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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 792/2024 promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Strada(C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corbetta (MI),Via C. Cattaneo n. 26/28
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F./P.IVA ) in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F./P.IVA
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI Clara (C.F.: ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Milano,Piazza IV Novembre n. 4
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2102/2023 (R.G. 4446/2023) del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei confronti di Parte_1 in nome e per conto di opposizione al decreto CP_1 CP_2 CP_2 ingiuntivo in epigrafe indicato con cui gli veniva intimato di pagare alla parte ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 25556,06 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente a sostegno dell'impugnazione esponeva quanto segue: la parte ingiungente era priva di legittimazione attiva in quanto il supposto credito derivava da un finanziamento concesso da senza la necessaria specifica per ritenere CP_3 provata la cessione in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Il credito era comunque prescritto in assenza di atti interruttivi posto che l'opponente espressamente disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata 30 gugno 2022 doc. 8 di controparte. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto . Si costituiva l'opposta contestando gli assunti avversari in ragione della correttezza del proprio operato e di quello dei precedenti soggetti titolari del credito ceduto. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione o comunque condannarsi controparte al pagamento della somma risultante dovuta . Concessa parzialmente la provvisoria esecutività del decreto opposto fino a concorrenza dell'importo di € 24.313,45, espletata la procedura di mediazione obbligatoria e scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 17 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta dovendo ridursi la somma dovuta dall'opponente ad € 24.313,45 oltre accessori di legge. Il finanziamento per cui è causa si basa due distinti contratti,prodotti dall'opposta in sede monitoria, stipulati dall'opponente con (C.F. ) - Parte_2 P.IVA_3 Euro 24.313,45 per rate scadute del contratto di finanziamento (prestito personale) n. 33636967 (doc. 2 fasc.mon.) del 10.07.2006, con piano di rimborso di 72 rate mensili;
- Euro 1.242,61 per rate scadute del contratto di finanziamento (prestito personale) n. 33921328 (doc. 3 fasc.mon.) del 15.01.2007, con piano di rimborso di 10 rate mensili.
pagina 2 di 3 L'opposta ha documentalmente provato tutte le cessioni del credito,compresa la specifica in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,(doc. 6,7,8,9 parte opposta)che parte opponente ha contestato solo genericamente e non nello specifico come era suo onere fare. Nondimeno ,a fronte dell'eccepita prescrizione decennale che decorre con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. n. 17798/2011),l'opposta ne ha documentato l'interruzione soltanto con riferimento al contratto 33636967 (doc. 2 fasc.mon.) del 10.07.2006,oggetto della raccomandata doc. 10 di parte opposta restituita per compiuta giacenza (anche in questo caso solo genericamente contestata) in data 27 gennaio 2015. Il decreto ingiuntivo,emanato anche per la somma ormai prescritta pari ad
€ 1.242,61 deve pertanto essere revocato e deve essere Parte_1 condannato al pagamento della minor somma di €24.313,45 oltre interessi dal dovuto al saldo,già oggetto della concessione della parziale esecutività del decreto opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. n. 2102/2023 del Tribunale di Pavia
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere a in nome e per conto di Parte_1 CP_1 [...]
la somma di € 24.313,45 oltre interessi dal dovuto al saldo CP_2
CONDANNA
a rifondere alla controparte le spese di giudizio che liquida Parte_1 nella misura di €2540,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % oltre IVA e CPA
Pavia, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 792/2024 promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Strada(C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corbetta (MI),Via C. Cattaneo n. 26/28
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F./P.IVA ) in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F./P.IVA
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI Clara (C.F.: ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Milano,Piazza IV Novembre n. 4
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2102/2023 (R.G. 4446/2023) del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva nei confronti di Parte_1 in nome e per conto di opposizione al decreto CP_1 CP_2 CP_2 ingiuntivo in epigrafe indicato con cui gli veniva intimato di pagare alla parte ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 25556,06 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente a sostegno dell'impugnazione esponeva quanto segue: la parte ingiungente era priva di legittimazione attiva in quanto il supposto credito derivava da un finanziamento concesso da senza la necessaria specifica per ritenere CP_3 provata la cessione in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Il credito era comunque prescritto in assenza di atti interruttivi posto che l'opponente espressamente disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata 30 gugno 2022 doc. 8 di controparte. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto . Si costituiva l'opposta contestando gli assunti avversari in ragione della correttezza del proprio operato e di quello dei precedenti soggetti titolari del credito ceduto. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione o comunque condannarsi controparte al pagamento della somma risultante dovuta . Concessa parzialmente la provvisoria esecutività del decreto opposto fino a concorrenza dell'importo di € 24.313,45, espletata la procedura di mediazione obbligatoria e scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 17 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta dovendo ridursi la somma dovuta dall'opponente ad € 24.313,45 oltre accessori di legge. Il finanziamento per cui è causa si basa due distinti contratti,prodotti dall'opposta in sede monitoria, stipulati dall'opponente con (C.F. ) - Parte_2 P.IVA_3 Euro 24.313,45 per rate scadute del contratto di finanziamento (prestito personale) n. 33636967 (doc. 2 fasc.mon.) del 10.07.2006, con piano di rimborso di 72 rate mensili;
- Euro 1.242,61 per rate scadute del contratto di finanziamento (prestito personale) n. 33921328 (doc. 3 fasc.mon.) del 15.01.2007, con piano di rimborso di 10 rate mensili.
pagina 2 di 3 L'opposta ha documentalmente provato tutte le cessioni del credito,compresa la specifica in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,(doc. 6,7,8,9 parte opposta)che parte opponente ha contestato solo genericamente e non nello specifico come era suo onere fare. Nondimeno ,a fronte dell'eccepita prescrizione decennale che decorre con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. n. 17798/2011),l'opposta ne ha documentato l'interruzione soltanto con riferimento al contratto 33636967 (doc. 2 fasc.mon.) del 10.07.2006,oggetto della raccomandata doc. 10 di parte opposta restituita per compiuta giacenza (anche in questo caso solo genericamente contestata) in data 27 gennaio 2015. Il decreto ingiuntivo,emanato anche per la somma ormai prescritta pari ad
€ 1.242,61 deve pertanto essere revocato e deve essere Parte_1 condannato al pagamento della minor somma di €24.313,45 oltre interessi dal dovuto al saldo,già oggetto della concessione della parziale esecutività del decreto opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. n. 2102/2023 del Tribunale di Pavia
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
CONDANNA
a corrispondere a in nome e per conto di Parte_1 CP_1 [...]
la somma di € 24.313,45 oltre interessi dal dovuto al saldo CP_2
CONDANNA
a rifondere alla controparte le spese di giudizio che liquida Parte_1 nella misura di €2540,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % oltre IVA e CPA
Pavia, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 3 di 3