Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
Non è configurabile il reato di ingiuria commesso da superiore nei confronti del militare gerarchicamente inferiore, quando il fatto, pur se realizzato in ambito militare, si pone dichiaratamente come uno scherzo attuato in modo non offensivo e con frasi pronunciate in stretta connessione logica e temporale con il contesto ludico dell'azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 10601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10601 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/12/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. S. - rel. Consigliere - N. 1370
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 33886/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IK, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/05/2014 della Corte militare di appello;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale militare, Flamini Luigi Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avvocato Michele Spina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso come da nota scritta, con la condanna dell'imputata alle spese da essa parte civile sostenute, specificate in notula contestualmente depositata;
udito il difensore dell'imputata, avvocato Angelo Fiore Tartaglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il tenente ME IK è stata dichiarata responsabile, nel doppio grado del giudizio di merito, del reato di ingiuria nei confronti del maresciallo UC IM, commesso in concorso con i militari a lei gerarchicamente inferiori, sergente LA ET, e caporale maggiore, AR IL, tutti in servizio presso il 2 Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.
Il 23 settembre 2010, nel corso di un'esercitazione di lancio di bombe a mano, cui partecipavano circa settanta militari, il tenente ME, direttore dei lanci, avrebbe chiesto e ottenuto dal sergente LA, addetto alla distribuzione degli ordigni, la consegna al caporale maggiore, AR, militare al suo turno di lancio, di una bomba inerte in luogo di una bomba vera, con l'accordo che il AR, simulando un errore, la lasciasse cadere davanti all'istruttore, maresciallo UC, il quale, ignaro della sostituzione dell'ordigno, vedendolo caduto ai suoi piedi, si era impaurito ed era scappato;
subito dopo la ME gli avrebbe detto: "Scemo, era solo uno scherzo" e da tutti i presenti si sarebbe levato un coro che aveva ripetuto: "Scemo, scemo" all'indirizzo del UC.
Sul momento il maresciallo, ripresosi dallo spavento, non aveva denunciato il fatto, ma, a seguito di una punizione disciplinare a lui irrogata nel febbraio 2011 per un fatto segnalato proprio dal tenente ME, considerato il calo di prestigio subito in occasione del precedente episodio del settembre 2010, si era risolto a denunciarlo nel mese di marzo del 2011.
I giudici di merito hanno ritenuto la partecipazione della ME al fatto, col ruolo di ideatrice dello scherzo umiliante, sulla base dei seguenti elementi: il contenuto del filmato di circa 53 secondi, eseguito da uno dei militari presenti, LO Diodato, il quale aveva registrato l'immediato intervento della ME presso lo spaventato UC;
le dichiarazioni di quest'ultimo circa la sua intenzione di fare immediatamente rapporto dell'accaduto, bloccata dal pianto della ME, che si sarebbe scusata e gli avrebbe promesso che non avrebbe più fatto cose simili;
il comportamento dell'imputata subito dopo il fatto con l'invito al LO di cancellare la videoripresa realizzata, mentre il UC aveva richiesto allo stesso LO di fargli avere una copia del filmato;
la testimonianza del militare Piri circa la partecipazione della ME allo scherzo nei confronti del UC, facendogli credere che la bomba, lasciata cadere ai suoi piedi, fosse un vero ordigno;
le dichiarazioni dei coimputati: il sergente, LA, e il caporale maggiore, AR, ammissive dello scherzo da attuare nei confronti del UC, preannunciato con istruzioni operative dalla ME al LA, e da quest'ultimo comunicato al AR, cui il LA diede la bomba finta (simulacro) da lasciar cadere ai piedi del UC per saggiarne la prontezza dei riflessi.
La Corte militare d'appello, in particolare, nella sentenza pronunciata il 20 maggio 2014, ha ritenuto priva di pregio la tesi difensiva della finalità di addestramento al pericolo, perseguita dalla ME nei riguardi del UC, poiché le modalità di esecuzione degli addestramenti sono fissate da direttive generali e non possono essere il frutto dell'iniziativa di singoli ufficiali, col rischio di militari diversamente addestrati, a parità di qualifiche e mansioni.
Il risentimento del UC per la subita sanzione disciplinare non escludeva, secondo la Corte di merito, la credibilità della sua versione attestata anche dalle altre prove raccolte (dichiarazioni degli altri militari presenti al fatto e degli stessi coimputati della ME, LA e AR, oltre al contenuto del suddetto filmato).
Lo scarsissimo o inesistente pericolo insito nella vicenda, trattandosi di bombe (quelle vere) a basso potenziale, come ben noto al maresciallo UC, e la circostanza che quest'ultimo, per la sua professionalità, fosse in grado di riconoscere che la bomba lasciata cadere ai suoi piedi era un finto ordigno, erano elementi irrilevanti, ad avviso della Corte territoriale, poiché il reato contestato consisteva nella costruzione di una situazione di dileggio della persona offesa e non nella messa in pericolo della sua incolumità.
Anche la degradazione difensiva del fatto ad iniziativa diretta ad abbassare la tensione e l'agitazione dei partecipanti all'esercitazione e a favorire lo spirito di corpo, non poteva essere condivisa, esistendo altri mezzi per creare un buon clima di servizio, mentre l'esposizione di un militare all'irrisione altrui non favorisce alcuna distensione;
al contrario, proprio la reclamata familiarità del tenente ME con i sottoufficiali a lei subordinati avrebbe dovuto spingerla ad evitare ogni lesione della dignità degli stessi.
La circostanza, infine, che il coro canzonatorio provocato dalla reazione impaurita del UC non fosse stato precedentemente orchestrato, ma costituisse un evento indipendente dalla volontà degli imputati, non escludeva il reato, secondo la Corte di merito, poiché lo scherzo voluto e attuato dalla ME e dai militari a lei subordinati, mettendo in ridicolo il UC agli occhi dei numerosi commilitoni presenti, aveva comunque offeso la dignità e il prestigio dello stesso anche in assenza del coro di scherno. La Corte di appello, quindi, come già il Tribunale militare di Verona nella sentenza del 28 maggio 2013, ha ritenuto integrato il delitto contestato nelle sue componenti oggettive e soggettive e anche nelle aggravanti contestate (fatto commesso in presenza di più di due militari e per la sola ME in concorso con militari di grado gerarchico inferiore); tuttavia, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostante aggravanti, con la conseguente riduzione delle pene;
alla ME, in particolare, la pena è stata ridotta da anni uno e mesi due a mesi otto di reclusione militare, con la conferma della sanzione accessoria della rimozione dal grado per aver concorso nel reato con un inferiore, salvi i doppi benefici di legge già concessi in primo grado a tutti gli imputati.
2.1. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, a firme della ME e del suo difensore, avvocato Angelo Fiore Tartaglia, che deducono, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 196 c.p.m.p., comma 2, per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La Corte di merito, nell'escludere il carattere ludico e goliardico del fatto, avrebbe illogicamente obliterato le dichiarazioni testimoniali del LO circa la partecipazione dello stesso UC allo scherzo, il quale, dopo aver preso visione del filmato realizzato dal LO, gliene chiese una copia per conservarla come un bel ricordo e,non riuscendo ad estrarla, richiese l'ausilio tecnico di altro militare, il maresciallo RR. Anche il coimputato AR, qui non ricorrente, aveva riferito sull'immediata reazione divertita del UC, il quale, prima che partisse il coro degli astanti, si era quasi complimentato con lui per la riuscita dello scherzo.
Ciò dimostrerebbe la mancanza degli elementi costitutivi del delitto contestato, non sussistendo lesione del bene protetto dalla norma penale (il prestigio e l'onore del sottoposto) e, neppure, la volontà degli agenti di arrecare offesa ad altri.
La ME, in particolare, sarebbe stata ignara dello scherzo ne' avrebbe potuto evitarlo, perché la sua funzione era quella di dirigere i lanci e non di verificare le bombe;
ella, subito dopo lo scherzo, si era premurata di rassicurare il UC e di ordinare la cancellazione del video non a sua tutela, ma a difesa del maresciallo preso di mira, diffidando tutti i sottoposti dal riproporre in futuro scherzi di tal genere.
L'espressione usata dalla ME nei riguardi del UC, subito dopo il fatto ("Scemo era uno scherzo"), accompagnata da un amichevole abbraccio, sarebbe stata inidonea ad integrare un'ingiuria (essa aveva l'unico scopo di rendere partecipe il UC del contesto scherzoso e sarebbe stata fraintesa dai presenti che avrebbero intonato un coro di dileggio, ripetendo "scemo, scemo", certamente non preordinato dall'imputata).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla ricorrente, le espressioni sono ingiuriose se investono le qualità della persona, la sfera dei suoi sentimenti e dei suoi affetti, mentre i modi di esprimersi generici, per quanto inurbani o volgari, non costituiscono ingiurie e possono al più integrare illeciti disciplinari, ma non fatti penalmente rilevanti.
La sentenza impugnata, peraltro, non avrebbe neppure specificato in quale momento si sarebbe consumato il reato di ingiuria, illegittimamente e immotivamente ritenuto integrato, nelle sue componenti materiale e psicologica.
2.2. Con un secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 52 c.p.m.p. (comma 1) e art. 58 c.p.m.p. (comma 2) e dell'art. 63 c.p.
(comma 3), art. 69 c.p. (commi 2 e 3), artt. 132 e 133 cod. pen.; e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, aveva applicato alla ME l'aggravante della rimozione dal grado.
Illegittimamente e illogicamente la Corte militare di appello, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle circostanze aggravanti, con la conseguente riduzione della pena inflitta alla ME a mesi otto di reclusione, senza applicare gli aumenti per le due aggravanti contestate, avrebbe tuttavia confermato la rimozione dal grado prevista dall'art. 58 c.p.m.p., comma 2, quale specifica circostanza aggravante per il militare che abbia commesso il reato in concorso con un inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, laddove denuncia come erronea in diritto la riconosciuta sussistenza del reato contestato nella sua materialità, è fondato e assorbe le ulteriori censure della ricorrente, estendendosi per la sua rilevanza oggettiva ai coimputati, LA e AR.
I giudici di merito hanno accertato che fu organizzato uno scherzo nei confronti del maresciallo UC, nel corso di un'esercitazione di lancio di bombe a mano, e che l'ideatrice di tale scherzo fu il tenente ME IK, direttrice dell'esercitazione, la quale lo attuò tramite il sergente LA e il caporale maggiore AR, con la consegna di una bomba finta, in luogo di quella vera, da parte del LA al AR, al turno di lancio di quest'ultimo, il quale, simulando un errore, la lasciò cadere ai piedi dell'istruttore, il maresciallo UC, che, molto spaventato, arretrò precipitosamente, suscitando l'ilarità generale e le parole "Scemo, era uno scherzo", pronunziate nei suoi riguardi dalla ME, seguite dal coro "Scemo, scemo" intonato dai numerosi militari presenti sul posto.
Secondo i giudici di merito, l'intera condotta come sopra descritta nel capo di imputazione, comprendente azioni e parole, integrerebbe il reato di ingiuria pluriaggravata, perché commessa dal superiore gerarchico nei confronti dell'inferiore, in concorso con militari di grado inferiore e in presenza di più di due militari.
Ritiene, invece, la Corte che il fatto, come enunciato nel capo di imputazione e ritenuto provato dai giudici del doppio grado del giudizio di merito, debba essere qualificato per quello che dichiaratamente fu, ossia uno scherzo, del cui buon gusto potrebbe discutersi, ma non integrante una condotta penalmente rilevante. La giurisprudenza della Corte, invero, in tema di delitti contro l'onore, ha più volte sottolineato la necessità di fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore e al contesto nel quale il comportamento che si ipotizza ingiurioso sia stato tenuto (Sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014, Toraldo, Rv. 261031; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli ,Rv. 247473; Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339; Sez. 7, n. 41752 del 16/10/2001, Bastianelli, Rv. 220643). Nel caso di specie, alla bomba finta lasciata cadere ai piedi del UC per provocarne la reazione di prevedibile spavento e fuga, si aggiunsero le parole bonarie e rassicuranti rivoltegli subito dopo dal tenente ME che, corsagli incontro, gli disse: "Scemo era solo uno scherzo", dove l'epiteto utilizzato, valutato sia intrinsecamente, sia soprattutto nel contesto in cui fu pronunciato, era privo di carica offensiva tendendo a sottolineare l'apparenza della situazione di pericolo artatamente creata e non la scarsa capacità intellettiva dell'interlocutore, accompagnato, come fu, dall'esplicito richiamo allo scherzo posto in essere;
ne' il coro successivo dei militari presenti, che apostrofarono il UC come "scemo, scemo", può ritenersi esente dal contesto oggettivamente scherzoso che costituisce la cornice e la sostanza dell'intero episodio in esame.
E la conferma che il fatto, in sè considerato, fu solo uno scherzo proviene dalla stessa persona offesa, secondo la testimonianza del LO riportata in sentenza e le dichiarazioni del coimputato AR, poiché il UC, dopo l'iniziale e scontato spavento, apprezzò la buona riuscita dello scherzo e addirittura chiese al LO, che aveva ripreso col cellulare la scena, di dargli una copia della registrazione per poterla conservare, e non per utilizzarla contro la ME, da lui denunciata solo sei mesi dopo il fatto e a seguito di una segnalazione disciplinare nei suoi confronti partita proprio dalla ME.
Ne discende che anche nella percezione della presunta persona offesa, oltre che nella sua oggettiva materialità, il fatto si pose come uno scherzo e non come una lesione del prestigio, dell'onore o della dignità del destinatario di esso.
L'esito raggiunto non è smentito dalle particolari esigenze e finalità del diritto penale militare che, nell'art. 196 c.p.m.p., comma 2, contestato nel presente processo, tutela non solo l'onore o la dignità dei militare inferiore, ma anche il bene indisponibile della disciplina militare, funzionale ai mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla Costituzione.
Un fatto che si ponga dichiaratamente come uno scherzo, attuato in modo non offensivo con la creazione di una situazione di apparente pericolo in cui chiunque si sarebbe spaventato, e accompagnato da espressioni canzonatorie nei confronti dell'ignaro destinatario della messinscena, pronunciate in stretta connessione logica e temporale al contesto ludico dell'azione, non diventa penalmente rilevante solo perché commesso in ambito militare, salvi eventuali profili disciplinari diversamente sanzionati.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nella sua principale censura di non ravvisabilità, in diritto, degli estremi del delitto previsto dall'art. 196 c.p.m.p., comma 2, nel fatto contestato. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con estensione di tale esito ai coimputati non ricorrenti della ME a norma dell'art. 587 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ME IK e, per l'effetto estensivo, nei confronti di LA ET e AR IL, perché il fatto non sussiste. Si comunichi al Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015