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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
P.I. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta in Piazza Marconi n. 12, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. , (CF. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Gianluca Nicosia, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 30, giusta procura rilasciata come da foglio separato all'atto di opposizione,
opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Tommaso Proto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Nizza 11, giusta procura alle liti apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione,
opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 c.p.c.
Conclusioni: Le parti hanno concluso alla udienza del giorno 2 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2021, proponeva opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo l'inesistenza del credito di cui al
1 precetto notificato in data 11 gennaio 2021 da parte della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 15.346,00, comprensivo di interessi e spese, fondato su restituzione di deposito cauzionale versato in occasione della concessione di garanzie da parte della società
, successivamente incorporata dalla stessa Controparte_2 Pt_1
L'opponente deduceva l'inapplicabilità dell'obbligo restitutorio, eccependo che la somma azionata non fosse dovuta, trattandosi di contributo al fondo rischi disciplinato dallo Statuto
Confidi, la cui restituzione sarebbe esclusa in mancanza di delibera assembleare o recesso formale.
Si costituiva deducendo, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_1 per mancato rispetto del termine minimo di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. tra notifica e udienza, nel merito, affermando la piena legittimità del precetto e la natura di deposito cauzionale del versamento effettuato, sottolineando l'estinzione dei finanziamenti garantiti in data 22 novembre 2018, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 2 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si espongono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sulla nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., sollevata dal convenuto.
L'eccezione è fondata in diritto, ma non meritevole di accoglimento.
L'art. 163-bis c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere almeno 120 giorni. La finalità di tale disposizione è quella di consentire alla parte convenuta un termine sufficiente per preparare la propria difesa, tenuto conto dei complessi adempimenti processuali che precedono l'udienza.
Nel caso prospettato dalla difesa dell'opposta, la notifica della citazione è avvenuta a mezzo pec in data 15.11.2023 a fronte di una udienza di comparizione indicata nel medesimo atto introduttivo del giudizio per il 05.03.2024
Pur risultando il termine a comparire inferiore a quello di legge, parte convenuta si è regolarmente costituita, ha articolato tutte le difese nel merito, ha partecipato attivamente alla
2 fase istruttoria, depositando memorie, deducendo mezzi di prova e partecipando alle udienze, senza sollecitare in alcun modo, nel corso del procedimento, la rinnovazione della citazione.
Peraltro, con decreto del 29 gennaio 2024, questo Tribunale ha espressamente disposto la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163-bis c.p.c
La violazione del termine minimo di 120 giorni, dunque, non ha determinato all'opposta, alcun grave pregiudizio tale da impedirle di predisporre le proprie memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Non si configura pertanto alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la convenuta si è preparata adeguatamente alla difesa, e nessun aggravio ha subito la sua posizione procedurale.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Ciò premesso, può ora procedersi all'esame del merito della vicenda oggetto del presente giudizio.
L'opposizione proposta si fonda sull'assunta inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della presunta inapplicabilità della disciplina civilistica in materia di successione universale derivante da fusione societaria, nonché sull'efficacia ostativa di talune clausole statutarie (artt. 12 e 15 degli Statuti del e di Pt_1 CP_2
).
[...]
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, l'art. 2504-bis c.c. dispone espressamente che, a seguito di fusione, la società incorporante o risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società partecipanti, ivi inclusi quelli processuali. Si tratta di una successione a titolo universale, equiparabile a quella mortis causa, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., Sez. V, ord. 4042/2019, espressamente richiamata dalla stessa parte opponente. In tal senso, l'orientamento consolidato della
Suprema Corte (sentenza n. 11059 del 19 maggio 2011) conferma l'automatica traslazione in capo alla società incorporante – nel caso di specie delle obbligazioni facenti capo Pt_1
alla società incorporata, . Controparte_2
Ne discende, pertanto, che non può legittimamente eccepire la propria estraneità al Pt_1
rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio, relativo alla restituzione della somma versata dalla a titolo di deposito cauzionale, correlato alla concessione Controparte_1
della garanzia su due distinti finanziamenti.
Quanto alla natura del versamento, deve ritenersi accertato che la somma corrisposta dalla non costituisce né quota sociale né versamento al fondo rischi ai sensi Controparte_1
degli artt. 12 e 15 degli statuti sociali, bensì un deposito cauzionale, avente natura di pegno
3 irregolare, destinato a garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento garantito da . Controparte_2
Tale qualificazione emerge in modo inequivoco dalla documentazione versata in atti, in particolare dal foglio informativo predisposto da in relazione alla garanzia Controparte_2 rilasciata, nel quale: a) il versamento viene espressamente definito “deposito cauzionale”; b)
l'importo della cauzione è commisurato nella misura del 5% del finanziamento garantito;
c) il versamento è previsto esclusivamente nel caso di effettiva erogazione del finanziamento garantito, e va effettuato contestualmente a tale erogazione.
In tal senso, la funzione del versamento è chiaramente quella di garanzia accessoria, destinata a cessare al venir meno del rischio assicurato, cioè con l'estinzione del finanziamento. La relativa obbligazione restitutoria sorge, pertanto, con il pagamento integrale del debito da parte del finanziato.
Nel caso di specie, l'estinzione integrale dei finanziamenti garantiti dalla CP_1
è pacificamente intervenuta in data 22 novembre 2018, come risulta dalla
[...]
documentazione agli atti e come mai contestato da parte opponente.
È altresì significativo che, a fronte della formale richiesta di restituzione del deposito cauzionale avanzata dalla non abbia sollevato alcuna Controparte_1 Pt_1
eccezione fondata sulle richiamate disposizioni statutarie, ma si sia limitata a subordinare il pagamento all'integrale estinzione di entrambi i finanziamenti, evento che – come detto – si è regolarmente verificato. Anche tale circostanza è documentalmente provata dalla missiva inviata da (all. 6 comparsa di costituzione e risposta), che nulla eccepisce sotto il Pt_1 profilo giuridico, limitandosi ad attendere l'adempimento della condizione sospensiva.
Non è, pertanto, sostenibile che la somma richiesta rientri tra i conferimenti o versamenti a fondo perduto previsti per l'acquisizione della qualità di socio o per l'adesione al fondo rischi, trattandosi di un versamento autonomo, vincolato alla singola operazione di finanziamento, con funzione meramente cauzionale.
Quanto all'art. 15 dello Statuto di , richiamato da esso disciplina Controparte_2 Pt_1
esclusivamente i versamenti operati dai soci al fondo rischi e non può trovare applicazione ai depositi cauzionali come quello oggetto della presente controversia, né può essere invocato al fine di eludere l'obbligo restitutorio.
Si osserva, inoltre, che on ha mai fornito prova – pur gravata di tale onere – della Pt_1 qualità di socio in capo alla né della convocazione di quest'ultima alle Controparte_1
assemblee aventi ad oggetto la fusione. Tale omissione ha comportato un evidente pregiudizio dei diritti informativi e partecipativi della parte odierna opponente, aggravando ulteriormente la posizione del resistente. CP_3
4 In definitiva, il diritto azionato con il precetto opposto risulta pienamente documentato e fondato, mentre le argomentazioni dell'opponente appaiono del tutto infondate e pretestuose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché della attività effettivamente spiegata dal difensore.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1789/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da - CONFIDIMPRESA Pt_1
ex art. 615, comma 1, c.p.c.; CP_2
- dichiara la piena legittimità del precetto notificato in data 11 gennaio 2021 da nei confronti di per l'importo complessivo di € Controparte_1 Pt_1
15.346,00;
- -condanna CONFIDIMPRESA al pagamento delle spese Pt_1 CP_2 processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.
- Così deciso in Caltanissetta lì 26 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
P.I. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta in Piazza Marconi n. 12, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. , (CF. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Gianluca Nicosia, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 30, giusta procura rilasciata come da foglio separato all'atto di opposizione,
opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Tommaso Proto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Nizza 11, giusta procura alle liti apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione,
opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 c.p.c.
Conclusioni: Le parti hanno concluso alla udienza del giorno 2 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2021, proponeva opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo l'inesistenza del credito di cui al
1 precetto notificato in data 11 gennaio 2021 da parte della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 15.346,00, comprensivo di interessi e spese, fondato su restituzione di deposito cauzionale versato in occasione della concessione di garanzie da parte della società
, successivamente incorporata dalla stessa Controparte_2 Pt_1
L'opponente deduceva l'inapplicabilità dell'obbligo restitutorio, eccependo che la somma azionata non fosse dovuta, trattandosi di contributo al fondo rischi disciplinato dallo Statuto
Confidi, la cui restituzione sarebbe esclusa in mancanza di delibera assembleare o recesso formale.
Si costituiva deducendo, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_1 per mancato rispetto del termine minimo di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. tra notifica e udienza, nel merito, affermando la piena legittimità del precetto e la natura di deposito cauzionale del versamento effettuato, sottolineando l'estinzione dei finanziamenti garantiti in data 22 novembre 2018, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 2 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si espongono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sulla nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., sollevata dal convenuto.
L'eccezione è fondata in diritto, ma non meritevole di accoglimento.
L'art. 163-bis c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere almeno 120 giorni. La finalità di tale disposizione è quella di consentire alla parte convenuta un termine sufficiente per preparare la propria difesa, tenuto conto dei complessi adempimenti processuali che precedono l'udienza.
Nel caso prospettato dalla difesa dell'opposta, la notifica della citazione è avvenuta a mezzo pec in data 15.11.2023 a fronte di una udienza di comparizione indicata nel medesimo atto introduttivo del giudizio per il 05.03.2024
Pur risultando il termine a comparire inferiore a quello di legge, parte convenuta si è regolarmente costituita, ha articolato tutte le difese nel merito, ha partecipato attivamente alla
2 fase istruttoria, depositando memorie, deducendo mezzi di prova e partecipando alle udienze, senza sollecitare in alcun modo, nel corso del procedimento, la rinnovazione della citazione.
Peraltro, con decreto del 29 gennaio 2024, questo Tribunale ha espressamente disposto la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163-bis c.p.c
La violazione del termine minimo di 120 giorni, dunque, non ha determinato all'opposta, alcun grave pregiudizio tale da impedirle di predisporre le proprie memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Non si configura pertanto alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la convenuta si è preparata adeguatamente alla difesa, e nessun aggravio ha subito la sua posizione procedurale.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Ciò premesso, può ora procedersi all'esame del merito della vicenda oggetto del presente giudizio.
L'opposizione proposta si fonda sull'assunta inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della presunta inapplicabilità della disciplina civilistica in materia di successione universale derivante da fusione societaria, nonché sull'efficacia ostativa di talune clausole statutarie (artt. 12 e 15 degli Statuti del e di Pt_1 CP_2
).
[...]
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, l'art. 2504-bis c.c. dispone espressamente che, a seguito di fusione, la società incorporante o risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società partecipanti, ivi inclusi quelli processuali. Si tratta di una successione a titolo universale, equiparabile a quella mortis causa, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., Sez. V, ord. 4042/2019, espressamente richiamata dalla stessa parte opponente. In tal senso, l'orientamento consolidato della
Suprema Corte (sentenza n. 11059 del 19 maggio 2011) conferma l'automatica traslazione in capo alla società incorporante – nel caso di specie delle obbligazioni facenti capo Pt_1
alla società incorporata, . Controparte_2
Ne discende, pertanto, che non può legittimamente eccepire la propria estraneità al Pt_1
rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio, relativo alla restituzione della somma versata dalla a titolo di deposito cauzionale, correlato alla concessione Controparte_1
della garanzia su due distinti finanziamenti.
Quanto alla natura del versamento, deve ritenersi accertato che la somma corrisposta dalla non costituisce né quota sociale né versamento al fondo rischi ai sensi Controparte_1
degli artt. 12 e 15 degli statuti sociali, bensì un deposito cauzionale, avente natura di pegno
3 irregolare, destinato a garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento garantito da . Controparte_2
Tale qualificazione emerge in modo inequivoco dalla documentazione versata in atti, in particolare dal foglio informativo predisposto da in relazione alla garanzia Controparte_2 rilasciata, nel quale: a) il versamento viene espressamente definito “deposito cauzionale”; b)
l'importo della cauzione è commisurato nella misura del 5% del finanziamento garantito;
c) il versamento è previsto esclusivamente nel caso di effettiva erogazione del finanziamento garantito, e va effettuato contestualmente a tale erogazione.
In tal senso, la funzione del versamento è chiaramente quella di garanzia accessoria, destinata a cessare al venir meno del rischio assicurato, cioè con l'estinzione del finanziamento. La relativa obbligazione restitutoria sorge, pertanto, con il pagamento integrale del debito da parte del finanziato.
Nel caso di specie, l'estinzione integrale dei finanziamenti garantiti dalla CP_1
è pacificamente intervenuta in data 22 novembre 2018, come risulta dalla
[...]
documentazione agli atti e come mai contestato da parte opponente.
È altresì significativo che, a fronte della formale richiesta di restituzione del deposito cauzionale avanzata dalla non abbia sollevato alcuna Controparte_1 Pt_1
eccezione fondata sulle richiamate disposizioni statutarie, ma si sia limitata a subordinare il pagamento all'integrale estinzione di entrambi i finanziamenti, evento che – come detto – si è regolarmente verificato. Anche tale circostanza è documentalmente provata dalla missiva inviata da (all. 6 comparsa di costituzione e risposta), che nulla eccepisce sotto il Pt_1 profilo giuridico, limitandosi ad attendere l'adempimento della condizione sospensiva.
Non è, pertanto, sostenibile che la somma richiesta rientri tra i conferimenti o versamenti a fondo perduto previsti per l'acquisizione della qualità di socio o per l'adesione al fondo rischi, trattandosi di un versamento autonomo, vincolato alla singola operazione di finanziamento, con funzione meramente cauzionale.
Quanto all'art. 15 dello Statuto di , richiamato da esso disciplina Controparte_2 Pt_1
esclusivamente i versamenti operati dai soci al fondo rischi e non può trovare applicazione ai depositi cauzionali come quello oggetto della presente controversia, né può essere invocato al fine di eludere l'obbligo restitutorio.
Si osserva, inoltre, che on ha mai fornito prova – pur gravata di tale onere – della Pt_1 qualità di socio in capo alla né della convocazione di quest'ultima alle Controparte_1
assemblee aventi ad oggetto la fusione. Tale omissione ha comportato un evidente pregiudizio dei diritti informativi e partecipativi della parte odierna opponente, aggravando ulteriormente la posizione del resistente. CP_3
4 In definitiva, il diritto azionato con il precetto opposto risulta pienamente documentato e fondato, mentre le argomentazioni dell'opponente appaiono del tutto infondate e pretestuose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché della attività effettivamente spiegata dal difensore.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1789/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da - CONFIDIMPRESA Pt_1
ex art. 615, comma 1, c.p.c.; CP_2
- dichiara la piena legittimità del precetto notificato in data 11 gennaio 2021 da nei confronti di per l'importo complessivo di € Controparte_1 Pt_1
15.346,00;
- -condanna CONFIDIMPRESA al pagamento delle spese Pt_1 CP_2 processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge.
- Così deciso in Caltanissetta lì 26 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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