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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
nella persona della dott.ssa Maria Di Lorenzo, magistrato designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge n.89 del 24 marzo 2001, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento camerale n. 693/2025 V.G., in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo t r a
ZI GE IC, c.f.: [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Daniele Russo, c.f. [...], con studio in Avellino, al Corso Europa n. 66
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica
------------------------------
-letto il ricorso depositato il 4.02.2025 con il quale AZ NG LE agisce al fine di ottenere l'equo indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare introdotta dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino e, alla data di proposizione del ricorso, pendente dinanzi al
Tribunale di Benevento, relativa al fallimento della Mutuasalus Irpina Soc. Coop. a r.l.
(fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, pubblicata in data
24.01.1996);
- premesso che il ricorrente assumeva nella procedura fallimentare la qualità di creditore della
Mutuasalus Irpina soc. coop. a r.l.;
- rilevato che per il ricorrente la procedura fallimentare, fino alla data di proposizione del ricorso, ha avuto una durata pari ad anni 28, 11 mesi e giorni 11, tenendo conto del tempo trascorso dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare 24.02.1996;
- considerato che il ritardo indennizzabile (rispetto alla durata ragionevole della procedura fallimentare di sei anni) è pari ad anni 23;
- ritenuto che l'indennizzo va quantificato - alla luce della natura degli interessi coinvolti - in euro 400,00 per ciascuno dei primi tre anni, in euro 480,00 per ciascuno degli anni dal quarto al settimo compreso
(incremento del 20 %, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, L. n. 89/01) e in euro 520,00 per ciascuno degli anni successivi al settimo (incremento del 30 %, ai sensi dell'art. 2 bis co.1, L. 89/01), addivenendo all'importo complessivo di euro 11.440,00 (euro 1.200,00 per anni dal primo al terzo + euro 1.920,00 per anni dal quarto al settimo + euro 8.320,00 per gli anni dall'ottavo al ventitreesimo)
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P.Q.M.
Ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, a favore di AZ NG LE
l'importo di euro 11.440,00, con gli interessi legali dalla domanda (4.2.2025), autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 27,00 per esborsi ed euro 567,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 1°.04.2025
Il magistrato designato dott.ssa Maria Di Lorenzo
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