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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1178/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Serafino, che lo
1 rappresenta e difende, unitamente all'avv. Meri Pizzata, come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via
Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv.
Cinzia Lolli, in virtù di mandato generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito del dott.
Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.03.2022, deduceva: - di aver prestato Parte_1 attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo nell'anno 2011 presso l'azienda agricola di IN GI con sede in Caraffa del Bianco (RC), Contrada
San GI;
- che specificatamente ha lavorato dal 1^ settembre 2011 al 31/12/2011 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata nel suddetto periodo è stata regolarmente retribuita;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio;
- che vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale;
- che l'attività lavorativa è stata svolta dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa ed una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00 circa;
- che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha prestato la propria opera dalle ore 06.00 alle ore 14.00, con una pausa dalle ore 11.00 alle ore 12.00; - che per l'attività giornaliera prestata era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro ha versato in acconti, ogni 14 giorni circa;
- che a seguito della notificazione del provvedimento prot. 6700.21/06/2021.0280294, veniva a conoscenza di essere stato CP_2
2 cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria, CP_2 senza ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di IN GI per l'anno 2011 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_2
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_2 preliminarmente la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n. 83; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dall'
[...] in virtù di verbale unico di accertamento e notificazione n. Parte_2
2020005875/DDL dell'11/12/2020; - la mancata prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola IN GI.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità, improcedibilità del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 24.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
La domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2011 proposta
3 dal ricorrente, va dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Il termine di 120 giorni previsto da detto articolo, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973.
L'articolo 22 del DL 3 febbraio 1970 nr. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi, decorrente dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
In particolare, l'articolo citato recita: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del
Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008.
La legge 83/1970, di conversione del DL 7/1970, figura infatti nell'elenco allegato «A» delle disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 24, comma 1 del citato decreto-legge «a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dunque, dal 21.12.2008.
Successivamente, tuttavia, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, all'articolo 38, comma 4, ha previsto che:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529».
La norma ha soppresso, cioè, nella tabella la voce (nr. 2529), che abrogava la legge di conversione del DL nr. 7/1970; con la conseguenza che dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL nr.98/2011) la norma di decadenza di cui all' art. 22 DL nr. 7/1970 ha ripreso vigore.
Nel caso di specie la decadenza opera a tutti gli effetti in quanto il provvedimento è stato comunicato ed è divenuto definitivo dopo la reintroduzione della disciplina innanzi descritta.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell' resistente, si evince che la comunicazione circa l'avvenuta cancellazione CP_1
4 delle giornate agricole per l'anno 2011 è stata effettuata al ricorrente tramite comunicazione PEC del 24.06.2021, la cui ricezione non risulta in alcun modo oggetto di contestazione. E' pertanto da detta data che decorrono i termini per la presentazione del ricorso in sede ammnistrativa o, in difetto, di avvio dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie il ricorrente ha provveduto a presentare il ricorso ammninistrat6ivo solo in data 25.03.2022 e quindi ben oltre i 30 giorni di legge, decorrenti dalla comunicazione/conoscenza del provvedimento e l'azione giudiziaria risulta anch'essa promossa solo in data 30.03.2022, oltre quindi i 120 giorni indicati e decorrenti dalla comunicazione/conoscenza del provvedimento di cancellazione o dalla decisione del ricorso amministrativo.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei 30 giorni, decorrenti dalla data del 24.06.2021.
Tutto ciò premesso occorre richiamare la sequenza decadenziale che, nella sua massima estensione, è la seguente:
- comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
- decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
- decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_2 decisione sullo stesso;
- formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
- decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto.
5 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo al CISOA, avverso il provvedimento di cancellazione.
Né può tenersi conto del ricorso amministrativi, inoltrato tardivamente.
Pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso giurisdizionale, in difetto del tempestivo ricorso amministrativo, l'azione giurisdizionale doveva essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (entro
24.07.2021).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per cui è causa e ogni conseguente domanda.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale, per cui la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
Per quanto concerne le spese del giudizio, i contrasti giurisprudenziali sorti in materia e la rispettiva condizione delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 1178/2022, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1178/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Serafino, che lo
1 rappresenta e difende, unitamente all'avv. Meri Pizzata, come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via
Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv.
Cinzia Lolli, in virtù di mandato generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito del dott.
Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.03.2022, deduceva: - di aver prestato Parte_1 attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo nell'anno 2011 presso l'azienda agricola di IN GI con sede in Caraffa del Bianco (RC), Contrada
San GI;
- che specificatamente ha lavorato dal 1^ settembre 2011 al 31/12/2011 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata nel suddetto periodo è stata regolarmente retribuita;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio;
- che vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale;
- che l'attività lavorativa è stata svolta dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa ed una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00 circa;
- che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha prestato la propria opera dalle ore 06.00 alle ore 14.00, con una pausa dalle ore 11.00 alle ore 12.00; - che per l'attività giornaliera prestata era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro ha versato in acconti, ogni 14 giorni circa;
- che a seguito della notificazione del provvedimento prot. 6700.21/06/2021.0280294, veniva a conoscenza di essere stato CP_2
2 cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria, CP_2 senza ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di IN GI per l'anno 2011 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_2
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_2 preliminarmente la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n. 83; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dall'
[...] in virtù di verbale unico di accertamento e notificazione n. Parte_2
2020005875/DDL dell'11/12/2020; - la mancata prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola IN GI.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità, improcedibilità del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 24.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
La domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2011 proposta
3 dal ricorrente, va dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Il termine di 120 giorni previsto da detto articolo, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973.
L'articolo 22 del DL 3 febbraio 1970 nr. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi, decorrente dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
In particolare, l'articolo citato recita: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del
Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008.
La legge 83/1970, di conversione del DL 7/1970, figura infatti nell'elenco allegato «A» delle disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 24, comma 1 del citato decreto-legge «a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dunque, dal 21.12.2008.
Successivamente, tuttavia, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, all'articolo 38, comma 4, ha previsto che:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529».
La norma ha soppresso, cioè, nella tabella la voce (nr. 2529), che abrogava la legge di conversione del DL nr. 7/1970; con la conseguenza che dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL nr.98/2011) la norma di decadenza di cui all' art. 22 DL nr. 7/1970 ha ripreso vigore.
Nel caso di specie la decadenza opera a tutti gli effetti in quanto il provvedimento è stato comunicato ed è divenuto definitivo dopo la reintroduzione della disciplina innanzi descritta.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell' resistente, si evince che la comunicazione circa l'avvenuta cancellazione CP_1
4 delle giornate agricole per l'anno 2011 è stata effettuata al ricorrente tramite comunicazione PEC del 24.06.2021, la cui ricezione non risulta in alcun modo oggetto di contestazione. E' pertanto da detta data che decorrono i termini per la presentazione del ricorso in sede ammnistrativa o, in difetto, di avvio dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie il ricorrente ha provveduto a presentare il ricorso ammninistrat6ivo solo in data 25.03.2022 e quindi ben oltre i 30 giorni di legge, decorrenti dalla comunicazione/conoscenza del provvedimento e l'azione giudiziaria risulta anch'essa promossa solo in data 30.03.2022, oltre quindi i 120 giorni indicati e decorrenti dalla comunicazione/conoscenza del provvedimento di cancellazione o dalla decisione del ricorso amministrativo.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei 30 giorni, decorrenti dalla data del 24.06.2021.
Tutto ciò premesso occorre richiamare la sequenza decadenziale che, nella sua massima estensione, è la seguente:
- comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
- decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
- decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_2 decisione sullo stesso;
- formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
- decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto.
5 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo al CISOA, avverso il provvedimento di cancellazione.
Né può tenersi conto del ricorso amministrativi, inoltrato tardivamente.
Pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso giurisdizionale, in difetto del tempestivo ricorso amministrativo, l'azione giurisdizionale doveva essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (entro
24.07.2021).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per cui è causa e ogni conseguente domanda.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale, per cui la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
Per quanto concerne le spese del giudizio, i contrasti giurisprudenziali sorti in materia e la rispettiva condizione delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 1178/2022, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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