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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15786 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall' Avv. Teresa Paladini del Foro di Crotone e presso il cui studio in Cirò Marina (KR) piazza Kennedy 12 è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa, CP_1 come da documentazione in atti, dall'Avv. Nicola Palombi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via in Arcione n.71
Parte convenuta
e - Parti convenute – contumaci CP_2 Controparte_3
OGGETTO: risarcimento lesioni – trasportato
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 su conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio in persona del Procuratore speciale, e CP_1 CP_2
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “…Accertare e Dichiarare la responsabilità della sig.ra
e della sig.ra , ciascuna per il proprio CP_2 Controparte_3 titolo, nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, sia fisici che morali e patrimoniali, liquidando la somma di complessivi €. 24.053,13 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o in quella diversa maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta dovuta di giustizia;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, oltre accessori di legge…”
Assumeva parte attrice che “…In Roma, in data 20.12.2019 verso le ore 23,00 circa, l'attrice viaggiava in qualità di trasportata sul ciclomotore Tg. X6PKND di proprietà della sig.ra e al momento condotto CP_2 dalla sig.ra ; giunte a bordo del ciclomotore in piazza Controparte_3
Montegennaro la conducente, nell'affrontare la rotatoria ivi esistente, ne perdeva il controllo e così cadevano rovinosamente in terra;
prontamente soccorse da un automobilista – rimasto sconosciuto - l'attrice veniva trasportata presso il ristorante “La Piccola Amatrice” sito in via Tripoli ove la attendeva l'amica sig.ra con la quale era stata a Persona_1 cena la stessa sera;
per i dolori che accusava, l'attrice veniva dapprima soccorsa dall'amica e dal titolare del ristorante, sig. , e Controparte_4 poi trasportata con autoambulanza presso il P.S. dell'ospedale S. Pietro in Roma, dove le veniva diagnosticata la frattura testa omero sx e immobilizzato l'arto superiore;
come da indicazione dei medici del P.S., in data 24.12.2019 l'attrice veniva ricoverata presso l'ospedale San Pietro F.B.F. di Roma dove il successivo 28.12.2019 veniva sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa in data 30.12.2019…nessuna denuncia del sinistro veniva presentata dalla proprietaria del motoveicolo che, per di più, opponeva atteggiamento ostruzionistico alla legittima richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra ” Pt_2
…
…”
Si costituiva in giudizio in persona del Procuratore speciale CP_1 chiedendo: “…accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e quindi rigettare tutte le domande svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio da parte della sig.ra , accertando, Parte_1 altresì, che nulla le è dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali e accessori di legge”
Nessuno si costituiva per e CP_2 Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prove documentali, escussione testi e CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita di essere accolta
.
Preliminarmente giova rilevare che sul luogo del sinistro non è stato richiesto l'intervento dell'autorità e non è stato pertanto effettuato alcun rilievo e redatto rapporto di incidente stradale.
Non compare parte convenuta per rendere interrogatorio Controparte_3 formale, nonostante atto regolarmente citata.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata esclusivamente alla documentazione depositata in atti ed escussione di un teste che nulla ha riferito circa la dinamica dell'incidente in quanto non presente al momento del verificarsi dello stesso. Ed infatti il teste escusso, : “…ero in Persona_1 compagnia dell'attrice per cenare presso il ristorante che mi si legge e nella data indicatami…è salita sul motorino della convenuta avendola conosciuta al ristorante. La mia amica doveva andare a compare le sigarette e aveva chiesto di essere accompagnata…la mia amica, dopo poco è ritornata a ristorante dolorante e piangendo, dicendo di essere caduta dal motorino condotto da parte convenuta;
poiché era ancora dolorante, abbiamo chiamato ambulanza e io sono andata con lei al Pronto Soccorso…”
Non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti, nonché poco chiara e dubbia la dinamica descritta da parte attrice. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di
Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud.
14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del Procuratore speciale, e e CP_1 CP_2
; Controparte_3
-) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a parte convenuta - – nella misura di € 2.540,00; CP_1
-) le spese di CTU a carico definitivamente di parte attrice.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall' Avv. Teresa Paladini del Foro di Crotone e presso il cui studio in Cirò Marina (KR) piazza Kennedy 12 è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa, CP_1 come da documentazione in atti, dall'Avv. Nicola Palombi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via in Arcione n.71
Parte convenuta
e - Parti convenute – contumaci CP_2 Controparte_3
OGGETTO: risarcimento lesioni – trasportato
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 su conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio in persona del Procuratore speciale, e CP_1 CP_2
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “…Accertare e Dichiarare la responsabilità della sig.ra
e della sig.ra , ciascuna per il proprio CP_2 Controparte_3 titolo, nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, sia fisici che morali e patrimoniali, liquidando la somma di complessivi €. 24.053,13 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o in quella diversa maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta dovuta di giustizia;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, oltre accessori di legge…”
Assumeva parte attrice che “…In Roma, in data 20.12.2019 verso le ore 23,00 circa, l'attrice viaggiava in qualità di trasportata sul ciclomotore Tg. X6PKND di proprietà della sig.ra e al momento condotto CP_2 dalla sig.ra ; giunte a bordo del ciclomotore in piazza Controparte_3
Montegennaro la conducente, nell'affrontare la rotatoria ivi esistente, ne perdeva il controllo e così cadevano rovinosamente in terra;
prontamente soccorse da un automobilista – rimasto sconosciuto - l'attrice veniva trasportata presso il ristorante “La Piccola Amatrice” sito in via Tripoli ove la attendeva l'amica sig.ra con la quale era stata a Persona_1 cena la stessa sera;
per i dolori che accusava, l'attrice veniva dapprima soccorsa dall'amica e dal titolare del ristorante, sig. , e Controparte_4 poi trasportata con autoambulanza presso il P.S. dell'ospedale S. Pietro in Roma, dove le veniva diagnosticata la frattura testa omero sx e immobilizzato l'arto superiore;
come da indicazione dei medici del P.S., in data 24.12.2019 l'attrice veniva ricoverata presso l'ospedale San Pietro F.B.F. di Roma dove il successivo 28.12.2019 veniva sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa in data 30.12.2019…nessuna denuncia del sinistro veniva presentata dalla proprietaria del motoveicolo che, per di più, opponeva atteggiamento ostruzionistico alla legittima richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra ” Pt_2
…
…”
Si costituiva in giudizio in persona del Procuratore speciale CP_1 chiedendo: “…accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e quindi rigettare tutte le domande svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio da parte della sig.ra , accertando, Parte_1 altresì, che nulla le è dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali e accessori di legge”
Nessuno si costituiva per e CP_2 Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prove documentali, escussione testi e CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita di essere accolta
.
Preliminarmente giova rilevare che sul luogo del sinistro non è stato richiesto l'intervento dell'autorità e non è stato pertanto effettuato alcun rilievo e redatto rapporto di incidente stradale.
Non compare parte convenuta per rendere interrogatorio Controparte_3 formale, nonostante atto regolarmente citata.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata esclusivamente alla documentazione depositata in atti ed escussione di un teste che nulla ha riferito circa la dinamica dell'incidente in quanto non presente al momento del verificarsi dello stesso. Ed infatti il teste escusso, : “…ero in Persona_1 compagnia dell'attrice per cenare presso il ristorante che mi si legge e nella data indicatami…è salita sul motorino della convenuta avendola conosciuta al ristorante. La mia amica doveva andare a compare le sigarette e aveva chiesto di essere accompagnata…la mia amica, dopo poco è ritornata a ristorante dolorante e piangendo, dicendo di essere caduta dal motorino condotto da parte convenuta;
poiché era ancora dolorante, abbiamo chiamato ambulanza e io sono andata con lei al Pronto Soccorso…”
Non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti, nonché poco chiara e dubbia la dinamica descritta da parte attrice. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di
Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud.
14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del Procuratore speciale, e e CP_1 CP_2
; Controparte_3
-) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a parte convenuta - – nella misura di € 2.540,00; CP_1
-) le spese di CTU a carico definitivamente di parte attrice.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso