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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sara SCARANO, nel cui studio a Minerbio, via Cav. Stelio Mandrioli, n. 3 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso “dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 26 giugno 2016 Parte_1 CP_1
a Castel Maggiore. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito dell'udienza presidenziale del 14 febbraio 2018 e omologata con decreto n. 1008/2018 pubblicato il 12 marzo 2018, stabilendo tra l'altro che:
pagina 1 di 5 - il figlio fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
- il padre versasse mensilmente per il mantenimento del minore 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie unitamente all'assegno familiare percepito dallo stesso in busta paga.
2. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sia affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
- sia stabilito a carico del signor l'obbligo di versarle un contributo CP_1 mensile di € 232,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia regolato il diritto di visita del padre al figlio;
- sia individuata la somma di denaro che il signor dovrà corrispondere in CP_1 caso di ritardo nel versamento del contributo al mantenimento per il figlio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 4 dicembre 2024 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sulla propria condizione lavorativa, economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del minore, in quanto garantiscono al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 5 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a TI il 22 marzo 1996 e , nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio il 26 giugno 2016 a Castel Maggiore, matrimonio iscritto nei
Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto 8, p. 2 s. A Anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e stare col figlio:
- in periodo scolastico tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola, con obbligo per il signor di andarlo a prendere e CP_1 di accompagnarlo all'istituto;
- nelle vacanze estive a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica sera alle 21,00, provvedendo ad andarlo a prendere e ad accompagnarlo a casa della madre dopo cena, nonché nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16,30 alla mattina successiva curando di andarlo a prendere e di riportarlo a casa della signora Pt_1 oltre -al pari della stessa- per quindici giorni anche consecutivi;
- nel periodo natalizio per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in occasione del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) a partire dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla signora entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a partire dal deposito della domanda dispone che le spese straordinarie per il minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 5 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) ammonisce il signor di pagare il contributo nei tempi prescritti;
CP_1
7) condanna il signor a pagare alla signora a somma di 20,00 euro CP_1 Pt_1 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo ordinario e per ogni giorno di ritardo nella rifusione delle spese straordinarie che -come da protocollo- dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11dicembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sara SCARANO, nel cui studio a Minerbio, via Cav. Stelio Mandrioli, n. 3 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso “dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 26 giugno 2016 Parte_1 CP_1
a Castel Maggiore. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito dell'udienza presidenziale del 14 febbraio 2018 e omologata con decreto n. 1008/2018 pubblicato il 12 marzo 2018, stabilendo tra l'altro che:
pagina 1 di 5 - il figlio fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
- il padre versasse mensilmente per il mantenimento del minore 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie unitamente all'assegno familiare percepito dallo stesso in busta paga.
2. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sia affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
- sia stabilito a carico del signor l'obbligo di versarle un contributo CP_1 mensile di € 232,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia regolato il diritto di visita del padre al figlio;
- sia individuata la somma di denaro che il signor dovrà corrispondere in CP_1 caso di ritardo nel versamento del contributo al mantenimento per il figlio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 4 dicembre 2024 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sulla propria condizione lavorativa, economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del minore, in quanto garantiscono al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 5 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a TI il 22 marzo 1996 e , nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio il 26 giugno 2016 a Castel Maggiore, matrimonio iscritto nei
Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto 8, p. 2 s. A Anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e stare col figlio:
- in periodo scolastico tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola, con obbligo per il signor di andarlo a prendere e CP_1 di accompagnarlo all'istituto;
- nelle vacanze estive a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica sera alle 21,00, provvedendo ad andarlo a prendere e ad accompagnarlo a casa della madre dopo cena, nonché nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16,30 alla mattina successiva curando di andarlo a prendere e di riportarlo a casa della signora Pt_1 oltre -al pari della stessa- per quindici giorni anche consecutivi;
- nel periodo natalizio per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in occasione del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) a partire dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla signora entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a partire dal deposito della domanda dispone che le spese straordinarie per il minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 5 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) ammonisce il signor di pagare il contributo nei tempi prescritti;
CP_1
7) condanna il signor a pagare alla signora a somma di 20,00 euro CP_1 Pt_1 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo ordinario e per ogni giorno di ritardo nella rifusione delle spese straordinarie che -come da protocollo- dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11dicembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
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