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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR MA nella causa civile iscritta al n° 9938/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to DINO Parte_1
CAUDULLO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la dott.ssa
AR IA RA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.8.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di aver lavorato Controparte_1
alle sue dipendenze, in qualità di insegnate di religione cattolica regolarmente
1 provvisto di titolo di idoneità, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dal primo settembre e termine finale al 31 agosto di ogni anno, reiteratisi senza soluzione di continuità dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2022/2023, deduceva l'illegittimità della reiterazione dei predetti contratti per un periodo superiore a 36 mesi, e domandava
“accertato e dichiarato l'abuso nel ricorso del contratto a termine, condannare il
[...]
in persona del al risarcimento del danno in favore del Controparte_1 CP_2
ricorrente nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, o nella diversa misura ritenuta di Giustizia, oltre accessori di legge”.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve richiamarsi l'orientamento espresso in numerose sentenze (ex multis cfr. Cass. n. 23974/2022) dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto, già applicati dalla locale Corte territoriale in numerosi pronunciamenti (ex multis cfr. Corte App. Palermo n. 846/2023), che qui si richiamano: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso
2 triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1
contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Alla luce dei succitati principi, al fine di poter accertare l'esistenza dell'abuso, deve verificarsi nella specie la tipologia e la durata della reiterazione dei contratti stipulati dall'odierno ricorrente ovvero, in primo luogo, se la reiterazione abbia riguardato rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche (senza che, medio tempore, sia stato indetto alcun concorso per l'assunzione in ruolo), oppure se l'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno abbia comunque determinato una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
3 L'abuso andrà escluso, invece, laddove si tratti di contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo, i quali, pertanto, non andranno considerati nel computo del periodo triennale di reiterazione, né per la durata della precarizzazione.
Contrariamento a quanto dedotto dal convenuto, non può invece avere rilevanza la circostanza che l'attribuzione dell'incarico sia avvenuta su organico di fatto o di diritto.
La legge 186/03 prevede infatti che solo il 70% dei “posti funzionanti” destinati all'insegnamento della religione cattolica, sono coperti da insegnati assunti a tempo indeterminato, mentre il restante 30% è costituito dagli assunti a tempo determinato, come previsto all'art. 3 comma 10 della legge succitata, il quale recita
“per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”, non distinguendosi, all'interno del detto personale, tra posti dell'organico di fatto e diritto.
E ciò in quanto, come osservato dalla Corte di Cassazione, i rapporti a termine per gli insegnanti di religione, essendo destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, salvo che vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, sono connotati da una stabilità superiore rispetto a quella dei contratti a termine degli altri insegnanti.
Ha infatti affermato, nella sentenza prima citata, quanto segue “33. Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
4 34.In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
35.Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
36.E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
Ciò premesso, nella specie, alla luce dello stato matricolare in atti e dei contratti prodotti dallo stesso ricorrente, deve ritenersi accertato che il ricorrente ha lavorato per un tempo superiore a tre annualità, senza che il abbia dimostrato che i CP_1
detti contratti siano stati stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo.
Deve dunque ritenersi accertato l'abuso.
Va tuttavia esaminata la circostanza, dedotta dal convenuto, che nelle CP_1
more del presente giudizio sia stata indetta, con DDG 1328/2024, in forza dell'autorizzazione di cui al DPCM del 22.02.2024, una procedura straordinaria ad hoc riservata ai docenti precari di religione con almeno 36 mesi di servizio per stabilizzarli e che il ricorrente sia stato stabilizzato per effetto della stessa.
Ed invero, in tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi “restano altresì indifferenti all'eventuale successiva
5 immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità” (cfr.punto 12 della motivazione).
Richiamando il proprio precedente n.14815 del 2021 e quello n. 15353 del
2020, ha chiarito che “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale”, precisando dunque che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione e che ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine…oppure all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)”.
Diversamente, allorquando l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, cosicchè la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a termine.
Ebbene, nella specie, il concorso straordinario indetto con il DDG 1328 del
29.5.2024 è stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), e sebbene si tratti di una
6 procedura selettiva per titoli ed esami, rientra certamente tra le prove selettive
“blande” che offre “già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione”
Ed invero, la procedura comporta un esame orale didattico-metodologico, che però è “finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica”, concretizzandosi dunque in una prova orale che richiede la minima preparazione propria di ciascun insegnante;
in ogni caso, alla detta prova orale, così come alla valutazione dei titoli e dell'anzianità
(che però sono solo il titolo di insegnamento della religione cattolica e l'anzianità di
36 mesi di servizio di insegnamento nella detta materia, con evidente riferimento dunque ai docenti di religione interessati dalla reiterazione abusiva oltre le tre annualità) consegue solo l'attribuzione di un punteggio, e la formazione della graduatoria di merito in base allo stesso, fermo restando però che indipendentemente dal detto punteggio, le graduatorie “saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato” e dunque con certezza, indipendentemente dal punteggio, dell'assunzione in ruolo.
L'immissione in ruolo del ricorrente a seguito della stessa può quindi spiegare effetto sanante dell'abuso.
Deve quindi ritenersi che sia cessata la materia del contendere, nelle more del giudizio, e che, per un verso, l'obbligazione risarcitoria dell'Amministrazione risulta estinta, seppur con una modalità alternativa e, per altro verso, l'interesse del ricorrente risulti soddisfatto.
La esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
7 IL GIUDICE
IR MA
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR MA nella causa civile iscritta al n° 9938/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to DINO Parte_1
CAUDULLO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la dott.ssa
AR IA RA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.8.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di aver lavorato Controparte_1
alle sue dipendenze, in qualità di insegnate di religione cattolica regolarmente
1 provvisto di titolo di idoneità, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dal primo settembre e termine finale al 31 agosto di ogni anno, reiteratisi senza soluzione di continuità dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2022/2023, deduceva l'illegittimità della reiterazione dei predetti contratti per un periodo superiore a 36 mesi, e domandava
“accertato e dichiarato l'abuso nel ricorso del contratto a termine, condannare il
[...]
in persona del al risarcimento del danno in favore del Controparte_1 CP_2
ricorrente nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, o nella diversa misura ritenuta di Giustizia, oltre accessori di legge”.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve richiamarsi l'orientamento espresso in numerose sentenze (ex multis cfr. Cass. n. 23974/2022) dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto, già applicati dalla locale Corte territoriale in numerosi pronunciamenti (ex multis cfr. Corte App. Palermo n. 846/2023), che qui si richiamano: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso
2 triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1
contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Alla luce dei succitati principi, al fine di poter accertare l'esistenza dell'abuso, deve verificarsi nella specie la tipologia e la durata della reiterazione dei contratti stipulati dall'odierno ricorrente ovvero, in primo luogo, se la reiterazione abbia riguardato rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche (senza che, medio tempore, sia stato indetto alcun concorso per l'assunzione in ruolo), oppure se l'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno abbia comunque determinato una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
3 L'abuso andrà escluso, invece, laddove si tratti di contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo, i quali, pertanto, non andranno considerati nel computo del periodo triennale di reiterazione, né per la durata della precarizzazione.
Contrariamento a quanto dedotto dal convenuto, non può invece avere rilevanza la circostanza che l'attribuzione dell'incarico sia avvenuta su organico di fatto o di diritto.
La legge 186/03 prevede infatti che solo il 70% dei “posti funzionanti” destinati all'insegnamento della religione cattolica, sono coperti da insegnati assunti a tempo indeterminato, mentre il restante 30% è costituito dagli assunti a tempo determinato, come previsto all'art. 3 comma 10 della legge succitata, il quale recita
“per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”, non distinguendosi, all'interno del detto personale, tra posti dell'organico di fatto e diritto.
E ciò in quanto, come osservato dalla Corte di Cassazione, i rapporti a termine per gli insegnanti di religione, essendo destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, salvo che vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, sono connotati da una stabilità superiore rispetto a quella dei contratti a termine degli altri insegnanti.
Ha infatti affermato, nella sentenza prima citata, quanto segue “33. Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
4 34.In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
35.Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
36.E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
Ciò premesso, nella specie, alla luce dello stato matricolare in atti e dei contratti prodotti dallo stesso ricorrente, deve ritenersi accertato che il ricorrente ha lavorato per un tempo superiore a tre annualità, senza che il abbia dimostrato che i CP_1
detti contratti siano stati stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo.
Deve dunque ritenersi accertato l'abuso.
Va tuttavia esaminata la circostanza, dedotta dal convenuto, che nelle CP_1
more del presente giudizio sia stata indetta, con DDG 1328/2024, in forza dell'autorizzazione di cui al DPCM del 22.02.2024, una procedura straordinaria ad hoc riservata ai docenti precari di religione con almeno 36 mesi di servizio per stabilizzarli e che il ricorrente sia stato stabilizzato per effetto della stessa.
Ed invero, in tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi “restano altresì indifferenti all'eventuale successiva
5 immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità” (cfr.punto 12 della motivazione).
Richiamando il proprio precedente n.14815 del 2021 e quello n. 15353 del
2020, ha chiarito che “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale”, precisando dunque che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione e che ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine…oppure all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)”.
Diversamente, allorquando l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, cosicchè la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a termine.
Ebbene, nella specie, il concorso straordinario indetto con il DDG 1328 del
29.5.2024 è stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), e sebbene si tratti di una
6 procedura selettiva per titoli ed esami, rientra certamente tra le prove selettive
“blande” che offre “già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione”
Ed invero, la procedura comporta un esame orale didattico-metodologico, che però è “finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica”, concretizzandosi dunque in una prova orale che richiede la minima preparazione propria di ciascun insegnante;
in ogni caso, alla detta prova orale, così come alla valutazione dei titoli e dell'anzianità
(che però sono solo il titolo di insegnamento della religione cattolica e l'anzianità di
36 mesi di servizio di insegnamento nella detta materia, con evidente riferimento dunque ai docenti di religione interessati dalla reiterazione abusiva oltre le tre annualità) consegue solo l'attribuzione di un punteggio, e la formazione della graduatoria di merito in base allo stesso, fermo restando però che indipendentemente dal detto punteggio, le graduatorie “saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato” e dunque con certezza, indipendentemente dal punteggio, dell'assunzione in ruolo.
L'immissione in ruolo del ricorrente a seguito della stessa può quindi spiegare effetto sanante dell'abuso.
Deve quindi ritenersi che sia cessata la materia del contendere, nelle more del giudizio, e che, per un verso, l'obbligazione risarcitoria dell'Amministrazione risulta estinta, seppur con una modalità alternativa e, per altro verso, l'interesse del ricorrente risulti soddisfatto.
La esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
7 IL GIUDICE
IR MA
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