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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°31556\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti S. Russo, N. Parte_1
Zampieri, G. RI, W. Miceli, F. Ganci in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Convenuto
OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che è docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che aveva prestato servizio per effetto di contratti a termine nei seguenti aa.ss. 2021\2022, 2022\2023,
2023\2024 presso gli istituti scolastici indicati, che in tali anni non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282
d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di
Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 – 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio per un valore CP_1 corrispondente a quello perduto pari ad E.1500,00, e, in subordine, di condannare il convenuto a mettere a disposizione di CP_1 parte ricorrente la suindicata somma, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto il convenuto non si è costituito e ne viene dichiarata la CP_1 contumacia.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso.
Va preliminarmente affermata la competenza per territorio del
Tribunale adìto atteso che all'epoca di deposito del ricorso giudiziale la ricorrente era iscritta nelle graduatorie g.p.s. avendo concluso con contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di fatto con decorrenza finale al 30.6.2024 presso istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale con conseguente sussistenza, altresì, dell'interesse ad agire.
Sul punto deve osservarsi che la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (titolarità di incarico ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema
Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.n.29961\2023).
Nel merito la domanda dev'essere respinta.
Pur avendo chiesto di essere autorizzata a produrre i contratti di lavoro integrali, la ricorrente ha omesso di depositare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1 negli anni scolastici indicati in ricorso.
Né può ritenersi idoneo a provare i rapporti di lavoro medesimi l'attestazione di servizio, pure prodotta, nel rilievo che dalla stessa non si evince il posto presso l'istituto scolastico a copertura del quale ciascuna supplenza è stata assegnata alla ricorrente e ciò al fine di verificare l'eventuale abuso del diritto nei casi di pluralità di contratti a termine nel medesimo anno scolastico.
Nella contumacia del convenuto, inoltre, non trovano CP_1 riscontro negli attestati prodotti i dati relativi all'istituti scolastici presso i quali la ricorrente assume aver svolto l'attività di docente a termine né vi è certezza sulla provenienza del documento privo di elementi idonei a confermare l'attribuibilità dello stesso al convenuto. CP_1
Nulla per le spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 17.7.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°31556\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti S. Russo, N. Parte_1
Zampieri, G. RI, W. Miceli, F. Ganci in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Convenuto
OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che è docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che aveva prestato servizio per effetto di contratti a termine nei seguenti aa.ss. 2021\2022, 2022\2023,
2023\2024 presso gli istituti scolastici indicati, che in tali anni non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282
d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di
Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 – 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio per un valore CP_1 corrispondente a quello perduto pari ad E.1500,00, e, in subordine, di condannare il convenuto a mettere a disposizione di CP_1 parte ricorrente la suindicata somma, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto il convenuto non si è costituito e ne viene dichiarata la CP_1 contumacia.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso.
Va preliminarmente affermata la competenza per territorio del
Tribunale adìto atteso che all'epoca di deposito del ricorso giudiziale la ricorrente era iscritta nelle graduatorie g.p.s. avendo concluso con contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di fatto con decorrenza finale al 30.6.2024 presso istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale con conseguente sussistenza, altresì, dell'interesse ad agire.
Sul punto deve osservarsi che la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (titolarità di incarico ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema
Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.n.29961\2023).
Nel merito la domanda dev'essere respinta.
Pur avendo chiesto di essere autorizzata a produrre i contratti di lavoro integrali, la ricorrente ha omesso di depositare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1 negli anni scolastici indicati in ricorso.
Né può ritenersi idoneo a provare i rapporti di lavoro medesimi l'attestazione di servizio, pure prodotta, nel rilievo che dalla stessa non si evince il posto presso l'istituto scolastico a copertura del quale ciascuna supplenza è stata assegnata alla ricorrente e ciò al fine di verificare l'eventuale abuso del diritto nei casi di pluralità di contratti a termine nel medesimo anno scolastico.
Nella contumacia del convenuto, inoltre, non trovano CP_1 riscontro negli attestati prodotti i dati relativi all'istituti scolastici presso i quali la ricorrente assume aver svolto l'attività di docente a termine né vi è certezza sulla provenienza del documento privo di elementi idonei a confermare l'attribuibilità dello stesso al convenuto. CP_1
Nulla per le spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 17.7.2025 Il Giudice