Articolo 4 della Legge 28 marzo 1991, n. 104
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1991
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Versione
22 giugno 2022
Art. 4. (( 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)) .
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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