Sentenza 9 aprile 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2019, n. 9873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9873 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 24011-2017 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI
134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO RI TOSI;
- ricorrente -
contro
ER RI ET, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato PAOLO BORSANI;
- controrícorrente — avverso la sentenza n. 1589/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2017 R.G.N. 632/17; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale Avvocato PAOLO RI TOSI;
udito l'Avvocato PAOLO BORSANI. PROC. nr. 24011/2017
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Como, con sentenza nr. 109 del 2017, pronunciando, ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss, della legge nr. 92 del 2012, dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a MA CE CE da Poste Italiane Spa ( di seguito, per brevità, Poste) e riconosceva alla lavoratrice la tutela ex art. 18, comma 4, della legge nr.300 del 1970. 2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23.8.2017 nr. 1589, respingeva il reclamo della società.
2.1. Per quanto qui solo rileva, la corte territoriale escludeva la condotta contestata alla lavoratrice ovvero che la stessa, direttrice dell'Ufficio postale di MAno Comense, in violazione delle regole di correttezza e diligenza, avesse omesso di segnalare operazioni sospette, in relazione a plurimi prelievi in contanti, tutti di importo inferiore a 5.000,00 euro (ad eccezione di pochi), come previsto dalla normativa antiriciclaggio.
2.2. A tale riguardo, la Corte distrettuale, dopo aver precisato che gli addebiti erano riferibili a sei conti correnti, intestati a tre distinte società, con rilascio di 24 carte ST, osservava come neppure il sofisticato sistema informatico di Poste, adottato in ottemperanza alle delibere della Banca di Italia, avesse rilevato l'anomalia delle operazioni imputate, fatta eccezione per una, in relazione alla quale la lavoratrice aveva attivato la segnalazione extra NO (acronimo di Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette); né, a giudizio della Corte di merito, era imputabile alla lavoratrice, pure nella sua qualità, l'omissione del controllo dei tabulati giornalieri, riepilogativi delle operazioni dell'Ufficio, giacché l'individuazione dei prelievi sospetti richiedeva l'aggregazione di operazioni frazionate compiute nell'arco di sette giorni.
2.3.1 giudici osservavano anche come, secondo i regolamenti aziendali, fossero gli operatori addetti al front office a dover segnalare eventuali anomalie al direttore dell'Ufficio ed inoltre che non risultava provato che fosse stata la direttrice a sovvenzionare le casse in relazione alle specifiche operazioni sospette.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane s.p.A., affidato a cinque motivi.
4. Ha resistito, con controricorso, MA CE CE.PROC. nr. 24011/2017
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2104 cod. civ.
1.1.Si imputa alla sentenza di aver escluso l'esigibilità della condotta contestata ovvero l'omessa segnalazione di operazioni sospette.
2. Il motivo è da respingere.
2.1.Giova premettere quanto ripetutamente affermato da questa Corte ovvero che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 dell'Ord. Giud.); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (per essere queste contestate o comunque non pacifiche) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. (cfr. ex aliis Cass. nr. 14468 del 2015), tempo per tempo vigente. In altre parole, la ricostruzione della vicenda concreta costituisce un prius rispetto alla applicazione delle norme di diritto.
2.2.11 motivo, benché impropriamente dedotto in termina di violazione di norme di diritto, censura la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello e sollecita una rivisitazione del giudizio di merito, non consentita in questa sede, per quanto più diffusamente sarà osservato in relazione al secondo motivo.
2.3.Nel caso concreto, la Corte di appello, con accertamento di fatto a lei devoluto, ha escluso che alla lavoratrice dovesse imputarsi un difetto di diligenza e ritenuto non esigibile, da parte della stessa, il controllo asseritamente omesso, per le modalità concrete delle operazioni di cui, in seguito, si sarebbe accertata l'irregolarità; queste (id est: le operazioni), frazionate nel tempo, relative a sei conti correnti, intestati a tre società, con rilascio di 24 carte postamat, risultavano, obiettivamente, tali da sfuggire all'attenzione della lavoratrice che, per la sua posizione, non era a diretta conoscenza delle singole movimentazioni sui conti correnti (e che - ovviamente- non le erano state comunicate dagli operatori addetti al front office); la verifica a lei imposta dallo specifico ruolo ( ovvero il controllo giornaliero dei tabulati PROC. nr. 24011/2017 riepilogativi) non consentiva l'accertamento di alcuna anomala, ricavabile solo sulla base di dati aggregati, relativi ad un arco temporale di sette giorni, e, dunque, per effetto di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che erano nella sua disponibilità.
2.4.La contestazione di tale accertamento articolata nel primo motivo in termini di errore di diritto non coglie dunque nel segno perché investe l'esito dell'accertamento e non profili di violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge.
3. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti .
3.1.La censura afferisce al mancato esame del «tema» dei controlli di competenza della lavoratrice, nella qualità di direttore dell'ufficio postale, ovvero delle circostanza di fatto al riguardo allegate da Poste.
4. Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.
4.1.Ai sensi dell'articolo 348 ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ., allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 cod.proc.civ.; spetta, peraltro, al ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, per dimostrare che esse siano tra loro diverse (Cass. nr. 26774 del 2016; Cass. nr. 5528 del 2014; in motivazione, Cass. nr. 88 del 2019).
4.2.La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'Il settembre 2012 ( articolo 54 co.2 del DL nr. 83 del 2012) e questa Corte ha già affermato ( ex plurimis, Cass. nr. 23021 del 2014) la applicabilità della disposizione di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1 legge Fornero.
4.3.La fattispecie ricade, dunque, nell'ambito di applicazione del predetto art. 348 ter cod.proc.civ.; l'atto di reclamo risulta iscritto nel 2017 e la parte ricorrente non ha dedotto quanto necessario ad evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo.
5. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ.
5.1.La censura è proposta in relazione al passaggio motivazionale secondo cui : « [...] non risulta provato che CE (id est la lavoratrice) abbia dovuto sovvenzionare le casse degli sportelli in relazione proprio alle specifiche operazioni contestate ed in relazione a specifiche richieste in tal senso degli operatori di sportello»; tale PROC. nr. 24011/2017 statuizione ignorerebbe, secondo la difesa di Poste, la dichiarazione «confessoria» resa agli ispettori il 22.7.2015 ed oggetto dì un documento allegato al fascicolo della fase sommaria.
6. Il motivo è inammissibile.
6.1.Non vi è traccia in sentenza della sussistenza di una dichiarazione stragiudiziale della lavoratrice, avente ad oggetto i fatti di cui innanzi;
d'altronde, la stessa parte ricorrente deduce che il documento sarebbe stato prodotto nella fase sommaria ma nulla dice, in relazione allo stesso, con riferimento alla successiva fase a cognizione piena ed al grado di appello;
io ogni caso, la questione si sarebbe potuta, Nteou rte- CfìSSAZIeble ) porre in termini di errata valutazione delle proveYe non di violazione della regola processuale di ripartizione degli oneri di prova;
il richiamo all'art. 2697 cod.civ. non è, dunque, pertinente.
7. Con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ.
7.1.La censura riguarda l'affermazione secondo cui «l'apertura dei sei conti correnti ed il rilascio delle numerose carte ST [...] non sono stati pacificamente effettuati presso l'ufficio postale di MAno Comense [...] l'apertura dei conti correnti ed il rilascio delle 24 carte ST [...] sono stati infatti effettuati da Postelmpresa, la speciale autonoma articolazione aziendale dell'area lombarda rivolta alle imprese [...] senza alcun rilievo».
7.2.Secondo la parte ricorrente il passaggio motivazionale riguarderebbe circostanze che esulano dal tema dì indagine per rappresentare solo antecedenti fattuale inoltre, avrebbe errato la Corte di appello nell'attribuire valore al fatto che gli uffici PosteImpresa non avessero fatto alcun rilievo, non competendo a questi ultimi specifiche funzioni di monitoraggio ed indagine sui profili dei clienti e sulla loro concreta operatività.
8. L'illustrazione delle ragioni di censura rende evidente come la violazione delle norme di legge riportate nella rubrica non sia conferente, venendo in rilievo, piuttosto, l'iter argomentativo che sorregge la decisione, censurabile nei ristretti limiti del vizio di motivazione, della cui inammissibilità, nella presente sede, si è già innanzi osservato.
8.1.Vale comunque rammentare che il vizio di «ultra» o «extra» petizione, in relazione al quale viene in rilievo l'art. 112 cod. proc. civ., risulta configurabile se il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato così come la PROC. nr. 24011/2017 violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. ricorre quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti;
evenienze queste che il motivo di ricorso non sviluppa minimamente.
9. Con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. - è dedotta violazione dell'art. 2118 cod.civ. e dell'art. 3 della legge nr. 604 del 1966 nonché dell'art. 54, punto v, lett. c) e d) del
CCNL
Poste del 14.4.2011. 9.1.Secondo la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la imputabilità alla lavoratrice della condotta omissiva contestata.
9.2.Nello specifico, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l'inquadramento professionale (id est: di Responsabile di struttura complessa) e la forte esperienza professionale maturata come direttrice, condizioni che non potevano non far sorgere, alla lavoratrice, quanto meno il sospetto che i prelievi avessero finalità elusive della normativa antiriciclaggio. 10. Il motivo è da respingere per considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espresse in relazione al primo motivo. 10.1. La parte ricorrente muove dal presupposto di fatto che la lavoratrice avesse conoscenza ( id est: non potesse non avere conoscenza) delle operazioni finanziarie in oggetto, laddove la Corte di appello ha escluso proprio la conoscenza (id est: la conoscibilità) dei prelievi, in ragione delle circostanze concrete di accadimento dei fatti. 10.2. La diversa situazione di fatto che è a base della censura esclude la sussistenza di un vizio di sussunzione, riconducibile allo schema legale dell'art. 360 nr.3 cod. proc. civ. Il ricorso va, dunque, complessivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu