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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4444/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4444/2023
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. SANTINI PAOLO per Parte_1
Dott.ssa quale funzionario delegato dal Direttore dell' Parte_2 Parte_3
di Firenze
[...]
L'Avv. Santini si riporta alle memorie depositate il 31.01.2025, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La dott.ssa si riporta agli atti. Parte_2
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i procuratori si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, alle ore 16:45, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura.
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4444/2023
tra
in persona del titolare Parte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTINI PAOLO e Pt_1 C.F._1 dell'Avv. COSI CHIARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Firenze (FI), via Filippo Corridoni n. 80, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
già Controparte_1 [...]
(C.F. ) in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con sede a Firenze (FI), viale Spartaco Lavagnini n. 9, con il patrocinio dei funzionari delegati dott. dott. e dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, come da delega in atti;
[...] CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023 del Parte_1
16/02/2023, notificatagli il 07/03/2023, ritenendo la quantificazione della sanzione, operata in €
63.000,00, sproporzionata per eccesso rispetto alla violazione commessa, argomentando sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 legge 689/1981 e, per tale via, chiedendone la rideterminazione nel limite del minimo edittale per complessivi € 36.000,00.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e nelle more sospesa l'efficacia del titolo opposto, si è costituito l contestando le difese avversarie e chiedendo in via preliminare la Parte_3 revoca della sospensione e, nel merito, il rigetto del ricorso, essendo stata fatta corretta applicazione dei criteri di legge nella determinazione della sanzione.
***
L'opposizione trova accoglimento in quanto la corretta applicazione dei criteri dettati dall'art. 11 legge 689/1981 conduce alla rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale.
Anzitutto, si chiarisce che la violazione dell'art. 1, comma 910, legge 205/2017, come accertata dall' di Firenze in seguito all'accesso ispettivo effettuato presso i locali Parte_3 dell'impresa opponente in data 30/09/2021 e sulla base della documentazione esaminata, non è in contestazione. Parte opponente non ha, infatti, sollevato censure quanto all'integrazione della violazione e alla necessaria applicazione della sanzione. Infatti, era emerso dall'accesso e dalla documentazione inviata dall'impresa che la retribuzione mensile in favore della dipendente
[...]
regolarmente assunta sin dal 01/08/2017, veniva corrisposta in contanti e ciò in Pt_4 violazione dell'art. 1, comma 910, della legge 205/2017, che a far data dal 01/07/2018 obbliga il datore di lavoro a pagare le retribuzioni ai lavoratori attraverso strumenti tracciabili. Ciò ha comportato l'inflizione della sanzione amministrativa pecuniaria per ogni mensilità dall'agosto
2018 al luglio 2021, ossia per 36 mesi. L'importo di detta sanzione va, sulla base del comma
913, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 e l l'ha quantificata, Parte_3 avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, in € 63.000,00, oltre alle spese di notifica di € 21,30.
3 Occorre anche precisare che parte opponente non contesta la non applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni ex art. 8 legge 689/1981, come da nota dell' n. 606 del Parte_3
15/04/2021 della Direzione centrale dell' e, infatti, chiede che la sanzione venga Parte_3 rideterminata in € 36.000,00, ossia € 1.000,00 x 36 violazioni.
Nel merito, come anticipato, il ricorso è fondato.
L'art. 11 della legge 689/1981 stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza
i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., sent. 19716 del 17/07/2024; Cass., ord.
n. 4844 del 23/02/2021; Cass., sent. n. 11481 del 15/06/2020; Cass., sent. 9126 del 07/04/2017;
Cass., sent. 9255 del 17/04/2013).
Ebbene, nella fattispecie la violazione dell'art. 1, commi 910 ss, legge 205/2017 ha riguardato un solo lavoratore tra quelli alle dipendenze dell'impresa e, tenuto conto che la condotta illecita si verifica ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione secondo sistemi non tracciabili, quindi tendenzialmente per ogni mese di attività lavorativa svolta, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, come chiarito dall'Ispettorato con le note n. 5828 e 9294 del 2018, la circostanza può ben assumere rilievo al fine di valutare la gravità della violazione, mentre il numero delle violazioni – che nel caso di specie si sono ripetute per 36 mensilità, ossia dall'agosto 2018 al luglio 2021 - è già direttamente sanzionato, non applicandosi il cumulo giuridico.
4 Deve anche valorizzarsi, nella quantificazione della sanzione secondo il minimo edittale,
l'atteggiamento collaborativo dimostrato dall'odierno opponente, il quale ha trasmesso all' la documentazione richiesta, sulla cui base è stato poi emessa l'ordinanza Parte_3 ingiunzione.
Un'ulteriore considerazione, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, deve essere riservata alle condizioni economiche, certamente non floride, nelle quali versa l'opponente, come risultanti dai doc. 8 e 9 depositati in allegato al ricorso.
Sulla base di quanto detto, la sanzione quantificata nell'ordinanza opposta deve essere ridotta all'importo di € 36.000,00, applicando l'importo minimo della sanzione previsto dall'art. 1, comma 913, legge 205/2017 (€ 1.000,00) per ogni mensilità nella quale si è verificata la violazione (ossia 36, dall'agosto 2018 al luglio 2021 compresi). L'ordinanza opposta viene pertanto modificata con riferimento alla misura della sanzione, ridotta ad € 36.000,00 oltre ad €
21,30 per spese di notifica.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta, risultata soccombente all'esito del giudizio e sono liquidate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo valori minimi nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, considerato il valore differenziale di €
27.000,00 (63.000 – 36.000) che rappresenta il valore della domanda come accolta - e ciò in ragione della limitata attività difensiva svolta, attesa la non contestazione della violazione e, quindi, della debenza della sanzione, contestata solamente nel quantum – in € 2.906,00 oltre al
15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa di € 786,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023 del
16/02/2023 rideterminando la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione in € 36.000,00, oltre alle spese di notifica di € 21,30;
- Condanna l' opposto al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_3
5 parte opponente, liquidate in € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa di € 786,00.
Firenze, 03/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4444/2023
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. SANTINI PAOLO per Parte_1
Dott.ssa quale funzionario delegato dal Direttore dell' Parte_2 Parte_3
di Firenze
[...]
L'Avv. Santini si riporta alle memorie depositate il 31.01.2025, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La dott.ssa si riporta agli atti. Parte_2
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i procuratori si allontanano dall'aula di udienza. All'esito della camera di consiglio, alle ore 16:45, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura.
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4444/2023
tra
in persona del titolare Parte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTINI PAOLO e Pt_1 C.F._1 dell'Avv. COSI CHIARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Firenze (FI), via Filippo Corridoni n. 80, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
già Controparte_1 [...]
(C.F. ) in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con sede a Firenze (FI), viale Spartaco Lavagnini n. 9, con il patrocinio dei funzionari delegati dott. dott. e dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, come da delega in atti;
[...] CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023 del Parte_1
16/02/2023, notificatagli il 07/03/2023, ritenendo la quantificazione della sanzione, operata in €
63.000,00, sproporzionata per eccesso rispetto alla violazione commessa, argomentando sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 legge 689/1981 e, per tale via, chiedendone la rideterminazione nel limite del minimo edittale per complessivi € 36.000,00.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e nelle more sospesa l'efficacia del titolo opposto, si è costituito l contestando le difese avversarie e chiedendo in via preliminare la Parte_3 revoca della sospensione e, nel merito, il rigetto del ricorso, essendo stata fatta corretta applicazione dei criteri di legge nella determinazione della sanzione.
***
L'opposizione trova accoglimento in quanto la corretta applicazione dei criteri dettati dall'art. 11 legge 689/1981 conduce alla rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale.
Anzitutto, si chiarisce che la violazione dell'art. 1, comma 910, legge 205/2017, come accertata dall' di Firenze in seguito all'accesso ispettivo effettuato presso i locali Parte_3 dell'impresa opponente in data 30/09/2021 e sulla base della documentazione esaminata, non è in contestazione. Parte opponente non ha, infatti, sollevato censure quanto all'integrazione della violazione e alla necessaria applicazione della sanzione. Infatti, era emerso dall'accesso e dalla documentazione inviata dall'impresa che la retribuzione mensile in favore della dipendente
[...]
regolarmente assunta sin dal 01/08/2017, veniva corrisposta in contanti e ciò in Pt_4 violazione dell'art. 1, comma 910, della legge 205/2017, che a far data dal 01/07/2018 obbliga il datore di lavoro a pagare le retribuzioni ai lavoratori attraverso strumenti tracciabili. Ciò ha comportato l'inflizione della sanzione amministrativa pecuniaria per ogni mensilità dall'agosto
2018 al luglio 2021, ossia per 36 mesi. L'importo di detta sanzione va, sulla base del comma
913, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 e l l'ha quantificata, Parte_3 avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, in € 63.000,00, oltre alle spese di notifica di € 21,30.
3 Occorre anche precisare che parte opponente non contesta la non applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni ex art. 8 legge 689/1981, come da nota dell' n. 606 del Parte_3
15/04/2021 della Direzione centrale dell' e, infatti, chiede che la sanzione venga Parte_3 rideterminata in € 36.000,00, ossia € 1.000,00 x 36 violazioni.
Nel merito, come anticipato, il ricorso è fondato.
L'art. 11 della legge 689/1981 stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza
i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., sent. 19716 del 17/07/2024; Cass., ord.
n. 4844 del 23/02/2021; Cass., sent. n. 11481 del 15/06/2020; Cass., sent. 9126 del 07/04/2017;
Cass., sent. 9255 del 17/04/2013).
Ebbene, nella fattispecie la violazione dell'art. 1, commi 910 ss, legge 205/2017 ha riguardato un solo lavoratore tra quelli alle dipendenze dell'impresa e, tenuto conto che la condotta illecita si verifica ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione secondo sistemi non tracciabili, quindi tendenzialmente per ogni mese di attività lavorativa svolta, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, come chiarito dall'Ispettorato con le note n. 5828 e 9294 del 2018, la circostanza può ben assumere rilievo al fine di valutare la gravità della violazione, mentre il numero delle violazioni – che nel caso di specie si sono ripetute per 36 mensilità, ossia dall'agosto 2018 al luglio 2021 - è già direttamente sanzionato, non applicandosi il cumulo giuridico.
4 Deve anche valorizzarsi, nella quantificazione della sanzione secondo il minimo edittale,
l'atteggiamento collaborativo dimostrato dall'odierno opponente, il quale ha trasmesso all' la documentazione richiesta, sulla cui base è stato poi emessa l'ordinanza Parte_3 ingiunzione.
Un'ulteriore considerazione, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, deve essere riservata alle condizioni economiche, certamente non floride, nelle quali versa l'opponente, come risultanti dai doc. 8 e 9 depositati in allegato al ricorso.
Sulla base di quanto detto, la sanzione quantificata nell'ordinanza opposta deve essere ridotta all'importo di € 36.000,00, applicando l'importo minimo della sanzione previsto dall'art. 1, comma 913, legge 205/2017 (€ 1.000,00) per ogni mensilità nella quale si è verificata la violazione (ossia 36, dall'agosto 2018 al luglio 2021 compresi). L'ordinanza opposta viene pertanto modificata con riferimento alla misura della sanzione, ridotta ad € 36.000,00 oltre ad €
21,30 per spese di notifica.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta, risultata soccombente all'esito del giudizio e sono liquidate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo valori minimi nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, considerato il valore differenziale di €
27.000,00 (63.000 – 36.000) che rappresenta il valore della domanda come accolta - e ciò in ragione della limitata attività difensiva svolta, attesa la non contestazione della violazione e, quindi, della debenza della sanzione, contestata solamente nel quantum – in € 2.906,00 oltre al
15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa di € 786,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023 del
16/02/2023 rideterminando la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione in € 36.000,00, oltre alle spese di notifica di € 21,30;
- Condanna l' opposto al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_3
5 parte opponente, liquidate in € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa di € 786,00.
Firenze, 03/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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