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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
IACONO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea NICOSIA, giusta procura agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite dal decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020 reso nel procedimento n.
1438/2019, in particolare chiedendo disporsi “l'affidamento condiviso con collocazione del minore presso la madre;
- Porre il contributo al mantenimento di (2013) Persona_1
a carico del Padre, Sig. nato a [...] l'[...] nella misura di €250,00 da Controparte_1 versarsi entro il 5 di ogni mese;
- Sull'esercizio del diritto di visita, attesa l'età del minore, voglia lasciare libero lo stesso di decide come e quando esercitarlo se del caso a norma dell'art. Per_1
473 bis 4 c.p.c. e seguenti, sentire il minore nei modi e con l'ausilio degli strumenti previsti dalla legge;
- Condannare il resistente a norma dell'art. 473 bis 39 lett. a), b), c) c.p.c.. - Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento”, esponendo che da oltre tre anni il figlio vive abitualmente con la madre. Per_1
Costituitosi in giudizio, ha chiesto “il rigetto della revisione del Decreto, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Ragusa, in data 02.05.2020, stante l'insussistenza di nuovi elementi e/o circostanze che ne giustifichino la modifica in ordine al collocamento del minore presso la madre;
il rigetto del contributo al mantenimento richiesto in capo al il rigetto della richiesta di CP_1 esercizio di visita lasciato alla libertà di gestione del minore;
il rigetto della condanna del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 a) b) c) c.p.c. stante che la ricorrente dal 2020 ad oggi non ha mai versato alcunché per il mantenimento del figlio. Con i compensi del giudizio”. Al riguardo, il resistente ha eccepito, preliminarmente, la mancata produzione del piano genitoriale e ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. In particolare, ha rappresentato che
, dopo aver abbandonato la casa familiare, non si è preoccupata del figlio Parte_1
il quale ha vissuto con il padre;
mutando tale situazione solamente nel 2022, quando il Per_1 resistente, a seguito dell'assunzione con contratto a tempo determinato con la qualifica di operatore ecologico dalla Roma Costruzioni -prevedendo una turnazione anche notturna- chiese alla resistente di tenere temporaneamente con sé il figlio, il quale però sarebbe successivamente, ritornato a vivere con il padre, in prossimità della nascita del quarto figlio della ricorrente. Il resistente ha aggiunto che la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di versare l'importo di €
150,00, a titolo di mantenimento, disposto dal Tribunale di Ragusa mediante decreto n. 8131/2020 del 02.05.2020 né tantomeno contribuito alle spese straordinarie, tra cui cure e visite specialistiche eseguite sul figlio a causa di una sua neoformazione cutanea. Per_1
pagina 2 di 5 Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Orbene, nella fattispecie, alla luce degli elementi istruttori raccolti in corso di causa, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori - Per_1 circostanza questa non contestata tra le parti- con collocazione presso la madre, modificando in parte qua quanto in precedenza statuito con il decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020, emesso all'esito del procedimento n. 1438/2019 R.G.
E infatti, si osserva che il minore, ascoltato sugli attuali rapporti con entrambi i genitori e sulla volontà di vivere con uno di essi, premettendo di avere un attaccamento affettivo a entrambi i genitori, ha espressamente dichiarato di volere risiedere con la madre (“io faccio la prima media. A scuola vado bene, mi trovo bene con i compagni. Quando mamma e papà litigano, io vorrei stare con la persona che non ha torto e che spesso è la mamma. Vorrei stare con mia madre, che non mi ha fatto mancare nulla, come d'altronde il papà. Però papà spesso viene sotto casa di mamma e si agita. Il compagno di mia mamma era sposato con un'altra signora e mio padre ha avuto il numero di questa signora e l'ha chiamata, “rovinando una famiglia”. Io col papà mi trovo bene.
Quando gli dico di comprarmi dei vestiti lui mi dice di no, dicendomi che non ha soldi, ma secondo me invece ce li ha. Però a volte quando gli chiedo di comprarmi la pizza o il panino, lui mi dice di sì. Il sabato quando andiamo con lui a mi diverto molto. Con mia mamma è diverso, Pt_2 quando le chiedo se ha due/tre euro lei mi dice di no facendomi vedere il portafoglio e allora io le credo. Però a volte i soldi me li dà per andare a comprare una pizza o un panino con gli amici.
Mio padre si preoccupa, è più ansioso. Mi chiama continuamente per sapere come sto. Quando mi sono fatto male al piede questa estate, ho chiamato subito mia madre. Papà mi ha chiamato e ha scoperto che mi ero fatto male ed è venuto subito in ospedale e lui è stato sempre con me, anche su sua insistenza io ho acconsentito. Mi ha rimproverato dicendomi che mi ero fatto male perché non faccio mai il bravo. Col compagno di mia madre mi trovo bene, se gli chiedo cinque euro per fare
pagina 3 di 5 un regalo a mia madre o per comprare qualcosa per me lui mi dà i soldi. Allo scorso compleanno lui aveva dato 50 euro a testa a me e a mio fratello. Mi trovo abbastanza bene con lui, alcune volte mi porta in campagna. In definitiva, voglio stare con mia madre”).
Sul punto, giova anche richiamare le risultanze della relazione redatta dal Servizio Sociale del
Comune di Vittoria, da cui emerge, da un lato, che entrambi i genitori sono presenti per il figlio e partecipano adeguatamente alla vita del minore, anche secondo le proprie possibilità economiche,
e, da altro lato, che il minore nonostante, le difficoltà nell'esplicitarlo in modo chiaro, ha Per_1 espresso “la volontà di vivere presso l'abitazione della madre e di poter incontrare e rimanere presso l'abitazione paterna tutte le volte che lo desidera”.
Pertanto, conformemente alla volontà espressa del minore e non essendo emersi elementi pregiudizievoli in senso contrario all'esito dell'istruttoria espletata, deve disporsi, a modifica delle precedenti condizioni di cui al decreto n. 8131/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa emesso il
07.05.2020 reso nel procedimento n. 1438/2019 R.G., il collocamento del figlio presso la Per_1 madre Parte_1
Per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di visita del minore, tenuto conto del rapporto che lo stesso mantiene con entrambi i genitori, si ritiene congruo prevedere che il resistente possa vedere e avere con sé il figlio due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, disponendo il Per_1 pernotto per il martedì sera e, altresì, prevedendo che accompagni a scuola il figlio il CP_1 mercoledì mattina, nonché, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica, alle ore 19.00, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del figlio;
in occasione delle festività natalizie, per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di Santo Stefano o del Capodanno;
per le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive, per quindici giorni consecutivi, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Stante il collocamento di presso la madre, va revocato, con decorrenza dal giorno del Per_1 deposito del ricorso, l'obbligo a carico di di versare un contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio, all'epoca collocato con il padre.
Sotto il profilo della determinazione dell'assegno da porsi a carico di per il Controparte_1 mantenimento del minore, si ritiene congruo l'importo di € 175,00 mensili, tenuto conto dell'attività lavorativa dallo stesso svolta (con contratto a tempo determinato prossimo alla scadenza) nonché dell'ampia regolamentazione del diritto di visita. Inoltre, andranno poste carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie. pagina 4 di 5 Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di condannare il resistente a norma dell'art. 473 bis 39 lett. a), b), c) c.p.c., non sussistendone nella fattispecie i presupposti, all'esito dell'istruttoria e delle difese delle parti, considerato anche quanto emerso in ordine ai rapporti, comunque buoni, tra il minore e il padre.
Stante la natura della causa e le statuizioni assunte (accoglimento della domanda di modifica, fissazione di un contributo di mantenimento a carico del padre, ma in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente, rigetto dell'istanza ex 473 bis 39 c.p.c.), si ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 3399/2023, a parziale modifica del proprio decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020 reso nel procedimento n. 1438/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Colloca il minore presso la madre , disponendo che il Persona_1 Parte_1 padre possa avere e tenere con sé il figlio nei termini di cui in motivazione;
Controparte_1
2) Dispone la revoca, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico di Parte_1
[...]
3) Dispone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore Controparte_1 versando in favore di un assegno di € 175,00 mensili, da corrispondersi Parte_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
4)Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
IACONO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea NICOSIA, giusta procura agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite dal decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020 reso nel procedimento n.
1438/2019, in particolare chiedendo disporsi “l'affidamento condiviso con collocazione del minore presso la madre;
- Porre il contributo al mantenimento di (2013) Persona_1
a carico del Padre, Sig. nato a [...] l'[...] nella misura di €250,00 da Controparte_1 versarsi entro il 5 di ogni mese;
- Sull'esercizio del diritto di visita, attesa l'età del minore, voglia lasciare libero lo stesso di decide come e quando esercitarlo se del caso a norma dell'art. Per_1
473 bis 4 c.p.c. e seguenti, sentire il minore nei modi e con l'ausilio degli strumenti previsti dalla legge;
- Condannare il resistente a norma dell'art. 473 bis 39 lett. a), b), c) c.p.c.. - Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento”, esponendo che da oltre tre anni il figlio vive abitualmente con la madre. Per_1
Costituitosi in giudizio, ha chiesto “il rigetto della revisione del Decreto, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Ragusa, in data 02.05.2020, stante l'insussistenza di nuovi elementi e/o circostanze che ne giustifichino la modifica in ordine al collocamento del minore presso la madre;
il rigetto del contributo al mantenimento richiesto in capo al il rigetto della richiesta di CP_1 esercizio di visita lasciato alla libertà di gestione del minore;
il rigetto della condanna del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 a) b) c) c.p.c. stante che la ricorrente dal 2020 ad oggi non ha mai versato alcunché per il mantenimento del figlio. Con i compensi del giudizio”. Al riguardo, il resistente ha eccepito, preliminarmente, la mancata produzione del piano genitoriale e ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. In particolare, ha rappresentato che
, dopo aver abbandonato la casa familiare, non si è preoccupata del figlio Parte_1
il quale ha vissuto con il padre;
mutando tale situazione solamente nel 2022, quando il Per_1 resistente, a seguito dell'assunzione con contratto a tempo determinato con la qualifica di operatore ecologico dalla Roma Costruzioni -prevedendo una turnazione anche notturna- chiese alla resistente di tenere temporaneamente con sé il figlio, il quale però sarebbe successivamente, ritornato a vivere con il padre, in prossimità della nascita del quarto figlio della ricorrente. Il resistente ha aggiunto che la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di versare l'importo di €
150,00, a titolo di mantenimento, disposto dal Tribunale di Ragusa mediante decreto n. 8131/2020 del 02.05.2020 né tantomeno contribuito alle spese straordinarie, tra cui cure e visite specialistiche eseguite sul figlio a causa di una sua neoformazione cutanea. Per_1
pagina 2 di 5 Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Orbene, nella fattispecie, alla luce degli elementi istruttori raccolti in corso di causa, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori - Per_1 circostanza questa non contestata tra le parti- con collocazione presso la madre, modificando in parte qua quanto in precedenza statuito con il decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020, emesso all'esito del procedimento n. 1438/2019 R.G.
E infatti, si osserva che il minore, ascoltato sugli attuali rapporti con entrambi i genitori e sulla volontà di vivere con uno di essi, premettendo di avere un attaccamento affettivo a entrambi i genitori, ha espressamente dichiarato di volere risiedere con la madre (“io faccio la prima media. A scuola vado bene, mi trovo bene con i compagni. Quando mamma e papà litigano, io vorrei stare con la persona che non ha torto e che spesso è la mamma. Vorrei stare con mia madre, che non mi ha fatto mancare nulla, come d'altronde il papà. Però papà spesso viene sotto casa di mamma e si agita. Il compagno di mia mamma era sposato con un'altra signora e mio padre ha avuto il numero di questa signora e l'ha chiamata, “rovinando una famiglia”. Io col papà mi trovo bene.
Quando gli dico di comprarmi dei vestiti lui mi dice di no, dicendomi che non ha soldi, ma secondo me invece ce li ha. Però a volte quando gli chiedo di comprarmi la pizza o il panino, lui mi dice di sì. Il sabato quando andiamo con lui a mi diverto molto. Con mia mamma è diverso, Pt_2 quando le chiedo se ha due/tre euro lei mi dice di no facendomi vedere il portafoglio e allora io le credo. Però a volte i soldi me li dà per andare a comprare una pizza o un panino con gli amici.
Mio padre si preoccupa, è più ansioso. Mi chiama continuamente per sapere come sto. Quando mi sono fatto male al piede questa estate, ho chiamato subito mia madre. Papà mi ha chiamato e ha scoperto che mi ero fatto male ed è venuto subito in ospedale e lui è stato sempre con me, anche su sua insistenza io ho acconsentito. Mi ha rimproverato dicendomi che mi ero fatto male perché non faccio mai il bravo. Col compagno di mia madre mi trovo bene, se gli chiedo cinque euro per fare
pagina 3 di 5 un regalo a mia madre o per comprare qualcosa per me lui mi dà i soldi. Allo scorso compleanno lui aveva dato 50 euro a testa a me e a mio fratello. Mi trovo abbastanza bene con lui, alcune volte mi porta in campagna. In definitiva, voglio stare con mia madre”).
Sul punto, giova anche richiamare le risultanze della relazione redatta dal Servizio Sociale del
Comune di Vittoria, da cui emerge, da un lato, che entrambi i genitori sono presenti per il figlio e partecipano adeguatamente alla vita del minore, anche secondo le proprie possibilità economiche,
e, da altro lato, che il minore nonostante, le difficoltà nell'esplicitarlo in modo chiaro, ha Per_1 espresso “la volontà di vivere presso l'abitazione della madre e di poter incontrare e rimanere presso l'abitazione paterna tutte le volte che lo desidera”.
Pertanto, conformemente alla volontà espressa del minore e non essendo emersi elementi pregiudizievoli in senso contrario all'esito dell'istruttoria espletata, deve disporsi, a modifica delle precedenti condizioni di cui al decreto n. 8131/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa emesso il
07.05.2020 reso nel procedimento n. 1438/2019 R.G., il collocamento del figlio presso la Per_1 madre Parte_1
Per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di visita del minore, tenuto conto del rapporto che lo stesso mantiene con entrambi i genitori, si ritiene congruo prevedere che il resistente possa vedere e avere con sé il figlio due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, disponendo il Per_1 pernotto per il martedì sera e, altresì, prevedendo che accompagni a scuola il figlio il CP_1 mercoledì mattina, nonché, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica, alle ore 19.00, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del figlio;
in occasione delle festività natalizie, per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di Santo Stefano o del Capodanno;
per le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive, per quindici giorni consecutivi, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Stante il collocamento di presso la madre, va revocato, con decorrenza dal giorno del Per_1 deposito del ricorso, l'obbligo a carico di di versare un contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio, all'epoca collocato con il padre.
Sotto il profilo della determinazione dell'assegno da porsi a carico di per il Controparte_1 mantenimento del minore, si ritiene congruo l'importo di € 175,00 mensili, tenuto conto dell'attività lavorativa dallo stesso svolta (con contratto a tempo determinato prossimo alla scadenza) nonché dell'ampia regolamentazione del diritto di visita. Inoltre, andranno poste carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie. pagina 4 di 5 Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di condannare il resistente a norma dell'art. 473 bis 39 lett. a), b), c) c.p.c., non sussistendone nella fattispecie i presupposti, all'esito dell'istruttoria e delle difese delle parti, considerato anche quanto emerso in ordine ai rapporti, comunque buoni, tra il minore e il padre.
Stante la natura della causa e le statuizioni assunte (accoglimento della domanda di modifica, fissazione di un contributo di mantenimento a carico del padre, ma in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente, rigetto dell'istanza ex 473 bis 39 c.p.c.), si ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 3399/2023, a parziale modifica del proprio decreto n. 8131/2020 del 07.05.2020 reso nel procedimento n. 1438/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Colloca il minore presso la madre , disponendo che il Persona_1 Parte_1 padre possa avere e tenere con sé il figlio nei termini di cui in motivazione;
Controparte_1
2) Dispone la revoca, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a carico di Parte_1
[...]
3) Dispone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore Controparte_1 versando in favore di un assegno di € 175,00 mensili, da corrispondersi Parte_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
4)Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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