Sentenza 17 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, spetta al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione panale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul ricorso avente ad oggetto, tra l'altro, la contestazione della debenza delle somme pretese per le spese di amministrazione giudiziaria dei beni immobili confiscati, maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 50974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50974 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
50974-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 3214/2019 NE Patrizia Mazzei - Presidente - Sent. n. sez. CC 29/10/2019 Rosa Anna Saraceno Relatore - R.G.N. 16820/2019 Francesco Centofanti Raffaello Magi Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZO CE, nato a [...] il [...] 2. ZO CE NE, nata a [...] il [...] 3. ZO NT, nato a [...] il [...] 4. ZO AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2019 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza, in favore del giudice civile, sull'incidente promosso da CE, CE NE, NT e AR ZO, teso a contrastare la pretesa erariale al recupero di somme a titolo di spese processuali, in rapporto a pregressa sentenza irrevocabile di condanna, a pena condizionalmente sospesa, emessa a loro carico. Ai condannati erano state notificate, in particolare, altrettante cartelle esattoriali, relative, per la massima parte, alle spese di amministrazione giudiziaria dei beni immobili confiscati con l'anzidetta sentenza, maturate dopo il suo passaggio in giudicato.
2. Secondo gli intimati, tali spese non erano dovute, perché: a) esse erano riferite a beni che, a seguito della confisca definitivamente disposta, appartenevano ormai allo Stato;
b) era applicabile in via analogica l'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, riguardante la confisca di prevenzione, che tale recupero escludeva, così come lo escludevano gli artt. 150 e 205 T.U. spese giustizia;
c) era stata concessa la sospensione condizionale della pena, estensibile alle spese in quanto da considerare sanzione economica accessoria alla pena stessa. In subordine gli intimati deducevano che: d) unica tenuta al pagamento, anche a seguito dell'intervenuta abolizione del vincolo di solidarietà tra condannati, fosse la società LA, proprietaria dei beni confiscati e di cui era stata affermata la responsabilità in via amministrativa, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Riteneva, di contro, il giudice dell'esecuzione che a fronte di titoli di liquidazione, emessi in sede penale, ormai divenuti definitivi - ogni ulteriore questione, inerente l'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, spettasse alla cognizione del giudice civile in sede di opposizione all'esecuzione.
3. Gli interessati ricorrono per cassazione, con rituale ministero difensivo, censurando, mediante unico articolato motivo, la decisione giudiziale adottata. I ricorrenti sostengono al riguardo che essendo stata contestata, specie in rapporto ai punti c) e d), la debenza delle somme, e non la loro mera quantificazione - il giudice penale dovesse conoscere del proposto incidente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il proposto ricorso è anzitutto ammissibile. Impropriamente, infatti, l'ordinanza impugnata, nel declinare la cognizione delle questioni sollevate nell'incidente di esecuzione, ha adottato la formula decisoria della «incompetenza», che verrebbe a sottrarre il provvedimento dichiarativo all'impugnazione ordinaria per cassazione (soccorrendo soltanto, qualora anche il secondo giudice si dichiarasse incompetente, il rimedio del conflitto da ultimo, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv. 275773-01). Sul tema hanno autorevolmente interloquito Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265-01, sancendo il principio di diritto secondo cui il giudice penale, che si ritenga erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, di un'istanza rientrante nelle attribuzioni del giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata, deve solo dichiarare il «non luogo a provvedere» sull'istanza medesima, senza peraltro che tale declaratoria direttamente sindacabile dalla Corte di legittimità possa - costituire in sé preclusione alla nuova devoluzione della questione, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice munito di potestà decisionale. Poiché, rispetto agli atti e provvedimenti del giudice, occorre riferirsi alla loro sostanza, e agli effetti che sono idonei a produrre, in linea con la funzione pratica ad essi assegnata, esplicitamente o implicitamente, dal legislatore (Sez. 1, n. 2253 del 12/04/1995, Seminara, Rv. 201291-01), e ciò al fine di stabilirne non solo la validità, ma anche il regime di impugnazione, deve senz'altro procedersi oltre nello scrutinio.
2. Il ricorso è altresì fondato.
3. I principi cui attenersi, nel riparto delle attribuzioni tra il giudice penale e il giudice civile dell'esecuzione in ordine alle contestazioni riguardanti la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, sono stati chiaramente enunciati nel menzionato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte. Tale pronuncia ricorda come, in seno alla giurisprudenza di legittimità, fosse già consolidato l'orientamento secondo cui, al riguardo, le questioni sottoponibili al giudice dell'esecuzione penale fossero soltanto quelle attinenti alla esistenza e validità (o anche alla operatività, attualità e sufficienza) del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero;
mentre, per quelle concernenti la determinazione dell'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, e ritenute non dovute, l'interessato dovesse contestare il diritto della parte istante a procedere davanti al giudice civile con le forme previste per l'opposizione all'esecuzione (artt. 615 ss. cod. proc. civ.). Tale tradizionale riparto di attribuzioni, già desumibile dagli artt. 691 e 695 cod. proc. pen., è da considerarsi immutato con l'entrata in vigore del T.U. spese giustizia, che, nell'abrogare le suddette disposizioni, ha disciplinato ex novo l'intera materia e ha istituito, per il recupero, la riscossione mediante ruolo. A proposito di quest'ultima, non è stata infatti intaccata la regola per cui, per ogni for questione che s'intenda sollevare nei confronti della quantificazione delle spese, operata dall'ufficio competente sulla base delle disposizioni recate dalla sentenza penale, il rimedio giurisdizionale esperibile sia quello dell'opposizione civilistica, restando riservato alla sede penale il compito di pronunciare eventualmente sull'ambito e sul significato delle disposizioni predette. La scelta del legislatore, in tal modo ribadita, ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse -puntualizzano le Sezioni Unite- sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata della condanna alle spese, nel senso dei criteri regolatori di essa;
secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende. Il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta «attuazione quantificatoria» della statuizione penale;
contestazioni che, a loro volta, possono riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione di siffatto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È invece evidente che, ove si discuta della reale definizione del perimetro, e quindi della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
4. Alla luce di tali principi, dal Collegio pienamente condivisi, la decisione di non liquet, adottata nell'ordinanza impugnata, appare erronea. Nessuna delle questioni proposte, in materia di spese di amministrazione delle cose sequestrate, successive alla data di irrevocabilità della confisca, attiene propriamente, e soltanto, ad aspetti contabili, ovvero al concreto ammontare delle voci di spesa, né è circoscrivibile all'ambito della mera imputazione delle spese al titolo. Piuttosto, i condannati, da un lato, radicalmente contestano l'an debeatur, assumendo, mediante la questione esposta sub punto c) della narrativa, che, per effetto della concessa sospensione condizionale della pena, nulla sarebbe in assoluto dovuto per spese processuali;
e, per altro verso, pongono temi attinenti all'esatta perimetrazione del titolo esecutivo, in quanto assumono che quest'ultimo non sia idoneo a sorreggere le spese post-confisca (questioni sub a e b), ovvero, in subordine, che, in base al nuovo meccanismo di esclusione della solidarietà tra condannati, le spese portate dal titolo dovrebbero gravare sul solo Ente responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato (questione sub d).
5. L'ordinanza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per nuovo esame. Nel procedere ad esso tale giudice terrà conto della natura assorbente della questione esposta sub punto a) della narrativa, alla luce del principio di diritto secondo cui l'intervenuta confisca del bene già sequestrato, una volta che la statuizione sia divenuta inoppugnabile, incide irreversibilmente sull'assetto dominicale del medesimo, che resta acquisito, a titolo originario, al patrimonio dello Stato, e rappresenta il momento dal quale il condannato non può più disporre del bene stesso, in quanto irrevocabilmente uscito dal suo patrimonio (da ultimo, Sez. 3, n. 47729 del 11/04/2018, Pisu, Rv. 274969-01), né, correlativamente, può essere chiamato a sopportare i relativi oneri di conservazione e gestione;
ragion per cui, se gravano comunque sul condannato in base al precetto generale di cui all'art. 535, comma 1, cod. proc. pen., e pur - nel silenzio dell'art. 205 T.U. spese giustizia, nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009 - le spese di custodia del bene sequestrato (Corte cost., n. 3 de 2019), e ancorché non confiscato, deve ragionevolmente escludersi l'ultrattività dell'obbligazione per il tempo successivo alla definitività della misura ablatoria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 29/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti NE Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 DIC 2019 IL CANCELLIERE E TE EL R O K