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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3884-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 dicembre 2025, davanti al Giudice NA PA, chia-
mata la causa iscritta al n. 3884/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Pie-
tro Carinzio per e l'avv. Giovanni Sansone per Controparte_1
l'Intercondominio di Largo Val di Mazara 2/4, Palermo.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, l'avv. Carizio in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA PA
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3884/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Carinzio per pro- Email_1
cura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sansone ( per procura alle- Email_2
gata alla comparsa di risposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti dell Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro Controparte_2
tempore;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
dell che si li- Controparte_2
quidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre il rimbor-
so spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna Controparte_1
dell , ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c., dei danni – quantificati nella complessiva somma di € 9.000,00
– da lei subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a Palermo il 17
aprile 2021, quando l'attrice “nel far rientro presso la propria abitazione,
veniva colpita, del tutto inaspettatamente, dalla barra automatica posta
all'ingresso del piazzale condominiale che, abbassandosi repentinamente
ed improvvisamente, la colpiva nella parte sinistra del volto ed alla nuca,
provocando vistosi ematomi, contusioni e fenomeni di epistassi”.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto del verificarsi della
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con mo-
dificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in ar-
gomento [cfr. produzione parte attrice].
❖❖❖
In punto di diritto si osserva che, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare –
da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fat-
tispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che CP_3
non abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui
[...]
era gravata, essendo risultata indimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 17 aprile 2021 e le condizioni (po-
tenzialmente pericolose) della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale che - secondo la prospettazione di parte attrice -
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
presentava un malfunzionamento.
Invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo (e in particolare il malfunzionamento della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale) non ha trovato conferma nelle di-
chiarazioni rese dai testi escussi che sono risultate tra loro assolutamente contrastanti.
Invero il teste di parte attrice, , ha riferito che “la Testimone_1
sbarra di accesso/uscita che è raffigurata nelle fotografie che mi vengono
esibite (doc. allegati all'atto di citazione) da sempre ha presentato alcune
anomalie. In particolare, la sbarra posta davanti l'ingresso carrabile e il
cancello, che dovrebbe alzarsi con il riconoscimento della targa in realtà
non funziona … Ricordo che all'inizio dell'installazione, la sbarra non era
dotata di sistemi di fotocellula di sicurezza che consentissero, in caso di
passaggio di veicolo o persona, l'arresto del macchinario. L'incidente della
signora successe nella primavera del 2021 e in quella data non CP_1
era presente alcun meccanismo che permettesse l'arresto della stessa. Do-
po qualche giorno dall'incidente sono stati fatti dei lavori per installare un
paletto su cui porre la fotocellula fino ad allora inesistente” [cfr. verbale di udienza del 3 maggio 2024].
Di contro il teste di parte convenuta, ha precisato: Testimone_2
“All'epoca del sinistro ero amministratore dell' e del civico Controparte_2
n.
2. L' è dotato di due cancelli automatici, uno per l'entrata Controparte_2
e l'altro per l'uscita dal complesso condominiale, dove in prossimità sono
allocate due barre elettroniche per il transito esclusivo delle autovetture o
altro mezzo carrabile … le barre adiacenti ai cancelli sono dotati di appositi
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sensori e/o fotocellule che ne determinano il movimento automatico e che
erano perfettamente funzionanti il giorno del sinistro” [cfr. verbale di udienza cit.].
E ancora il teste ha precisato: “Sono il portiere di uno de- Testimone_3
gli stabili facenti parte dell'intercondominio di via Val di Mazara n. 2, dal
2004 … La barra di ingresso/uscita ha problemi di apertura perché è un
sistema legato alla lettura della targa e a volte non apre bene perché non
riesce a decifrare bene la targa. Non ha altri problemi. Ricordo che dopo
l'incidente della signora ai sensori già presenti per abbassare la Parte_1
sbarra è stata fatta la predisposizione per aggiungere degli altri sensori,
prima e dopo la barra, per evitare il ripetersi dell'infortunio … la sbarra da
sempre è dotata di sistemi di fotocellula di sicurezza che consentono, in ca-
so di passaggio di veicolo, l'arresto del macchinario” [cfr. verbale di udienza del
24 gennaio 2025].
È evidente quindi la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno riferito versioni tra loro diverse e contrapposte in ordi-
ne al (presunto) malfunzionamento della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale dell Controparte_2
e in particolare, in ordine alla sussistenza o meno,
[...]
all'epoca del sinistro, di appositi sensori e/o fotocellule di sicurezza che ne determinano il movimento automatico.
Né tale contraddizione è superabile neppure dall'esame della documen-
tazione in atti dalla quale è possibile desumere la realizzazione “in modo
conforme alla regola dell'arte” dell'impianto “automazione barriere” [cfr. pro-
duzione pate convenuta del 2 maggio 2024], ma non il suo regolare funzionamento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
all'epoca del sinistro.
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra, non permette di ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata in atto di citazione ed è destinato a ripercuotersi in danno di parte attrice. La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “qualo-
ra il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le
deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda,
fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei
testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al rag-
giungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento
di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla
scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimo-
strare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera
in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ.
n. 4773/2015; così anche Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n.
6760/2003).
Senza dire che l'attrice avrebbe potuto – con l'utilizzo della normale di-
ligenza e prudenza – evitare il sinistro, utilizzando gli appositi passaggi pedonali, non potendo, pertanto, invocare come fonte dell'altrui respon-
sabilità, una volta che il sinistro si è verificato, l'esistenza di una situa-
zione di (presunto) pericolo che lei era tenuta doverosamente a calcolare.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa,
si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sull'evento dannoso … [con la conseguenza che] quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerar-
si l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel di-
namismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta-
mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ra-
gionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., VI-
3, 23/5/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni - essendo risulta, in definitiva,
indimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni (potenzialmente pericolose) della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale e l'evento lesivo del 17 aprile 2021, la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
nei confronti del convenuto Intercondominio di Largo Val di Mazara di Pa-
lermo va rigettata.
❖❖❖
Ne consegue che le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ra-
gione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regola-
re la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III,
16/5/2006, n. 11356).
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali soste-
nute dal convenuto . Controparte_2
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 9 dicembre 2025
IL Giudice
NA PA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 dicembre 2025, davanti al Giudice NA PA, chia-
mata la causa iscritta al n. 3884/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Pie-
tro Carinzio per e l'avv. Giovanni Sansone per Controparte_1
l'Intercondominio di Largo Val di Mazara 2/4, Palermo.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, l'avv. Carizio in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA PA
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3884/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Carinzio per pro- Email_1
cura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sansone ( per procura alle- Email_2
gata alla comparsa di risposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti dell Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro Controparte_2
tempore;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
dell che si li- Controparte_2
quidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre il rimbor-
so spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna Controparte_1
dell , ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c., dei danni – quantificati nella complessiva somma di € 9.000,00
– da lei subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a Palermo il 17
aprile 2021, quando l'attrice “nel far rientro presso la propria abitazione,
veniva colpita, del tutto inaspettatamente, dalla barra automatica posta
all'ingresso del piazzale condominiale che, abbassandosi repentinamente
ed improvvisamente, la colpiva nella parte sinistra del volto ed alla nuca,
provocando vistosi ematomi, contusioni e fenomeni di epistassi”.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto del verificarsi della
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con mo-
dificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in ar-
gomento [cfr. produzione parte attrice].
❖❖❖
In punto di diritto si osserva che, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare –
da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fat-
tispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che CP_3
non abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui
[...]
era gravata, essendo risultata indimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 17 aprile 2021 e le condizioni (po-
tenzialmente pericolose) della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale che - secondo la prospettazione di parte attrice -
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
presentava un malfunzionamento.
Invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo (e in particolare il malfunzionamento della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale) non ha trovato conferma nelle di-
chiarazioni rese dai testi escussi che sono risultate tra loro assolutamente contrastanti.
Invero il teste di parte attrice, , ha riferito che “la Testimone_1
sbarra di accesso/uscita che è raffigurata nelle fotografie che mi vengono
esibite (doc. allegati all'atto di citazione) da sempre ha presentato alcune
anomalie. In particolare, la sbarra posta davanti l'ingresso carrabile e il
cancello, che dovrebbe alzarsi con il riconoscimento della targa in realtà
non funziona … Ricordo che all'inizio dell'installazione, la sbarra non era
dotata di sistemi di fotocellula di sicurezza che consentissero, in caso di
passaggio di veicolo o persona, l'arresto del macchinario. L'incidente della
signora successe nella primavera del 2021 e in quella data non CP_1
era presente alcun meccanismo che permettesse l'arresto della stessa. Do-
po qualche giorno dall'incidente sono stati fatti dei lavori per installare un
paletto su cui porre la fotocellula fino ad allora inesistente” [cfr. verbale di udienza del 3 maggio 2024].
Di contro il teste di parte convenuta, ha precisato: Testimone_2
“All'epoca del sinistro ero amministratore dell' e del civico Controparte_2
n.
2. L' è dotato di due cancelli automatici, uno per l'entrata Controparte_2
e l'altro per l'uscita dal complesso condominiale, dove in prossimità sono
allocate due barre elettroniche per il transito esclusivo delle autovetture o
altro mezzo carrabile … le barre adiacenti ai cancelli sono dotati di appositi
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sensori e/o fotocellule che ne determinano il movimento automatico e che
erano perfettamente funzionanti il giorno del sinistro” [cfr. verbale di udienza cit.].
E ancora il teste ha precisato: “Sono il portiere di uno de- Testimone_3
gli stabili facenti parte dell'intercondominio di via Val di Mazara n. 2, dal
2004 … La barra di ingresso/uscita ha problemi di apertura perché è un
sistema legato alla lettura della targa e a volte non apre bene perché non
riesce a decifrare bene la targa. Non ha altri problemi. Ricordo che dopo
l'incidente della signora ai sensori già presenti per abbassare la Parte_1
sbarra è stata fatta la predisposizione per aggiungere degli altri sensori,
prima e dopo la barra, per evitare il ripetersi dell'infortunio … la sbarra da
sempre è dotata di sistemi di fotocellula di sicurezza che consentono, in ca-
so di passaggio di veicolo, l'arresto del macchinario” [cfr. verbale di udienza del
24 gennaio 2025].
È evidente quindi la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno riferito versioni tra loro diverse e contrapposte in ordi-
ne al (presunto) malfunzionamento della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale dell Controparte_2
e in particolare, in ordine alla sussistenza o meno,
[...]
all'epoca del sinistro, di appositi sensori e/o fotocellule di sicurezza che ne determinano il movimento automatico.
Né tale contraddizione è superabile neppure dall'esame della documen-
tazione in atti dalla quale è possibile desumere la realizzazione “in modo
conforme alla regola dell'arte” dell'impianto “automazione barriere” [cfr. pro-
duzione pate convenuta del 2 maggio 2024], ma non il suo regolare funzionamento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
all'epoca del sinistro.
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra, non permette di ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata in atto di citazione ed è destinato a ripercuotersi in danno di parte attrice. La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “qualo-
ra il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le
deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda,
fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei
testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al rag-
giungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento
di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla
scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimo-
strare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera
in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ.
n. 4773/2015; così anche Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n.
6760/2003).
Senza dire che l'attrice avrebbe potuto – con l'utilizzo della normale di-
ligenza e prudenza – evitare il sinistro, utilizzando gli appositi passaggi pedonali, non potendo, pertanto, invocare come fonte dell'altrui respon-
sabilità, una volta che il sinistro si è verificato, l'esistenza di una situa-
zione di (presunto) pericolo che lei era tenuta doverosamente a calcolare.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa,
si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sull'evento dannoso … [con la conseguenza che] quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerar-
si l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel di-
namismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta-
mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ra-
gionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., VI-
3, 23/5/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni - essendo risulta, in definitiva,
indimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni (potenzialmente pericolose) della barra automatica posta all'ingresso del piazzale condominiale e l'evento lesivo del 17 aprile 2021, la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
nei confronti del convenuto Intercondominio di Largo Val di Mazara di Pa-
lermo va rigettata.
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Ne consegue che le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ra-
gione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regola-
re la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III,
16/5/2006, n. 11356).
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In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali soste-
nute dal convenuto . Controparte_2
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
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Così deciso a Palermo, il 9 dicembre 2025
IL Giudice
NA PA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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