Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 50974
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Sentenza 17 dicembre 2019

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In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, spetta al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione panale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul ricorso avente ad oggetto, tra l'altro, la contestazione della debenza delle somme pretese per le spese di amministrazione giudiziaria dei beni immobili confiscati, maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 50974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50974
    Data del deposito : 17 dicembre 2019

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