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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8403/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 8403/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna De Giorgi, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
E (c.f. ; CP_1 C.F._2
- Convenuta – contumace - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.05.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso, depositato in data 12.12.2023, rappresentando il Parte_1 venir meno della comunione morale e materiale che caratterizza il matrimonio, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 07.05.2024 ove parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ove parte ricorrente si riportava alla richiesta del ricorso introduttivo, con sentenza n. 3295/2024, pubblicata in data 23.10.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 20.05.2025, parte ricorrente si riportava al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone lo scioglimento del matrimonio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...].
[...] La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Tunisia il 14.09.2021, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 3295/2024 pubblicata in data 23.10.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. La convenuta, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia il 14.09.2021 da
[...]
, nato a [...] il [...], e nata in Parte_1 CP_1
Tunisia il 06.06.1990 (Atto di matrimonio trascritto al Comune di San Cesario di Lecce al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2021);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Cesario di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) spese di lite compensate. Lecce, 04.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 8403/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna De Giorgi, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
E (c.f. ; CP_1 C.F._2
- Convenuta – contumace - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.05.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso, depositato in data 12.12.2023, rappresentando il Parte_1 venir meno della comunione morale e materiale che caratterizza il matrimonio, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 07.05.2024 ove parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ove parte ricorrente si riportava alla richiesta del ricorso introduttivo, con sentenza n. 3295/2024, pubblicata in data 23.10.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 20.05.2025, parte ricorrente si riportava al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone lo scioglimento del matrimonio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...].
[...] La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Tunisia il 14.09.2021, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 3295/2024 pubblicata in data 23.10.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. La convenuta, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia il 14.09.2021 da
[...]
, nato a [...] il [...], e nata in Parte_1 CP_1
Tunisia il 06.06.1990 (Atto di matrimonio trascritto al Comune di San Cesario di Lecce al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2021);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Cesario di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) spese di lite compensate. Lecce, 04.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE