Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35665
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Sentenza 19 giugno 2007

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Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).

L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto. (Fattispecie in tema di continuazione tra il delitto di omicidio colposo e quello di cui all'art. 189 cod. strada).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35665
    Data del deposito : 19 giugno 2007

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