Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7237 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arveno Fumagalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del provvedimento del Ministero dell'Interno del 31.8.2020 di rigetto dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale in Italia ex art. 9 L. n. 91/92 (-OMISSIS-);
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, di origine senegalese, ha presentato in data 13.3.2014 istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992.
Con provvedimento del 31.8.2020, notificato in data 3.5.2021, il Ministero dell’Interno ha rigettato tale istanza.
A fondamento di tale provvedimento il Ministero ha posto, al di là di considerazioni di carattere generale relative ai principi regolatori della materia, i seguenti elementi: “ procedimento penale n. -OMISSIS- per violazione dell'art 495 del c.p., seppur archiviato in data 05.01.2009 … in data 21.10.2002 una notizia di reato della Stazione CC di Mandello del Lario per violazione dell'art. 650 c.p. il cui p.p. -OMISSIS- risulta archiviato per prescrizione; con le generalità … risulta una segnalazione della Questura di Lecco cui ha fatto seguito espulsione, poi revocata in data 02.09.2004 ”.
Ad avviso dell’amministrazione da quanto precede sarebbe evincibile che “ la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 2.7.2021 e depositato in data 16.7.2021) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ed ha sostenuto che sarebbe illegittimo per “ carente, omessa e/o contraddittoria motivazione - eccesso di potere ”.
Più nel dettaglio, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato andrebbe annullato perché:
- in relazione ad entrambe le notizie di reato indicate dall’amministrazione il G.I.P. avrebbe disposto l’archiviazione per intervenuta prescrizione con provvedimenti del 5.1.2009 e del 2.3.2010; non vi sarebbe stato quindi alcun rinvio a giudizio ed accertamento di responsabilità in capo al ricorrente; si tratterebbe comunque di condotte poste in essere nella fase iniziale di permanenza del ricorrente sul territorio italiano, allorquando sarebbe stato ancora sprovvisto di documenti;
- ad ogni buon conto, i fatti risalirebbero rispettivamente al 2.4.2001 ed all’1.9.2002, non sarebbero particolarmente gravi e comunque non riguarderebbero il c.d. periodo di osservazione decennale, essendo stata la domanda di concessione della cittadinanza depositata in data 4.8.2014;
- nel decennio antecedente la presentazione della domanda il ricorrente non sarebbe stato raggiunto da alcun provvedimento, avrebbe tenuto una condotta di vita irreprensibile ed avrebbe svolto regolare attività lavorativa;
- sarebbe poi stato integrato anche il requisito della residenza, essendo rimasto il ricorrente in Italia; ancora, allo stesso si sarebbe rincongiunta la moglie, dalla quale avrebbe avuto una figlia nell’anno 2008;
- le predette notizie di reato non potrebbero poi essere considerate precedenti penali, non avendo avuto alcun esito processuale;
- neppure alcun membro della famiglia del ricorrente avrebbe precedenti di alcun tipo;
- il lungo tempo trascorso dai fatti contestati al ricorrente avrebbe dovuto rendere necessaria da parte del Ministero una motivazione più articolata e coerente dal punto di vista logico giuridico, poiché l’assenza di comportamenti censurabili da parte del ricorrente dal momento della regolarizzazione ad oggi andrebbe ritenuta circostanza prevalente rispetto a fatti precedenti alla regolarizzazione.
3. In vista dell’udienza per la trattazione del merito si è costituito il Ministero dell’Interno senza svolgere alcuna difesa e limitandosi al deposito di documentazione e di relazione istruttoria.
Con tale relazione l’amministrazione, oltre a richiamare gli elementi già ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente nell’ambito dell’impugnato provvedimento, ha indicato la presenza di un pregiudizio di carattere penale per violazione dell’art. 648 c.p. a carico di soggetto convivente con il ricorrente (per la verità già menzionato in sede di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ma poi non citato espressamente nell’impugnato provvedimento). L’amministrazione ha poi sostenuto la legittimità del provvedimento oggetto di contestazione alla luce della giurisprudenza in materia, della circostanza che i provvedimenti di archiviazione siano intervenuti soltanto negli anni 2009 e 2010, della possibilità di valutare in sede amministrativa anche fatti per i quali è intervenuta archiviazione e, infine, dei limiti al sindacato del giudice amministrativo in materia.
Il ricorrente ha poi depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4.4.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
4.1. Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa:
“ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino ” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
“ Con particolare riferimento alla sussistenza di precedenti penali la giurisprudenza della Sezione ha avuto modo più volte di precisare che l’Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869, id., 9 maggio 2023, n. 4681; 2 agosto 2022, n. 6789; 5 marzo 2021, n. 1893; 20 marzo 2019 n. 1837; 29 aprile 2015, n. 2185).
Siffatto indirizzo esegetico rinviene la propria ratio decidendi nella constatazione – a parziale temperamento delle posizioni più tradizionali e risalenti - che “non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero” (così in termini, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 marzo 2025, n. 1823).
In ordine al c.d. periodo di osservazione decennale anche di recente è stato evidenziato che il superamento dello stesso “ impone un onere motivazionale aggravato incentrato sulla particolare gravità dei fatti considerati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52, “quando è presentata un’istanza di concessione della cittadinanza italiana, il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte a base violenta, così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori i dieci anni, ove le condotte siano ragionevolmente qualificabili come particolarmente gravi. In ogni caso, quando l’istanza è formulata dopo il decorso di dieci anni dei fatti oggettivamente rilevanti, la valutazione del Ministero per risultare immune da profili di eccesso di potere deve anche tenere conto del superamento di tale limite, considerato rilevante dal legislatore quale periodo di osservazione dell'interessato (salve, beninteso, le situazioni di particolare gravità)” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 marzo 2025, n. 1823).
4.2. Ciò posto, nel caso di specie anche laddove i fatti richiamati dall’amministrazione fossero stati oggetto di sanzione penale con vere e proprie sentenze di condanna si è in presenza di episodi assai risalenti e che si situano ampiamente al di fuori del c.d. periodo di osservazione decennale.
Basta considerare che a fronte di un’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente in data 13.3.2014 l’amministrazione ha valorizzato fatti che sarebbero stati commessi rispettivamente in data 2.4.2001 (quello per violazione dell’art. 495 c.p.) ed in data 14.10.2002 (per violazione dell’art. 650 c.p. e dell’art. 15 del L. 773/1931).
Del resto, neppure si possono valorizzare per fare rientrare tali fatti nel periodo di osservazione decennale, come sembra fare l’amministrazione, le date in cui sono stati adottati atti in sede penale, dovendosi prendere in considerazione la data in cui sarebbero stati commessi i fatti.
L’amministrazione non ha poi in alcun modo motivato in ordine alla particolare gravità di tali fatti, rimettendosi sostanzialmente a considerazioni di carattere generale relative ai principi che regolano la materia della cittadinanza.
Inoltre, rispetto a tali fatti non vi è neppure stata alcuna sentenza di condanna, poiché il G.I.P. ha disposto l’archiviazione degli stessi in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. il decreto del 5.1.2009 quanto al reato di violazione dell’art. 495 c.p. ed il decreto del 2.3.2010 quanto agli altri reati).
Vero è che l’amministrazione ben può valutare “ le risultanze penali … negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Consiglio di Stato, III Sez., 29 settembre 2022, n. 8390).
Tuttavia, nel caso di specie l’amministrazione non ha posto in essere alcuna reale valutazione autonoma delle condotte addebitate al ricorrente al di là di citarle e dare sostanzialmente per scontato sia la gravità delle stesse, sia il carattere ostativo di queste rispetto alla concessione della cittadinanza italiana al ricorrente.
In ordine poi all’espulsione citata dal Ministero questo ha ammesso nello stesso provvedimento impugnato l’intervenuta revoca dell’espulsione in data 2.9.2004, con la conseguenza che alla stessa non potrebbe ricollegarsi valenza ostativa all’istanza del ricorrente.
Infine, in relazione all’asserita presenza di un pregiudizio di carattere penale per violazione dell’art. 648 c.p. a carico di soggetto convivente con il ricorrente (che invero non è stata espressamente posta a fondamento del provvedimento di rigetto) si tratta di elemento scarsamente rilevante, tenuto conto della risalenza del fatto (lo stesso sarebbe stato commesso in data 25.9.1999) e della mancanza di puntuale motivazione dell’amministrazione a fondamento della valutazione della gravità del fatto e dell’impatto dello stesso sull’odierno ricorrente.
Ne deriva che l’impugnato provvedimento risulta effettivamente viziato per difetto di motivazione, così come sostenuto dal ricorrente, risultando superfluo prendere in considerazione le altre allegazioni svolte dal ricorrente (relative alla residenza continuativa, all’attività lavorativa svolta ed al nucleo familiare), trattandosi di circostanze che non sono state in alcun modo vagliate dall’amministrazione in tale provvedimento.
4.3. In conclusione, il ricorso proposto va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione competente in sede di riesercizio del potere e nel rispetto degli effetti conformativi della presente sentenza.
5. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’amministrazione al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal Ministero dell’Interno al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.