione di diritto che involge il tema della nullità della clausola contrattuale posta a fondamento della doglianza di parte appellante), il Giudice nomofilattico con un recente arresto
(n. 4321 del 10 febbraio 2022) ha affermato il principio, dal quale non ci si deve discostare, secondo il quale la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale
23 (come certamente nella specie), deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Ha spiegato in particolare la Suprema Corte che l'indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera citata, dovendosi considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione.
Con la conseguenza che, anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione degli interessi, il contratto di conto corrente mancante dell'indicazione da ultimo detta non soddisferebbe una delle condizioni cui, per soddisfare un'esigenza di trasparenza, è subordinata la pattuizione dell'anatocismo, e cioè, nel caso di capitalizzazione infrannuale, l'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, che non può coincidere, perciò, con quello nominale.
Discende da quanto sopra che, in accoglimento in parte qua del presente motivo di appello, va dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi contenuta nel contratto di conto corrente di corrispondenza (affidato) oggetto di causa, dovendosi perciò, nella rideterminazione del relativo saldo dare-avere, escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito, come disposto al punto c) del mandato peritale suppletivo.
All'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha previsto la capitalizzazione degli interessi deve seguire, infatti, l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli stessi (sia trimestrale, che semestrale, che annuale) in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche
a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Inammissibile è, invece, la doglianza relativa all'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi con riferimento al mutuo del 20 settembre 2005, sia perché formulata per la prima volta in sede di appello, non avendo tale questione formato oggetto delle deduzioni di cui
24 all'atto di citazione di primo grado, né della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., in violazione del disposto dell'art. 345 c. p. c., sia perché, soprattutto, allegata in maniera estremamente generica, senza alcun riferimento specifico a qualsivoglia clausola del contratto di mutuo, tale da non consentire alla Corte alcuna verifica di merito riguardo ad essa.
Sebbene si potrebbe trattare di una questione di nullità rilevabile d'ufficio, tuttavia non può non puntualizzarsi al riguardo che il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto (o di una sua clausola) va sempre contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (v. Cass. Civ. n. 36353/2021;
11106/2021), mentre, nel caso di specie, ciò non è avvenuto com'è dato evincere dalla semplice lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre che della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., dove la doglianza relativa all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale è stata sollevata solo con riferimento al rapporto di conto corrente ed all'apertura di credito (si veda in particolare a pag. 8 della citazione introduttiva del giudizio)
e non anche a quello di mutuo.
Col terzo motivo (paragrafo n. 4 dell'atto di gravame) parte appellante censura la sentenza impugnata per avere fatto proprie acriticamente le risultanze della c. t. u. in materia di superamento del tasso soglia dell'usura, obiettando che, come già dedotto sia nella c. t. p. allegata all'atto di citazione, sia nelle osservazioni alla c. t. u., l'Ausiliario tecnico avrebbe utilizzato un metodo errato di calcolo del TEG ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, inserendo il numero debitore nella misura riportata negli estratti conto scalari, mentre, a suo dire, i numeri da inserire nella formula per calcolare il TEG dovrebbero avere riguardo al capitale puro, dovendo essere depurati delle competenze periodicamente addebitate.
Sottolineano, inoltre, gli odierni deducenti, che la c. t. u. ha analizzato esclusivamente le risultanze degli estratti conto e non ha valutato se i tassi previsti nel contratto di conto corrente
(13,25% a cui vanno aggiunte le ulteriori commissioni e spese) fossero o meno superiori al tasso soglia, non verificando perciò l'ipotesi di usura originaria: specificano sul punto che il conto corrente ha previsto un tasso debitore (per scoperture di conto non fronteggiate da crediti oppure per utilizzi oltre il fido) del 13,25%, equivalente ad un tasso effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione del 13,92%, oltre una commissione sul massimo scoperto trimestrale dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite del fido, laddove, al momento della stipula del contratto, il tasso soglia per tale tipologia di operazioni era pari al 14,25%.
Concludono, perciò, essere evidente che i tassi di interessi promessi con il contratto di conto corrente supererebbero il tasso soglia.
25 Sotto altro profilo rilevano che, in ogni caso, il C.t. u. ha accertato la sussistenza di interessi superiori al tasso soglia, addebitati in data 16 gennaio 2009, relativamente al conto anticipi n.
68381483618, tale che, stante la stretta connessione funzionale delle varie fattispecie costituenti un unico complesso rapporto intercorso tra l' e l' Controparte_9 Controparte_1
l'applicazione di interessi usurari sul conto “anticipi-export” farebbe sorgere effetti illegittimi ab origine sul conto corrente (e, di conseguenza, sull'apertura di credito), con susseguente applicazione dell'art. 1815 c. c., posto che, a loro dire, il comportamento illegittimo della banca inficerebbe l'intero programma di finanziamento.
Deducono ancora che, avendo il Tribunale statuito l'invalidità della clausola della commissione di massimo scoperto, le somme addebitate a detto titolo ai fini del calcolo dei tassi soglia non potrebbero essere ricondotte agli effetti del disposto del D. L. n. 185/2008 art. 2 bis, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ma, dovendosi considerare indebiti, dovrebbero essere computate per verificare l'usurarietà delle somme in concreto riscosse dall'istituto di credito.
Riportano a tal uopo, a fini esemplificativi, l'analisi di un trimestre per significare che la somma dell'importo addebitato a titolo di interessi e di quello addebitato ai fini della c. m. s. (indebito) comporterebbe che la percentuale del tasso applicato sarebbe pari al 13,783%, a cui andrebbe aggiunta anche quella derivante dagli oneri, pari al 2,367%, superando così il tasso soglia fissato in quel periodo al 14,94%, in violazione del disposto dell'art. 1815 c. c. e dell'art. 644 c. p..
Sostengono, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia accertamento sulla sussistenza di interessi usurari rispetto al mutuo del 20 settembre 2005.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non può accogliersi.
Deve anzitutto notarsi come nell'atto di citazione introduttivo del giudizio non sia contenuta un'adeguata allegazione circa la violazione della normativa anti-usura, la quale, secondo pacifica interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere accompagnata, oltre che dall'indicazione del tasso concordato e di quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, anche dell'esatto periodo di superamento del tasso soglia e dei vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché la precisa contestazione relativa alla dedotta usura.
Deve inoltre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ha, invero, precisato al riguardo il Giudice nomofilattico che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre
26 il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi stessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (così Cass. civ. S. U. n. 19597/
2020; in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 26525/2024).
Nel caso di specie, ai fini di contestare l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, parte attrice si è limitata a rinviare sic et simpliciter alla relazione tecnica di parte affermando, sulla scorta della stessa, che sarebbero state poste in essere dall'istituto di credito una serie di irregolarità che gli avrebbero consentito di “lucrare illecitamente un costo del denaro illegale pari ad una aliquota del 27,54% a fronte di un'aliquota nominale esposta in contratto del
9,497%”.
Ora, anzitutto il mero rinvio ad un atto esterno alla citazione, qual è appunto la perizia di parte, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, non potendo individuarsi in tal modo, con esattezza, gli atti ed i fatti costitutivi della domanda di cui la parte convenuta deve essere messa al corrente in limine litis attraverso la notifica dell'atto di citazione: il mero rinvio ad una fonte documentale esterna a quest'ultimo, infatti, la quale non viene notificata alla parte convenuta, costituisce un evidente vizio dell'editio actionis con conseguente vulnus del diritto di difesa della parte convenuta.
In ogni caso, nella relazione di parte cui l'attrice ha rinviato non sono contenuti le indicazioni ed i dettagli dei quali si è detto sopra in ordine al tasso effettivamente praticato dalla banca di periodo in periodo, né in ordine all'esatto momento temporale del preteso superamento del tasso soglia, né sono state indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi pretesamente usurari.
Ma anche a voler considerare ammissibile la doglianza relativa al superamento del tasso soglia dell'usura, nonostante la sua formulazione estremamente generica nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e a tacere del fatto che nelle osservazioni alla bozza di c. t. u. del 6 marzo 2020 non risulta rilevato alcunché di specifico riguardo alla questione de qua, nondimeno il motivo in esame non è fondato nel merito.
Il metodo di calcolo utilizzato dall'Ausiliario tecnico per determinare il TEG onde valutare il rispetto del tasso soglia è quello corretto risultante dalla formula matematica riportata alla pag.
13 del primo elaborato peritale, secondo le istruzioni della BA d'IA vigenti ratione temporis, che corrisponde, del resto, a quanto rilevato dal C. t. di parte attrice (riportato a pag.
15/16 dell'atto di appello) laddove si fa riferimento proprio al fatto che le istruzioni della BA
d'IA del 2009, come poi quelle del 2016, hanno chiarito che, con riguardo ai rapporti di conto corrente con apertura di credito, i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i
27 “giorni” risultanti dall'estratto conto cd. scalare, secondo la stessa definizione datane dal C. t.
u..
La doglianza riguardante, poi, l'omessa indagine sull'usura genetica non può trovare ingresso in questa sede di appello in quanto formulata qui per la prima volta, in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c.: e, infatti, nell'atto di citazione non si fa alcun riferimento all'usurarietà del tasso di interesse previsto in contratto (“per scoperti di conto corrente non fronteggiati da crediti oppure per utilizzi oltre i limiti del fido”), parlandosi genericamente, in detto atto, di inosservanza da parte della banca della legge 108/1996 sull'usura e rimandandosi, quanto al resto, sempre alla relazione tecnica di parte.
In quest'ultima, peraltro, per ciò che può valere, non è contenuto alcun rilievo riguardo al tasso debitore pattuito in contratto – pari al 13,25% quale tasso nominale e al 13,92% quale tasso effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione -, né al suo rapporto di superiorità rispetto al tasso soglia all'epoca vigente (pari al 14,25%) in considerazione dell'aggiunta della trimestrale dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite del fido, essendo la ricostruzione Pt_7
del C. t. di parte stata effettuata in maniera alquanto generica attraverso il calcolo (a valle) di una grandezza definita “costo del capitale goduto”, quantificata da lui nella misura del 27,540%
a fronte di una “aliquota nominale esposta in estratto conto” del 9,497%.
La questione dell'usura “genetica” è, dunque, stata posta per la prima volta in questa sede di appello, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza (circa il suo omesso accertamento da parte del C. t. u. e, dunque, del Tribunale) in quanto con essa s'introduce nel presente grado un thema decidendum del tutto nuovo in violazione della norma ex art. 345 c. p.
c..
Infondato è parimenti l'assunto secondo il quale, avendo il C. t. u. accertato il superamento del tasso-soglia dell'usura in relazione agli interessi addebitati in data 16 gennaio 2009 relativamente ad uno dei conti-anticipi (n. 68381483618), ciò avrebbe dovuto condurre a estendere gli effetti dell'illegittimità degli interessi al conto corrente di corrispondenza ab origine ai sensi dell'art. 1815 c. c., stante la stretta connessione funzionale tra le varie fattispecie costituenti - a dire di parte appellante - un unico complesso rapporto.
La sua infondatezza deriva ictu oculi, a tacer d'altro, dal fatto che privo di fondamento è il presupposto da cui muove, stante che, secondo quanto si è spiegato più diffusamente sopra, i conti-anticipi si sono atteggiati nella specie quali rapporti dotati di una propria autonomia sotto il profilo della regolazione giuridico-economica e dei relativi effetti rispetto al conto corrente, tale che nessuna commistione è predicabile tra gli uni e l'altro, men che meno potendosi estendere al secondo la parziale illegittimità di uno dei primi, dovuta al superamento, quanto agli interessi passivi applicati, del tasso soglia dell'usura per un dato periodo.
28 Ciò anche in considerazione del fatto che in questa sede si è operata una netta distinzione tra i conti anticipi, da un lato, ed il conto corrente di corrispondenza ordinario, dall'altro, anche ai fini della ricostruzione dei rispettivi saldi, essendo stati enucleati da quest'ultimo gli interessi e le competenze maturati con riferimento a ciascuna anticipazione.
Da respingere è, infine, l'assunto secondo il quale, avendo il primo Giudice ritenuto e dichiarato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, gli importi addebitati a tale titolo dovrebbero essere sommati a quelle addebitati a titolo di interessi onde verificare il superamento del tasso soglia dell'usura.
In proposito va detto che correttamente il Tribunale, dopo avere inizialmente conferito al
Consulente d'ufficio il mandato di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura escludendo del tutto (dal calcolo) la commissione di massimo scoperto, ha rettificato l'incarico con ordinanza del 19 aprile 2019, disponendo che al suddetto fine si applicasse la metodologia di calcolo indicata dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
16303/2018, dove la commissione di massimo scoperto viene sicuramente in rilievo e va inclusa nel computo del TEG ai fini della verifica del tasso usuraio per espressa disposizione di legge
(art. 2 bis del Decreto Legge n. 185/2008 introdotto dalla Legge di conversione 28 gennaio
2009, n. 2) quanto a quei rapporti sorti in epoca successiva all'entrata in vigore di tale disposizione (gennaio 2010), mentre, riguardo ai rapporti sorti (in tutto o in parte) in epoca anteriore al gennaio 2010 (quale quello in esame), la c. m. s. deve formare oggetto di una separata comparazione nel senso che quella praticata in concreto va confrontata con l'entità del tasso soglia, e, in caso di esubero, la differenza deve essere, a sua volta, confrontata con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (cd. “margine”).
Solo qualora l'eccedenza della commissione di massimo scoperto rispetto alla soglia degli stessi superi il predetto "margine" potrebbe dirsi superato il tasso soglia dell'usura, operazione che va effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria avendo riguardo ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con detta periodicità giusta il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 (v. sul punto Cass. civ. S. U. n. 16303/2018).
La tesi di parte appellante per cui, stante la dichiarata illegittimità della c. m. s. nella specie, gli importi addebitati a detto titolo andrebbero sommati a quelle appostati a titolo di interessi onde verificare il superamento del tasso soglia dell'usura, oltre ad essere stata per la prima volta introdotta nel presente grado di appello, non essendo stata mai dedotta in primo grado, nemmeno in sede di rilievi avverso la bozza di c. t. u. - essendo come tale inammissibile ex art. 345 c. p. c. – è, comunque, infondata nel merito in quanto si pone in contrasto con la
29 metodologia di calcolo consacrata dalla suddetta decisione del massimo organo nomofilattico, senza fornire concrete spiegazioni in ordine a tale invocato discostamento, laddove nella ricostruzione delle Sezioni Unite non si distingue affatto, ai fini del calcolo, l'ipotesi di validità della clausola di c. m. s. da quella della sua invalidità, venendo essa in rilievo, piuttosto, quale onere sicuramente “rilevante” ai fini del calcolo dell'usura, seppure, per i rapporti sorti prima del 2010 (quale quello in oggetto), nei termini comparativi di cui si è detto, ma giammai sommabile aritmeticamente agli interessi ai fini del calcolo dell'usura (come vorrebbero nella specie gli appellanti).
Inammissibile è, da ultimo, la doglianza relativa all'omesso accertamento della sussistenza di interessi usurari rispetto al mutuo del 20 settembre 2005, sia perché trattasi, ancora una volta, di questione dedotta per la prima volta in grado di appello, in spregio al disposto dell'art. 345
c. p. c., sia perché, in ogni caso, l'usurarietà non risulta eccepita con la dovuta specificità nei termini puntuali di cui si è detto più in alto, dovendosi ancora una volta rammentare che, nel caso specifico dei contratti bancari, ai fini di validamente dedurre il superamento del tasso soglia dell'usura l'interessato è tenuto ad indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura, occorrendo indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, dato che siffatta indicazione circostanziata è indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto ex art. 100 c. p. c. (così Cass. civ. n. 8883/2020).
Col quarto motivo (paragrafo n. 5) parte appellante contesta la decisione impugnata per avere ritenuto valido il rapporto di interest rate swap denominato “convertibile Plus Swap460883UB” ed obietta, anzitutto, che il relativo contratto non recherebbe la firma del legale rappresentante pro tempore dell' come già evidenziato in atti, non potendo la sottoscrizione Controparte_9 della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 da parte dello stesso sanare l'anzidetta mancanza di firma.
Aggiungono gli appellanti che sarebbero del tutto inesistenti, nel contratto de quo, le indicazioni relative ai costi impliciti ed agli “scenari probabilistici”, necessarie, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di integrare la determinabilità dell'oggetto del rapporto.
Con la conseguenza che, in difetto di tali dati, gli elementi che secondo il primo Giudice, essendo presenti nella previsione contrattuale, valgono a rendere valido il rapporto non
30 sarebbero invece sufficienti, a dire di parte appellante, per poter ritenere valido il contratto, mancando quelli che investono l'essenza stessa del contratto de quo, quali il cd. “mark to market”, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo,
e la prospettazione dei suoi cd. “scenari probabilistici”, non consentendo ciò la concreta individuazione dell'alea oggetto del rapporto.
Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.
Rileva anzitutto la Corte che, contrariamente a quanto deducono gli appellanti, risulta per tabulas che il contratto “convertibile Plus Swap460883UB” in questione, datato 4 novembre
2005, risulta regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'allora Controparte_9
in bonis, in ogni sua pagina.
Ciò posto, parte appellante ha dedotto – come già aveva fatto in sede di note autorizzate
(conclusive) del 5 luglio 2021 - la nullità del contratto anzidetto per mancanza degli elementi che la nota Cass. sez. un. n. 8770/2020 ha affermato essere requisiti che un I. R. S. (Interest
Rate Swap) deve necessariamente presentare, a pena di nullità, e cioè l'indicazione del “mark to market” (MTM) e della relativa formula o metodo di calcolo e degli “scenari probabilistici”.
La deduzione è nuova, ma non per questo inammissibile, in quanto è posta a fondamento di un'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto che, com'è noto, sarebbe anche rilevabile d'ufficio, fermo restando che, contrariamente a quanto ha osservato parte convenuta (oggi appellata), con l'atto introduttivo del giudizio, e poi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., gli attori hanno chiesto la ripetizione delle somme versate in virtù delle clausole e dei rapporti pretesamente illegittimi, compresi quelli relativi ai contratti “in finanza derivata”: a pag. 5 della memoria da ultimo detta viene precisato, infatti, che la conclusione di cui al n. 2) dell'atto di citazione introduttivo (ossia: “ritenere e dichiarare non dovute le somme che a quei titoli sono state richieste ed incassate dalla convenuta”) deve essere riferita “a tutti i rapporti dedotti in giudizio tra cui anche quelli banca in finanza derivata, peraltro appositamente richiamati nella premessa del citato atto ed analiticamente esaminati nel corpo della consulenza tecnica di parte”. E, in effetti, nella parte narrativa dell'atto di citazione è fatto uno specifico riferimento, seppure fugace, al rapporto di finanziamento
“swap”, richiamato anche al paragrafo 8 dell'atto medesimo.
Ciò posto, tornando all'obiettabile questione della novità del profilo di nullità del contratto di interest rate swap – che è stato dedotto da parte attrice (odierna appellante) nei termini anzidetti solo in sede di note autorizzate del 5 luglio 2021 e poi in questa sede di appello -, vale richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la
31 rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell' art. 345, comma 2, c. p. c., all'unica imprescindibile condizione, però, che la nullità medesima emerga dai dati di fatto ritualmente acquisiti al processo entro i termini delle preclusioni istruttorie (ex multis v. Cass. civ. nn. 416/2025; 4867/2024; 30885/2022; 19161/2020).
Ora, nel caso di specie il testo contrattuale in questione ed il relativo contratto normativo
(nonché la sottoscrizione della dichiarazione ex art. 31 Reg. sono stati CP_19
tempestivamente prodotti in giudizio da parte convenuta/attrice in riconvenzionale: dalla lettura del documento contrattuale specifico – quello cioè stipulato il 4 novembre 2005 – risulta che sono stati espressamente previsti, come acclarato anche dal C. t. u.: a) l'importo di riferimento
(€ 500.000,00); b) la data iniziale (8 novembre 2005); c) la data finale (8 novembre 2008); d) la data di fixing del tasso parametro banca (il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ciascun perimetro del tasso parametro); e) il tasso di parametro banca (euribor a 6 mesi); f) la data di fixing del tasso parametro cliente (secondo giorno lavorativo antecedente ciascuna scadenza periodica del tasso parametro); g) i periodi dei tassi parametro;
h) il fattore moltiplicativo sui tassi parametro.
Questi dati, tuttavia, diversamente da quanto ha ritenuto il primo Giudice (in linea con il giudizio del C. t. u.), ad avviso della Corte non sono sufficienti a soddisfare i requisiti che, secondo l'elaborazione delle Sezioni Unite (di cui alla citata sentenza fondamentale n.
8770/2020), valgono a superare il problema di fondo relativo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, rendendo valido l'accordo, costituiti essenzialmente dalla stipulazione di un negozio che “indichi la misura dell'alea”, tipica di questa tipologia di contratti, calcolata “mediante criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi”, stante che – osserva il Supremo Consesso nomofilattico – “il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità”.
Le Sezioni Unite, precisato che l'“interest rate swap” è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono quelle di avere un contenuto fondamentale non etero-regolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; di non essere standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità, e dell'essere l'intermediario in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente, hanno evidenziato che elementi essenziali di questo derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.
32 La sua causa consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che trattasi di un contratto frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, il quale concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo, espressione di una logica probabilistica, che non ha ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata.
[.. In questa prospettiva il Supremo Collegio ha chiarito che ai fini della validità del contratto di
è necessario che vi sia un accordo specifico tra intermediario ed investitore sulla misura Pt_8 dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: tale accordo sulla “misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al criterio del mark to market”, e cioè al costo del derivato, pari al valore effettivo di esso ad una certa data nella quale una parte può anticipatamente chiudere il rapporto oppure un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire altresì gli scenari probabilistici, dato che il mark to market è semplicemente un numero scarsamente significativo della reale consistenza dell'alea.
L'accordo deve, in altre parole, concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
In questa prospettiva, l'indagine volta a verificare la validità del rapporto derivato deve appuntarsi, anzitutto, sull'esistenza (o meno) nel contratto dell'indicazione degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del “mark to market” – ossia del valore attuale dello stesso al momento della stipulazione -, in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile.
Ciò, però, non è sufficiente ai fini di accertare l'esistenza dell'accordo specifico tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, non potendosi esso limitare al “mark to market”, ma dovendo riguardare, altresì, come detto, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti (cd. “costi occulti), assumendo rilievo a tal fine i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (tra le tante si vedano in tal senso, oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, anche Cass. Civ. nn. 4076/2025; 7412/2024; 32705/2022; 24654/2022).
Nel caso in esame non risulta previsto in contratto il suddetto mark to market, né sono indicati gli elementi e i criteri utilizzati per la sua determinazione, né tanto meno gli “scenari probabilistici” che consentirebbero di stabilire preventivamente e conoscere la misura
33 qualitativa e quantitativa dell'alea, in genere esprimibile attraverso una formula matematica la quale – si ribadisce - deve essere esplicitata nel contratto quale suo elemento essenziale.
Dal che deriva che fondatamente parte appellante ha sollecitato il rilievo della nullità del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti in data 4 novembre 2005 per difetto del suo contenuto essenziale a norma del diritto vivente elaborato in questa (per vero complessa) materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, senza che la banca appellata abbia fornito elementi validi al fine di superare siffatta rilevata invalidità, se è vero, come risulta dall'insegnamento costante della Suprema Corte sin qui esposto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto (Interest Rate Swap). Pt_8
Tale che la sua omissione, come pure quella dei metodi matematici su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso o della prospettazione dei suoi c.d. “scenari probabilistici”) l'impossibilità d'individuare concretamente (e cioè misurare) l'alea oggetto dello stesso, con conseguente nullità dello stesso per indeterminabilità dell'oggetto (si veda in tal senso specifico Cass. civ. n. 21830/2021).
Deriva da tutto quanto sin qui esposto che, in accoglimento del presente motivo di esame, stante la nullità del relativo titolo negoziale, vanno esclusi dal calcolo del saldo dare-avere gli addebiti effettuati sul conto corrente con riferimento al contratto di I. R. S. in parola, che possono determinarsi nell'importo di € 27.919,75 quantificato dal C. t. di parte attrice nell'analisi di cui all'allegato 17 della sua relazione, (quantificazione) che non ha formato oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della convenuta (odierna appellante) e che, dunque, può essere posta alla base della presente statuizione in parte qua.
Col quinto motivo (paragrafo n. 6 dell'atto di gravame) parte appellante contesta il rigetto della domanda di nullità del mutuo chirografario stipulato il 20 settembre 2005, statuito dal primo
Giudice sul convincimento che non si sia trattato di un mutuo di scopo.
Obietta che il Tribunale non si sarebbe avveduto che nella nota del 20 settembre 2005 con la quale ha accordato ad l mutuo de quo per l'importo Controparte_1 Parte_9 complessivo di € 250.000,00 si precisa che le somme devono “destinarsi a innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni”; all'art. 1 (rubricato “scopo del mutuo”) si prevede, quindi, che “ai fini dell'erogazione del mutuo, produce ad CP_20
Unicredit BA d'impresa S.p.a. la documentazione completa del programma di investimento”
e, all'art. 6, la risoluzione del contratto qualora “l'impresa abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso”.
34 Sostiene, perciò, essere evidente che i contraenti hanno fatto riferimento ad uno scopo specifico e vincolante per l'impiego della somma da erogare (innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni), tale che il contratto deve essere qualificato come “mutuo di scopo” essendo richiesto al contraente anche di conseguire la finalità indicata in esso, che ne è divenuta perciò la causa stessa, assumendo un rilievo essenziale.
Tanto posto, osserrvano gli appellanti che l'istruttoria avrebbe, invece, confermato che la provvista nascente dal mutuo è stata utilizzata per la diversa finalità di estinguere i debiti verso lo stesso istituto mutuante: sul punto richiamano quanto dedotto dal C. t. p. della banca a pag.
6 delle “osservazioni alla bozza di c. t. u. contabile”, avente - a loro dire - valore confessorio, laddove ha precisato che “si osserva che la BA ha stipulato con la Società il CP_20 contratto di mutuo chirografario del 20.09.2005”, concludendo che l'inosservanza del vincolo di destinazione anzidetto avrebbe prodotto la nullità dello stesso.
Deducono, poi, che le somme mutuate non solo non sarebbero state destinate alla finalità prevista in contratto a pena di risoluzione e decadenza dai benefici, ma nemeno hanno apportato credito ulteriore alla società contraente, essendo stata posta in essere una mera operazione contabile di ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito solo al fine di ottenere garanzie fideiussorie.
Ne deriverebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il contratto sarebbe viziato sotto il profilo causale, dato che la causa del negozio posto in essere in concreto sarebbe incompatibile con quella tipica del contratto di mutuo prevista dall'art. 1813 c. c., che si sostanzia nel “trasferimento della proprietà o di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili”, laddove, nella specie, in realtà non vi sarebbe stato alcun trasferimento di somme.
Tale che - proseguono gli odierni deducenti -, venendo meno il contratto di mutuo per i motivi predetti, i versamenti effettuati dall' in dipendenza di detto contratto Controparte_9
sarebbero privi di titolo e dovrebbero essere restituiti, con gli accessori di legge, ai sensi dell'art. 2033 c. c., con un conseguente nuovo accertamento del saldo del conto.
Il motivo non merita accoglimento.
In primis giova rilevare che la tesi della nullità del contratto di mutuo per mancata osservanza della sua finalizzazione all'innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni è stata sostenuta per la prima volta in sede di appello, laddove, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, così come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c.,
l'invalidità era stata dedotta sotto altro profilo, ossia per essere la somma oggetto di mutuo stata utilizzata al fine di ripianare posizioni debitorie già esistenti, siccome relative ad un passivo di
35 conto, senza avere determinato l'apporto di capitali in favore del mutuatario ed avendo consentito alla banca, d'altra parte, di munirsi di una nuova garanzia personale attraverso la fideiussione prestata da un terzo estraneo alle posizioni asseritamnete debitorie della società; con conseguente vizio inerente alla causa tipica del contratto di mutuo, che è quella del trasferimento della proprietà di una determinata quantità di denaro o altro bene fungibile.
Essa introduce, dunque, un thema decidendum del tutto nuovo, in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c., essendo come tale inammissibile.
Ma anche a voler prescindere da tale aspetto e pur ammettendo che sia stato accertato che la somma concessa a mutuo non è stata utilizzata per l'innovamento tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni, la conseguenza sul piano giuridico non sarebbe quella invocata dall'appellante di nullità del contratto, bensì, semmai, della sua risoluzione per inadempimento
(non oggetto di domanda nel presente giudizio).
Ed infatti il diverso effetto – dedotto dagli appellanti - della nullità del contratto di mutuo di scopo per illiceità della causa non consegue automaticamente in ogni fattispecie del genere, ma solamente nelle ipotesi di “mutuo di scopo convenzionale” che può essere definito così solo allorquando contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, invece, la mera indicazione del motivo per il quale il finanziamento viene erogato.
Con la conseguenza che solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale, in quanto lo scopo entra a far parte dello stesso sinallagma contrattuale (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. n. 15695/2024; 15929/2018; 24699/2017).
Nel caso di specie, fermo restando quanto si è detto più sopra, la finalizzazione della somma data a mutuo alla realizzazione di un programma di innovamneto tecnologico nella produzione degli stampi delle imbarcazioni non costituisce, evidentemente, uno scopo di interesse comune alla società mutuataria ed alla banca mutuante, non ricavandosi ciò dalle clausole contrattuali, né essendo stato allegato in punto di fatto e nemmeno dimostrato dalla parte appellante.
Con la conseguenza che non può predicarsi nella specie la nullità del contratto per vizio della causa, non incidendo il predetto “motivo” del mutuo sulla causa dello stesso.
Il suo inadempimento, invero, avrebbe potuto dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6, lett. a), rimedio spettante (ovviamente) solo alla banca, che però non risulta averlo azionato.
Infondato è, poi, come bene ha evidenziato il primo Giudice, l'assunto di parte attrice (oggi appellante) secondo cui il mutuo utilizzato per ripianare pregresse esposizioni debitorie del
36 mutuatario verso il mutuante costituirebbe un mutuo di scopo, così come destituita di fondamento è l'eccezione di sua nullità per mancanza di causa (o per illiceità della stessa), essendo principio più che pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte – da ultimo ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5841/2025 - che è valido il contratto di mutuo cd. “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in senso contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, dato che tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (si vedano in tal senso anche Cass. Civ. n. 23149/2022;
37654/2021).
Ne discende il rigetto del motivo di appello testé esaminato.
Col sesto motivo (n. 7 dell'atto di appello) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust come accertata dal provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2 maggio 2005.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'eccepita nullità non si sia fondata, nella specie, su elementi già acquisiti in giudizio, in quanto è stato proprio l'istituto bancario a dedurre, nella propria comparsa di costituzione e risposta (con domanda riconvenzionale), che il testo del negozio di garanzia è stato redatto in conformità ai modelli di fideiussione ABI.
Osservano che, essendo stato garantito il contraddittorio e non essendo stata sollevata alcuna obiezione da controparte in merito alla produzione del modello elaborato dall' nel 2003 CP_21
(comunque già trascritto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di e della pronuncia dell'Autorità di Vigilanza (che in ogni caso costituisce un fatto CP_1 notorio che consacra l'intervenuta violazione della normativa Antitrust), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la documentazione prodotta con consequenziale dichiarazione di nullità delle fideiussioni.
Ribadiscono che gli atti di fideiussione contengono le clausole di cui artt. 2, 6 e 8 (riproduttivi di quelli sanzionati dal provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2 maggio 2005), le quali, come chiarito dalla Autorità di controllo, si pongono in contrasto con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e dimostrano l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale da loro subita, essendo pacifico che lo schema ABI delle “condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” integra una fattispecie di intesa anti-competitiva, con
37 l'effetto che il contratto a valle (qualora, come nel caso di specie, sia riproduttivo delle medesime clausole) sarebbe patologicamente inficiato dalla stessa illegittimità comprovata ed accertata in via generale dall'Autorità garante, dovendo perciò essere considerato nullo.
Il motivo deve disattendersi essendo immune da censure, siccome pienamente in linea con il diritto vivente elaborato su tale tema dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione del
Tribunale che ha evidenziato la tardività della relativa eccezione, ma soprattutto ha osservato che essa è carente di prova, non essendo la produzione documentale di (possibile) riscontro - e cioè il modello elaborato dall'A. B. I. nel 2003 e la pronuncia dell'Autorità di vigilanza - stata effettuata entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Non vale ad inficiare tale argomento l'obiezione di parte appellante secondo cui sarebbe stato lo stesso istituto di credito convenuto a riconoscere, nella propria comparsa di risposta, che i contratti di garanzia erano stati redatti in conformità ai testi delle fideiussioni A. B. I., né la circostanza che sarebbe stato garantito il contraddittorio delle parti sulla questione sollevata tardivamente (e sui relativi documenti, prodotti unitamente alla stessa), in quanto è principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni, richieste, anche di tipo istruttorio, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio, la quale, a differenza che nel regime anteriore alla novella del 1990, rimane del tutto irrilevante in tali ipotesi (v. Cass. civ. nn.
13769/2017; 20953/2006).
E' altrettanto consolidato, poi, l'insegnamento del Giudice nomofilattico, di cui questa Corte ha fatto ripetuta applicazione, che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
In siffatta prospettiva esegetica, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che l'invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, essendo la rilevabilità officiosa della nullità circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati
(v. da ultimo Cass. Civ. n. 20713/2023 che, proprio in relazione alla contrarietà alla normativa
"antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo
38 grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo;
in senso conforme più di recente Cass. Civ. n. 1851/2025).
Ed invero seppure la nullità di clausole contrattuali sia sollevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, formando oggetto perciò di eccezione in senso lato, vanno tuttavia rispettati i limiti del thema decidendum tracciato in primo grado, quanto meno sotto il profilo del riscontro fattuale acquisito, ormai immutabile nei gradi successivi.
Nel caso in esame parte attrice ha dedotto la questione oggetto della presente disamina a preclusioni assertive e istruttorie già maturate (segnatamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c. p. c) – ossia, per la prima volta, nelle note scritte di trattazione del 10 luglio 2020 (e non già in sede di “comparsa conclusionale” come affermato dal primo Giudice), alle quali, sempre tardivamente, ha allegato la documentazione di riscontro,
e cioè lo schema ABI 2003 ed il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA) -, reiterandola, poi, in sede di appello, ma, evidentemente, la relativa produzione documentale di riscontro
(testé riportata) è stata effettuata a preclusioni istruttorie già abbondantemente maturate.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo il quale, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto (o, il che è lo stesso, lo abbia prodotto tardivamente) il provvedimento della BA d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità (da ultimo, tra le tante, si vedano
Cass. Civ. nn. 863/2025; 416/2025; 30383/2024; 20713/2023).
Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, non è privo di rilievo ricordare, in aggiunta, che, ove anche (per mera ipotesi astratta) volesse accogliersi la tesi, propugnata da parte appellante, della nullità delle clausole fideiussorie (contenute nei relativi atti negoziali) conformi al modello ABI, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, secondo il principio ripetutamente affermato dal Giudice nomofilattico (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 41994/2021), tale che l'invalidità in tanto potrebbe estendersi all'intero contratto in quanto la parte interessata riuscisse a dimostrare la stretta interconnessione tra la clausola nulla ed il resto del contratto a mente del primo comma dell'art. 1419 c. c., accertamento che resta precluso al giudice d'ufficio
(cfr. Cass. Civ. n. 6685/2024).
Dimostrazione – la predetta - che nella specie è mancata del tutto, non essendo nemmeno stati allegati in punto di fatto i suoi presupposti applicativi ed avendo assunto, invece, parte appellante, in maniera apodittica, quanto erronea, che la nullità riguarderebbe nella specie i
39 rapporti di garanzia nella loro interezza (e non parzialmente, come invece afferma costantemente la Suprema Corte in subiecta materia).
Ne discende, per tutte e per ciascuna delle superiori considerazioni, il rigetto del motivo esaminato.
Col settimo motivo (n. 8 dell'atto di appello) gli appellanti criticano il rigetto, da parte del
Tribunale, dell'eccezione di nullità della fideiussione avanzata dalla ai sensi Parte_3 dell'art. 1956 c. c..
Evidenziano preliminarmente che la predetta ha prestato la garanzia personale de qua per mero affectio familiaris nei confronti del figlio legale rappresentante della società Parte_1 debitrice, non avendo però alcuna connessione con quest'ulltima in quanto non partecipe alla stessa, né sul piano nominale, né su quello amministrativo: ella avrebbe, perciò, agito nella sua qualità di consumatore e per spirito di liberalità.
Sostengono poi che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, dagli atti di causa emergerebbero i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, avendo la prestato la fideiussione in data 19 febbraio 2004 contestualmente alla Pt_10 sottoscrizione, da parte dell' del contratto di conto corrente quando esso Controparte_9
presentava ancora un saldo pari a zero.
L'istituto di credito ha, poi, concesso un'apertura di credito in favore della società per €
320.000,00, estendendola successivamente per ulteriori € 100.000,00 il 19 settembre 2005, e, il giorno dopo, il 20 settembre 2005, è stato sottoscritto il contratto di mutuo per € 250.000,00 di cui si è detto più sopra, che è stato utilizzato dalla banca per ripianare situazioni debitorie già esistenti. L ha, inoltre, autorizzato la società correntista (allora in bonis), Controparte_1
sino al secondo trimestre del 2009, ad usufruire di svariate operazioni di anticipi su fatture: a dire di parte appellante tutte le operazioni richiamate configurerebbero il requisito oggettivo richiesto dall'art. 1956 c.c., costituito dalla concessione di nuovo credito al terzo (debitore principale).
Ne sussisterebbe anche il requisito soggettivo, ossia la consapevolezza da parte della banca dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, dato che le stesse operazioni testé richiamate rappresenterebbero chiari segnali di una situazione finanziaria della società deteriorata rispetto al momento nel quale la ha reso la Parte_3
propria garanzia (19 febbraio 2004), quando il conto corrente presentava saldo pari a zero, per poi, nei mesi ed anni successivi, essere stato negativo per rilevanti importi, essendosi verificato anche, in alcuni momenti, lo sconfinamento rispetto al fido concesso, come risulterebbe dagli stessi conteggi allegati alla relazione peritale, sin quando l'intervenuto peggioramento delle
40 condizioni economiche della società è risultato conclamato dalla dichiarazione di fallimento della stessa, avvenuta nell'anno 2014.
Lo stesso fatto che la somma di denaro concessa a mutuo sia stata utilizzata non già per il progetto di innovamento tecnologico dello stampo per le imbarcazioni, bensì per ripianare i debiti già esistenti, dimostrerebbe, a dire di parte appellante, la consapevolezza dell'istituto di credito circa l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della società.
L'utilizzo di numerose operazioni di sconto su fatture sarebbe parimenti indice – puntualizzano gli appellanti - di tale consapevolezza in capo alla banca, stante pure il fatto che diversi titoli non sarebbero andati a buon fine.
Sostengono, in definitiva, che se il Tribunale avesse correttamente valutato tutte le suddette circostanze, avrebbe dovuto certamente ritenere sussistenti, nella specie, tutti i presupposti di cui all'art. 1956 per dichiarare l'intervenuta liberazione della garante Parte_3
avendo la banca, pur nel suo status di operatrice qualificata, proceduto a concedere nuovo e maggior credito alla società, senza alcuna autorizzazione da parte del fideiussore, nonostante fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della cliente, debitrice principale, in spregio ai principi di buona fede e correttezza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Anzitutto deve ribadirsi che trattasi di un'eccezione che è stata formulata per la prima volta, in primo grado, nelle note conclusive autorizzate del 5 luglio 2021, dunque ben oltre i termini delle preclusioni assertive, oltre che istruttorie, essendo come tale inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c. p. c., non trattandosi evidentemente di eccezione integrante un profilo di nullità della fideiussione rilevabile d'ufficio, bensì di questione attinente, piuttosto, ad un'ipotesi peculiare di liberazione del fideiussore per essere stato il comportamento del creditore contrario alle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
L'art. 1956 c. c. prevede, invero, come sanzione della mancata autorizzazione da parte del garante, l'estinzione della fideiussione, la quale opera sul piano della liberazione dall'obbligazione e cioè come una causa speciale di estinzione (accanto a quelle generali regolate dal capo IV del titolo I, libro IV cod. civ.) e non sul piano della validità dell'operazione negoziale (si veda, da ultimo, in tal senso, Cass. Civ. n. 7388/2025; analogamente Cass. civ. n.
3387/1989).
A questo argomento va aggiunto che, in ogni caso, gli elementi fattuali su cui si fonda l'eccezione, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie e dei dati presuntivi dai quali essa si potrebbe ricavare, sono stati allegati per la prima volta nell'atto di appello: e, infatti, dalla semplice lettura del paragrafo n. 2 delle note conclusive
41 del 5 luglio 2021 sopra richiamate si evince in maniera inequivocabile che nulla è detto in ordine ai presupposti di cui alla norma ex art. 1956 c. c. ed ai relativi dati di (asserito) riscontro, essendosi allegato semplicemente (in tali note) che la avrebbe concesso la Parte_3
garanzia solo per affectio familiaris nei confronti del figlio, legale rappresentante della società correntista, non avendo ella alcuna connessione con detta società ed essendo perciò rientrante nella categoria dei “consumatori”, con le relative conseguenze in tema di previsioni contrattuali, per le quali è richiamata una massima giurisprudenziale in punto di vessatorietà di talune delle clausole contrattuali (per la quale si rimanda qui, per brevità, alle note medesime, nel paragrafo suddetto) che nulla ha, però, a che vedere con la presente doglianza, nè con l'art. 1956 c. c..
Si è introdotto, dunque, in appello un thema decidendum più ampio e diverso da quello cristallizzato nelle domande e prospettazioni di primo grado ritualmente e tempestivamente avanzate, che, come tale, non può avere accesso in questo grado ai sensi dell'art. 345 c. p. c.
(cfr. Cass. Civ. n. 12633/2024).
In ogni caso, nel merito l'eccezione sarebbe infondata per due ordini di ragioni.
Anzitutto perché nell'atto di concessione della fideiussione risulta espressamente pattuito tra le parti, all'art. 5, il preciso onere del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, con particolare riferimento allo svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, di cui deve chiedere informazioni allo stesso debitore.
Questa clausola costituisce deroga convenzionale al disposto dell'art. 1956 c. c. e deve considerarsi valida ed efficace seppure non espressamente sottoscritta, in quanto non ha natura vessatoria non rientrando in alcuna delle previsioni tassative di cui all'art. 1341, comma 2, c.
c., non suscettibili, com'è noto, di applicazione estensiva, né di interpretazione analogica (v.
Cass. civ. n. 3387/1989).
Nel caso in esame, peraltro, sarebbe stato più che agevole per la garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società correntista (debitrice principale), data la prossimità del rapporto di parentela con il legale rappresentante della stessa, essendone la madre (secondo quanto dedotto dalla stessa parte appellante).
In secondo luogo, ma non per importanza, vale ricordare che è interpretazione costante del
Giudice nomofilattico che perché il fideiussore per un'obbligazione futura possa dichiararsi
“liberato” ai sensi dell'art. 1956 c. c. non basta la mera consapevolezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore principale, essendo necessaria, piuttosto, la percezione del mutamento delle condizioni economiche di quest'ultimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito e/o altro finanziamento.
42 In altri termini, non è sufficiente al tal fine la mera condizione di costante passività del saldo di conto corrente – la quale non è, in sé, significativa di un peggioramento delle condizioni economiche della cliente in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente, richiedendosi all'uopo una situazione ben più complessa rispetto alla mera circostanza che il conto corrente del garantito presenti un saldo negativo (cfr. Cass. civ.
n. 34685/2022) -, ma è necessario dimostrare che il divario esistente nella consistenza patrimoniale del debitore al momento in cui è stata prestata la fideiussione rispetto a quello della concessione del credito sia tale in concreto da dovere temere fondatamente l'insolvenza irreversibile del debitore (v. Cass. civ. nn. 394/2006; 11269/2004), nonché verificare il divario esistente nella solvibilità del debitore in questi due momenti, avendo riguardo non solo all'aspetto statico, ma ad ogni altro elemento rivelatore della solvibilità medesima.
Si vuol dire, cioè, che la dimostrazione del presupposto soggettivo di cui all'art. 1956 c. c. non potrebbe ricavarsi automaticamente, come vorrebbe sostenere parte appellante, dai vari finanziamenti concessi dall' n favore della società correntista all'indomani Controparte_1
della concessione della fideiussione, dato che tali operazioni potrebbero servire a riscontrare, al più, l'esigenza di liquidità della cliente e la necessità di ripianare il saldo passivo del conto, trovandosi quest'ultima in condizioni finanziarie precarie, ma giammai potrebbero assurgere al rango di prova del divario della consistenza patrimoniale di cui si è detto più sopra, non solo sul piano statico, ma anche sotto il profilo delle sue ricadute in punto di solvibilità della società, tale da poter riconoscere in capo alla banca la piena conoscenza della “notevole” maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito richiesta dalla norma ex art. 1956 c. c..
A tal fine è, invero, richiesta la prova della conoscenza, da parte del creditore, di una condizione di diversa e ben più complessa consistenza rispetto alla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentino un saldo negativo, riscontrabile, ad esempio, attraverso l'esame dei bilanci e/o dei documenti contabili della società (cfr. Cass. civ. n. 16822/2024 in parte motiva), che però, nel caso di specie, è mancata del tutto.
L'onere di allegazione e prova di tale presupposto costitutivo della liberazione della dalla garanzia gravava su parte attrice, essendo insegnamento pacifico che Parte_3
nella fideiussione per obbligazione futura il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire irreversibilmente insolvente (cfr. Cass.
Civ. nn. 18578/2023; 34685/2022; 23422/2016; 2524/2006; 8040/2003; 7050/1997).
43 L'inadempimento di questo onere probatorio, nei termini testé precisati, rende ragione del rigetto dell'eccezione de qua, condivisibile essendo, perciò, la statuizione del primo Giudice sul punto, sia pure secondo la motivazione integrativa sin qui esposta.
L'ottavo motivo di doglianza (n. 9 dell'atto di appello) riguarda il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del limite massimo della garanzia fideiussoria in € 350.000,00, sostenendo gli appellanti che avrebbe errato il decidente laddove ha ritenuto che parte attrice “non ha tempestivamente contestato l'allegata estensione della garanzia prestata a favore di Unicredit
s.p.a. per i debiti della fino all'importo di € 700.000,00, con la conseguenza che CP_20
tale circostanza deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
Obiettano in proposito che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, a pag. 5 delle note ex art 183, comma 6, n. 1, c. p. c. (depositate il 17 dicembre 2010) avevano espressamente contestato l'ammontare della fideiussione mediante la deduzione che avrebbe dovuto “con riferimento alla posizione dei fideiussori, verificarsi l'effettiva consistenza dell'obbligazione garantita”, laddove la banca convenuta si sarebbe limitata a provare l'esistenza della fideiussione di € 350.000,00 del 19 febbraio 2004, senza nulla allegare riguardo all'aumento della stessa sino a € 700.000,00.
Sostengono anche che il Tribunale avrebbe, sotto altro profilo, errato nel ritenere che la presunta fideiussione di € 700.000,00 non richiedesse la forma scritta ad substantiam, dato che – osservano - le fideiussioni, quali negozi accessori ai contratti bancari oggetto di causa per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, dovrebbero rivestirne la stessa forma, avendo anche per questa via, il primo Giudice, fatto cattivo uso del principio di “non contestazione”.
Quanto, infine, alla specifica posizione della , assumono che avrebbe errato il Parte_3
Tribunale nel non ritenere dovuta la forma scritta dato che la fideiussione prestata dalla predetta configurerebbe, in realtà, un atto di donazione nei confronti del figlio, allora amministratore e socio della per la quale, dunque, sarebbe stata necessaria la forma scritta Controparte_9
ad substatiam.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non è fondato.
A fronte della precisa allegazione della banca convenuta (attrice in riconvenzionale) - che, nella comparsa di costituzione e risposta del 1° aprile 2010, ha dedotto, a pag. 14, che tutti e tre i fideiussori ( e hanno garantito il Parte_1 Parte_3 Parte_2 credito dell' “sino all'importo di € 700.000,00” -, parte attrice, nella prima Controparte_9
difesa successiva, ossia nella memoria (a ciò deputata) ex art. 183, co. 6, n. 1, c. p. c., in merito
44 alla fideiussione stessa si è limitata a dedurre testualmente: “l'eccezione che qui rileva appare veramente originale. La natura o meno della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia non potrà mai, infatti, tradursi in un obbligo di garanzia privo di qualsivoglia possibilità di contestazione. Dovrà, quindi, anche con riferimento alla posizione dei fideiussori, verificarsi
l'effettiva consistenza della obbligazione garantita e solo dopo tale accertamento il patrimonio dei fideiussori potrà essere aggredito (…)”.
Non è chi non veda l'estrema genericità di tale asserita contestazione rispetto alla precisa deduzione, invece, di parte convenuta (che puntualizza l'importo massimo garantito, pari a €
700.000,00), non potendosi che convenire col primo Giudice, in questo quadro, sul convincimento che la circostanza dell'estensione della garanzia dei fideiussori sino all'ammontare di € 700.000,00 debba ritenersi provata in applicazione del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c. p. c.. E, infatti, come pertinentemente si argomenta nella sentenza impugnata, la parte convenuta (nel caso di specie, in riconvenzionale), a fronte di un'allegazione attorea chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c. p. c., e, dunque, provati essendosi la parte interessata limitata a negare genericamente l'avversa pretesa, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (ex multis v. Cass. civ. nn. 4747/2023;
9439/2022; 26908/2020).
Quanto all'asserita necessità di stipulazione della fideiussione in forma scritta ad substantiam, tale assunto è destituito di fondamento essendo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (da ultimo si veda Cass. civ. n. 34239/2024; in senso conforme Cass. civ. n.
3628/2016; 13539/2014; 5417/2014).
Né può sostenersi validamente che, trattandosi di negozio accessorio al contratto bancario – che, invece, necessita della forma scritta ad substantiam –, la fideiussione dovrebbe rivestirne la stessa forma, dato che questo principio non è affatto sancito dal nostro ordinamento, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, dove vige piuttosto la regola generale della libertà di forma (arg. a contrario dall'art. 1350 c. c.), essendo gli atti a forma vincolata previsti espressamente e specificamente dalla legge, compresi taluni atti preparatori o strumentali a negozi formali (v. art. 1351 c. c.) tra i quali non rientrano, però, le singole operazioni e gli atti accessori a quelli bancari (si veda sul punto specifico Cass. civ. n. 7276/2010).
45 Quanto, infine, alla posizione precipua della – in relazione alla quale parte Parte_3
appellante assume che la di lei prestazione di garanzia avrebbe concretato, in effetti, una donazione in favore del figlio, con conseguente necessità della corrispondente forma scritta ad substantiam -, anche a voler prescindere dalla novità della deduzione medesima, formulata anch'essa per la prima volta in sede di appello, in ogni caso, pur a voler considerare che attraverso la prestazione di fideiussione la abbia inteso compiere un atto di Parte_3
liberalità in favore del figlio, si sarebbe in presenza, semmai, di una donazione indiretta (ex art. 809 c. c.) che, come è noto, non necessita della forma pubblica prevista ad substantiam per la donazione vera e propria (da ultimo v. Cass. civ. 23036/2023), non rimandando (l'art. 809 c.
c.) alla norma di cui all'art. 782 c. c..
Ne discende il rigetto anche del presente motivo di appello.
Il nono motivo (n. 10 dell'atto di appello) riguarda la contestata adesione del Tribunale alle risultanze della c. t. u., che, a dire degli appellanti, sarebbe avvenuta acriticamente, avendo costoro invocato, perciò, il rinnovo dell'accertamneto peritale.
E' superfluo qui soffermarsi su di esso, stante che, nel corso del presente grado, in parziale accoglimento della doglianza de qua, è stata disposta, come si è visto, consulenza tecnica suppletiva, con le valutazioni ed i risultati di cui si è detto più diffusamente sopra e con le ricadute in termini di saldo dare-avere di cui infra.
Al n. 11 dell'atto di appello, più che un motivo di gravame, è contenuta la richiesta di annullamento del capo relativo alle spese di primo grado, con conseguente condanna della al rimborso delle stesse in favore degli odierni appellanti in ossequio alla Controparte_1
regola della soccombenza.
Riguardo ad esso vale quanto si dirà appresso (in punto di regolazione delle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado).
Tirando le somme da tutto quanto sin qui esposto ed argomentato, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza definitiva (n. 1829/2021 del 28 ottobre 2021), anche tenuto conto delle risultanze della c. t. u. suppletiva, corrette e non specificamente contestate dalle parti in punto di quantum (salva la parziale critica della difesa banca di cui si dità più avanti), si deve:
• dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 300022331, con conseguente eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi medesimi nel ricalcolo del rapporto dare-avere;
46 • dichiarare l'illegittimità dell'addebito nel predetto conto corrente degli interessi e competenze relativi ai singoli rapporti di conto-anticipi di cui si è detto sopra, da considerarsi rapporti a sé stanti e autonomamente regolati sul piano economico-giuridico, per l'effetto enucleando interessi e competenze medesimi dal conto corrente di corrispondenza ordinario e ricostruendo il saldo dei conti anticipi in maniera separata;
• dichiarare la nullità del rapporto di interest rate swap (denominato “convertibile Plus
Swap460883UB”) stipulato in data 4 novembre 2005, per l'effetto espungendo dal saldo del conto corrente la somma indebita di € 27.919,75 (addebitata a tale titolo secondo quanto si
è specificato sopra);
• rideterminare, in conseguenza delle superiori statuizioni, la somma dovuta dagli odierni appellanti, in solido tra loro, in favore di (e, oggi, della cessionaria Controparte_1
come sopra rappresentata), nella misura complessiva di € 441.954,29, di cui CP_11
€ 81.344,09 (a titolo di saldo a debito, alla data del 2 febbraio 2020, del c/c ordinario di corrispondenza, detratto il suddetto importo di € 27.919,75), € 257.603,44 (a titolo di saldo a debito dei conti “anticipi-export” alla data del 2 febbraio 2010) e € 103.006,76 a titolo di somma a debito dovuta in relazione al mutuo chirografario n. 4032298, oltre interessi come indicati rispettivamente nella pronuncia di primo grado, non essendo sul punto stato formulato appello.
Mette conto precisare che, nella ricostruzione del rapporto dare-avere in relazione al conto corrente, non può seguirsi la “seconda ipotesi” di cui al paragrafo 3.4.2 della relazione suppletiva, come invocata dalla difesa della banca che ha sollevato sul punto apposita critica, in quanto trattasi di rielaborazione basata sull'applicazione dei tassi “praticati dalla banca”, mentre, per le ragioni più in alto esposte nello specifico, il criterio di calcolo da seguire è quello diverso, di cui alla prima ipotesi (paragrafo 3.4.1 della relazione), giusta quesito peritale del sub lett. a) dell'8 luglio 2023.
Va, inoltre, puntualizzato che dal saldo del conto corrente come rideterminato dal C. t. u., pari a € 109.263,84, è stato detratto l'importo di € 27.919,75, siccome indebito essendo stato addebitato – si ripete - in base al rapporto di I. R. S. del 4 novembre 2005, dichiarato nullo dalla
Corte.
Giova, infine, chiarire che l'ammontare del saldo negativo complessivo dei conti “anticipi export” è risultato superiore rispetto a quello accertato nella prima relazione peritale (- €
257.603,44 in luogo del precedente - € 224.936,00) perché, com'è ovvio e come ha precisato il
C. t. u. nella nota n. 2 a pag. 17 della relazione suppletiva, “le competenze” (da intendersi in esse inclusi anche gli interessi, giusta il relativo quesito peritale), previa loro enucleazione dal c/c di corrispondenza, sono state direttamente imputate a ciascun conto anticipi anzidetto.
47 Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente (parziale) riforma della sentenza definitiva impugnata, nei termini di cui si è detto, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, da stabilire, unitamente a quelle del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, com'è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che, anche in esito alla statuizione assunta nel presente grado, sono state accolte talune delle domande attoree - di nullità, oltre che della c. m. s. già dichiarata nulla dal primo Giudice, anche della capitalizzazione degli interessi, nonché del contratto di interest rate swap e la domanda riguardante il conteggio separato (rispetto al conto corrente di corrispondenza) delle somme dovute in relazione ai numerosi conti “anticipi export” -, con conseguente ridimensionamento, peraltro, della pretesa creditoria della banca convenuta (attrice in riconvenzionale), si reputa equo dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli odierni appellanti e la banca convenuta/appellata, Controparte_1
per il principio della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 2, c. p. c., comprese quelle delle c. t. u. (di ciascun grado) già liquidate in atti, nonché le spese del presente grado tra i primi e la società intervenuta come sopra rappresentata, comprese quelle della c. t. u. CP_11
suppletiva (come liquidate in atti).
Rimane ferma, in ogni caso, la rispettiva solidarietà dell'obbligazione di pagamento gravante sulle parti nei rapporti esterni con il C. t. u. (per ciascun grado).
Deve precisarsi che anche i costi della c. t. u. soggiacciono, come è noto, ai principi relativi alle spese giudiziali di cui agli artt. 91 e segg. c. p. c. (tra le tante v. Cass. civ. nn. 11068/2020;
26849/2019; 17739/2016), potendo la loro regolazione, perciò, essere rivista ex officio in grado di appello ex art. 336, comma 1, c. p. c. in caso di riforma (in tutto o in parte) della sentenza impugnata.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 16 febbraio Parte_1 Parte_2 Parte_3
2022 contro l' (già già Controparte_1 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., e nei confronti del Controparte_15 in persona del Curatore, con l'intervento di Controparte_9 CP_11
e, per essa, in persona del legale rappresentante p. t. (già
[...] Controparte_12 [...]
CP_1
, quale mandataria e special servicer per la gestione dei crediti, avverso la sentenza non
48 definitiva n. 880/2019 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 18 aprile
2019 e avverso la sentenza definitiva n. 1829/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 28 ottobre 2021, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) della sentenza n. 1829/2021 da ultimo detta:
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario (affidato) n. 300022331 del 17 febbraio 2004
(con conseguente eliminazione di ogni forma di capitalizzazione nel computo degli stessi ai fini della determinazione del saldo dare-avere del conto medesimo);
- dichiara l'illegittimità di ogni addebito effettuato nel predetto conto corrente a titolo di interessi e competenze relativi ai singoli rapporti di conti “anticipi export” di cui in parte motiva (con conseguente ricostruzione del complessivo saldo relativo a questi ultimi in maniera autonoma e separata rispetto al c/c ordinario, previa enucleazione da questo degli interessi e delle competenze anzidetti);
- dichiara la nullità del rapporto di interest rate swap (denominato “convertibile Plus
Swap460883UB”) stipulato in data 4 novembre 2005 (con conseguente espunzione, dal saldo del conto corrente, della somma di € 27.919,75, addebitata indebitamente a detto titolo);
- ridetermina, in conseguenza delle superiori statuizioni, la somma dovuta dagli odierni appellanti in favore di e per essa, alla cessionaria Controparte_1 CP_11 come sopra rappresentata, nella misura complessiva di € 441.954,29, di cui € 81.344,09
a titolo di saldo a debito del c/c di corrispondenza ordinario affidato (già detratto il suddetto importo di € 27.919,75), € 257.603,44 a titolo di saldo a debito dei conti
“anticipi-export” di cui in parte motiva, € 103.006,76 a titolo di somma a debito dovuta in relazione al mutuo chirografario n. 4032298 del 20 settembre 2005, oltre interessi come analiticamente e rispettivamente indicati nella sentenza di primo grado, al cui pagamento condanna in solido gli odierni appellanti;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti e l'appellata in persona del legale rappresentante p. t., comprese quelle Controparte_1
delle due c. t. u. (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento di queste ultime in capo ad entrambe le parti, nei rapporti esterni con il C. t. u.;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'intervenuta e per essa in persona del legale CP_11 Controparte_22
rappresentante p. t., comprese quelle della c. t. u. suppletiva espletata nel presente grado (già
49 liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento di queste ultime in capo ad entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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