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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10714/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AF EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10714/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 16/06/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del CP_1
sistema aeroportuale, al pagamento in suo favore della somma di € 2.162,81 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, a titolo di prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016.
Ciò sulla base della sentenza n. 4891/2023 del Tribunale di Napoli, e passata in giudicato, come da documentazione allegata.
1 CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti del ricorrente della somma per cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Come evidenziato già da parte resistente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale,
altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ù
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti sul punto.
2 Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti, non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a causa CP_1
dell'inerzia dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' , nella misura indicata CP_1
in dispositivo, tenuto conto della natura della pronuncia e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Aversa, 22/12/2025 il Giudice del Lavoro
AF EN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AF EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10714/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 16/06/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del CP_1
sistema aeroportuale, al pagamento in suo favore della somma di € 2.162,81 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, a titolo di prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016.
Ciò sulla base della sentenza n. 4891/2023 del Tribunale di Napoli, e passata in giudicato, come da documentazione allegata.
1 CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti del ricorrente della somma per cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Come evidenziato già da parte resistente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale,
altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ù
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti sul punto.
2 Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti, non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a causa CP_1
dell'inerzia dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' , nella misura indicata CP_1
in dispositivo, tenuto conto della natura della pronuncia e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Aversa, 22/12/2025 il Giudice del Lavoro
AF EN
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