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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.339/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24 gennaio 2025 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_1
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_3
MONTEROSSO TITO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_4 dall'Avv. CIPOLLA LUCIANA
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. , e CP_4 C.F._1 CP_5
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. LA SPINA PAOLO C.F._2
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3580/2021 pubblicata in data 18/08/2023.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Marte: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, preliminarmente sospesa la esecutività della sentenza del Tribunale di Catania n.3580/2021, in accoglimento del presente appello: 1) Nel merito, accogliere i motivi di appello e revocare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Catania n. 3580/2021 del
22/7/2021, pubblicata il 17/8/2021, limitatamente al capo impugnato della sentenza (sub I del presente atto), che per il resto andrà confermata. 2) In ogni caso, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, stante il mancato disconoscimento della copia del contratto di c/c del 05/9/2008 prodotta da
a corredo della propria comparsa di costituzione (cfr. Doc.6). CP_6
accertare e dichiarare che la ha fornito piena prova del credito ingiunto CP_7
e, per l'effetto decidere il giudizio nel merito ed in particolare rigettare integralmente la opposizione avversaria e confermare il D.I. n.1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. 3) Subordinatamente, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania accertare e dichiarare la conformità all'originale della copia del contratto di c/c del 05/09/2008 prodotta da anche CP_6 mediante presunzioni per l'effetto decidere il giudizio nel merito ed in particolare rigettare integralmente la opposizione avversaria e confermare il
D.I. n.1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. 4) In estremo subordine,
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita disporre la produzione dell'originale del contratto di c/c del 05/09/2008 al fine di consentirne la verificazione, all'esito della quale decidere il giudizio nel merito ed in particolare dichiarare che la Banca ha fornito piena prova del credito ingiunto e, per l'effetto, rigettare integralmente la opposizione avversaria per tutti i motivi riproposti nel presente atto e per l'effetto confermare il D.I. n.1528/2019 emesso dal tribunale di
Catania. 5) Sempre in accoglimento del proposto appello, ed in riforma della
pag. 2/28 sentenza impugnata, porre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte appellata
Per Parte Appellata : Controparte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni
e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto ad ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i Controparte_3
motivi di cui in narrativa;
- sospendere l'esecutorietà della sentenza di primo grado n. 3580/2021 emessa dal Tribunale di Catania. Nel merito: - accogliere integralmente l'appello proposto dalla e per essa per tutti i motivi Pt_1 Pt_2
sopra indicati, e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Catania n. 3580/2021 pubblicata il 17/8/2021 limitatamente al capo della sentenza relativo al disconoscimento del contratto di accensione del C/c del
05/09/2008 - confermata per il resto - e per l'effetto accertare e dichiarare che è stata data piena prova del credito ingiunto confermando il decreto ingiuntivo n.
1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. In subordine: - Nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'eccezione di disconoscimento sia ritenuta validamente formulata, si chiede che la Corte voglia autorizzare il deposito dell'originale del documento nonché si chiede la verificazione delle scritture disconosciute ex artt.
216 e ss. c.p.c. e per l'effetto, accertata e dichiarata la piena prova del credito ingiunto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1528/2019 emesso dal Tribunale di
Catania. In ogni caso: - respingere l'appello incidentale nonché tutte le doglianze proposte da e dai Sig.ri Conti per tutti i motivi Controparte_3 indicati in atti;
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale Controparte_3
pag. 3/28 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, preliminarmente rigettare la richiesta di inibitoria della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi motivi che ne giustificherebbero il provvedimento chiesto: 1 – in limine litis ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 2 – in caso di rigetto della superiore eccezione preliminare, in via incidentale, ritenere e dichiarare non provata la cessione di credito operata da in favore CP_6
di contrariamente a quanto declamato da quest'ultima;
3 - per Controparte_9 lo effetto ritenere e dichiarare la carenza di interesse legittimo di CP_9
e carenza di legittimazione processuale attiva e passiva nel giudizio
[...] odierno;
4 - conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla stessa non avendone interesse;
5 – per lo effetto CP_9 CP_9
dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellati a per effetto del CP_9 decreto ingiuntivo opposto e revocato;
6 - ritenere e dichiarare tempestivo e valido il disconoscimento della copia conforme all'originale dei contratti di fideiussione prodotti da 7 - conseguentemente, ritenere e CP_6
dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e per lo effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo, nei confronti di quest'ultimi. 7aa. - ritenere e dichiarare tempestivo il disconoscimento del contenuto e firma, operato dal sig.
nella qualità, nonché il disconoscimento della copia conforme CP_4 all'originale dei predetti documenti operato dai sigg. in e CP_4 [...]
quali fideiussori di 7bb. - CP_5 Controparte_3 conseguentemente, ritenere e dichiarare l'impossibilità ad accertare la pretesa creditoria di stante l'omessa produzione degli originali;
7cc. – Controparte_9 conseguentemente, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo.,
8 - ritenere e dichiarare infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello proposti dalla società appellante;
9 - ritenere e dichiarare decaduta CP_9 dal sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, stante la tardiva
[...]
pag. 4/28 costituzione in giudizio;
10 - in subordine, ritenere e dichiarare tempestivo il disconoscimento della copia fotostatica e copia conforme all'originale del contratto di conto corrente, contratto di apertura di credito, di domanda di apertura di credito e del contratto di fideiussione;
10bis – per lo effetto, ritenere
e dichiarare non provato il credito da parte della e di in CP_7 Controparte_10
assenza di produzione dei rispettivi originali;
11 – Nell'ipotesi in cui l'appello principale dovesse ritenersi fondato e infondato l'appello incidentale, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, nel merito: 12 – ritenere e dichiarare la nullità radicale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito n. 548/63 per violazione dell'art. 117 T.U.B. stante l'omessa produzione dei rispettivi originali, in virtù del disconoscimento delle copie prodotte nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione;
13 – conseguentemente, disporre la rielaborazione contabile del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito in questione, sostituendo ai tassi convenzionali il tasso legale nella misura fissata dal legislatore al momento della risoluzione del contratto;
14 – ritenere e dichiarare l'usura pattizia nel contratto di conto corrente e di apertura di credito;
15 – ritenere e dichiarare la non dovutezza degli interessi a qualunque titolo;
16 – ritenere e dichiarare la nullità dell'anatocismo bancario praticato dalla nel contratto di conto corrente e CP_7
di apertura di credito in quanto illegittima per i motivi già spiegati;
17 – ritenere
e dichiarare nulla la commissione di massimo scoperto e la commissione di istruttoria veloce applicata dalla nel contratto di conto corrente e in CP_7 quello di apertura di credito sopra richiamato, in quanto non pattuita ovvero consistente in una duplicazione a commissioni già previste in contratto;
18 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interessi applicati dalla CP_7 frutto di applicazioni di voci, commissioni e spese non pattuite, illegittimamente praticati arbitrariamente dalla 19 – per tutte tali ipotesi, accertare e CP_7 quantificare l'ammontare effettivo delle somme di denaro dovute dall'opponente,
pag. 5/28 in seguito alla rivisitazione e rielaborazione del contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito, epurandolo da tutte quelle voci illegittime, perché non pattuite o in violazione di legge;
20 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse debitori applicati dalla ai contratti in CP_7
questione, stante il difetto di determinazione e determinabilità del tasso di interesse convenzionale;
21 – per effetto di quanto sopra, rielaborare il rapporto contabile sostituendo ai tassi di interesse convenzionali applicati dalla banca il tasso di interesse legale;
22 – in virtù di ciò, revocare, riformare o, comunque, dichiarare con qualsiasi altra forma nullo e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
23 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla in quanto sin CP_7
dall'inizio superiori ai tassi soglia;
24 – per effetto di ciò, rielaborare i contratti di conto corrente e di apertura di credito, epurandolo da qualsivoglia tasso, anche nella misura legale;
25 – in merito alla posizione dei fideiussori
[...]
e , ritenere e dichiarare la nullità parziale degli articoli CP_4 CP_5
6,7 e 8 delle fideiussioni rilasciate da quest'ultimi in favore della Banca per violazione delle norme antitrust;
26 – in via gradata, ritenere e dichiarare la sopravvenuta decadenza della garanzia fideiussoria per violazione del termine ex art. 1957 c.c. da parte della Banca;
27 - conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla fideiubente alla società opposta e a
[...]
28 – in via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare nulla la CP_9
fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., in uno al principio di buona fede e correttezza contrattuale imputabile alla Banca;
29 – per lo effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e a CP_4 CP_5 CP_6
e a disponendo la revoca del decreto ingiuntivo nei
[...] Controparte_9 confronti di quest'ultimi; 30 - in estremo subordine ritenere e dichiarare che il fideiussore è tenuto a versare le somme di denaro in favore di Controparte_9 che verranno meglio accertate nel corso del giudizio, avendo fatte proprie tutte
pag. 6/28 le eccezioni sollevate dal garantito;
31 – per lo effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo. 32 - confermare il capo di sentenza del giudizio di primo grado e condannare al pagamento delle spese di giustizia di Controparte_9 secondo grado, in virtù del principio della soccombenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3580/2021 pubblicata in data 17/08/2021, il Tribunale di Catania accoglieva integralmente l'opposizione proposta da Controparte_3
, avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_4 Parte_3 CP_5
n.1528/2019, emesso in data 20/03/2019 che e revocava.
In particolare il primo giudice - ritenuto preliminarmente che Controparte_9 aveva dato prova della titolarità ad agire in giudizio in seguito alla cessione del credito in blocco e che la stessa non poteva rispondere di eventuali istanze di accertamento negativo del credito e/o di ripetizione di indebito - rilevava che parte opponente aveva disconosciuto la lettera contratto di conto corrente,
l'apertura di credito e le fideiussioni.
Quanto alle fideiussioni, il Tribunale affermava la tardività del disconoscimento, essendo le stesse state prodotte in uno al ricorso monitorio mentre il disconoscimento era stato effettuato solo con la II memoria ex art.183, comma 6
c.p.c..
Quanto al contratto di accensione del c/c del 05/09/2008, il primo giudice dava atto che con l'atto di opposizione gli opponenti avevano disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta e riteneva che tale ultimo disconoscimento era giuridicamente significativo, “avendo la parte rilevato difformità con riferimento alle pagine 2 e 3 sicché era onere dell'opposta produrre in giudizio l'originale, onde provvedere se del caso sull'istanza di verificazione;
adempimento questo mancato non surrogabile dalla labiale disponibilità alla produzione offerta negli atti difensivi successivi” e che
“l'impossibilità di fondare la pretesa creditoria monitoriamente azionata
pag. 7/28 determina l'accoglimento integrale dell'opposizione e l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione”.
Avverso la predetta pronuncia e quale Parte_4 Parte_2 mandataria con rappresentanza di , hanno Controparte_1
proposto appello, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito , facendo propri i motivi di appello Controparte_2
dell'appellante principale, precisando le conclusioni come sopra trascritte.
Si sono, altresì, costituiti Controparte_3 [...]
e , proponendo appello incidentale e chiedendo il rigetto CP_4 CP_5 dell'appello principale e ribadendo, in subordine, le domande formulate in primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per difetto di periculum in mora, all'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta preliminare l'esame dell'appello incidentale proposto da
[...]
, e , posto che in Controparte_3 CP_4 CP_5
difetto di legittimazione attiva di l'appello da questa proposto sarebbe CP_9 inammissibile.
Gli appellanti incidentali hanno impugnato il capo di sentenza con il quale il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
ritenendo che la cessionaria avesse dato prova della titolarità ad agire CP_9 in giudizio in seguito alla cessione del credito in blocco rappresentata in atti,
“avuto riguardo alla documentazione prodotta, soprattutto con riferimento al tabulato doc. H, dal quale risulta la cessione del credito per cui è oggetto”.
pag. 8/28 Sostengono gli appellanti incidentali che: dalla lettura dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale non si ricava alcunchè in merito alla cessione del credito nascente dal contratto di conto corrente sopra richiamato, in quanto in essa si legge solo che avrebbe acquistato pro soluto dal Credito Valtellinese, CP_9
un portafoglio di crediti non –performing classificati a sofferenza, originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01.01.1970 e il
20.06.2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, a cui si faceva rinvio;
la cessionaria o presunta tale non ha prodotto il contratto di cessione di credito, né l'allegato, malgrado nella Gazzetta Ufficiale si fa espresso richiamo ad essa per la individuazione delle singole posizioni cedute;
a nulla vale il richiamo fatto dal Giudice di prime cure al documento H, trattandosi di un foglio in copia fotostatica – indicato come tabulato di cessione, in quanto privo di firma, di intestazione, riportante in intestazione la voce “ALLEGATO 1”
ELENCO DEI CREDITI, con una striscia riportante il numero di CDG e l'intestazione ad . Controparte_3
Sempre in merito alla posizione di , gli appellati deducono inoltre Parte_4
che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardiva costituzione in giudizio di siccome sollevato in seno alla terza Controparte_9 memoria ex art. 183 c.p.c., posto che la costituzione di è avvenuta solo Pt_1
dopo il decorso del primo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c, sicchè la detta società poteva limitarsi a far proprie le eccezioni, deduzioni e conclusioni di espresse sino a quel momento, avendone chiesto l'estromissione (lett. CP_6
B4).
Il motivo di appello è infondato
Occorre, in primo luogo, rilevare che l'eccezione suddetta è stata formulata in primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e specificata in comparsa conclusionale, sicché deve ritenersi tempestivo il deposito, in uno all'atto di appello, del contratto di cessione.
pag. 9/28 Ciò premesso, ritiene il Collegio che mediante la produzione della Parte_4
Gazzetta Ufficiale, nella quale è stato pubblicato l'atto di cessione dei crediti, del contratto di cessione e dell'allegato 1 al contratto stesso (doc. H depositato in uno alla costituzione di in primo grado nel quale è riportato il credito Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo opposto) abbia dato prova della cessione del credito (cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944 e 20/07/2023, n. 21821).
Dalla superiore statuizione consegue che legittimamente , quale Parte_4
cessionaria del credito, ha proposto l'appello principale.
Inoltre risulta infondata anche l'eccezione di tardività della costituzione di
Pt_1
All'uopo è bene precisare che il disposto dell'art. 268 c.p.c. ammette l'intervento volontario ("a norma dell'art. 105 c.p.c.": art. 267 c.p.c.) "finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio" (primo comma, rimasto sostanzialmente inalterato con la riforma del 1990 che pone il medesimo limite con la espressione: "... sino a che non vengano precisate le conclusioni"), precludendo al terzo intervenuto solo quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta "alle altre parti" (secondo comma), mentre una tale preclusione non può invece estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non
è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie
(artt, 167 e 183 c.p.c.) e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Passando all'esame dell'appello principale, con un unico motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà ed erroneità della sentenza di primo Parte_4 grado per violazione dell'art.2719 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto che parte opponente avrebbe operato un disconoscimento giuridicamente significativo, omettendo ogni valutazione di un fatto/documento determinante ai fini della definizione del giudizio.
pag. 10/28 In particolare deduce che il disconoscimento operato in sede di Pt_1 opposizione aveva riguardato la “difformità con riferimento alle pagine 2 e 3” del contratto di conto corrente acceso il 05/09/2008, posto che in effetti la copia prodotta con l'atto di intimazione non recava la firma integrale da parte del legale rappresentante della società contraente, tuttavia tale carenza era stata emendata in sede di comparsa di costituzione ove la banca creditrice aveva prodotto la copia integrale del documento che non era stato specificamente disconosciuto.
Gli appellati hanno contestato siffatta difesa, evidenziando che alla prima udienza gli originari opponenti, alla luce della costituzione in giudizio della avevano evidenziato che malgrado il disconoscimento della copia del CP_7 contratto di conto corrente e delle condizioni generali di contratto in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta non aveva ovviato, avendo omesso di produrre gli originali, limitandosi alla produzione di ulteriori copie. Inoltre il aveva disconosciuto la riconducibilità allo stesso delle due firme CP_4
apposte sul documento e così parimenti la riconducibilità al fideiussore
[...]
Sempre nello stesso verbale di udienza gli opponenti avevano altresì CP_5
disconosciuto contenuto e firma dei documenti nn. 3 (contratto di apertura di credito) e 4 (domanda di apertura di credito), sempre prodotti in copia fotostatica per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta, precisando che dalle copie non era possibile verificare se trattavasi di firma originale ovvero una riproduzione di firma. Infine, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., gli opponenti contestavano la tesi sostenuta dalla banca nella prima memoria istruttoria, secondo cui l'eccezione del disconoscimento risultava superata dalla produzione in copia conforme dei documenti oggetto di disconoscimento della conformità riferita ai contratti di conto corrente e conto apertura di credito e domanda di apertura di credito, deducendo l'irrilevanza della produzione in copia dei documenti disconosciuti non essendo possibile verificare se trattavasi di firme in originale parimenti al contenuto dei contratti.
pag. 11/28 Il motivo di appello è fondato.
Occorre precisare che nell'originario atto di opposizione gli odierni appellati hanno eccepito la non conformità della copia del contratto di conto corrente rispetto all'originale, perché le pagine nn. 2 e 3 stante che la firma dell'amministratore del tempo non risulta integrale e perché nutrivano “forti dubbi” che la copia prodotta corrispondesse all'originale, dubbi fondati sulla circostanza che il sig. (amministratore del tempo) nelle more era Persona_1
deceduto onde non era possibile interpellarlo per sapere se all'epoca dei fatti aveva o meno sottoscritto il contratto di conto corrente, costituito dalle condizioni di generali di contratto, dal riepilogo delle condizioni economiche ed operative, nonché dal documento di sintesi.
Quanto al verbale della prima udienza gli opponenti hanno evidenziato che la produzione integrale del documento non risolve e supera l'eccezione, anzi il signor disconosce una delle due firme se fosse riconducibile allo CP_4
stesso, parimenti alla signora . Si disconoscono in toto i CP_5 documenti 7 e 8 (n.d.r. comunicazioni variazioni condizioni;
documenti di sintesi) prodotti in copia fotostatica non pervenuti all'opponente in violazione del tub. Si disconosce contenuto e firma di documenti numeri 3 e 4 (n.d.r. contratto di apertura di credito del 20.09.2010; domanda di apertura di credito del
20.09.2010) in quanto mai sottoscritti dal Signor e mai portati a CP_11 conoscenza dello stesso. Si disconosce la produzione in copia fotostatica, in quanto dalla stessa non è desumibile se tratti di firma originale o riproduzione di firma.
Infine nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli originari opponenti hanno ribadito che “riguardo al contratto di conto corrente la copia conforme all'originale è pur sempre una copia fotostatica che non consente di verificare
l'originalità della firma apposta. Solo la produzione dell'originale consentirebbe alla parte opponente di esaminare al meglio le firme e, se trattasi di firme
pag. 12/28 apocrife, disconoscerle. Quanto sopra esposto vale anche per la produzione della copia conforme dei contratti di fideiussione. Invero, solo la produzione in originale dei prefati contratti metterebbe nelle condizioni i sig.ri CP_4
e di verificare se le firme ivi apposte sono loro riconducibili ed, CP_5
eventualmente, procedere o meno al disconoscimento. Anche in questo caso si fa riserva, sin da ora, di prendere posizione sul riconoscimento o meno dei contratti di fideiussione solo dopo la produzione degli originali”.
Orbene, a fronte dell'orientamento costante della Corte di legittimità, il disconoscimento del contratto di conto corrente del 2008 e dei documenti ad esso allegati non può ritenersi esaustivo al fine di privare di efficacia le copie fotostatiche conformi.
Ed invero, la Corte di legittimità ha precisato che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza
o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (cfr. Cass. 18/07/2024, n. 19850).
In particolare la Corte ha chiarito che “non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poiché soltanto colui che è erede
o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a
pag. 13/28 dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 c.p.c...Tuttavia, anche gli eredi, ove non decidano di adottare quest'ultima formula propriamente prevista dal codice (considerata, in generale, sufficiente), sono tenuti a manifestare in proposito una volontà equipollente che sia, perciò, in ogni caso inequivoca e priva di contraddizioni od incertezze (v., ad es., Cass. n. 11504/1992), ovvero tale da far desumere con sicurezza la negazione dell'autenticità della scrittura
e/o della relativa sottoscrizione (cfr. Cass. n. 1591/2002, Cass. n. 12448/2012 e
Cass. n. 1537/2018), precisando che non può reputarsi che l'allora convenuta
(oggi controricorrente) - figlia ed erede della - nel fare la suddetta CP_12 Per_2 dichiarazione con cui aveva manifestato di "nutrire forti dubbi" circa
l'autenticità della firma della madre sulle scritture private (e con riferimento alla loro data) poste a fondamento della sua pretesa da parte del - avesse CP_13 posto in essere un comportamento equivalente ad un disconoscimento (ai sensi del citato art. 214, comma 2, c.p.c.), che - oltre a non essere specifico come è imposto, in generale, alla parte nei cui confronti viene fatta valere la scrittura e ne intende disconoscere la sottoscrizione - fosse, cioè, tale da comportare una contestazione totale ed inequivoca dell'attribuibilità dei documenti alla Per_2
(come implicato dall'inequivoca interpretazione del tenore dello stesso comma 2 dell'art. 214 del codice di rito civile).
I suddetti principi sono stati ribaditi in altre numerose pronunce che hanno specificato che:
- "Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né
pag. 14/28 generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni", precisando che "L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16 decies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni" (Cass. 07/10/2024, n. 26200);
- l'onere, che grava su chi disconosce, è non solo di individuazione del documento disconosciuto, ma anche di specifica individuazione degli aspetti differenziali tra originale e copia” (Cass. 08/07/2024, n. 18491);
- una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. 20/12/2021, n. 40750);
- quanto alla copia fotostatica del documento, è pacifico che il semplice disconoscimento della sua conformità all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sì che per escluderne ogni valenza probatoria la parte contro cui essa è prodotta ha altresì l'onere di disconoscere, in modo formale e non equivoco, alla prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, sia la conformità all'originale, sia anche il contenuto e la sottoscrizione (Cass. n.
16998/2015). Conseguentemente la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, pag. 15/28 alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass.
n. 882/2018)” (Cass. 16/10/2020, n. 22577).
Ciò premesso, nel caso in esame, non solo risulta tardivo il disconoscimento delle fideiussioni per le ragioni indicate dal primo giudice, ma anche il contratto del 2008 e gli ulteriori documenti prodotti non sono stati analiticamente e specificamente disconosciuti non avendo parte appellata – dopo la produzione dei medesimi in forma integrale in uno alla comparsa di risposta - indicato espressamente in cosa le copie differivano dagli originali ovvero negato la loro esistenza.
Peraltro, essendo riconosciuto al giudice il potere di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, nel caso in esame non può non presumersi la stipula del detto contratto, non essendo contestato che la società ha beneficiato del detto conto corrente, come risulta dagli estratti conto prodotti mai stati contestati.
Né può valere il disconoscimento da parte di e CP_4 CP_5
delle firme apposte sul contratto del 2008 e sui contratti del 2010 come appartenessero agli stessi (nei termini sopra riportati: v. prima memoria) posto che la non ha mai sostenuto che i detti contratti siano stati da loro CP_7
sottoscritti ed anzi risulta incontestato che all'epoca della loro stipula il legale rappresentante della società era (v. deduzioni delle originarie Persona_1
opponenti: “per ragioni di ricostruzione del fatto storico è doveroso evidenziare che il contratto di conto corrente venne aperto presso il Controparte_14
dall'allora amministratore della , vale a dire il sig. Controparte_3 [...]
. A quest'ultimo successe nella carica, in seguito alla sopraggiunta Per_1
morte del primo, il sig. ” ed è documentato che il CP_4 Persona_1
è deceduto nel 2014), né, per come detto, era sufficiente “nutrire dubbi” sul fatto che lo stesso potesse o meno aver sottoscritto i detti contratti, essendo di contro pag. 16/28 necessario la espressa dichiarazione di non conoscere la firma del
[...]
, dichiarazione questa mai formulata. Per_1
Dall'accoglimento del motivo di appello principale discende l'esame nel merito delle eccezioni mosse dagli originari opponenti, odierni appellati, per come riproposte in questo grado del giudizio ex art. 346 c.p.c..
1) L' e Controparte_3 CP_4 [...] hanno denunciato la nullità della clausola contrattuale di fissazione CP_5
del tasso interessi convenzionali (lett. C), posto che: il tasso di interesse debitore entro il fido ordinario non sarebbe stato indicato e quello indicato nella misura del tasso nominale dl 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199% non sarebbe rispondente a quello realmente applicato e praticato dalla sia al CP_7
momento dell'inizio del rapporto contrattuale sia nel corso del rapporto contrattuale;
non vi sarebbe alcuna indicazione specifica della voci che compongono il tasso effettivo annuo e il tasso di interesse iniziale indicato nel documento di sintesi è stato nel corso del rapporto contrattuale modificato unilateralmente dalla in pejus per l' , omettendone la CP_7 Controparte_3
comunicazione di cui al T.U.B. e, comunque, senza che ne venisse data una motivazione, per come recita la normativa vigente in materia;
il tasso di interesse debitore oltre fido, indicato nella misura del tasso nominale del 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199%, non è rispondente a quello realmente applicato e praticato dalla sia al momento dell'inizio del rapporto CP_7
contrattuale sia nel corso del rapporto contrattuale.
Le censure sono infondate.
In primo luogo nel contratto di conto corrente del 2008 è chiaramente indicato il tasso di interesse debitore entro il fido ordinario, indicato nella misura del tasso nominale dl 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199%, come peraltro – contraddittoriamente – riconosciuto dagli stessi opponenti e sono state altresì indicate le voci che compongono detto tasso.
pag. 17/28 In secondo luogo la ha prodotto le lettere inviate alla società correntista CP_7 con le quali è stato esercitato lo ius variandi (diritto espressamente previsto in contratto dall'art.19 del contratto di accensione del c/c) e comunicato le modificazioni ex art. 118 TUB (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione della . CP_7
Inconferente risulta, infine, la difesa degli appellati circa la mancata ricezione delle predette missive posto che le stesse risultano inviate alla società correntista e non dovevano essere inviate ai fideiussori.
2) Gli appellati originari opponenti hanno denunciato la nullità della clausola anatocistica (lett. D ed E), sostenendo che la reciprocità di per sé dovrebbe dare legittimità all'applicazione della pratica anatocistica al contratto, tuttavia, nel caso specifico tale reciprocità è solo di facciata, stante che i tassi creditori sono ridicoli, per non dire inesistenti, privi di alcun valore economico veritiero, essendo stato previsto lo 0,050%.
In via subordinata, hanno sollevato l'eccezione di nullità della clausola in questione, stante che dalla lettura dell'articolo 9 delle condizioni generali di contratto, si ricava che a formare la base di calcolo degli interessi capitalizzati vi sono tutta una serie di voci che invece non potrebbero costituire base di calcolo.
Entrambe le censure sono infondate.
In primo luogo la stessa normativa bancaria richiamata dagli appellanti riconosce la legittimità della capitalizzazione degli interessi nel caso in cui vi sia la reciprocità, mentre non richiede affatto che siano indicati i medesimi tassi creditori e debitori.
Quanto alla concreta applicazione della suddetta capitalizzazione la contestazione si palesa generica non essendo in alcun modo provato che oltre agli interessi passivi la abbia operato la capitalizzazione anche sulle CP_7
commissioni e spese. Né una siffatta generica deduzione può essere superata mediante la chiesta CTU, posto che la stessa non può avere finalità esplorative.
pag. 18/28 3) Parte appellata ha dedotto inoltre la nullità della commissione di massimo scoperto (sempre lett, E), deducendo che la ha applicato di fatto la CP_7
commissione di massimo scoperto, malgrado sostanzialmente non pattuita con il correntista, posto che la formale indicazione di essa in seno al contratto non equivale a pattuizione in assenza di una spiegazione, anche sintetica di essa.
La censura è infondata.
Nel contratto di conto corrente prodotto dalla banca in primo grado (v. doc. 6) emergono chiaramente le modalità di calcolo della CMS:
4) Gli appellati hanno, altresì, dedotto la nullità dei tassi di interesse convenzionali per superamento dei tassi soglia (lett. F, I e H), rilevando che già al momento della stipula del contratto di conto corrente il tasso annuo d'interesse debitore entro il fido ordinario e quello oltre fido erano superiori ai tassi soglia.
Gli stessi appellati, tuttavia, specificano che alla stipula del contratto di conto corrente – 05.09.2008 – i tassi medi per le aperture di credito per classe di importo superiore a Euro 5000,00 era dello 09,12% su base annua e conseguentemente il tasso soglia era pari a 14,805% ossia superiore al tasso contrattuale entro fido indicato in seno al contratto come Tasso globale pari al
14,199%.
Generica si palesa, pertanto, la deduzione che “nel TAEG indicato dalla Banca non sappiamo – non avendolo specificato – cosa abbiano riportato o, meglio ancora, calcolato. Posto che vi è certezza che sono state escluse tutte quelle voci accessorie come le spese di gestione conto a liquidazione, importo spese minime di tenuta conto;
spese di produzione estratto conto;
importo canone annuale;
spese di mancato addebito assegni;
stampa e invio documento di sintesi;
pag. 19/28 raggruppamento per spese tenuta conto. Ma vi è di più non si è tenuto conto del calcolo degli interessi per la commissione di massimo scoperto, in quanto se tale commissione veniva applicata in aggiunta agli interessi maturati nel trimestre, ovvero sulla somma di Euro 100.000,00 concessa a titolo di fido ogni trimestre, il cui prodotto veniva confluito nella base di calcolo su cui poi venivano applicati gli interessi convenzionali trimestrali appare evidente che il tasso effettivo globale lievita ipso facto. In altre parole, con questo modo di operare la formalmente raggirava i tassi soglia, applicando di fatto tassi usurari. CP_7
Invero gli originari opponenti, al fine di provare l'entità usuraria degli interessi, avrebbero dovuto dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale e il tasso in concreto applicato (cfr. Cass. SU 19597/2020).
Quanto alla commissione di massimo scoperto e alla sua inclusione nel calcolo del TEG (lett. H), va rilevato come gli stessi originari opponenti hanno riconosciuto che la Corte di legittimità con la sentenza a SU n. 16303/2018, ha sancito che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996,
“va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (Teg) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia - ricavato dal tasso effettivo globale medio (Tegm) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996 - e con la Cms soglia - calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della Cms applicata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (da ultimo Cass. sez. I, 10.3.2022, n. 7831).
pag. 20/28 Gli stessi appellati, in definitiva, riconoscono che occorre svolgere una doppia comparazione: l'una con riguardo al tasso di interessi e l'altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata, concludendo, tuttavia, che occorrerebbe verificare la cms applicata dalla Banca nel corso dell'intero rapporto contrattuale, anche ai fini del calcolo usurario.
Una siffatta conclusione è palesemente generica, essendo, per come detto, onere del correntista che deduce il superamento del tasso soglia fornire la prova del dedotto superamento, indicando espressamente la CSM applicata e la CMS soglia.
5) Gli appellati, originari opponenti, hanno eccepito la eccepita nullità della fideiussione omnibus prestata per violazione della Legge n. 287/1990 (lett. I e
L), rilevando preliminarmente che deve ritenersi infondata l'eccezione proposta da parte appellante circa il difetto di competenza del tribunale monocratico di primo grado e la competenza della Sezione Specializzata delle Imprese e, nel merito, che entrambe le fideiussioni vanno dichiarate radicalmente nulle per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, disciplinati norme antitrust, poiché il corpo della scrittura fideiussoria contenente le condizioni economiche delle fideiussioni sottoposto alla firma dei sigg. e riproduce il CP_4 Parte_5 modello ABI di contratto di fideiussione già criticato dalla Banca d'Italia con provvedimento risalente al giorno 02.05.2005.
Preliminarmente va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante , risultando pacifico che “la competenza Parte_4 della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n.
pag. 21/28 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (cfr. tra le Cass. n. 33041 del 28/11/2023).
Nel merito l'eccezione di nullità proposta dagli appellati è infondata.
È principio consolidato (anche di questa Corte) che seppure sia vero che la nullità del contratto può essere dichiarata o eccepita in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che essa risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso Cass.
n.41994/2021 e Corte Appello Catania – est Balsamo - n. 1913/2022 pubblicata in data 11/10/2022 e la recentissima sentenza n. 1038/2025).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “nel caso in esame, la Corte catanese, non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la conformità dei contratti di fideiussione al "modello ABI", ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già
pag. 22/28 tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (cfr.
Cass. 22/10/2024, n. 27389).
In particolare, nella sentenza del 15.07.2024, n.19401, la Corte di Cassazione ha affermato che “va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass.
n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
L'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute - che, quando proposta, per la prima volta in sede di note conclusive è ammissibile anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai pag. 23/28 maturate - deve, quindi, poggiare su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
…. la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate) che la parte avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo già in primo grado entro il termine delle preclusioni istruttorie.
Orbene, nel caso in esame i fideiussori hanno prodotto lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990 solo in sede di comparsa conclusionale e quindi oltre il termine delle preclusioni istruttorie.
Peraltro "al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del
2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del
"diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti
pag. 24/28 aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. da ultimo Cass. n.
16289 del 2024 pag. 13-14 della motivazione),.
Ne consegue l'infondatezza per difetto di prova dell'eccezione di nullità.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dagli appellati (lett. M1), posto che con le lettere di fideiussione rilasciate dai Sigg.ri e rispettivamente in data 16/10/2008 ed in data CP_4 CP_5
20/10/2008 i predetti si sono obbligati al “pagamento a semplice richiesta” della
Banca (clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c.).
La superiore statuizione rende irrilevante l'eccezione sollevata dalla parte appellante (contrastata dagli appellati) in merito alla qualificazione giuridica della garanzia prestata dai fideiussori (contratto autonomo di garanzia).
6) Gli appellati, infine, hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 1956 c.c., deducendo il mancato rispetto dell'obbligo di informazione dei garanti ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione che prevede la liberazione del fideiussore qualora successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento, per mutamento della condizione patrimoniale del debitore e sanziona con la liberazione del fideiussore il comportamento del creditore.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova dei suoi presupposti applicativi, ossia del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell' al momento Controparte_3
pag. 25/28 dell'erogazione di ulteriore credito, né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nel contratto di fideiussione del 2008.
7) Parte appellata ha inoltre richiamato (lett. P dell'atto di costituzione in appello) le eccezioni relative alla nullità delle condizioni economiche applicate al fido, della commissione per utilizzi in assenza di fido e all'accertamento della imputazione delle poste attive (lett. D, E e F dell'originario atto di opposizione).
La stessa lamenta, in particolare: la nullità delle condizioni economiche applicate al fido di Euro 100.000,00 concesso dalla nel primo trimestre CP_7 anno 2009, in assenza del contratto di concessione di fido, sicchè non si potranno applicare al fido condizioni contrattuali risalenti ad un epoca antecedente alla concessione del fido, ritenendo che i tassi convenzionali man mano praticati nel tempo andranno sostituiti dai tassi legali nella misura tempo per tempo voluti dal legislatore;
la nullità della commissione per utilizzi in assenza di fido e chiede di accertare altresì l'imputazione dei giorni di valuta, afferenti i versamenti eseguiti nel corso del rapporto contrattuale da parte dell' , operata Controparte_3 dalla Banca, al fine di verificare se la stessa era inficiata da nullità assoluta.
Le suddette eccezioni si palesano infondate in quanto generiche.
Invero la stessa parte appellata non indica quali tassi siano stati applicati al fido né l'effettiva applicazione di una commissione al fine di valutare la loro contrarietà a quanto contrattualmente pattuito. Né, per come già evidenziato, un tale accertamento può essere demandato alla consulenza tecnica d'ufficio la quale non può avere finalità esplorative.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
, e , va accolto Controparte_3 CP_4 CP_5
l'appello principale proposto da e nel merito va rigettata Parte_4
pag. 26/28 l'opposizione proposta da Controparte_3 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n.1528/2019, emesso in CP_4 CP_5
data 20/03/2019, che va quindi confermato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta pari a € 108.578,96, esclusa la fase di trattazione non espletata in questo grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_6
di , Controparte_3 CP_4
E e di avverso la CP_5 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Catania n. 3580/2021 pubblicata in data 17/08/2021, in parziale riforma della suddetta sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
, E;
[...] CP_4 CP_5
2) accoglie l'appello principale proposto da Parte_6
e per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta
[...] [...]
E Controparte_3 CP_4 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n.1528/2019, emesso in data 20/03/2019, che conferma;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna Controparte_3 [...]
E , in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 CP_5
pag. 27/28 E e Parte_4 Parte_2 Controparte_2 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in complessivi € 14.103,00, quanto al primo grado, ed in € 9.991,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.339/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24 gennaio 2025 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_1
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_3
MONTEROSSO TITO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_4 dall'Avv. CIPOLLA LUCIANA
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. , e CP_4 C.F._1 CP_5
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. LA SPINA PAOLO C.F._2
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3580/2021 pubblicata in data 18/08/2023.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Marte: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, preliminarmente sospesa la esecutività della sentenza del Tribunale di Catania n.3580/2021, in accoglimento del presente appello: 1) Nel merito, accogliere i motivi di appello e revocare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Catania n. 3580/2021 del
22/7/2021, pubblicata il 17/8/2021, limitatamente al capo impugnato della sentenza (sub I del presente atto), che per il resto andrà confermata. 2) In ogni caso, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, stante il mancato disconoscimento della copia del contratto di c/c del 05/9/2008 prodotta da
a corredo della propria comparsa di costituzione (cfr. Doc.6). CP_6
accertare e dichiarare che la ha fornito piena prova del credito ingiunto CP_7
e, per l'effetto decidere il giudizio nel merito ed in particolare rigettare integralmente la opposizione avversaria e confermare il D.I. n.1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. 3) Subordinatamente, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania accertare e dichiarare la conformità all'originale della copia del contratto di c/c del 05/09/2008 prodotta da anche CP_6 mediante presunzioni per l'effetto decidere il giudizio nel merito ed in particolare rigettare integralmente la opposizione avversaria e confermare il
D.I. n.1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. 4) In estremo subordine,
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita disporre la produzione dell'originale del contratto di c/c del 05/09/2008 al fine di consentirne la verificazione, all'esito della quale decidere il giudizio nel merito ed in particolare dichiarare che la Banca ha fornito piena prova del credito ingiunto e, per l'effetto, rigettare integralmente la opposizione avversaria per tutti i motivi riproposti nel presente atto e per l'effetto confermare il D.I. n.1528/2019 emesso dal tribunale di
Catania. 5) Sempre in accoglimento del proposto appello, ed in riforma della
pag. 2/28 sentenza impugnata, porre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte appellata
Per Parte Appellata : Controparte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni
e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto ad ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i Controparte_3
motivi di cui in narrativa;
- sospendere l'esecutorietà della sentenza di primo grado n. 3580/2021 emessa dal Tribunale di Catania. Nel merito: - accogliere integralmente l'appello proposto dalla e per essa per tutti i motivi Pt_1 Pt_2
sopra indicati, e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Catania n. 3580/2021 pubblicata il 17/8/2021 limitatamente al capo della sentenza relativo al disconoscimento del contratto di accensione del C/c del
05/09/2008 - confermata per il resto - e per l'effetto accertare e dichiarare che è stata data piena prova del credito ingiunto confermando il decreto ingiuntivo n.
1528/2019 emesso dal Tribunale di Catania. In subordine: - Nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'eccezione di disconoscimento sia ritenuta validamente formulata, si chiede che la Corte voglia autorizzare il deposito dell'originale del documento nonché si chiede la verificazione delle scritture disconosciute ex artt.
216 e ss. c.p.c. e per l'effetto, accertata e dichiarata la piena prova del credito ingiunto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1528/2019 emesso dal Tribunale di
Catania. In ogni caso: - respingere l'appello incidentale nonché tutte le doglianze proposte da e dai Sig.ri Conti per tutti i motivi Controparte_3 indicati in atti;
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale Controparte_3
pag. 3/28 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, preliminarmente rigettare la richiesta di inibitoria della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi motivi che ne giustificherebbero il provvedimento chiesto: 1 – in limine litis ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 2 – in caso di rigetto della superiore eccezione preliminare, in via incidentale, ritenere e dichiarare non provata la cessione di credito operata da in favore CP_6
di contrariamente a quanto declamato da quest'ultima;
3 - per Controparte_9 lo effetto ritenere e dichiarare la carenza di interesse legittimo di CP_9
e carenza di legittimazione processuale attiva e passiva nel giudizio
[...] odierno;
4 - conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla stessa non avendone interesse;
5 – per lo effetto CP_9 CP_9
dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellati a per effetto del CP_9 decreto ingiuntivo opposto e revocato;
6 - ritenere e dichiarare tempestivo e valido il disconoscimento della copia conforme all'originale dei contratti di fideiussione prodotti da 7 - conseguentemente, ritenere e CP_6
dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e per lo effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo, nei confronti di quest'ultimi. 7aa. - ritenere e dichiarare tempestivo il disconoscimento del contenuto e firma, operato dal sig.
nella qualità, nonché il disconoscimento della copia conforme CP_4 all'originale dei predetti documenti operato dai sigg. in e CP_4 [...]
quali fideiussori di 7bb. - CP_5 Controparte_3 conseguentemente, ritenere e dichiarare l'impossibilità ad accertare la pretesa creditoria di stante l'omessa produzione degli originali;
7cc. – Controparte_9 conseguentemente, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo.,
8 - ritenere e dichiarare infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello proposti dalla società appellante;
9 - ritenere e dichiarare decaduta CP_9 dal sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, stante la tardiva
[...]
pag. 4/28 costituzione in giudizio;
10 - in subordine, ritenere e dichiarare tempestivo il disconoscimento della copia fotostatica e copia conforme all'originale del contratto di conto corrente, contratto di apertura di credito, di domanda di apertura di credito e del contratto di fideiussione;
10bis – per lo effetto, ritenere
e dichiarare non provato il credito da parte della e di in CP_7 Controparte_10
assenza di produzione dei rispettivi originali;
11 – Nell'ipotesi in cui l'appello principale dovesse ritenersi fondato e infondato l'appello incidentale, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, nel merito: 12 – ritenere e dichiarare la nullità radicale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito n. 548/63 per violazione dell'art. 117 T.U.B. stante l'omessa produzione dei rispettivi originali, in virtù del disconoscimento delle copie prodotte nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione;
13 – conseguentemente, disporre la rielaborazione contabile del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito in questione, sostituendo ai tassi convenzionali il tasso legale nella misura fissata dal legislatore al momento della risoluzione del contratto;
14 – ritenere e dichiarare l'usura pattizia nel contratto di conto corrente e di apertura di credito;
15 – ritenere e dichiarare la non dovutezza degli interessi a qualunque titolo;
16 – ritenere e dichiarare la nullità dell'anatocismo bancario praticato dalla nel contratto di conto corrente e CP_7
di apertura di credito in quanto illegittima per i motivi già spiegati;
17 – ritenere
e dichiarare nulla la commissione di massimo scoperto e la commissione di istruttoria veloce applicata dalla nel contratto di conto corrente e in CP_7 quello di apertura di credito sopra richiamato, in quanto non pattuita ovvero consistente in una duplicazione a commissioni già previste in contratto;
18 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interessi applicati dalla CP_7 frutto di applicazioni di voci, commissioni e spese non pattuite, illegittimamente praticati arbitrariamente dalla 19 – per tutte tali ipotesi, accertare e CP_7 quantificare l'ammontare effettivo delle somme di denaro dovute dall'opponente,
pag. 5/28 in seguito alla rivisitazione e rielaborazione del contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito, epurandolo da tutte quelle voci illegittime, perché non pattuite o in violazione di legge;
20 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse debitori applicati dalla ai contratti in CP_7
questione, stante il difetto di determinazione e determinabilità del tasso di interesse convenzionale;
21 – per effetto di quanto sopra, rielaborare il rapporto contabile sostituendo ai tassi di interesse convenzionali applicati dalla banca il tasso di interesse legale;
22 – in virtù di ciò, revocare, riformare o, comunque, dichiarare con qualsiasi altra forma nullo e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
23 – ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla in quanto sin CP_7
dall'inizio superiori ai tassi soglia;
24 – per effetto di ciò, rielaborare i contratti di conto corrente e di apertura di credito, epurandolo da qualsivoglia tasso, anche nella misura legale;
25 – in merito alla posizione dei fideiussori
[...]
e , ritenere e dichiarare la nullità parziale degli articoli CP_4 CP_5
6,7 e 8 delle fideiussioni rilasciate da quest'ultimi in favore della Banca per violazione delle norme antitrust;
26 – in via gradata, ritenere e dichiarare la sopravvenuta decadenza della garanzia fideiussoria per violazione del termine ex art. 1957 c.c. da parte della Banca;
27 - conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla fideiubente alla società opposta e a
[...]
28 – in via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare nulla la CP_9
fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., in uno al principio di buona fede e correttezza contrattuale imputabile alla Banca;
29 – per lo effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e a CP_4 CP_5 CP_6
e a disponendo la revoca del decreto ingiuntivo nei
[...] Controparte_9 confronti di quest'ultimi; 30 - in estremo subordine ritenere e dichiarare che il fideiussore è tenuto a versare le somme di denaro in favore di Controparte_9 che verranno meglio accertate nel corso del giudizio, avendo fatte proprie tutte
pag. 6/28 le eccezioni sollevate dal garantito;
31 – per lo effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo. 32 - confermare il capo di sentenza del giudizio di primo grado e condannare al pagamento delle spese di giustizia di Controparte_9 secondo grado, in virtù del principio della soccombenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3580/2021 pubblicata in data 17/08/2021, il Tribunale di Catania accoglieva integralmente l'opposizione proposta da Controparte_3
, avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_4 Parte_3 CP_5
n.1528/2019, emesso in data 20/03/2019 che e revocava.
In particolare il primo giudice - ritenuto preliminarmente che Controparte_9 aveva dato prova della titolarità ad agire in giudizio in seguito alla cessione del credito in blocco e che la stessa non poteva rispondere di eventuali istanze di accertamento negativo del credito e/o di ripetizione di indebito - rilevava che parte opponente aveva disconosciuto la lettera contratto di conto corrente,
l'apertura di credito e le fideiussioni.
Quanto alle fideiussioni, il Tribunale affermava la tardività del disconoscimento, essendo le stesse state prodotte in uno al ricorso monitorio mentre il disconoscimento era stato effettuato solo con la II memoria ex art.183, comma 6
c.p.c..
Quanto al contratto di accensione del c/c del 05/09/2008, il primo giudice dava atto che con l'atto di opposizione gli opponenti avevano disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta e riteneva che tale ultimo disconoscimento era giuridicamente significativo, “avendo la parte rilevato difformità con riferimento alle pagine 2 e 3 sicché era onere dell'opposta produrre in giudizio l'originale, onde provvedere se del caso sull'istanza di verificazione;
adempimento questo mancato non surrogabile dalla labiale disponibilità alla produzione offerta negli atti difensivi successivi” e che
“l'impossibilità di fondare la pretesa creditoria monitoriamente azionata
pag. 7/28 determina l'accoglimento integrale dell'opposizione e l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione”.
Avverso la predetta pronuncia e quale Parte_4 Parte_2 mandataria con rappresentanza di , hanno Controparte_1
proposto appello, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito , facendo propri i motivi di appello Controparte_2
dell'appellante principale, precisando le conclusioni come sopra trascritte.
Si sono, altresì, costituiti Controparte_3 [...]
e , proponendo appello incidentale e chiedendo il rigetto CP_4 CP_5 dell'appello principale e ribadendo, in subordine, le domande formulate in primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per difetto di periculum in mora, all'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta preliminare l'esame dell'appello incidentale proposto da
[...]
, e , posto che in Controparte_3 CP_4 CP_5
difetto di legittimazione attiva di l'appello da questa proposto sarebbe CP_9 inammissibile.
Gli appellanti incidentali hanno impugnato il capo di sentenza con il quale il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
ritenendo che la cessionaria avesse dato prova della titolarità ad agire CP_9 in giudizio in seguito alla cessione del credito in blocco rappresentata in atti,
“avuto riguardo alla documentazione prodotta, soprattutto con riferimento al tabulato doc. H, dal quale risulta la cessione del credito per cui è oggetto”.
pag. 8/28 Sostengono gli appellanti incidentali che: dalla lettura dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale non si ricava alcunchè in merito alla cessione del credito nascente dal contratto di conto corrente sopra richiamato, in quanto in essa si legge solo che avrebbe acquistato pro soluto dal Credito Valtellinese, CP_9
un portafoglio di crediti non –performing classificati a sofferenza, originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01.01.1970 e il
20.06.2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, a cui si faceva rinvio;
la cessionaria o presunta tale non ha prodotto il contratto di cessione di credito, né l'allegato, malgrado nella Gazzetta Ufficiale si fa espresso richiamo ad essa per la individuazione delle singole posizioni cedute;
a nulla vale il richiamo fatto dal Giudice di prime cure al documento H, trattandosi di un foglio in copia fotostatica – indicato come tabulato di cessione, in quanto privo di firma, di intestazione, riportante in intestazione la voce “ALLEGATO 1”
ELENCO DEI CREDITI, con una striscia riportante il numero di CDG e l'intestazione ad . Controparte_3
Sempre in merito alla posizione di , gli appellati deducono inoltre Parte_4
che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardiva costituzione in giudizio di siccome sollevato in seno alla terza Controparte_9 memoria ex art. 183 c.p.c., posto che la costituzione di è avvenuta solo Pt_1
dopo il decorso del primo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c, sicchè la detta società poteva limitarsi a far proprie le eccezioni, deduzioni e conclusioni di espresse sino a quel momento, avendone chiesto l'estromissione (lett. CP_6
B4).
Il motivo di appello è infondato
Occorre, in primo luogo, rilevare che l'eccezione suddetta è stata formulata in primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e specificata in comparsa conclusionale, sicché deve ritenersi tempestivo il deposito, in uno all'atto di appello, del contratto di cessione.
pag. 9/28 Ciò premesso, ritiene il Collegio che mediante la produzione della Parte_4
Gazzetta Ufficiale, nella quale è stato pubblicato l'atto di cessione dei crediti, del contratto di cessione e dell'allegato 1 al contratto stesso (doc. H depositato in uno alla costituzione di in primo grado nel quale è riportato il credito Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo opposto) abbia dato prova della cessione del credito (cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944 e 20/07/2023, n. 21821).
Dalla superiore statuizione consegue che legittimamente , quale Parte_4
cessionaria del credito, ha proposto l'appello principale.
Inoltre risulta infondata anche l'eccezione di tardività della costituzione di
Pt_1
All'uopo è bene precisare che il disposto dell'art. 268 c.p.c. ammette l'intervento volontario ("a norma dell'art. 105 c.p.c.": art. 267 c.p.c.) "finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio" (primo comma, rimasto sostanzialmente inalterato con la riforma del 1990 che pone il medesimo limite con la espressione: "... sino a che non vengano precisate le conclusioni"), precludendo al terzo intervenuto solo quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta "alle altre parti" (secondo comma), mentre una tale preclusione non può invece estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non
è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie
(artt, 167 e 183 c.p.c.) e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Passando all'esame dell'appello principale, con un unico motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà ed erroneità della sentenza di primo Parte_4 grado per violazione dell'art.2719 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto che parte opponente avrebbe operato un disconoscimento giuridicamente significativo, omettendo ogni valutazione di un fatto/documento determinante ai fini della definizione del giudizio.
pag. 10/28 In particolare deduce che il disconoscimento operato in sede di Pt_1 opposizione aveva riguardato la “difformità con riferimento alle pagine 2 e 3” del contratto di conto corrente acceso il 05/09/2008, posto che in effetti la copia prodotta con l'atto di intimazione non recava la firma integrale da parte del legale rappresentante della società contraente, tuttavia tale carenza era stata emendata in sede di comparsa di costituzione ove la banca creditrice aveva prodotto la copia integrale del documento che non era stato specificamente disconosciuto.
Gli appellati hanno contestato siffatta difesa, evidenziando che alla prima udienza gli originari opponenti, alla luce della costituzione in giudizio della avevano evidenziato che malgrado il disconoscimento della copia del CP_7 contratto di conto corrente e delle condizioni generali di contratto in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta non aveva ovviato, avendo omesso di produrre gli originali, limitandosi alla produzione di ulteriori copie. Inoltre il aveva disconosciuto la riconducibilità allo stesso delle due firme CP_4
apposte sul documento e così parimenti la riconducibilità al fideiussore
[...]
Sempre nello stesso verbale di udienza gli opponenti avevano altresì CP_5
disconosciuto contenuto e firma dei documenti nn. 3 (contratto di apertura di credito) e 4 (domanda di apertura di credito), sempre prodotti in copia fotostatica per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta, precisando che dalle copie non era possibile verificare se trattavasi di firma originale ovvero una riproduzione di firma. Infine, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., gli opponenti contestavano la tesi sostenuta dalla banca nella prima memoria istruttoria, secondo cui l'eccezione del disconoscimento risultava superata dalla produzione in copia conforme dei documenti oggetto di disconoscimento della conformità riferita ai contratti di conto corrente e conto apertura di credito e domanda di apertura di credito, deducendo l'irrilevanza della produzione in copia dei documenti disconosciuti non essendo possibile verificare se trattavasi di firme in originale parimenti al contenuto dei contratti.
pag. 11/28 Il motivo di appello è fondato.
Occorre precisare che nell'originario atto di opposizione gli odierni appellati hanno eccepito la non conformità della copia del contratto di conto corrente rispetto all'originale, perché le pagine nn. 2 e 3 stante che la firma dell'amministratore del tempo non risulta integrale e perché nutrivano “forti dubbi” che la copia prodotta corrispondesse all'originale, dubbi fondati sulla circostanza che il sig. (amministratore del tempo) nelle more era Persona_1
deceduto onde non era possibile interpellarlo per sapere se all'epoca dei fatti aveva o meno sottoscritto il contratto di conto corrente, costituito dalle condizioni di generali di contratto, dal riepilogo delle condizioni economiche ed operative, nonché dal documento di sintesi.
Quanto al verbale della prima udienza gli opponenti hanno evidenziato che la produzione integrale del documento non risolve e supera l'eccezione, anzi il signor disconosce una delle due firme se fosse riconducibile allo CP_4
stesso, parimenti alla signora . Si disconoscono in toto i CP_5 documenti 7 e 8 (n.d.r. comunicazioni variazioni condizioni;
documenti di sintesi) prodotti in copia fotostatica non pervenuti all'opponente in violazione del tub. Si disconosce contenuto e firma di documenti numeri 3 e 4 (n.d.r. contratto di apertura di credito del 20.09.2010; domanda di apertura di credito del
20.09.2010) in quanto mai sottoscritti dal Signor e mai portati a CP_11 conoscenza dello stesso. Si disconosce la produzione in copia fotostatica, in quanto dalla stessa non è desumibile se tratti di firma originale o riproduzione di firma.
Infine nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli originari opponenti hanno ribadito che “riguardo al contratto di conto corrente la copia conforme all'originale è pur sempre una copia fotostatica che non consente di verificare
l'originalità della firma apposta. Solo la produzione dell'originale consentirebbe alla parte opponente di esaminare al meglio le firme e, se trattasi di firme
pag. 12/28 apocrife, disconoscerle. Quanto sopra esposto vale anche per la produzione della copia conforme dei contratti di fideiussione. Invero, solo la produzione in originale dei prefati contratti metterebbe nelle condizioni i sig.ri CP_4
e di verificare se le firme ivi apposte sono loro riconducibili ed, CP_5
eventualmente, procedere o meno al disconoscimento. Anche in questo caso si fa riserva, sin da ora, di prendere posizione sul riconoscimento o meno dei contratti di fideiussione solo dopo la produzione degli originali”.
Orbene, a fronte dell'orientamento costante della Corte di legittimità, il disconoscimento del contratto di conto corrente del 2008 e dei documenti ad esso allegati non può ritenersi esaustivo al fine di privare di efficacia le copie fotostatiche conformi.
Ed invero, la Corte di legittimità ha precisato che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza
o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (cfr. Cass. 18/07/2024, n. 19850).
In particolare la Corte ha chiarito che “non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poiché soltanto colui che è erede
o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a
pag. 13/28 dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 c.p.c...Tuttavia, anche gli eredi, ove non decidano di adottare quest'ultima formula propriamente prevista dal codice (considerata, in generale, sufficiente), sono tenuti a manifestare in proposito una volontà equipollente che sia, perciò, in ogni caso inequivoca e priva di contraddizioni od incertezze (v., ad es., Cass. n. 11504/1992), ovvero tale da far desumere con sicurezza la negazione dell'autenticità della scrittura
e/o della relativa sottoscrizione (cfr. Cass. n. 1591/2002, Cass. n. 12448/2012 e
Cass. n. 1537/2018), precisando che non può reputarsi che l'allora convenuta
(oggi controricorrente) - figlia ed erede della - nel fare la suddetta CP_12 Per_2 dichiarazione con cui aveva manifestato di "nutrire forti dubbi" circa
l'autenticità della firma della madre sulle scritture private (e con riferimento alla loro data) poste a fondamento della sua pretesa da parte del - avesse CP_13 posto in essere un comportamento equivalente ad un disconoscimento (ai sensi del citato art. 214, comma 2, c.p.c.), che - oltre a non essere specifico come è imposto, in generale, alla parte nei cui confronti viene fatta valere la scrittura e ne intende disconoscere la sottoscrizione - fosse, cioè, tale da comportare una contestazione totale ed inequivoca dell'attribuibilità dei documenti alla Per_2
(come implicato dall'inequivoca interpretazione del tenore dello stesso comma 2 dell'art. 214 del codice di rito civile).
I suddetti principi sono stati ribaditi in altre numerose pronunce che hanno specificato che:
- "Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né
pag. 14/28 generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni", precisando che "L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16 decies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni" (Cass. 07/10/2024, n. 26200);
- l'onere, che grava su chi disconosce, è non solo di individuazione del documento disconosciuto, ma anche di specifica individuazione degli aspetti differenziali tra originale e copia” (Cass. 08/07/2024, n. 18491);
- una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. 20/12/2021, n. 40750);
- quanto alla copia fotostatica del documento, è pacifico che il semplice disconoscimento della sua conformità all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sì che per escluderne ogni valenza probatoria la parte contro cui essa è prodotta ha altresì l'onere di disconoscere, in modo formale e non equivoco, alla prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, sia la conformità all'originale, sia anche il contenuto e la sottoscrizione (Cass. n.
16998/2015). Conseguentemente la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, pag. 15/28 alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass.
n. 882/2018)” (Cass. 16/10/2020, n. 22577).
Ciò premesso, nel caso in esame, non solo risulta tardivo il disconoscimento delle fideiussioni per le ragioni indicate dal primo giudice, ma anche il contratto del 2008 e gli ulteriori documenti prodotti non sono stati analiticamente e specificamente disconosciuti non avendo parte appellata – dopo la produzione dei medesimi in forma integrale in uno alla comparsa di risposta - indicato espressamente in cosa le copie differivano dagli originali ovvero negato la loro esistenza.
Peraltro, essendo riconosciuto al giudice il potere di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, nel caso in esame non può non presumersi la stipula del detto contratto, non essendo contestato che la società ha beneficiato del detto conto corrente, come risulta dagli estratti conto prodotti mai stati contestati.
Né può valere il disconoscimento da parte di e CP_4 CP_5
delle firme apposte sul contratto del 2008 e sui contratti del 2010 come appartenessero agli stessi (nei termini sopra riportati: v. prima memoria) posto che la non ha mai sostenuto che i detti contratti siano stati da loro CP_7
sottoscritti ed anzi risulta incontestato che all'epoca della loro stipula il legale rappresentante della società era (v. deduzioni delle originarie Persona_1
opponenti: “per ragioni di ricostruzione del fatto storico è doveroso evidenziare che il contratto di conto corrente venne aperto presso il Controparte_14
dall'allora amministratore della , vale a dire il sig. Controparte_3 [...]
. A quest'ultimo successe nella carica, in seguito alla sopraggiunta Per_1
morte del primo, il sig. ” ed è documentato che il CP_4 Persona_1
è deceduto nel 2014), né, per come detto, era sufficiente “nutrire dubbi” sul fatto che lo stesso potesse o meno aver sottoscritto i detti contratti, essendo di contro pag. 16/28 necessario la espressa dichiarazione di non conoscere la firma del
[...]
, dichiarazione questa mai formulata. Per_1
Dall'accoglimento del motivo di appello principale discende l'esame nel merito delle eccezioni mosse dagli originari opponenti, odierni appellati, per come riproposte in questo grado del giudizio ex art. 346 c.p.c..
1) L' e Controparte_3 CP_4 [...] hanno denunciato la nullità della clausola contrattuale di fissazione CP_5
del tasso interessi convenzionali (lett. C), posto che: il tasso di interesse debitore entro il fido ordinario non sarebbe stato indicato e quello indicato nella misura del tasso nominale dl 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199% non sarebbe rispondente a quello realmente applicato e praticato dalla sia al CP_7
momento dell'inizio del rapporto contrattuale sia nel corso del rapporto contrattuale;
non vi sarebbe alcuna indicazione specifica della voci che compongono il tasso effettivo annuo e il tasso di interesse iniziale indicato nel documento di sintesi è stato nel corso del rapporto contrattuale modificato unilateralmente dalla in pejus per l' , omettendone la CP_7 Controparte_3
comunicazione di cui al T.U.B. e, comunque, senza che ne venisse data una motivazione, per come recita la normativa vigente in materia;
il tasso di interesse debitore oltre fido, indicato nella misura del tasso nominale del 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199%, non è rispondente a quello realmente applicato e praticato dalla sia al momento dell'inizio del rapporto CP_7
contrattuale sia nel corso del rapporto contrattuale.
Le censure sono infondate.
In primo luogo nel contratto di conto corrente del 2008 è chiaramente indicato il tasso di interesse debitore entro il fido ordinario, indicato nella misura del tasso nominale dl 13,50% e del tasso effettivo annuo del 14,199%, come peraltro – contraddittoriamente – riconosciuto dagli stessi opponenti e sono state altresì indicate le voci che compongono detto tasso.
pag. 17/28 In secondo luogo la ha prodotto le lettere inviate alla società correntista CP_7 con le quali è stato esercitato lo ius variandi (diritto espressamente previsto in contratto dall'art.19 del contratto di accensione del c/c) e comunicato le modificazioni ex art. 118 TUB (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione della . CP_7
Inconferente risulta, infine, la difesa degli appellati circa la mancata ricezione delle predette missive posto che le stesse risultano inviate alla società correntista e non dovevano essere inviate ai fideiussori.
2) Gli appellati originari opponenti hanno denunciato la nullità della clausola anatocistica (lett. D ed E), sostenendo che la reciprocità di per sé dovrebbe dare legittimità all'applicazione della pratica anatocistica al contratto, tuttavia, nel caso specifico tale reciprocità è solo di facciata, stante che i tassi creditori sono ridicoli, per non dire inesistenti, privi di alcun valore economico veritiero, essendo stato previsto lo 0,050%.
In via subordinata, hanno sollevato l'eccezione di nullità della clausola in questione, stante che dalla lettura dell'articolo 9 delle condizioni generali di contratto, si ricava che a formare la base di calcolo degli interessi capitalizzati vi sono tutta una serie di voci che invece non potrebbero costituire base di calcolo.
Entrambe le censure sono infondate.
In primo luogo la stessa normativa bancaria richiamata dagli appellanti riconosce la legittimità della capitalizzazione degli interessi nel caso in cui vi sia la reciprocità, mentre non richiede affatto che siano indicati i medesimi tassi creditori e debitori.
Quanto alla concreta applicazione della suddetta capitalizzazione la contestazione si palesa generica non essendo in alcun modo provato che oltre agli interessi passivi la abbia operato la capitalizzazione anche sulle CP_7
commissioni e spese. Né una siffatta generica deduzione può essere superata mediante la chiesta CTU, posto che la stessa non può avere finalità esplorative.
pag. 18/28 3) Parte appellata ha dedotto inoltre la nullità della commissione di massimo scoperto (sempre lett, E), deducendo che la ha applicato di fatto la CP_7
commissione di massimo scoperto, malgrado sostanzialmente non pattuita con il correntista, posto che la formale indicazione di essa in seno al contratto non equivale a pattuizione in assenza di una spiegazione, anche sintetica di essa.
La censura è infondata.
Nel contratto di conto corrente prodotto dalla banca in primo grado (v. doc. 6) emergono chiaramente le modalità di calcolo della CMS:
4) Gli appellati hanno, altresì, dedotto la nullità dei tassi di interesse convenzionali per superamento dei tassi soglia (lett. F, I e H), rilevando che già al momento della stipula del contratto di conto corrente il tasso annuo d'interesse debitore entro il fido ordinario e quello oltre fido erano superiori ai tassi soglia.
Gli stessi appellati, tuttavia, specificano che alla stipula del contratto di conto corrente – 05.09.2008 – i tassi medi per le aperture di credito per classe di importo superiore a Euro 5000,00 era dello 09,12% su base annua e conseguentemente il tasso soglia era pari a 14,805% ossia superiore al tasso contrattuale entro fido indicato in seno al contratto come Tasso globale pari al
14,199%.
Generica si palesa, pertanto, la deduzione che “nel TAEG indicato dalla Banca non sappiamo – non avendolo specificato – cosa abbiano riportato o, meglio ancora, calcolato. Posto che vi è certezza che sono state escluse tutte quelle voci accessorie come le spese di gestione conto a liquidazione, importo spese minime di tenuta conto;
spese di produzione estratto conto;
importo canone annuale;
spese di mancato addebito assegni;
stampa e invio documento di sintesi;
pag. 19/28 raggruppamento per spese tenuta conto. Ma vi è di più non si è tenuto conto del calcolo degli interessi per la commissione di massimo scoperto, in quanto se tale commissione veniva applicata in aggiunta agli interessi maturati nel trimestre, ovvero sulla somma di Euro 100.000,00 concessa a titolo di fido ogni trimestre, il cui prodotto veniva confluito nella base di calcolo su cui poi venivano applicati gli interessi convenzionali trimestrali appare evidente che il tasso effettivo globale lievita ipso facto. In altre parole, con questo modo di operare la formalmente raggirava i tassi soglia, applicando di fatto tassi usurari. CP_7
Invero gli originari opponenti, al fine di provare l'entità usuraria degli interessi, avrebbero dovuto dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale e il tasso in concreto applicato (cfr. Cass. SU 19597/2020).
Quanto alla commissione di massimo scoperto e alla sua inclusione nel calcolo del TEG (lett. H), va rilevato come gli stessi originari opponenti hanno riconosciuto che la Corte di legittimità con la sentenza a SU n. 16303/2018, ha sancito che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996,
“va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (Teg) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia - ricavato dal tasso effettivo globale medio (Tegm) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996 - e con la Cms soglia - calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della Cms applicata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (da ultimo Cass. sez. I, 10.3.2022, n. 7831).
pag. 20/28 Gli stessi appellati, in definitiva, riconoscono che occorre svolgere una doppia comparazione: l'una con riguardo al tasso di interessi e l'altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata, concludendo, tuttavia, che occorrerebbe verificare la cms applicata dalla Banca nel corso dell'intero rapporto contrattuale, anche ai fini del calcolo usurario.
Una siffatta conclusione è palesemente generica, essendo, per come detto, onere del correntista che deduce il superamento del tasso soglia fornire la prova del dedotto superamento, indicando espressamente la CSM applicata e la CMS soglia.
5) Gli appellati, originari opponenti, hanno eccepito la eccepita nullità della fideiussione omnibus prestata per violazione della Legge n. 287/1990 (lett. I e
L), rilevando preliminarmente che deve ritenersi infondata l'eccezione proposta da parte appellante circa il difetto di competenza del tribunale monocratico di primo grado e la competenza della Sezione Specializzata delle Imprese e, nel merito, che entrambe le fideiussioni vanno dichiarate radicalmente nulle per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, disciplinati norme antitrust, poiché il corpo della scrittura fideiussoria contenente le condizioni economiche delle fideiussioni sottoposto alla firma dei sigg. e riproduce il CP_4 Parte_5 modello ABI di contratto di fideiussione già criticato dalla Banca d'Italia con provvedimento risalente al giorno 02.05.2005.
Preliminarmente va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante , risultando pacifico che “la competenza Parte_4 della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n.
pag. 21/28 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (cfr. tra le Cass. n. 33041 del 28/11/2023).
Nel merito l'eccezione di nullità proposta dagli appellati è infondata.
È principio consolidato (anche di questa Corte) che seppure sia vero che la nullità del contratto può essere dichiarata o eccepita in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che essa risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso Cass.
n.41994/2021 e Corte Appello Catania – est Balsamo - n. 1913/2022 pubblicata in data 11/10/2022 e la recentissima sentenza n. 1038/2025).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “nel caso in esame, la Corte catanese, non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la conformità dei contratti di fideiussione al "modello ABI", ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già
pag. 22/28 tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (cfr.
Cass. 22/10/2024, n. 27389).
In particolare, nella sentenza del 15.07.2024, n.19401, la Corte di Cassazione ha affermato che “va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass.
n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
L'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute - che, quando proposta, per la prima volta in sede di note conclusive è ammissibile anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai pag. 23/28 maturate - deve, quindi, poggiare su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
…. la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate) che la parte avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo già in primo grado entro il termine delle preclusioni istruttorie.
Orbene, nel caso in esame i fideiussori hanno prodotto lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990 solo in sede di comparsa conclusionale e quindi oltre il termine delle preclusioni istruttorie.
Peraltro "al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del
2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del
"diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti
pag. 24/28 aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. da ultimo Cass. n.
16289 del 2024 pag. 13-14 della motivazione),.
Ne consegue l'infondatezza per difetto di prova dell'eccezione di nullità.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dagli appellati (lett. M1), posto che con le lettere di fideiussione rilasciate dai Sigg.ri e rispettivamente in data 16/10/2008 ed in data CP_4 CP_5
20/10/2008 i predetti si sono obbligati al “pagamento a semplice richiesta” della
Banca (clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c.).
La superiore statuizione rende irrilevante l'eccezione sollevata dalla parte appellante (contrastata dagli appellati) in merito alla qualificazione giuridica della garanzia prestata dai fideiussori (contratto autonomo di garanzia).
6) Gli appellati, infine, hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 1956 c.c., deducendo il mancato rispetto dell'obbligo di informazione dei garanti ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione che prevede la liberazione del fideiussore qualora successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento, per mutamento della condizione patrimoniale del debitore e sanziona con la liberazione del fideiussore il comportamento del creditore.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova dei suoi presupposti applicativi, ossia del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell' al momento Controparte_3
pag. 25/28 dell'erogazione di ulteriore credito, né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nel contratto di fideiussione del 2008.
7) Parte appellata ha inoltre richiamato (lett. P dell'atto di costituzione in appello) le eccezioni relative alla nullità delle condizioni economiche applicate al fido, della commissione per utilizzi in assenza di fido e all'accertamento della imputazione delle poste attive (lett. D, E e F dell'originario atto di opposizione).
La stessa lamenta, in particolare: la nullità delle condizioni economiche applicate al fido di Euro 100.000,00 concesso dalla nel primo trimestre CP_7 anno 2009, in assenza del contratto di concessione di fido, sicchè non si potranno applicare al fido condizioni contrattuali risalenti ad un epoca antecedente alla concessione del fido, ritenendo che i tassi convenzionali man mano praticati nel tempo andranno sostituiti dai tassi legali nella misura tempo per tempo voluti dal legislatore;
la nullità della commissione per utilizzi in assenza di fido e chiede di accertare altresì l'imputazione dei giorni di valuta, afferenti i versamenti eseguiti nel corso del rapporto contrattuale da parte dell' , operata Controparte_3 dalla Banca, al fine di verificare se la stessa era inficiata da nullità assoluta.
Le suddette eccezioni si palesano infondate in quanto generiche.
Invero la stessa parte appellata non indica quali tassi siano stati applicati al fido né l'effettiva applicazione di una commissione al fine di valutare la loro contrarietà a quanto contrattualmente pattuito. Né, per come già evidenziato, un tale accertamento può essere demandato alla consulenza tecnica d'ufficio la quale non può avere finalità esplorative.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
, e , va accolto Controparte_3 CP_4 CP_5
l'appello principale proposto da e nel merito va rigettata Parte_4
pag. 26/28 l'opposizione proposta da Controparte_3 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n.1528/2019, emesso in CP_4 CP_5
data 20/03/2019, che va quindi confermato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta pari a € 108.578,96, esclusa la fase di trattazione non espletata in questo grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_6
di , Controparte_3 CP_4
E e di avverso la CP_5 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Catania n. 3580/2021 pubblicata in data 17/08/2021, in parziale riforma della suddetta sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
, E;
[...] CP_4 CP_5
2) accoglie l'appello principale proposto da Parte_6
e per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta
[...] [...]
E Controparte_3 CP_4 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n.1528/2019, emesso in data 20/03/2019, che conferma;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna Controparte_3 [...]
E , in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 CP_5
pag. 27/28 E e Parte_4 Parte_2 Controparte_2 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in complessivi € 14.103,00, quanto al primo grado, ed in € 9.991,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 28/28