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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1938/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Sandro Bonelli (C.F. C.F._2
)C.F._3
Appellanti
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Jessica Controparte_1 P.IVA_1
Mannini (C.F. Appellata C.F._4 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 842/2021 pubblicata il 14/10/2021, resa nei procedimenti riuniti n. 3/2021+ 8/2021 RG
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “ IN VIA ISTRUTTORIA, per l'ammissione della PROVA TESTIMONIALE di •
residente a [...], • Parte_3 Controparte_2 residente a [...], sui seguenti articoli: I)
DCV se ed sono cointestatari del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
Contr 01039081045 acceso presso la – filiale di Pescia;
II) DCV CP_1 se i ratei pensionistici di cui beneficiano ed venivano Parte_1 Parte_2 accreditati sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la CP_1
– filiale di Pescia;
III) DCV se dal 18/12/2018 al 14/12/2020 le
[...] [...]
– filiale di Pescia – hanno messo a disposizione di il 50% CP_1 Parte_1 delle somme in giacenza sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la Contr
– filiale di Pescia;
IV) DCV se dal 21/12/2018 al CP_1
14/12/2020 le – filiale di Pescia – hanno messo a disposizione di CP_1
il 50% delle somme eccedenti quelle pignorate (€. 628,30#) in Parte_2 giacenza sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la CP_1
– filiale di Pescia (cfr. doc. D che si mostra al teste); V) DCV se dal
[...]
18/12/2018 al 14/12/2020 avete provveduto a corrispondere a Parte_1 ed le somme necessarie per provvedere all'acquisto di alimenti e Parte_2 beni di necessità nonché per il pagamento utenze di servizio all'immobile di
Pescia Via degli Orti. NEL MERITO, 31.2 per l'accoglimento dei suesposti motivi specifici di impugnazione indicati ai punti 25, 26, 27, 28 e 29 dell'Atto di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 31.3 per la reiezione le opposizioni proposte dalla (in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, con sede in Roma (00144), V.le Europa 190, C.F.
avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. P.IVA_1
1185/2020 che ha dato corso al procedimento indicato con la segnatura
Tribunale di Pistoia n. 3/2021 RG e avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 1193/2020 che ha dato corso al procedimento indicato con la segnatura Tribunale di Pistoia n. 8/2021 RG, riunite, poiché infondate in fatto e diritto 31.4 per la conferma integralmente i Decreti Ingiuntivi del Tribunale di
Pistoia n. 1185/2020 e n. 1193/2020; 31.5 e per la condanna di CP_1
(in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in Roma
[...]
(00144), V.le Europa 190, C.F. ) alla refusione delle spese e P.IVA_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore di ed Parte_1 [...]
”. Pt_2
Per la parte appellata:
“Voglia l'On. a Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dai Sig.ri e come in atti meglio Parte_1 Parte_2 generalizzati, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata esecutiva ex lege;
2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri Pt_1
e come in atti meglio generalizzati, in ragione delle spiegate
[...] Parte_2
“eccezioni nuove” inammissibili ex articolo 345 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata esecutiva ex lege;
3) nel merito, accertare e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti ex articoli 283 e 351.3 c.p.c e per l'effetto dichiarare esecutiva la sentenza impugnata;
4) sempre nel merito respingere
l'appello proposto dai Sig.ri e come in atti meglio Parte_1 Parte_2 generalizzati, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
5) sempre nel merito in subordine respingere, con la miglior formula, le domande svolte dai Sig. e Parte_1
come in atti meglio generalizzati contro , per i Parte_2 Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
6) in ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite di tutte le fasi e gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Pistoia con sentenza n. n. 842/2021 pubblicata il 14/10/2021 ha così deciso:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento delle opposizioni svolte da Controparte_1 revoca il d.i. n. 1185/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.11.2020
e il d.i. n. 1193/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.11.2020; 2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo di euro 3.545,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca e c.u. di entrambi i giudizi riuniti).”
Tale sentenza è stata emessa nei giudizi n. 8/2021 RG e n. 3/2021 RG, poi riuniti, promossi da nei confronti di ed Controparte_1 Parte_1 [...]
di opposizione ai D.I. n. 1185/2020 ed al D.I. n. 1193/2020; con il Pt_2 primo (D.I. n. 1185/2020) il Tribunale aveva ingiunto a il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 12.100,99 depositata Parte_1 nel conto cointestato a lei ed ad , oltre interessi e spese di Parte_2 procedura;
con il secondo (D.I. n. 1193/2020) era stato ingiunto a
[...]
il pagamento in favore di della somma di €. 11.776,17 CP_1 Parte_2 depositata nel medesimo conto corrente postale cointestato, oltre interessi e spese della procedura. A sostegno dell'opposizione aveva CP_1 sostenuto che, ricevuta la notifica di un atto di pignoramento presso terzi con il quale procedeva al pignoramento di tutte le somme dovute Controparte_3 ad da , INPS e Fondo ex dipendenti Banco di Parte_2 Controparte_1
Roma, fino all'importo di € 26.000,00 (credito azionato aumentato del 50%), aveva vincolato le somme in attesa della pronuncia del giudice dell'esecuzione ed aveva reso la prescritta dichiarazione di terzo, evidenziando che si trattava di conto cointestato e su cui affluivano importi pensionistici. Deduceva inoltre che era stata proposta opposizione di terzo dalla cointestataria Parte_1 lamentando che il vincolo colpiva anche la sua quota del conto;
con ordinanza del 13/05/2019 il G.E. aveva ritenuto legittimo il pignoramento e rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
non aveva introdotto il giudizio di Pt_1 merito né impugnato il provvedimento;
aveva mantenuto il vincolo su CP_1 tutte le somme depositate, fino a quando, venuta a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione del 7.4.2020, aveva ridotto l'originario vincolo da € 26.000 ad
€ 324,83, pari alla somma assegnata dal giudice;
quindi avrebbe Pt_1 potuto disporre delle proprie somme già prima del ricorso monitorio.
[...]
chiedeva quindi la revoca dei decreti ingiuntivi, con condanna degli CP_1 opposti alle spese di lite.
Si costituivano in giudizio ed contestando Parte_1 Parte_2 l'opposizione e chiedendo la conferma dei dd.ii.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa come sopra indicato. ed (di seguito anche e o Parte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_2
APPELLANTI) con atto di citazione ritualmente notificato hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
o APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i CP_1 seguenti motivi di appello:
1-Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 cpc – errata lettura degli estratti del conto corrente cointestato prodotti da – CP_1 vizio di motivazione.
2-Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 cpc – difetto di interesse a contraddire di . CP_1
3-Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc – mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – violazione degli artt. 545 e 546 cpc – vizio di motivazione.
4-Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cpc – errata reiezione dei mezzi di prova – violazione degli artt.
2721 e segg. cc, 244 e segg. cpc 24 e 111 cost. – conclusioni istruttorie anche in appello.
Gli appellanti proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc deducendo la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ed inammissibilità ex art. 345 cpc ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***
1. L'istanza di sospensione di esecutività della sentenza è superata dall'essere la causa trattenuta in decisione.
L' eccezione di inammissibilità ex artt. 342 cpc, poi, non è fondata. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass.
Ordinanza N. 7675/2019).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e va respinto.
2. Si riporta, per comodità espositiva, un estratto della sentenza impugnata:
“Invero, sotto un primo profilo non può ravvisarsi alcun comportamento indebito, illegittimo o comunque meritevole di censura nella condotta di
[...] laddove, raggiunta da atto di pignoramento presso terzi per Controparte_1
l'importo di euro 26.000,00 (pari all'importo del credito azionato in executivis aumentato della metà), ha sottoposto a vincolo detta intera somma con riguardo al conto corrente postale pignorato, pur se cointestato al debitore esecutato e a terzo soggetto. Difatti, come riconosciuto da giurisprudenza di legittimità ad oggi non sconfessata (Cass. n. 10028/1998), il vincolo correttamente è apposto sull'intera somma disponibile, salva la facoltà per il cointestatario di proporre opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. onde ottenere lo svincolo della propria quota parte. Difatti, tale forma di opposizione all'esecuzione è stata proposta dalla cointestataria ma il g.e. Parte_1 investito dell'opposizione ha, per quanto qui di interesse ai fini della valutazione della condotta tenuta da respinto l'istanza di Controparte_1 sospensiva (cfr. doc. 6 fasc. attoreo) talché, in assenza di diverso provvedimento giudiziale, legittimamente ha mantenuto il vincolo CP_1 sull'intera somma oggetto di pignoramento fino a che non è sopravvenuta
l'ordinanza di assegnazione. Sotto un secondo profilo e a quest'ultimo proposito è da dire che, una volta notiziata del contenuto dell'ordinanza di assegnazione per la minor somma complessiva di euro 324,83, ha sin dal CP_1 7.8.2020 provveduto allo svincolo della restante somma presente sul conto corrente cointestato ai convenuti, come risulta dai docc. 8 e 9 fasc. attoreo: da quest'ultimo in particolare si evince non solo l'avvenuta riduzione del vincolo alla somma suindicata (euro 324,83) in data 7.8.2020, ma anche l'avvenuta effettuazione di movimentazioni dare-avere sul conto stesso sin dal settembre
2020 a comprova che lo stesso risultava a quella data svincolato e liberamente disponibile da parte dei suoi titolari. Trattasi di documentazione e correlativa allegazione non specificamente contestata dai convenuti e la circostanza assume portata dirimente, atteso che entrambi i ricorsi per l'emissione dei dd.ii. qui opposti sono stati depositati in data successiva all'avvenuto svincolo delle somme sul conto cointestato, con conseguente illegittimità per superfluità degli stessi essendo stato chiesto e ottenuto il pagamento da di somme CP_1 invero già tornate nella disponibilità di entrambi i cointestatari del conto. Tanto comporta necessariamente la revoca dei dd.ii. opposti, con onere delle spese di lite a carico dei convenuti soccombenti […]”.
3. Si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di appello essendo stata eccepita la mancanza di interesse ad agire di . CP_1
La censura (“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 cpc – difetto di interesse a contraddire di ”) è infondata. CP_1
Parte appellante sostiene che non avrebbe interesse a contraddire in CP_1 quanto dopo il 25/11/2020 (e cioè quando aveva messo a CP_1 disposizione di ed le somme depositate sul conto Parte_1 Parte_2 corrente cointestato) la materia del contendere era cessata. , infatti, non CP_1 avrebbe subito un danno ingiusto dalla corresponsione a della Parte_1 somma di €. 12.100,99# e a della somma di €. 11.776,17#, Parte_2 trattandosi di somme di loro spettanza.
La parte appellata ha eccepito la tardività ed inammissibilità del motivo, ma tale obiezione non è condivisibile, essendo la carenza dell'interesse ad agire rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
“L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno” (v. fra le altre Cass.
n. 12532/2024); “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass. n. 19268/2016).
Nel merito, l'eccezione di parte appellante non può essere accolta.
L'interesse ad agire di è rinvenibile nell'interesse ad eliminare CP_1 provvedimenti di ingiunzione ritenuti ingiusti, considerato altresì che i decreti in esame ingiungevano a anche il pagamento delle spese dei due CP_1 procedimenti monitori.
Peraltro, il momento nel quale viene collocato l'evento che avrebbe fatto cessare la materia del contendere è successivo all'emissione dei decreti ingiuntivi, per cui sussisteva comunque un interesse all'esame del merito della vicenda per valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
4. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 cpc – errata lettura degli estratti del conto corrente cointestato prodotti da – vizio di CP_1 motivazione”) è infondata.
Gli appellanti sostengono l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che i ricorsi per l'emissione dei dd.ii. fossero stati depositati in data successiva all'avvenuto svincolo delle somme sul conto cointestato, con conseguente illegittimità degli stessi;
il Tribunale non avrebbe considerato che era stato impedito alla signora terza estranea al Pt_1 procedimento esecutivo, di operare prelievi sul 50% delle somme presenti sul conto corrente sin dal 20.12.2018; il primo giudice avrebbe anche errato nella lettura degli estratti conto, avendo affermato che risultavano movimentazioni sul c/c già da settembre 2020, mentre era stato documentato che prima del
3.12.2020 vi erano stati solo accrediti dei ratei di pensione e addebiti del canone mensile del conto Bancoposta e imposta di bollo;
solo dopo la notifica del 25/11/2020 avrebbe finalmente messo a loro disposizione le CP_1 somme giacenti sul conto, tento che il primo prelievo era stato effettuato in data 3.12.2020.
Poste deduce l'infondatezza dell'assunto avversario, evidenziando che la non ha impugnato il provvedimento del G.E. di rigetto dell'istanza di Pt_1 sospensione né ha introdotto il giudizio di merito;
essa avrebbe provveduto allo svincolo delle somme in data 7.8.2020, quando avrebbe avuto notizia dell'ordinanza di assegnazione, e quindi il conto corrente sarebbe stato liberamente utilizzabile dai titolari già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, rimanendo vincolata unicamente la somma assegnata di €
324.83.
Con riferimento alla legittimità del contegno di , osserva il Collegio che i CP_1 beni indivisi possono essere pignorati anche quando non sono obbligati verso il creditore tutti i comproprietari (art. 559 cpc), i quali possono tutelarsi proponendo opposizione di terzo (art. 619 cpc.); nei rapporti interni le quote di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (artt. 1298 e 1854 cc); inoltre, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (art. 543 cpc) il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute (art. 546 cpc).
Con riferimento specifico al rapporto di conto corrente, la cointestazione fa presumere la parità delle quote tra contitolari, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, potendo essere superata dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
"La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa" (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28839 del 05/12/2008, Rv.605716; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n.18777 del 23/09/2015, Rv. 637049)”
(Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2019, sent. n. 11375).
La S.C. ha evidenziato che “In tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 disp. att. cod. proc. civ. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato” (Cass. n. 10028/1998).
Nel caso in esame, quindi, correttamente ha provveduto a CP_1 pignorare l'intero conto corrente, inviando ad la comunicazione Parte_2 datata 21.12.2018 con cui lo ha informato del vincolo delle somme, precisando: “Facciamo presente che, qualora sui rapporti su indicati fosse previsto l'accredito di somme a titolo di emolumenti, la quota impignorabile, in base alla vigente normativa, potrà essere da Lei ritirata recandosi presso gli sportelli di un qualsiasi Ufficio Postale della nostra rete.
Quanto sopra si comunica al fine di consentire le eventuali opposizioni in merito al procedimento esecutivo”.
Risulta che la signora abbia in effetti proposto l'opposizione di terzo, Pt_1 ma il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensiva e non è stato poi introdotto il giudizio di merito.
Quindi, per quanto in effetti si possa presumere che metà delle somme versate sul conto fossero di spettanza della estranea al pignoramento, lo Pt_1 strumento giuridico ad essa concesso per far valere il proprio diritto è stato in effetti utilizzato, ma il giudice non ha ritenuto di aderire alla richiesta della cointestataria, la quale non ha reagito avverso il provvedimento a lei sfavorevole.
In un tale contesto, quindi, era pienamente legittimata a mantenere il CP_1 vincolo su tutte le somme giacenti sul conto fino al 7.8.2020, quando ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data
7.4.2020 dal G.E. del procedimento di pignoramento presso terzi.
Tale ordinanza ha disposto:
“ASSEGNA Al creditore procedente avv. Daniele Ciappei, in conto del maggior avere, la somma di € 162,41 di cui il terzo si è dichiarato Controparte_1 debitore dell'esecutato Al creditore procedente , in conto del Controparte_3 maggior avere, la somma di € 162,41 di cui il terzo si è Controparte_1 dichiarato debitore dell'esecutato. ORDINA al terzo pignorato Controparte_1 di pagare, entro 10 giorni dalla richiesta, ai creditori procedenti avv. Daniele
Ciappei e sig. le somme sopra assegnate [….] ORDINA al Controparte_3 terzo pignorato INPS previa trattenuta a carico del debitore, di pagare mensilmente ai creditori procedenti avv. Daniele Ciappei e sig. CP_3
le somme sopra assegnate, fino all'integrale soddisfazione del credito
[...] vantato dai creditori per capitale, interessi e spese, a decorrere dalla data di notifica del pignoramento mediante l'attribuzione a ciascuno di essi del 50% di
1/5 del netto della parte pensione di pertinenza del debitore eccedente il trattamento previdenziale minimo di legge aumentato della metà”.
Essendo il conto corrente ampiamente capiente rispetto alla somma assegnata, il vincolo sulla parte residua è venuto meno.
Gli appellanti deducono che, ciononostante, avrebbe continuato CP_1 ad impedire loro di operare sul conto (fino al 25 novembre, e quindi successivamente al deposito del ricorso) ed affermano che il giudice sarebbe caduto in errore nella lettura degli estratti conto. Viene infatti affermato che le movimentazioni risultanti nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020 sarebbero relative esclusivamente ad addebiti di canone del conto e bolli, per cui il documento non dimostrerebbe la possibilità per i titolari di disporre della liquidità giacente.
Al riguardo osserva il collegio che, se è vero che in effetti nel periodo tra settembre e dicembre non risultano annotate operazioni disposte direttamente dai correntisti, da ciò non consegue necessariamente che il non utilizzo da parte dei cointestatari sia stato determinato da un impedimento da parte di
. CP_1 Se per un verso, quindi, è corretta la critica alla motivazione della sentenza, essendo stato valorizzato un elemento che dal punto di vista probatorio risulta neutro, per altro verso gli odierni appellanti, attori in senso sostanziale, non hanno comunque fornito una adeguata prova a sostegno dell'assunto dell'indisponibilità del conto, quali ad es. richieste di prelievo negate, esterne o da sportello o pagamenti non andati a buon fine. Né tale carenza probatoria potrebbe essere superata attraverso l'ammissione delle testimoniane la cui richiesta viene riproposta nel presente giudizio, in quanto esse vertono su circostanze di natura documentale o comunque sono articolate in termini eccessivamente generici, visto che la circostanza che le figlie dovrebbero confermare, la quale “dal 18/12/2018 al 14/12/2020 avete provveduto a corrispondere a ed le somme necessarie per Parte_1 Parte_2 provvedere all'acquisto di alimenti e beni di necessità nonché per il pagamento utenze di servizio all'immobile di Pescia Via degli Orti”, anche se confermata, non dimostrerebbe che per tutto il medesimo arco temporale l'accesso al conto
è stato inibito da . CP_1
Da quanto sopra osservato si desume che gli appellanti nel momento in cui hanno depositato il ricorso monitorio, nell'ottobre 2020, sebbene potessero ritenere che le somme giacenti sul conto fossero ancora vincolate, non risultando che abbiano avuto ricevuto comunicazione dell'ordinanza del G.E. di assegnazione e dello svincolo effettuato da , avevano già la disponibilità CP_1 giuridica delle somme per le quali hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, quindi, e Pt_1
erano privi di interesse ad agire in via giudiziale per ottenere il Pt_2 pagamento da parte di (art. 100 cpc.), visto che queste erano già nella CP_1 loro disponibilità.
5. Il terzo motivo di appello, nella parte in cui si deduce la mancata corrispondenza tra chiesto e giudicato, per avere a detta degli appellanti il giudice indebitamente esteso il suo sindacato al procedimento di opposizione, è assorbito dalle considerazioni che precedono. Con lo stesso motivo viene altresì dedotto che il comportamento di
[...]
sarebbe stato comunque indebito, posto che non avrebbe potuto CP_1 estendere il pignoramento della pensione oltre il quinto.
Anche tale rilievo è assorbito dalla constatazione del difetto di interesse ad agire al momento del deposito del ricorso.
In ogni caso, poi, anche tale circostanza avrebbe dovuto essere dedotta mediante opposizione di terzo (da parte della e opposizione Pt_1 all'esecuzione da parte del ). Pt_2
6. L'ulteriore motivo di appello, con il quale vengono riproposte le richieste di prova orale, è infine, per i motivi che sono già stati anticipati, infondato, e deve pertanto essere respinto.
7. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso le spese Controparte_1 processuali del presente grado devono essere poste a carico degli appellanti ed nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1 Parte_2
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia scaglione €
5.201,00 - € 26.000,00 ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio non tenutasi.
Il rigetto integrale dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 842/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti ed , in via solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e compensi del grado che liquida in € 3.397,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa. Firenze, camera di consiglio del 11.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1938/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Sandro Bonelli (C.F. C.F._2
)C.F._3
Appellanti
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Jessica Controparte_1 P.IVA_1
Mannini (C.F. Appellata C.F._4 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 842/2021 pubblicata il 14/10/2021, resa nei procedimenti riuniti n. 3/2021+ 8/2021 RG
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “ IN VIA ISTRUTTORIA, per l'ammissione della PROVA TESTIMONIALE di •
residente a [...], • Parte_3 Controparte_2 residente a [...], sui seguenti articoli: I)
DCV se ed sono cointestatari del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
Contr 01039081045 acceso presso la – filiale di Pescia;
II) DCV CP_1 se i ratei pensionistici di cui beneficiano ed venivano Parte_1 Parte_2 accreditati sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la CP_1
– filiale di Pescia;
III) DCV se dal 18/12/2018 al 14/12/2020 le
[...] [...]
– filiale di Pescia – hanno messo a disposizione di il 50% CP_1 Parte_1 delle somme in giacenza sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la Contr
– filiale di Pescia;
IV) DCV se dal 21/12/2018 al CP_1
14/12/2020 le – filiale di Pescia – hanno messo a disposizione di CP_1
il 50% delle somme eccedenti quelle pignorate (€. 628,30#) in Parte_2 giacenza sul conto corrente n. 01039081045 acceso presso la CP_1
– filiale di Pescia (cfr. doc. D che si mostra al teste); V) DCV se dal
[...]
18/12/2018 al 14/12/2020 avete provveduto a corrispondere a Parte_1 ed le somme necessarie per provvedere all'acquisto di alimenti e Parte_2 beni di necessità nonché per il pagamento utenze di servizio all'immobile di
Pescia Via degli Orti. NEL MERITO, 31.2 per l'accoglimento dei suesposti motivi specifici di impugnazione indicati ai punti 25, 26, 27, 28 e 29 dell'Atto di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 31.3 per la reiezione le opposizioni proposte dalla (in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, con sede in Roma (00144), V.le Europa 190, C.F.
avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. P.IVA_1
1185/2020 che ha dato corso al procedimento indicato con la segnatura
Tribunale di Pistoia n. 3/2021 RG e avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 1193/2020 che ha dato corso al procedimento indicato con la segnatura Tribunale di Pistoia n. 8/2021 RG, riunite, poiché infondate in fatto e diritto 31.4 per la conferma integralmente i Decreti Ingiuntivi del Tribunale di
Pistoia n. 1185/2020 e n. 1193/2020; 31.5 e per la condanna di CP_1
(in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in Roma
[...]
(00144), V.le Europa 190, C.F. ) alla refusione delle spese e P.IVA_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore di ed Parte_1 [...]
”. Pt_2
Per la parte appellata:
“Voglia l'On. a Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dai Sig.ri e come in atti meglio Parte_1 Parte_2 generalizzati, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata esecutiva ex lege;
2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri Pt_1
e come in atti meglio generalizzati, in ragione delle spiegate
[...] Parte_2
“eccezioni nuove” inammissibili ex articolo 345 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata esecutiva ex lege;
3) nel merito, accertare e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti ex articoli 283 e 351.3 c.p.c e per l'effetto dichiarare esecutiva la sentenza impugnata;
4) sempre nel merito respingere
l'appello proposto dai Sig.ri e come in atti meglio Parte_1 Parte_2 generalizzati, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
5) sempre nel merito in subordine respingere, con la miglior formula, le domande svolte dai Sig. e Parte_1
come in atti meglio generalizzati contro , per i Parte_2 Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
6) in ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite di tutte le fasi e gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Pistoia con sentenza n. n. 842/2021 pubblicata il 14/10/2021 ha così deciso:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento delle opposizioni svolte da Controparte_1 revoca il d.i. n. 1185/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.11.2020
e il d.i. n. 1193/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.11.2020; 2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo di euro 3.545,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca e c.u. di entrambi i giudizi riuniti).”
Tale sentenza è stata emessa nei giudizi n. 8/2021 RG e n. 3/2021 RG, poi riuniti, promossi da nei confronti di ed Controparte_1 Parte_1 [...]
di opposizione ai D.I. n. 1185/2020 ed al D.I. n. 1193/2020; con il Pt_2 primo (D.I. n. 1185/2020) il Tribunale aveva ingiunto a il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 12.100,99 depositata Parte_1 nel conto cointestato a lei ed ad , oltre interessi e spese di Parte_2 procedura;
con il secondo (D.I. n. 1193/2020) era stato ingiunto a
[...]
il pagamento in favore di della somma di €. 11.776,17 CP_1 Parte_2 depositata nel medesimo conto corrente postale cointestato, oltre interessi e spese della procedura. A sostegno dell'opposizione aveva CP_1 sostenuto che, ricevuta la notifica di un atto di pignoramento presso terzi con il quale procedeva al pignoramento di tutte le somme dovute Controparte_3 ad da , INPS e Fondo ex dipendenti Banco di Parte_2 Controparte_1
Roma, fino all'importo di € 26.000,00 (credito azionato aumentato del 50%), aveva vincolato le somme in attesa della pronuncia del giudice dell'esecuzione ed aveva reso la prescritta dichiarazione di terzo, evidenziando che si trattava di conto cointestato e su cui affluivano importi pensionistici. Deduceva inoltre che era stata proposta opposizione di terzo dalla cointestataria Parte_1 lamentando che il vincolo colpiva anche la sua quota del conto;
con ordinanza del 13/05/2019 il G.E. aveva ritenuto legittimo il pignoramento e rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
non aveva introdotto il giudizio di Pt_1 merito né impugnato il provvedimento;
aveva mantenuto il vincolo su CP_1 tutte le somme depositate, fino a quando, venuta a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione del 7.4.2020, aveva ridotto l'originario vincolo da € 26.000 ad
€ 324,83, pari alla somma assegnata dal giudice;
quindi avrebbe Pt_1 potuto disporre delle proprie somme già prima del ricorso monitorio.
[...]
chiedeva quindi la revoca dei decreti ingiuntivi, con condanna degli CP_1 opposti alle spese di lite.
Si costituivano in giudizio ed contestando Parte_1 Parte_2 l'opposizione e chiedendo la conferma dei dd.ii.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa come sopra indicato. ed (di seguito anche e o Parte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_2
APPELLANTI) con atto di citazione ritualmente notificato hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
o APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i CP_1 seguenti motivi di appello:
1-Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 cpc – errata lettura degli estratti del conto corrente cointestato prodotti da – CP_1 vizio di motivazione.
2-Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 cpc – difetto di interesse a contraddire di . CP_1
3-Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc – mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – violazione degli artt. 545 e 546 cpc – vizio di motivazione.
4-Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cpc – errata reiezione dei mezzi di prova – violazione degli artt.
2721 e segg. cc, 244 e segg. cpc 24 e 111 cost. – conclusioni istruttorie anche in appello.
Gli appellanti proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc deducendo la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ed inammissibilità ex art. 345 cpc ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***
1. L'istanza di sospensione di esecutività della sentenza è superata dall'essere la causa trattenuta in decisione.
L' eccezione di inammissibilità ex artt. 342 cpc, poi, non è fondata. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass.
Ordinanza N. 7675/2019).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e va respinto.
2. Si riporta, per comodità espositiva, un estratto della sentenza impugnata:
“Invero, sotto un primo profilo non può ravvisarsi alcun comportamento indebito, illegittimo o comunque meritevole di censura nella condotta di
[...] laddove, raggiunta da atto di pignoramento presso terzi per Controparte_1
l'importo di euro 26.000,00 (pari all'importo del credito azionato in executivis aumentato della metà), ha sottoposto a vincolo detta intera somma con riguardo al conto corrente postale pignorato, pur se cointestato al debitore esecutato e a terzo soggetto. Difatti, come riconosciuto da giurisprudenza di legittimità ad oggi non sconfessata (Cass. n. 10028/1998), il vincolo correttamente è apposto sull'intera somma disponibile, salva la facoltà per il cointestatario di proporre opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. onde ottenere lo svincolo della propria quota parte. Difatti, tale forma di opposizione all'esecuzione è stata proposta dalla cointestataria ma il g.e. Parte_1 investito dell'opposizione ha, per quanto qui di interesse ai fini della valutazione della condotta tenuta da respinto l'istanza di Controparte_1 sospensiva (cfr. doc. 6 fasc. attoreo) talché, in assenza di diverso provvedimento giudiziale, legittimamente ha mantenuto il vincolo CP_1 sull'intera somma oggetto di pignoramento fino a che non è sopravvenuta
l'ordinanza di assegnazione. Sotto un secondo profilo e a quest'ultimo proposito è da dire che, una volta notiziata del contenuto dell'ordinanza di assegnazione per la minor somma complessiva di euro 324,83, ha sin dal CP_1 7.8.2020 provveduto allo svincolo della restante somma presente sul conto corrente cointestato ai convenuti, come risulta dai docc. 8 e 9 fasc. attoreo: da quest'ultimo in particolare si evince non solo l'avvenuta riduzione del vincolo alla somma suindicata (euro 324,83) in data 7.8.2020, ma anche l'avvenuta effettuazione di movimentazioni dare-avere sul conto stesso sin dal settembre
2020 a comprova che lo stesso risultava a quella data svincolato e liberamente disponibile da parte dei suoi titolari. Trattasi di documentazione e correlativa allegazione non specificamente contestata dai convenuti e la circostanza assume portata dirimente, atteso che entrambi i ricorsi per l'emissione dei dd.ii. qui opposti sono stati depositati in data successiva all'avvenuto svincolo delle somme sul conto cointestato, con conseguente illegittimità per superfluità degli stessi essendo stato chiesto e ottenuto il pagamento da di somme CP_1 invero già tornate nella disponibilità di entrambi i cointestatari del conto. Tanto comporta necessariamente la revoca dei dd.ii. opposti, con onere delle spese di lite a carico dei convenuti soccombenti […]”.
3. Si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di appello essendo stata eccepita la mancanza di interesse ad agire di . CP_1
La censura (“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 cpc – difetto di interesse a contraddire di ”) è infondata. CP_1
Parte appellante sostiene che non avrebbe interesse a contraddire in CP_1 quanto dopo il 25/11/2020 (e cioè quando aveva messo a CP_1 disposizione di ed le somme depositate sul conto Parte_1 Parte_2 corrente cointestato) la materia del contendere era cessata. , infatti, non CP_1 avrebbe subito un danno ingiusto dalla corresponsione a della Parte_1 somma di €. 12.100,99# e a della somma di €. 11.776,17#, Parte_2 trattandosi di somme di loro spettanza.
La parte appellata ha eccepito la tardività ed inammissibilità del motivo, ma tale obiezione non è condivisibile, essendo la carenza dell'interesse ad agire rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
“L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno” (v. fra le altre Cass.
n. 12532/2024); “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass. n. 19268/2016).
Nel merito, l'eccezione di parte appellante non può essere accolta.
L'interesse ad agire di è rinvenibile nell'interesse ad eliminare CP_1 provvedimenti di ingiunzione ritenuti ingiusti, considerato altresì che i decreti in esame ingiungevano a anche il pagamento delle spese dei due CP_1 procedimenti monitori.
Peraltro, il momento nel quale viene collocato l'evento che avrebbe fatto cessare la materia del contendere è successivo all'emissione dei decreti ingiuntivi, per cui sussisteva comunque un interesse all'esame del merito della vicenda per valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
4. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 cpc – errata lettura degli estratti del conto corrente cointestato prodotti da – vizio di CP_1 motivazione”) è infondata.
Gli appellanti sostengono l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che i ricorsi per l'emissione dei dd.ii. fossero stati depositati in data successiva all'avvenuto svincolo delle somme sul conto cointestato, con conseguente illegittimità degli stessi;
il Tribunale non avrebbe considerato che era stato impedito alla signora terza estranea al Pt_1 procedimento esecutivo, di operare prelievi sul 50% delle somme presenti sul conto corrente sin dal 20.12.2018; il primo giudice avrebbe anche errato nella lettura degli estratti conto, avendo affermato che risultavano movimentazioni sul c/c già da settembre 2020, mentre era stato documentato che prima del
3.12.2020 vi erano stati solo accrediti dei ratei di pensione e addebiti del canone mensile del conto Bancoposta e imposta di bollo;
solo dopo la notifica del 25/11/2020 avrebbe finalmente messo a loro disposizione le CP_1 somme giacenti sul conto, tento che il primo prelievo era stato effettuato in data 3.12.2020.
Poste deduce l'infondatezza dell'assunto avversario, evidenziando che la non ha impugnato il provvedimento del G.E. di rigetto dell'istanza di Pt_1 sospensione né ha introdotto il giudizio di merito;
essa avrebbe provveduto allo svincolo delle somme in data 7.8.2020, quando avrebbe avuto notizia dell'ordinanza di assegnazione, e quindi il conto corrente sarebbe stato liberamente utilizzabile dai titolari già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, rimanendo vincolata unicamente la somma assegnata di €
324.83.
Con riferimento alla legittimità del contegno di , osserva il Collegio che i CP_1 beni indivisi possono essere pignorati anche quando non sono obbligati verso il creditore tutti i comproprietari (art. 559 cpc), i quali possono tutelarsi proponendo opposizione di terzo (art. 619 cpc.); nei rapporti interni le quote di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (artt. 1298 e 1854 cc); inoltre, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (art. 543 cpc) il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute (art. 546 cpc).
Con riferimento specifico al rapporto di conto corrente, la cointestazione fa presumere la parità delle quote tra contitolari, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, potendo essere superata dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
"La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa" (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28839 del 05/12/2008, Rv.605716; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n.18777 del 23/09/2015, Rv. 637049)”
(Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2019, sent. n. 11375).
La S.C. ha evidenziato che “In tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 disp. att. cod. proc. civ. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato” (Cass. n. 10028/1998).
Nel caso in esame, quindi, correttamente ha provveduto a CP_1 pignorare l'intero conto corrente, inviando ad la comunicazione Parte_2 datata 21.12.2018 con cui lo ha informato del vincolo delle somme, precisando: “Facciamo presente che, qualora sui rapporti su indicati fosse previsto l'accredito di somme a titolo di emolumenti, la quota impignorabile, in base alla vigente normativa, potrà essere da Lei ritirata recandosi presso gli sportelli di un qualsiasi Ufficio Postale della nostra rete.
Quanto sopra si comunica al fine di consentire le eventuali opposizioni in merito al procedimento esecutivo”.
Risulta che la signora abbia in effetti proposto l'opposizione di terzo, Pt_1 ma il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensiva e non è stato poi introdotto il giudizio di merito.
Quindi, per quanto in effetti si possa presumere che metà delle somme versate sul conto fossero di spettanza della estranea al pignoramento, lo Pt_1 strumento giuridico ad essa concesso per far valere il proprio diritto è stato in effetti utilizzato, ma il giudice non ha ritenuto di aderire alla richiesta della cointestataria, la quale non ha reagito avverso il provvedimento a lei sfavorevole.
In un tale contesto, quindi, era pienamente legittimata a mantenere il CP_1 vincolo su tutte le somme giacenti sul conto fino al 7.8.2020, quando ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data
7.4.2020 dal G.E. del procedimento di pignoramento presso terzi.
Tale ordinanza ha disposto:
“ASSEGNA Al creditore procedente avv. Daniele Ciappei, in conto del maggior avere, la somma di € 162,41 di cui il terzo si è dichiarato Controparte_1 debitore dell'esecutato Al creditore procedente , in conto del Controparte_3 maggior avere, la somma di € 162,41 di cui il terzo si è Controparte_1 dichiarato debitore dell'esecutato. ORDINA al terzo pignorato Controparte_1 di pagare, entro 10 giorni dalla richiesta, ai creditori procedenti avv. Daniele
Ciappei e sig. le somme sopra assegnate [….] ORDINA al Controparte_3 terzo pignorato INPS previa trattenuta a carico del debitore, di pagare mensilmente ai creditori procedenti avv. Daniele Ciappei e sig. CP_3
le somme sopra assegnate, fino all'integrale soddisfazione del credito
[...] vantato dai creditori per capitale, interessi e spese, a decorrere dalla data di notifica del pignoramento mediante l'attribuzione a ciascuno di essi del 50% di
1/5 del netto della parte pensione di pertinenza del debitore eccedente il trattamento previdenziale minimo di legge aumentato della metà”.
Essendo il conto corrente ampiamente capiente rispetto alla somma assegnata, il vincolo sulla parte residua è venuto meno.
Gli appellanti deducono che, ciononostante, avrebbe continuato CP_1 ad impedire loro di operare sul conto (fino al 25 novembre, e quindi successivamente al deposito del ricorso) ed affermano che il giudice sarebbe caduto in errore nella lettura degli estratti conto. Viene infatti affermato che le movimentazioni risultanti nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020 sarebbero relative esclusivamente ad addebiti di canone del conto e bolli, per cui il documento non dimostrerebbe la possibilità per i titolari di disporre della liquidità giacente.
Al riguardo osserva il collegio che, se è vero che in effetti nel periodo tra settembre e dicembre non risultano annotate operazioni disposte direttamente dai correntisti, da ciò non consegue necessariamente che il non utilizzo da parte dei cointestatari sia stato determinato da un impedimento da parte di
. CP_1 Se per un verso, quindi, è corretta la critica alla motivazione della sentenza, essendo stato valorizzato un elemento che dal punto di vista probatorio risulta neutro, per altro verso gli odierni appellanti, attori in senso sostanziale, non hanno comunque fornito una adeguata prova a sostegno dell'assunto dell'indisponibilità del conto, quali ad es. richieste di prelievo negate, esterne o da sportello o pagamenti non andati a buon fine. Né tale carenza probatoria potrebbe essere superata attraverso l'ammissione delle testimoniane la cui richiesta viene riproposta nel presente giudizio, in quanto esse vertono su circostanze di natura documentale o comunque sono articolate in termini eccessivamente generici, visto che la circostanza che le figlie dovrebbero confermare, la quale “dal 18/12/2018 al 14/12/2020 avete provveduto a corrispondere a ed le somme necessarie per Parte_1 Parte_2 provvedere all'acquisto di alimenti e beni di necessità nonché per il pagamento utenze di servizio all'immobile di Pescia Via degli Orti”, anche se confermata, non dimostrerebbe che per tutto il medesimo arco temporale l'accesso al conto
è stato inibito da . CP_1
Da quanto sopra osservato si desume che gli appellanti nel momento in cui hanno depositato il ricorso monitorio, nell'ottobre 2020, sebbene potessero ritenere che le somme giacenti sul conto fossero ancora vincolate, non risultando che abbiano avuto ricevuto comunicazione dell'ordinanza del G.E. di assegnazione e dello svincolo effettuato da , avevano già la disponibilità CP_1 giuridica delle somme per le quali hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, quindi, e Pt_1
erano privi di interesse ad agire in via giudiziale per ottenere il Pt_2 pagamento da parte di (art. 100 cpc.), visto che queste erano già nella CP_1 loro disponibilità.
5. Il terzo motivo di appello, nella parte in cui si deduce la mancata corrispondenza tra chiesto e giudicato, per avere a detta degli appellanti il giudice indebitamente esteso il suo sindacato al procedimento di opposizione, è assorbito dalle considerazioni che precedono. Con lo stesso motivo viene altresì dedotto che il comportamento di
[...]
sarebbe stato comunque indebito, posto che non avrebbe potuto CP_1 estendere il pignoramento della pensione oltre il quinto.
Anche tale rilievo è assorbito dalla constatazione del difetto di interesse ad agire al momento del deposito del ricorso.
In ogni caso, poi, anche tale circostanza avrebbe dovuto essere dedotta mediante opposizione di terzo (da parte della e opposizione Pt_1 all'esecuzione da parte del ). Pt_2
6. L'ulteriore motivo di appello, con il quale vengono riproposte le richieste di prova orale, è infine, per i motivi che sono già stati anticipati, infondato, e deve pertanto essere respinto.
7. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso le spese Controparte_1 processuali del presente grado devono essere poste a carico degli appellanti ed nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1 Parte_2
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia scaglione €
5.201,00 - € 26.000,00 ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio non tenutasi.
Il rigetto integrale dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 842/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti ed , in via solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e compensi del grado che liquida in € 3.397,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa. Firenze, camera di consiglio del 11.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.