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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in funzione di Giudice di Secondo Grado, in persona del Dott. Alessandro
Emanuele Lenoci, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
In grado d'appello nella causa civile iscritta al N. 6654 dell'anno 2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Savino, presso il cui studio legale, sito in Foggia, elegge domicilio
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Garruto, presso il Controparte_1
cui studio legale, sito in Foggia, elegge domicilio
APPELLATO
E
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Bari, domicilia
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 E
Controparte_3
APPELLATO-CONTUMACE
***************
Il Tribunale, con ordinanza del 15.9.2023 – preso atto che, con decreto dell'1.09.2023, era stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.9.2023 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. –, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della
DECISIONE
L' (già , in Controparte_4 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro-tempore, ha tempestivamente impugnato la sentenza, non notificata, n. 302/16, emessa dal Giudice di Pace di Foggia il 26.2.2016, di accoglimento dell'opposizione, proposta da , avverso il preavviso Controparte_1
di fermo amministrativo n. 04380201500005075000, emesso nei suoi confronti da CP_5
il 5.6.2015 e delle cartelle esattoriali, ad esso sottese, nn. 04320140007494552000 e
[...]
04320140013356986000, rispettivamente emesse nei confronti del medesimo _1
dalla e dal per l'omesso Controparte_2 Controparte_6
pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate da altrettanti verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada.
A fondamento dell'appello, l' ha dedotto Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado impugnata, per avere il Giudice di Pace, in violazione dell'art. 112 c.p.c., accolto l'opposizione per un motivo di illegittimità – ovvero quello concernente la asserita mancata prova della notifica delle due cartelle di pagamento
2 sottostanti – non sollevato dall'attore e, comunque, infondato per aver nel Controparte_5
giudizio di primo grado fornito la prova dell'avvenuta notifica dei predetti atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo.
Indi, contestando nuovamente i motivi di opposizione proposti dal in primo _1
grado, ha concluso per l'accoglimento del gravame, con l'integrale riforma della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 25.11.2016, si è costituito in giudizio , Controparte_1
il quale – riproponendo i motivi di opposizione, dallo stesso già proposti davanti al primo giudice e concernenti, nello specifico, l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 della L.
689/1981, la violazione dell'art. 1, comma 544, della L. 228/2012, la violazione del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 153, della L. 244/2007, l'illegittimità del verbale di accertamento prodromico alla cartella di pagamento n. 04320140007494552000, per efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 – chiedeva il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata il 5.12.2016, si è costituita la , in persona del Controparte_2
Prefetto pro tempore, la quale – eccepito preliminarmente il difetto di notifica dell'atto di gravame per aver l'appellante notificato direttamente all'Amministrazione piuttosto che presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – ha formulato appello incidentale lamentando che il Giudice di Pace avesse errato nel non rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per avere il effettuato detta notifica alla _1
, non già presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma Controparte_2
presso la sede dell'Amministrazione opposta, sita in alla Via 4 Novembre, n. 24. CP_2
Ha concluso, quindi, che, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, il Tribunale adito dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado impugnata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2023.
3 Indi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con ordinanza del 15.9.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del il quale, Controparte_3
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, deve poi rigettarsi l'eccezione, sollevata da Controparte_1
in sede di note di trattazione scritta dell'1.02.2021, di inammissibilità dell'appello
[...]
spiegato da per asserita nullità della procura al Parte_1 Parte_1
difensore del libero foro nella specie rilasciata dall'appellante.
Deve, invero, osservarsi che, come affermato, in modo condivisibile, dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal non vi è alcun rapporto di regola ad _1
eccezione tra l'avvalimento dell'avvocatura erariale ed il conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro da parte dell “ma Parte_1
semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due
categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre” (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008).
In particolare, se la convenzione stipulata dall' Parte_1
con l'Avvocatura dello Stato, riserva a quest'ultima la difesa e rappresentanza in giudizio della prima, “l' può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del Pt_1
1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile”; viceversa, se la suddetta convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio della
4 citata Agenzia, “non è richiesta l'adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro” (Cass. Civ., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008, cit.).
In entrambi i casi, ai fini della regolare costituzione dell' Controparte_4
in giudizio, quest'ultima non è tenuta dimostrare che l'affare rientri nella suddetta
[...]
convenzione oppure no, l'inclusione della fattispecie nell'una o nell'altra categoria risultando, invero, “postulata […] con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura
o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi Pt_1
è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008, cit.).
Solo nel caso in cui l' intenda derogare alla suddetta disciplina e dunque conferire Pt_1
l'incarico ad un avvocato del libero foro in una fattispecie riservata convenzionalmente all'Avvocatura sarà necessario allegare e provare l'avvenuta rituale adozione della delibera di affidamento all'avvocato del libero foro ai sensi dell'art. 43, comma 4 del r.d. n. 1161/1933.
Ebbene, così inquadrata la disciplina della difesa processuale dell' Controparte_4
nel caso di specie, l'appellato, a fronte della costituzione in giudizio
[...]
dell'appellante per mezzo di un avvocato del libero foro, non ha nemmeno allegato che la controversia oggetto di causa sia riservata convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato.
Di talché, dovendosi presumere, per le ragioni di cui innanzi, che la controversia sia delegabile ad un avvocato del libero foro, deve concludersi per la correttezza in parte qua della costituzione dell'appellante e per l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura e di inammissibilità dell'appello, sollevata dal _1
Tanto premesso, deve dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado, stante la nullità della notifica della citazione introduttiva in favore della ai sensi dell'art. Controparte_2
5 Risulta agli atti, infatti, che l'attore in primo grado – nell'impugnare il preavviso di fermo amministrativo n. 04380201500005075000, emesso nei suoi confronti dall'allora CP_7
il 5.6.2015, per omesso pagamento del credito di cui alle cartelle esattoriali nn.
[...]
04320140007494552000 e , rispettivamente emesse dalla PartitaIVA_1 CP_2
e dalla – ha notificato l'atto introduttivo del
[...] Controparte_3
procedimento di primo grado alla non già presso l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 611/1933, ma presso la sua sede, sita in alla Via 4 Novembre, n. 24 e che la stessa odierna appellata-appellante CP_2
incidentale sia rimasta contumace in detto procedimento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la notifica de qua sia nulla per violazione degli artt. 144
c.p.c. ed 11 r.d. n. 611/1933.
Ai sensi dell'art. 144 commi 1 e 2 c.p.c., infatti, “Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente”; prevede, inoltre, l'art. 11, comma 1 del r.d. n. 611/1933 che “tutte le citazioni, i ricorsi
e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
Come più volte affermato dai giudici di legittimità, le disposizioni da ultimo richiamate utilizzano espressioni di contenuto inequivoco, “tali da far intendere che nelle ipotesi ivi considerate la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è la sola praticabile […]. Sicché alla stessa è possibile sottrarsi solo nelle ipotesi particolari in cui il legislatore ha inteso espressamente derogare alla regola generale posta dal R.D. n. 611 del 1933, art. 11. Soltanto in tali evenienze, pertanto, troverà applicazione la previsione sussidiaria contenuta nell'art. 144 cod. proc. civ., comma 2, che contempla le modalità di
6 notificazione dell'atto direttamente all'amministrazione destinataria. Conseguentemente […] la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non vi è deroga alla regola di cui al R.D.
n. 1611 del 1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità, ma non anche da inesistenza. Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora
l'Amministrazione si costituisca” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 08/11/2018, n. 28528).
Né deve ritenersi applicabile nella fattispecie in esame il regime derogatorio di cui agli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, i quali prevedono che il ricorso avverso le ordinanze- ingiunzioni ed i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada debbano essere notificati all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione ex art. 6, comma 7 d.lgs. n.
150/2011 ovvero presso le Amministrazioni indicate all'art. 7, comma 5 del medesimo d.lgs. n. 150/2011, anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, atteso che le deroghe ivi contemplate – le quali sono giustificate dalla circostanza che in detti giudizi impugnatori le
Amministrazioni possono stare in giudizio personalmente – si applicano alle sole impugnative delle ordinanze-ingiunzioni e dei verbali di cui ai citati artt. 6 e 7.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144 cod. proc. civ., comma 1, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8, valevole solamente per i
7 giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” (Cass. Civ., Sez. III, 08/11/2018, n. 28528, cit.).
Ne deriva, allora, che, avendo nella specie il impugnato, non già i provvedimenti _1
sanzionatori di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, ma le cartelle di pagamento nn.
04320140007494552000 e 04320140013356986000 ed il preavviso di fermo amministrativo n. 04380201500005075000, ovvero atti, cronologicamente e giuridicamente, successivi ed autonomi rispetto ai provvedimenti sanzionatori ivi richiamati e non potendo, nei giudizi di impugnazione delle cartelle e del preavviso di fermo amministrativo, la P.A. stare in giudizio personalmente, deve concludersi per la nullità della notificazione della citazione introduttiva del procedimento di primo grado, nel caso de quo effettuata dal nei _1
confronti della presso la sua sede. Controparte_2
Irrilevante è poi che la sarebbe priva di legittimazione passiva nel Controparte_2
presente procedimento, come dedotto dal premesso, infatti, che nel caso di _1
specie il ricorrente in primo grado ha contestato, non solo vizi propri del preavviso di fermo impugnato – adottato dall'allora – ma anche vizi attinenti alla Controparte_7
pretesa sostanziale della – concernenti, in particolare, la dedotta Controparte_2
inesistenza della violazione contestatagli, per intervenuta pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 45, comma 6 C.d.S. – nonché vizi – quali la presunta violazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981) – attinenti alla formazione del ruolo da parte della medesima , CP_2
deve in ogni caso osservarsi che avendo il convenuto dinanzi al Giudice di Pace, _1
tra gli altri soggetti, anche la , così manifestando la propria intenzione Controparte_2
di agire anche nei suoi confronti e costituendo, l'accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio, prius logico rispetto all'eventuale declaratoria di difetto di legittimazione passiva di una delle parti convenute in giudizio, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la rimessione al primo giudice, stante la nullità della notificazione nei confronti della predetta convenuta ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
8 Stante la nullità della notifica della citazione introduttiva del procedimento di primo grado ed attesa la mancata costituzione in giudizio della dinanzi al primo Controparte_2
giudice – e dunque l'omessa sanatoria dell'atto nullo – deve pertanto dichiararsi la nullità dell'intero giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, nonché della sentenza in questa sede appellata.
Di talché, in applicazione dell'art. 354 c.p.c. deve disporsi la rimessione della causa al primo giudice.
Ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti resta assorbita.
Non avendo il Giudice di Pace correttamente esercitato i suoi poteri di controllo della regolarità della notifica della citazione nei confronti di una delle parti del giudizio di primo grado, omettendo di disporre la rinnovazione della notifica, vi sono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali sostenute dalle parti nel presente procedimento di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice di Secondo Grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_5
avverso la sentenza, non notificata, n. 302/16, depositata dal Giudice di Pace di
[...]
Foggia il 26.2.2016, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del procedimento di primo grado e dell'intero giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette la causa dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa ai sensi degli artt. 354 e 353 c.p.c.;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dalle stesse sostenute nel presente grado di giudizio.
Foggia, 3.02.2024
Il Giudice
9 Dott. Alessandro Emanuele Lenoci
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
354 c.p.c.