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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25727/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GATTINO GIANFRANCO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA Parte_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Villafranca Piemonte il 15/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villafranca Piemonte (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.06.2002, il 18.03.2004 e il Per_1 Per_2 Per_3
23.07.2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 28.9.2020 omologato dal Tribunale di Torino in data 5.10.2020. Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca Piemonte di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente e manterranno la residenza presso la madre sig.ra ; Per_2 Per_3 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. , nell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, dovrà tenere con sé i figli compatibilmente con le loro esigenze;
DISPONE che il sig. corrisponda, in favore dei figli non autosufficienti e Pt_2 Per_2
un contributo al mantenimento ordinario di € 700,00 complessivi al mese (€ 350,00 per Per_3 ciascuno); somma da corrispondere sul c/c della sig.ra a far data dal mese successivo al Pt_1 deposito del ricorso. Inoltre, il sig. si farà carico al 50% delle spese assicurative e di bollo Pt_2 delle autovetture in uso esclusivo ai figli e (segnatamente una Audi Q3 e una Fiat Per_2 Per_3
Panda) fino alla loro autonomia economica;
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% delle spese extra assegno e di quelle universitarie, sino alla piena indipendenza economica dei figli, con specifico richiamo al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione patrimoniale - ivi inclusa quella relativa ad arretrati e mantenimento dei figli - e di essere economicamente autonome e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere assegni divorzili e di mantenimento;
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25727/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GATTINO GIANFRANCO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA Parte_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Villafranca Piemonte il 15/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villafranca Piemonte (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.06.2002, il 18.03.2004 e il Per_1 Per_2 Per_3
23.07.2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 28.9.2020 omologato dal Tribunale di Torino in data 5.10.2020. Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca Piemonte di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente e manterranno la residenza presso la madre sig.ra ; Per_2 Per_3 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. , nell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, dovrà tenere con sé i figli compatibilmente con le loro esigenze;
DISPONE che il sig. corrisponda, in favore dei figli non autosufficienti e Pt_2 Per_2
un contributo al mantenimento ordinario di € 700,00 complessivi al mese (€ 350,00 per Per_3 ciascuno); somma da corrispondere sul c/c della sig.ra a far data dal mese successivo al Pt_1 deposito del ricorso. Inoltre, il sig. si farà carico al 50% delle spese assicurative e di bollo Pt_2 delle autovetture in uso esclusivo ai figli e (segnatamente una Audi Q3 e una Fiat Per_2 Per_3
Panda) fino alla loro autonomia economica;
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% delle spese extra assegno e di quelle universitarie, sino alla piena indipendenza economica dei figli, con specifico richiamo al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione patrimoniale - ivi inclusa quella relativa ad arretrati e mantenimento dei figli - e di essere economicamente autonome e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere assegni divorzili e di mantenimento;
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.