Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 2
L'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., per effetto della pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ..
Per "persona danneggiata o sinistrata", ai sensi dell'art. 21 legge 24.12.1969 n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell'incidente, e non anche l'erede o l'avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale deceda lasciando più eredi, il danno da questi subito va soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato.
Commentario • 1
- 1. Danni da sangue infetto, causalità civile, prescrizione, responsabilità del MinisteroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. IO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MULTIASS ASSIC SPA IN NOME CONSAP GESTIONE AUTONOMA FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona dell'amministratore delegato Rag. Alberto MACCARI, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANGELO DEL BORRELLO, NICOLA GUASTADISEGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI IO RI, BI NA RI, BI RINGELA, BI NI, BI IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IDROSCALO 2, presso il Sig. NICOLA DE BENEDETTO, difesi dall'avvocato TONINO BASSU, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NI RA, PAN ASS ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 17695/98 proposto da:
NI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 9, presso lo studio legale IV NI & NI, difeso dall'avvocato PIETRO ALTANA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BI IO RI, BI NN RI, BI NI, BI IN, BI RINGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IDROSCALO 2, presso il Sig. NICOLA DE BENEDETTO, difesi dall'avvocato TONINO BASSU, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
MULTIASS ASSIC SPA, PAN ASS ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 55/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 30/01/98 e depositata il 20/02/98 (R.G. 85/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il 1 giugno 1978 l'autocarro condotto da SC NI urtò, per colpa del predetto, un'autovettura che procedeva in senso opposto sulla strada provinciale Cadreas - Bono. Il conducente del veicolo investito, RE OS, perse la vita e gli altri occupanti del veicolo, tra cui MA OS, riportarono lesioni. Affermata con sentenza penale passata in giudicato la responsabilità del NI e confermate le conseguenti statuizioni civilistiche, gli aventi causa della vittima, IO IA OS, NA IA OS, NI OS, AT OS e MA OS, quest'ultima anche in proprio per le lesioni subite, ottennero sequestro conservativo a carico del NI e lo convennero innanzi al Tribunale di Sassari al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del loro congiunto.
Si costituì il convenuto, eccependo la prescrizione del diritto degli attori ai sensi dell'art. 2947 c.c., essendo ormai trascorsi oltre due anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. In subordine, dedusse di essere assicurato presso la s.p.a. PAN.ASS, ormai in liquidazione e chiese di esser autorizzato a chiamare in causa il Commissario liquidatore, oltre l'impresa cessionaria Multiass. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, propose nei loro confronti domanda di manleva per "malagestio", affermando che il massimale di cinquanta milioni di lire, con il limite di venti milioni per ciascuna persona lesa, ove tempestivamente corrisposto, avrebbe soddisfatto tutte le pretese degli attori.
Con sentenza in data 18 ottobre 1996, il Tribunale adito, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, liquidò i danni subiti dagli attori e, riconosciuto il colpevole ritardo nel pagamento da parte della PAN.ASS., affermò che di tale fatto dovesse rispondere anche il Fondo di Garanzia, per cui procedeva alla rivalutazione del massimale. Condannò il NI a pagare a MA OS la complessiva somma di L. 21.248.000 ed agli altri attori quella di L. 233.297.054, oltre agli interessi, sancendo il solidale obbligo del Fondo di garanzia relativamente alla somma di L. 112.680.369, oltre interessi.
Gravata la sentenza ad opera sia del NI che della Multiass, la Corte di Appello di Cagliari - sezione Distaccata di Sassari -, con sentenza depositata in data 20 febbraio 1998, respinse entrambi gli opposti gravami, osservando in parte motiva: - che era infondata l'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellante principale, posto che la sentenza penale aveva anche sancito l'obbligo della rifusione dei danni in favore dei OS, costituitisi parte civile. In tale ipotesi, infatti, anche nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, era pacificamente applicabile il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile;
- che, in ordine all'altra censura del NI, l'obbligo di manleva da parte del Fondo di Garanzia era già stato sancito dal Tribunale anche oltre i limiti del massimale assicurato, del quale è stata operata la rivalutazione sul presupposto del grave ritardo nell'adempimento, per cui non poteva l'appellante chiedere che il Fondo di Garanzia rispondesse oltre tale limite. Al riguardo, invero, egli avrebbe potuto pretendere di essere tenuto indenne da ogni conseguenza della condanna unicamente ove avesse dimostrato che, se la società avesse tempestivamente pagato, il massimale sarebbe stato sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, formulando così una domanda di risarcimento di danni per violazione degli obblighi contrattuali. Il Tribunale ha proceduto, poi, a determinare l'ammontare dei danni all'origine ed era ragionevole rilevare che il loro totale fosse già superiore al massimale di cinquanta milioni di lire, onde anche il tempestivo pagamento del massimale non sarebbe stato sufficiente a risarcire gli attori;
- che era infondato anche l'appello incidentale della Multiass, in quanto, trattandosi di sinistro che aveva arrecato, in concreto, danno a più persone (eredi del OS) giustamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile il massimale "catastrofale" di cinquanta milioni di lire, escludendo il limite di venti milioni per persona.
Per la cassazione della suindicata sentenza la società Multiass Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso IO IA OS, NA IA OS, MA OS, NI OS e AT OS, nonché SC NI, il quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente, devono essere riuniti i ricorsi. 2) Va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, con il quale il NI, lamentando violazione dell'art. 2947, 2^ comma, c.c., deduce che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuta non prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli attori, la cui domanda era stata proposta oltre il termine biennale dal passaggio in giudicato della sentenza penale, intervenuto nel 1981. La censura è infondata.
La sentenza di condanna generica passata in giudicato - attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata - determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 c.c.. Tale principio risulta affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1329 del 14 giugno 1967, con la quale si è posto in luce che, se con la condanna penale definitiva è stata anche pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni a favore del danneggiato costituitosi parte civile, il diritto di quest'ultimo al risarcimento non si prescrive in cinque anni, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, poiché all'azione aquiliana, consumatasi, si è sostituita l'actio iudicati. Tale affermazione di principio è divenuto ormai indirizzo costante di questo Supremo Collegio, essendosi posto in luce come la sentenza di condanna generica - la quale postula l'accertamento della potenziale idoneità di una condotta a produrre conseguenze dannose secondo una valutazione di probabilità o verosimiglianza, rimanendo riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno stesso - costituisce una statuizione la quale contiene l'accertamento dell'obbligo in via strumentale, rispetto alla successiva determinazione del quantum:
l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata, pertanto, non già alla prescrizione relativa al diritto di risarcimento richiesto, bensì a quella decennale prevista dall'art. 2953 c.c., per la quale il termine iniziale decorre dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (ex plurimis, cfr. Cass. 17 novembre 1987 n. 8422; 21 luglio 1989 n. 3448; 15 settembre 1995 n. 9771, 26 luglio 1996 n. 6757). Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che la sentenza della Corte di appello di Cagliari, con la quale SC NI, ritenuto responsabile del delitti di omicidio colposo in danno di RE OS, nonché di lesioni colpose in danno di MA OS, condannò l'imputato al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore delle parti civili costituite, è passata in giudicato il 26 aprile 1982. Ne consegue che il termine di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. non era certamente scaduto nel momento in cui fu iniziato il presente giudizio civile, posto che il relativo atto di citazione dei OS risulta notificato in data 27 novembre 1989.
3) Con il primo motivo, la ricorrente principale, assumendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si duole che la Corte d'Appello abbia violato, per effetto di una falsa applicazione, l'art. 21 della Legge 24 dicembre 1969 n. 990, avendo ritenuto di applicare il massimale di legge di L. 50.000.000, previsto quale massimale "catastrofale" nel D.P.R. 12 agosto 1977 n. 776, sul falso presupposto che con la morte di RE OS sarebbe stato arrecato "... danno a più persone (eredi del OS) ... e quindi giustamente il Tribunale ha ritenuto applicabile il massimale" 'catastrofalè di cinquanta milioni di lire, escludendo il limite di venti milioni per persona". Richiama, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 373 del 25 gennaio 1985, secondo cui: "In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale posto a carico del Fondo di Garanzia, il massimale previsto dall'art. 21 della legge n. 990 del 1969 (cosiddetto limite catastrofale) ... va riferito alla persona danneggiata o sinistrata, intendendosi con tale espressione la vittima dell'incidente e non dell'avente causa di essa, con la conseguenza che qualora la persona danneggiata abbia più di un avente diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sua morte, la complessiva entità del risarcimento resta circoscritta nei limiti del massimale medesimo".
La censura è fondata.
Invero, questo Supremo Collegio, con la sentenza n. 373 del 25 gennaio 1985 richiamata dalla ricorrente, ha affermato quanto segue:
"Il legislatore, nel regolare il fenomeno di grande rilevanza sociale ed economica, quale quello dell'assicurazione obbligatoria e della costituzione del Fondo di garanzia, non poteva ovviamente che determinare la misura risarcitoria in funzione del pregiudizio causato alla singola vittima e non già del danno apportato a tutti coloro che comunque abbiano diritto a partecipare alla ripartizione dell'importo. L'art. 21 ha quindi inteso fissare un massimale per 'soggetto vittimà indicato indifferentemente come 'sinistrato' o 'danneggiatò, secondo un sistema che costituisce soltanto un'ipotesi particolare della più ampia disciplina delle assicurazioni per la responsabilità civile". La menzionata sentenza ha, poi, concluso che per persona sinistrata o danneggiata deve intendersi la vittima dell'incidente e non già l'erede o avente causa di esso. Tale principio, ribadito anche dalla successiva sentenza di questa Corte n. 1831 del 22 febbraio 1988. è pienamente condiviso dal Collegio, non avendosi valide ragioni per discostarsi dal menzionato orientamento.
Alla stregua di quanto precede, appare evidente la violazione di legge posta in essere dal giudice di merito, che erroneamente ha ritenuto applicabile il massimale catastrofale di 50.000.000, con esclusione del limite di 20.000.000 per persona, sul falso presupposto dell'esistenza di più danneggiati, e cioè gli eredi di RE OS, i quali, invece andavano considerati unitariamente. Quanto precede importa l'accoglimento del motivo in esame, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, concernente le spese del giudizio di appello, la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Cagliari, la quale, attenendosi al suindicato principio, provvederà alla nuova determinazione di quanto dovuto a titolo di manleva a SC NI dalla società assicuratrice, ferma la "malagestio" di quest'ultima affermata dal giudice di primo grado, con rivalutazione del massimale di cui al terzo comma dell'art. 21 della L. 990/1969.
Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e ne dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001