Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 2
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).
L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto. (Fattispecie in tema di continuazione tra il delitto di omicidio colposo e quello di cui all'art. 189 cod. strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35665 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo SE - Presidente - del 06/07/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 977
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 7768/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO EP, N. IL 11/03/1949;
avverso SENTENZA del 05/06/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mauro Bottoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5.6.2003 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 21.3.2002 del GUP del Tribunale di Roma, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale DI RO SE era stato dichiarato colpevole dei delitti di omicidio colposo a seguito di incidente stradale (art. 589 c.p., comma 2) e di omissione di soccorso (art. 189 C.d.S., comma 7) e condannato rispettivamente alle pene di mesi sei di reclusione per il primo reato e di mesi quattro di reclusione e L. 600.000 di multa per la violazione del codice stradale, oltre statuizioni accessorie.
Il fatto era consistito nell'investimento del pedone EL IO mentre attraversava la piazzetta del Bel Respiro di Roma e nel successivo allontanamento dal luogo dell'incidente senza prestare il dovuto soccorso. L'individuazione del responsabile era poi avvenuta a mezzo di persone che avevano rilevato il numero di targa e lo avevano fornito agli agenti della Polizia Municipale, dall'ammissione dell'imputato di essere stato alla guida dell'autovettura al momento del sinistro, pur affermando di non essersi reso conto di avere investito la vittima, dalla presenza di sangue sul cofano anteriore dell'autovettura e dai danni al mezzo riconducibili all'investimento.
Avverso la succitata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il DI RO personalmente, formulando diversi motivi di impugnazione.
Il primo motivo, definito "erronea applicazione di legge" ex art. 606 c.p.p., lett. b), si articola in varie censure. Con la prima, il ricorrente ha assunto che non può ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, in quanto non è stata contestata alcuna specifica violazione dei una norma del codice della strada, ma solo una generica imprudenza consistita in disattenzione ed omessa adozione di manovre di emergenza.
Di conseguenza non sussiste neppure la responsabilità per il delitto di omissione di soccorso, condotta che va sanzionata solo in presenza di un incidente ricollegabile all'utente della strada. Il ricorrente ha poi censurato la sentenza impugnata per avere negato la continuazione ex art. 81 c.p., ritenuta non applicabile tra un reato colposo ed uno doloso.
Il DI RO ha quindi contestato: a) il trattamento sanzionatorio, violandosi così l'art. 133 c.p. con la motivazione nella sentenza impugnata che il giudice di primo grado non aveva alcun obbligo di limitare la pena al minimo edittale;
b) il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la contestata aggravante e la recidiva, ritenuta dalla Corte di merito la gravita del fatto, i precedenti penali e il comportamento processuale dell'imputato, trascurandosi invece l'elevato concorso di colpa della vittima;
c) il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, assumendo che non erano rilevanti a norma dell'art. 163 c.p. ne' la condanna per la quale aveva era stato concesso l'indulto, ne' gli altri precedenti riferiti a reati abrogati o depenalizzati. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., lett. d)) e cioè di una perizia ematica atta a dimostrare che la macchie di sangue reperite sul cofano dell'autovettura erano della EL. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione ha eccepito la assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base (art.606 c.p.p., lett. e)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già precisato, il primo motivo di ricorso si articola in varie censure che vanno esaminate separatamente in quanto le ragioni dedotte sono diverse fra loro.
Con la prima censura il ricorrente ha assunto che, non essendo stata contestata alcuna violazione delle norme del Codice della Strada, non può ravvisarsi la aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 (omicidio colposo).
Come questa Corte ha costantemente e condivisibilmente ritenuto, ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 589 c.p. non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente la inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza recepite e trasfuse nel suddetto codice (Cass. 29.3.2004 n. 21748 riv. 229166; Cass.13.1.1993 n. 2335 riv. 193340). Infatti, la "ratio" dell'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale (di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590 c.p., comma 3) è individuabile nell'esigenza di una più intensa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione particolarmente importante dal punto di vista socio-economico, caratterizzato da un alto livello di rischio per l'incolumità individuale. Ne consegue che anche condotte genericamente colpose comportano identico trattamento sanzionatorio, apparendo del tutto ingiustificato supporre che, nell'ambito dello stesso settore, il legislatore abbia inteso apprestare tutele di diverse intensità, a seconda che lo stesso interesse sia stato leso da una condotta inosservante di specifiche norme comportamentali dettate dal codice stradale, oppure da una condotta, non meno gravemente colposa, contraria alle comuni regole di prudenza e diligenza. Invero, tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dall'art. 140 del codice stradale, il quale impone a qualunque utente della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", senza che assuma alcuna contraria significazione la circostanza che detta disposizione di legge non sia autonomamente sanzionata.
La violazione della norma di carattere generale di cui all'art. 140 C.d.S. ha quindi lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica (ad esempio in tema di velocità eccessiva o di sorpasso in zona dove non è consentito) ai fini della configurazione della aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2. Successivamente, il ricorrente assume che, non essendo certa la condotta criminosa relativa al delitto di omicidio colposo (capo A)) non era configurabile neppure il reato di omissione di soccorso di cui al capo B) (art. 189 C.d.S.), essendosi l'incidente verificato per colpa esclusiva del pedone investito.
Il motivo di ricorso è generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ed è comunque palesemente infondato. Il ricorrente non spiega alcuna ragione per cui si debba ritenere la responsabilità univoca della vittima, tanto più che la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha motivato in modo logico e congruo la diversa conclusione, secondo la quale il DI RO ha tenuto una condotta altamente imprudente e negligente, giungendo all'incrocio a velocità elevata, e non accorgendosi proprio del pedone che attraversava l'incrocio, malgrado l'ora diurna. La sola circostanza che l'attraversamento avveniva al di fuori delle strisce pedonali non esclude in alcun modo l'imprudenza e la negligenza del conducente investitore, come causa determinante l'evento, ma eventualmente può solo influire sul concorso di colpa della vittima. In ordine al reato di cui all'art. 189 C.d.S. la Corte di merito ha adeguatamente e logicamente motivato la sussistenza del dolo, considerato che il DI RO aveva senz'altro percepito l'investimento, data la violenza dell'urto.
Ne consegue che la censura è addirittura inammissibile, sia per genericità, sia per palese infondatezza, e anche perché contenente una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione corretta (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Altrettanto infondata è la censura attinente al diniego della continuazione non applicabile tra reato colposo (art. 589 c.p.) e reato doloso (art. 189 C.d.S.). È giurisprudenza costante, e certamente condivisibile, che l'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto (Cass. 17.1.2001 n. 8164 riv. 218970; Cass. 14.5.1992 n. 542 riv. 190876; Cass. 13.4.1992 n. 6133 riv. 190405). Con le tre successive censure il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del trattamento sanzionatorio sotto diversi aspetti. Per ciò che concerne il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante contestata e l'entità della pena ex art.133 c.p., si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 13 aprile 2001, Pelini, RV 219263). In tal senso ha motivato il giudice di merito, e, per ciò che concerne l'entità delle pene, molto prossime ai minimi edittali, e molto lontane dai massimi, va rilevato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nella specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278). È, quindi, palesemente infondato anche il terzo motivo di ricorso, e cioè l'ultimo, che viene trattato con priorità per evitare inutili ripetizioni, e che inerisce alla mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base, di poco superiore ai minimi edittali. Per ciò che concerne il diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte di Appello di Roma lo ha motivato ineccepibilmente con i precedenti penali e giudiziari, non potendo avere effetto ablativo la circostanza che, con le condanne precedenti, sia stato concesso l'indulto, che, come è noto, estingue la pena, ma non il reato, ribadendo così l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23 del 9.6.1995 riv. 201548. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), perché non è stata eseguita una perizia ematica per accertare che le macchie di sangue trovate sul cofano dell'autovettura dell'imputato appartenevano alla vittima EL IO.
In primo luogo, va rilevato che, dallo stesso ricorso, in cui sono indicati analiticamente i motivi di appello, non si evince che l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., sia stata richiesta con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, e non è quindi proponibile per la prima volta in sede di legittimità (art. 606 c.p.p., ult. comma). In ogni caso, poi, la sentenza di primo grado è stata emessa a seguito di rito abbreviato, e dalla motivazione della sentenza di appello si evince, comunque, che le prove assunte erano più che sufficienti per la declaratoria di responsabilità del DI RO. Va appena ricordato che "nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata" (Cass.
5.12.2003 n. 4981;
conformi Cass. 19.2.2004 n. 18660; Cass.
2.12.2002 n. 68). Il ricorso va, quindi, rigettato, tenuto conto che la prima censura attinente alla sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p., è un motivo di ricorso ammissibile in sede di legittimità, ancorché infondato, per la sua natura di censura in diritto riguardante il tenore letterale della norma. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007