Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
In pendenza di un procedimento definito con sentenza di primo grado non irrevocabile, non è consentito celebrare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo processo, atteso che il principio del "ne bis in idem", il quale tende ad evitare che per lo stesso fatto - reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti,ha portata generale e più ampia di quella formalmente espressa dall'art. 649 cod. proc. pen., trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod.proc.pen.), o sui contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero (art. 54 bis, ter, quater cod. proc. pen.)e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2002, n. 31512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31512 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASO IO - Presidente - del 25/02/02
1. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 280
3. Dott. CONTI IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 31024/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di EN IO, n. a Vittoria il 31.1.1962;
avverso la sentenza in data 30 aprile 2001 del Tribunale di Agrigento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 30 aprile 2001, il Tribunale di Agrigento dichiarava non doversi procedere nei confronti di EN IO in ordine alla imputazione di peculato a lui ascritta sussistendo la preclusione dell'art. 649 c.p.p., atteso che, per lo stesso fatto, l'imputato era stato già giudicato dal Tribunale, nella medesima composizione, riportando condanna in data 23 aprile 2001. Osservava il Tribunale che il principio del ne bis in idem, formalmente affermato dall'art. 649 c.p.p. con riferimento a un precedente giudicato irrevocabile per lo stesso fatto, in realtà implica la non procedibilità di un secondo giudizio qualora per quello stesso fatto sia già in corso procedimento penale, anche se non conclusosi con sentenza irrevocabile.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo che ha eccepito la violazione dell'art. 649 c.p.p., norma che prevede la improcedibilità per il medesimo fatto preclusione derivante da bis in idem solo con riferimento a un precedente giudicato irrevocabile. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come affermato più volte da questa Corte, il principio ne bis in idem ha portata generale e più ampia di quella formalmente espressa dall'art. 649 c.p.p., norma che prevede la improcedibilità per il medesimo fatto solo con riferimento a un precedente giudicato irrevocabile.
Pur in mancanza di una espressa disciplina sulla litispendenza in materia penale (analoga a quella dettata dall'art. 39 c.p.c), tale principio, che trova riconoscimento anche nelle norme che tendono a risolvere i conflitti positivi di competenza (artt. 28 e s. c.p.p.) e i contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero (artt. 54-bis, ter e quater c.p.p.), esprime l'esigenza di evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro. Sulla base di questa visione sistematica, è così stato escluso che sia consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento (Sez. 5^, c.c. 10 luglio 1995, Pandolfo;
Sez. 6^, c.c. 11 febbraio 1999, Siragusa); e che possa essere esercitata l'azione penale in ordine al medesimo fatto e nei confronti della stessa persona per la quale sia stata in precedenza emessa sentenza di non luogo a procedere ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità (Sez. 6^, u.p. 8 novembre 1996, Privitera). Questa impostazione trova echi anche nella giurisprudenza costituzionale, essendosi osservato che è ben sostenibile interpretare il principio in questione in una accezione più ampia di quella risultante dall'art. 649 c.p.p., "tale da impedire l'eventualità di procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche in tal caso, l'art. 529 c.p.p., la cui previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi in cui l'azione penale non abbia da avere corso in un procedimento perché già promossa in un altro" (Corte cost., ord. n. 39 del 2002; e, nello stesso senso, ord. n. 318 del 2001, che richiama la sent. n. 27 del 1995). Deve dunque affermarsi che, ferma l'applicabilità delle norme per la risoluzione dei conflitti positivi di competenza tra più giudici o dei contrasti positivi tra più uffici del pubblico ministero, qualora un giudice sia investito dell'azione penale per un fatto in ordine al quale l'azione sia stata già esercitata davanti ad altro giudice, del medesimo o di altro ufficio giudiziario, deve essere dichiarata la improcedibilità dell'azione penale, pur se l'altro procedimento non sia stato definito con il giudicato. Il ricorso va conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002