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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. RO AO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, nato/a a il , c.f. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
FI AT che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. con gli avv.ti
[...] P.IVA_2
EN ET, che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2024, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2024, emesso Parte_1
dal Tribunale di Patti in data 26 settembre 2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.019.470,51, oltre accessori, in favore di nella Controparte_1
1 qualità di procuratore speciale di per corrispettivi derivanti da forniture Controparte_1
di energia elettrica e gas.
Ha rappresentato che il decreto ingiuntivo era stato emesso su istanza della società , la quale aveva agito in sede monitoria allegando un corposo blocco CP_1
di fatture emesse da successivamente cedute a Controparte_2 Controparte_1
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione del credito. Le fatture, secondo la prospettazione della ricorrente, riguardavano forniture effettuate in regime di mercato libero, di salvaguardia e di ultima istanza, per un arco temporale che si estendeva dal 2009 al 2022.
Il opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, Pt_1
eccependo in primo luogo la prescrizione del credito, sostenendo che molte delle fatture si riferissero a consumi risalenti ad anni anteriori al 2020 e che, pertanto, fossero soggette alla prescrizione biennale prevista dalla legge n. 205/2017. In subordine, ha invocato la prescrizione quinquennale.
Inoltre, il ha dedotto la nullità del rapporto obbligatorio per carenza Pt_1
di contratto scritto, di impegno di spesa, di attestazione di copertura finanziaria e di codice identificativo di gara (CIG), sostenendo che, in assenza di tali elementi, non potesse ritenersi validamente sorto alcun vincolo giuridico tra l'ente pubblico e il fornitore. Ha altresì contestato la genericità delle fatture, la mancata prova dei consumi effettivi e l'indeterminatezza dei corrispettivi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, contestando integralmente le eccezioni sollevate dal Ha sostenuto che la Pt_1
prescrizione biennale non si applica alle pubbliche amministrazioni, come chiarito dalla normativa e dalla delibera RE 569/2018, e che comunque il termine quinquennale era stato interrotto da atti interruttivi tempestivi, tra cui la notifica delle cessioni e le lettere di sollecito.
2 Quanto alla forma del contratto, ha sostenuto che il rapporto CP_1
di somministrazione in regime di salvaguardia e FUI si instaura ex lege, in forza del D.L.
73/2007, convertito in L. 125/2007, e delle relative disposizioni attuative, senza necessità di contratto scritto. Ha richiamato ampia giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della tesi secondo cui la fornitura in salvaguardia costituisce un obbligo legale, non subordinato alla volontà negoziale dell'ente pubblico.
In ordine alla prova del credito, la convenuta ha prodotto le certificazioni dei distributori territorialmente competenti, attestanti i consumi effettivi, e ha evidenziato che tutte le fatture erano state trasmesse in formato elettronico tramite SDI, senza che il
Comune avesse mai sollevato contestazioni.
Infine, ha rivendicato il diritto agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e all'indennizzo di € 40 per ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, in conformità alla Direttiva UE 2011/7, concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione a seguito della concessione di termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e viene decisa con la presente sentenza.
2.0.- si professa creditrice del Controparte_3 Parte_1
per effetto di una serie di cessioni di crediti in blocco.
Con una prima operazione di cessione, ha Controparte_4
ceduto a il credito di € 650.457,45 nei confronti del Controparte_1 Parte_1
da e da quest'ultima cedute a con
[...] Controparte_2 Controparte_4
atto di cessione redatto mediante scrittura privata autenticata, in data 25/06/2021, dal
Notaio Rep. 17350 - Racc. 9745; ancora, ha ceduto a Persona_1 Controparte_2
il credito di € 369.013,06 a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in Controparte_1
data 23/09/2021 dal Notaio Rep. 7339 - Racc. 6489 relativo Persona_2
3 sempre a fatture emesse da nei confronti del Controparte_2 Parte_1
Di tali operazioni di cessione parte opposta ha dato prova mediante la produzione
[...]
documentale già nel giudizio monitorio, ove ha prodotto i contratti citati oltreché la prova della pubblicazione dei relativi avvisi in Gazzetta Ufficiale.
Tali atti appaiono validi nella forma, pertanto appare dimostrata, in capo all'odierna opposta, la titolarità attiva del credito, al di là delle eccezioni ex adverso formulate.
2.1.- ha agito, in via monitoria, per il pagamento di Controparte_3
crediti, ad essa ceduti da a titolo di corrispettivi per la fornitura, al Controparte_2
di energia elettrica allegando, a comprova di quanto richiesto, Parte_1
fatture, atti di cessione di crediti, nonché interrogazioni di svariati pod/pdr attestanti l'avvenuta fornitura nonché la misura dei consumi.
Dal canto suo, il contesta le tesi attoree, facendo Parte_1
rilevare la mancanza di contratto scritto di fornitura di energia elettrica e/o di gas.
Appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nel caso che occupa, la fornitura di energia elettrica è avvenuta in regime di salvaguardia.
Sulla questione della necessità o meno del contratto in forma scritta ove il contraente sia un Ente locale, anche nel caso di forniture in regime di salvaguardia, si registrano due diversi orientamenti.
Secondo un orientamento, seguito in precedenza anche da questo Tribunale, la fornitura di energia in regime di salvaguardia non può introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici posto che il regime di salvaguardia serve unicamente ad individuare il fornitore.
4 Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica.
Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora
l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa.
Pertanto, se il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto (cfr. tra le tante Trib. Patti, n. 620/2024).
Secondo altro orientamento, adottato dalla Corte di Appello di Messina, e anche da questo Tribunale “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007
e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […]
Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte d'Appello Messina, sez. I, 18/09/2023, n. 765; 13.3.2025
n. 216).
5 Questo decidente, che dà atto di aver aderito al primo dei suesposti orientamenti, ritiene di dover rivedere la propria posizione alla luce delle convincenti argomentazioni esposte nelle pronunzie di appello sopra citate e, dunque, alla luce della rilettura del dato normativo, va ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il
[...]
ed essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo Parte_1 Controparte_3
negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte opponente.
Tale mutamento di indirizzo è suffragato anche da quanto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del
"servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla
l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n.
156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra CP_5
una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024).
Le medesime considerazioni valgono per la fornitura di gas naturale in base al c.d. FUI: il regime FUI è disciplinato da una normativa speciale che trova fondamento nel D.L. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007, e nei successivi decreti ministeriali e
6 delibere RE, che regolano l'erogazione del servizio in favore di clienti finali che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovino privi di fornitore, pur restando connessi alla rete.
In tali casi, l'Acquirente Unico S.p.A., mediante procedura concorsuale, individua il fornitore incaricato di garantire la continuità del servizio, il quale è tenuto ad operare secondo le condizioni economiche stabilite dall'Autorità e dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Nel caso di specie, il fornitore individuato per l'area territoriale della
Sicilia è stato come risulta dalla documentazione prodotta. Controparte_2
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che il rapporto di somministrazione in FUI non richiede la stipula di un contratto ad hoc, né la manifestazione di volontà negoziale da parte dell'ente pubblico. Si tratta di un rapporto ex lege, che si perfeziona automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa, con effetti vincolanti per entrambe le parti.
La mancanza di una determina a contrarre, di un impegno di spesa o di copertura finanziaria non incide sulla validità del rapporto, ma può eventualmente rilevare sul piano della responsabilità interna dell'amministrazione, senza tuttavia esonerarla dall'obbligo di pagamento per un servizio effettivamente ricevuto e obbligatoriamente erogato.
In definitiva, posto che l'obbligazione sorge ex lege e non è richiesto il contratto, quale luogo di incontro delle volontà tra l'amministrazione pubblica e il fornitore in regime di salvaguardia, deve inferirsi che non trovi applicazione neppure la disciplina di cui agli artt. 183 e 191 TUEL.
In questi termini si è espresso recentemente il Tribunale di Catania (sent. n.
32/2024) in caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, affermando che l'impegno di spesa di cui all'art. 183 t.u.e.l. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art.
192 t.u.e.l.. Mancando nel caso di specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno. L'art. 191 t.u.e.l. deve quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del
7 preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente)”. In altri termini l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l. (al più ai sensi della lettera a) del comma 1)” (Trib.
Catania, sez IV, n. 32 del 02.01.2024).
Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di opposizione va respinto.
2.2.- Parte opponente contesta la veridicità dei consumi, la genericità delle fatture, e, in definitiva, la mancanza di prova del credito ingiunto.
Tali eccezioni si palesano tuttavia generiche, oltre che prive di anche solo un principio di prova di riscontro.
Di fatti, la creditrice produce certificazioni dei distributori, fatture elettroniche trasmesse via SDI, e prospetti riepilogativi (cfr. documentazione in atti). Tali documenti, invero già allegati al fascicolo del monitorio, costituiscono anche in questa sede di opposizione un insieme organico e coerente di documentazione che, a fronte della blanda contestazione del opponente, consente di ritenere il credito azionato come Pt_1
certo, liquido ed esigibile.
In particolare, si annoverano, a riprova dell'effettività del credito, le numerose fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI), regolarmente ricevute dal il quale non ha mai sollevato contestazioni in ordine Pt_1
alla loro validità, contenuto o riferibilità. La trasmissione via SDI costituisce modalità ufficiale e certificata di comunicazione tra fornitori e pubbliche amministrazioni, e la mancata contestazione da parte del destinatario assume rilievo significativo in sede di contestazione del credito.
Ancora, le fatture emesse si basano su certificazioni dei distributori territorialmente competenti (v. doc. 3 di parte convenuta), che attestano i consumi effettivi
8 di energia elettrica/gas e che provengono da soggetti terzi, responsabili della gestione tecnica della rete e della misurazione dei prelievi, e sono rilasciate in conformità alle disposizioni dell' . La loro attendibilità è presunta fino a prova contraria, in quanto CP_5
derivano da operatori autorizzati e incaricati per legge della raccolta, validazione e registrazione dei dati di consumo.
La documentazione prodotta dalla società opposta appare, in tale ottica, idonea a dimostrare l'effettiva erogazione del servizio, la corrispondenza tra consumi e fatturazione, e la regolarità della cessione del credito.
Di contro le generiche contestazioni del non sono supportate da Pt_1
elementi concreti e non risultano idonee a scalfire la presunzione di veridicità delle fatture e dei dati certificati.
L'Ente locale, infatti, non ha documentato un eventuale diverso e specifico titolo contrattuale di fornitura stipulato con altro esercente ed attestante che al medesimo non potesse applicarsi il regime di salvaguardia;
ancora, non ha negato la ricezione delle fatture prodotte in giudizio dalla ma, soprattutto, non ha in modo Controparte_1
specifico e circostanziato riferito e provato di non aver ricevuto la fornitura di energia elettrica per i punti di consegna (POD) indicati nelle fatture e ad esso riferiti.
A fronte di tale mancata specifica contestazione, si rileva, a contrario, che le fatture prodotte in giudizio dall'odierna appellante riportano: sia il numero cliente
(attribuito proprio al;
sia il codice POD (attestante l'avvenuto Pt_1 Parte_1
allacciamento alla rete elettrica, con installazione del contatore), relativo al medesimo rapporto di somministrazione;
sia, ancora, la tipologia di utenza cui si riferiva la fornitura in essere dell'energia elettrica.
Esse, inoltre, illustrano in modo specifico, per i periodi cui si riferiscono, le caratteristiche e l'ammontare del consumo di energia nonché, le tariffe di volta in volta applicate, con ciò smentendo ancora una volta la tesi di parte opponente.
9 Le fatture prodotte, pertanto, in quanto non specificatamente contestate, nel loro contenuto, dal ben possono considerarsi documenti idonei Parte_1
in sede di opposizione ai fini della prova degli elementi costitutivi del rapporto ad esse sotteso e dell'entità del credito rimasto impagato sorto in corso di rapporto.
2.3.- In punto di prescrizione, va anzitutto disattesa la tesi attorea, secondo cui il termine di prescrizione applicabile al caso de quo sarebbe quello biennale, prevista dalla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Tale norma, come chiarito dalla stessa RE con EL
569/2018/R/COM, si applica esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra fornitori e utenti domestici, microimprese o professionisti, escludendo espressamente le pubbliche amministrazioni dal novero dei soggetti destinatari della disciplina.
Il in quanto Ente pubblico, non rientra tra i soggetti tutelati dalla Pt_1
prescrizione breve, e pertanto il termine applicabile è quello ordinario quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le prestazioni periodiche.
D'altronde, anche la prescrizione quinquennale non risulta maturata. La società opposta ha prodotto copiosa documentazione che dimostra l'interruzione del termine prescrizionale mediante atti idonei, tra cui la notifica delle cessioni del credito,
l'invio di lettere di sollecito e la trasmissione delle fatture elettroniche via SDI. Tali atti, regolarmente ricevuti dal sono idonei a interrompere la prescrizione ai sensi Pt_1
dell'art. 2943 c.c.
Va inoltre rilevato che la gran parte delle fatture azionate si riferisce a consumi degli anni 2020, 2021 e 2022, come risulta dal prospetto riepilogativo prodotto dalla convenuta. Solo una minima parte delle fatture, per importi marginali rispetto al totale azionato, riguarda consumi anteriori al 2016, e comunque tutte sono state emesse in data successiva al 2019, entro il termine quinquennale.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza indicata nella fattura, e non dalla data di
10 emissione né da quella del consumo (v. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2016, n.
1200, Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29093, secondo cui In tema di somministrazione, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura, che costituisce il momento in cui il credito diventa esigibile; nonché Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2017, n.
10493, secondo cui la prescrizione decorre dalla scadenza della fattura, anche se essa riguarda consumi riferiti a periodi precedenti, purché il credito sia stato determinato e reso esigibile).
Alla luce delle superiori considerazioni, e della genericità dell'eccezione di parte opponente, il credito di parte opponente non risulta estinto per maturata prescrizione.
2.4.- Non miglior sorte meritano le eccezioni relative al presunto illegittimo calcolo, nella richiesta monitoria, degli interessi moratori e dell'ulteriore indennizzo forfettario di euro 40,00 per ogni fattura impagata.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il creditore ha diritto agli interessi moratori in tutte le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Il rapporto tra Controparte_2
e il per quanto instaurato ex lege, rientra pienamente nella Parte_1
definizione di transazione commerciale, trattandosi di fornitura di energia elettrica e gas a fronte di corrispettivo.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Il non ha provveduto al pagamento delle Pt_1
fatture nei termini, né ha dimostrato di aver effettuato alcun versamento successivo, sicché il diritto agli interessi risulta pienamente maturato.
Quanto all'indennizzo di euro 40,00 per ciascuna fattura impagata, previsto dall'art. 6 del medesimo decreto, esso costituisce una misura forfettaria di risarcimento del danno da ritardo nel pagamento, introdotta in attuazione della Direttiva Europea
11 2011/7/UE. Tale importo è dovuto per ogni singola fattura non pagata, come chiarito dalla Commissione Europea nelle risposte ufficiali alle FAQ interpretative della Direttiva, e non può essere assorbito dagli interessi moratori.
L'indennizzo ha natura automatica e cumulativa, e non richiede prova del danno effettivo, salvo il diritto del creditore di agire per il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di specie, essendo state azionate 2.536 fatture, l'importo complessivo dell'indennizzo appare correttamente calcolato, come da decreto ingiuntivo, in euro
101.440,00, che deve essere riconosciuto in favore della società opposta.
In definitiva deve essere affermata l'infondatezza dell'opposizione che, come tale, va rigettata, con declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.- Le spese del giudizio devono essere compensate in virtù del mutato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1239 /2024 vertente tra (opponente), contro Parte_1 CP_1
, (opposta), disattesa e
[...] Controparte_1
respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti il 16/12/2025 .
Il Giudice
RO AO RE
12