Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Decreto collegiale 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2024, proposto da
SI IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso lo studio Ivana Nicolò in Aversa, via Atellana;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Provvedimento prot. 440 del 23.09.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di Caserta e notificato al ricorrente in data 02.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 29 novembre 2024 e depositato il 27 dicembre 2024, il ricorrente impugna il provvedimento del 23 settembre 2024, notificato il 2 ottobre 2024, con cui la Questura di Caserta gli ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, contestando la dichiarazione di irreperibilità e lamentando l’illegittimità del diniego per violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e violazione della disciplina di settore.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 36 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno prodotto ulteriori memorie.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto con riferimento alle dedotte censure di difetto di partecipazione e di istruttoria considerato che l’accertamento di irreperibilità del ricorrente è generico (non viene infatti precisata l’ora e il giorno del sopralluogo né le persone eventualmente sentite né si precisa se sono stati effettuati più accessi), e tenuto altresì conto che il ricorrente ha depositato in giudizio un ulteriore contratto di lavoro che non ha potuto produrre in sede endoprocedimentale.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato, salvi gli esiti dell’ulteriore istruttoria in contraddittorio con l’interessato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene di rinviare la trattazione ad una successiva camera di consiglio, che si fissa alla data del 9 luglio 2025, considerato che è ancora pendente il termine assegnato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per l’integrazione documentale richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Rinvia alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la decisione sull’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO